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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3253/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 3253/2021 promossa da:
(c.f.: ), in qualità di titolare della ditta individuale New Grafic Parte_1 C.F._1
2L di Amodei Nunzia, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata telematicamente all' atto di citazione in opposizione dall'Avv. Maria Giovanna Rumbolo, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, alla Trav. D. Trani n. 6;
-opponente contro
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in CP_1 P.IVA_1
virtù di giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Vittoria Lagani, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia
n. 207;
-opposta
Conclusioni: come da note e verbale del 17 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 415/2021 del Tribunale di Nola con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di pagina 1 di 5 della complessiva somma di € 50.706,13, a titolo di saldo debitore di due distinti rapporti CP_1
bancari, e segnatamente euro 40.780,62 a titolo di saldo del c.c. n. 10548566 ed euro 9.925,51 a titolo di saldo del c.c. n. 10548563, oltre interessi di mora sino al soddisfo.
L'opponente ha disconosciuto la conformità all'originale della documentazione depositata in copia dall'opposta, ha eccepito di non aver mai ricevuto notificazione della cessione del credito, ha eccepito di aver cessato la attività di impresa ed ha rappresentato la sussistenza di difficoltà economiche, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione e, nel merito, CP_1
l'inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento della documentazione, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. ed espletato il tentativo di mediazione, in difetto di attività istruttoria la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare va disattesa l' eccezione di tardività della opposizione sollevata dalla opposta.
Invero, secondo quanto stabilito dall'art. 641 c.p.c., il debitore può proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, entro il termine ex lege di quaranta giorni, che decorrono dalla data di notificazione dello stesso decreto;
trascorsi i quaranta giorni, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo.
Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 1.4.2021 (v. documentazione depositata telematicamente dall' opposta in data 22 aprile 2021), mentre l' atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 11.5.2021, dunque tempestivamente.
Ancora in via preliminare si dà atto che non vengono esaminate le eccezioni sollevate tardivamente dalla parte opponente, con particolare riferimento alla eccezione di incompetenza per territorio (sollevata da parte opponente dapprima in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., poi rinunciata in sede di terza memoria, e successivamente reiterata negli scritti conclusionali), in quanto articolata tardivamente, oltre il termine di cui all' art. 38, comma 1 c.p.c. (“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria” : cfr. Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 23/02/2021, n. 4779).
pagina 2 di 5 Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio, ad avviso della giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità, non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent.
n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve osservarsi che l' opposta ha fornito la prova del proprio credito producendo in giudizio i contratti dai quali origina la pretesa, gli estratti certificati ex art. 50 TUB nonché gli estratti conto;
in particolare, al riguardo è da rimarcare che, sebbene il ricorso monitorio sia stato proposto in relazione a tre distinti rapporti bancari (conto corrente n.
400972328; conto n. 10548566; conto corrente n. 10548563), per l' importo di complessivi euro
118.690,35, l' ingiunzione di pagamento veniva concessa – a seguito di integrazioni e chiarimenti richiesti ex art. 640 c.p.c. con decreto del 29.1.2021 – per il minor importo di euro 50.706,13, afferente ai rapporti c/c n. 10548566 e 10548563 e con esclusione, pertanto, del maggior credito derivante dal rapporto n.. 400972328 (rapporto rispetto al quale non si riteneva fornita adeguata prova, non avendo la ricorrente provveduto a depositare gli estratti conto, nonostante il sollecito ex art. 640 c.p.c.). pagina 3 di 5 A fronte di tale prova del credito, le eccezioni sollevate dall' opponente non sono idonee a configurare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
Ed infatti l'opponente, senza contestare i rapporti, l'erogazione e la mancata restituzione della somma, ha proposto motivi di opposizione generici ed infondati.
In particolare, quanto al disconoscimento della conformità all'originale di tutta la documentazione prodotta dall'opposta, occorre evidenziare che l'onere probatorio, previsto dall'art. 2719 c.c., di disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa, può essere assolto mediante la presentazione di una dichiarazione, dalla quale emergano in modo inequivocabile gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006,
n. 5461; Cass. civ., sez. trib., 13 agosto 2004, n. 15856).
In particolare, costituisce principio pacifico quello per cui è onere dell'istante indicare “gli aspetti differenziali che la copia prodotta avrebbe rispetto agli originali” (ex multis Cass. 24634/2021, Cass.
22577/2020 e Cass. 16557/2019), al fine di evitare contestazioni strumentali, aventi finalità dilatoria.
Nella fattispecie, parte opponente nulla ha eccepito in relazione a detti “aspetti differenziali”, né ha proceduto ad una inequivocabile negazione della genuinità delle copie prodotte dalla CP_1
limitandosi ad un generico disconoscimento della documentazione prodotta dall'opposta.
Del pari infondato è il motivo di opposizione con il quale parte opponente contesta di non aver mai ricevuto notificazione della cessione;
va, sul punto, ricordato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cfr. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15364).
pagina 4 di 5 Da ultimo appare infondato anche il motivo di opposizione con il quale la opponente eccepisce la cessazione dell'attività di impresa, tenuto conto che nella fattispecie viene in rilievo una ditta individuale, nella quale non si ravvisa alcuna separazione del patrimonio dell' ente da quello della persona fisica.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come modificato dal d. m. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività processuale in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 3253/2021 promossa da:
(c.f.: ), in qualità di titolare della ditta individuale New Grafic Parte_1 C.F._1
2L di Amodei Nunzia, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata telematicamente all' atto di citazione in opposizione dall'Avv. Maria Giovanna Rumbolo, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, alla Trav. D. Trani n. 6;
-opponente contro
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in CP_1 P.IVA_1
virtù di giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Vittoria Lagani, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia
n. 207;
-opposta
Conclusioni: come da note e verbale del 17 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 415/2021 del Tribunale di Nola con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di pagina 1 di 5 della complessiva somma di € 50.706,13, a titolo di saldo debitore di due distinti rapporti CP_1
bancari, e segnatamente euro 40.780,62 a titolo di saldo del c.c. n. 10548566 ed euro 9.925,51 a titolo di saldo del c.c. n. 10548563, oltre interessi di mora sino al soddisfo.
L'opponente ha disconosciuto la conformità all'originale della documentazione depositata in copia dall'opposta, ha eccepito di non aver mai ricevuto notificazione della cessione del credito, ha eccepito di aver cessato la attività di impresa ed ha rappresentato la sussistenza di difficoltà economiche, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, la tardività dell'opposizione e, nel merito, CP_1
l'inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento della documentazione, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. ed espletato il tentativo di mediazione, in difetto di attività istruttoria la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare va disattesa l' eccezione di tardività della opposizione sollevata dalla opposta.
Invero, secondo quanto stabilito dall'art. 641 c.p.c., il debitore può proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, entro il termine ex lege di quaranta giorni, che decorrono dalla data di notificazione dello stesso decreto;
trascorsi i quaranta giorni, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo.
Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 1.4.2021 (v. documentazione depositata telematicamente dall' opposta in data 22 aprile 2021), mentre l' atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 11.5.2021, dunque tempestivamente.
Ancora in via preliminare si dà atto che non vengono esaminate le eccezioni sollevate tardivamente dalla parte opponente, con particolare riferimento alla eccezione di incompetenza per territorio (sollevata da parte opponente dapprima in sede di memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., poi rinunciata in sede di terza memoria, e successivamente reiterata negli scritti conclusionali), in quanto articolata tardivamente, oltre il termine di cui all' art. 38, comma 1 c.p.c. (“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria” : cfr. Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 23/02/2021, n. 4779).
pagina 2 di 5 Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio, ad avviso della giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità, non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent.
n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve osservarsi che l' opposta ha fornito la prova del proprio credito producendo in giudizio i contratti dai quali origina la pretesa, gli estratti certificati ex art. 50 TUB nonché gli estratti conto;
in particolare, al riguardo è da rimarcare che, sebbene il ricorso monitorio sia stato proposto in relazione a tre distinti rapporti bancari (conto corrente n.
400972328; conto n. 10548566; conto corrente n. 10548563), per l' importo di complessivi euro
118.690,35, l' ingiunzione di pagamento veniva concessa – a seguito di integrazioni e chiarimenti richiesti ex art. 640 c.p.c. con decreto del 29.1.2021 – per il minor importo di euro 50.706,13, afferente ai rapporti c/c n. 10548566 e 10548563 e con esclusione, pertanto, del maggior credito derivante dal rapporto n.. 400972328 (rapporto rispetto al quale non si riteneva fornita adeguata prova, non avendo la ricorrente provveduto a depositare gli estratti conto, nonostante il sollecito ex art. 640 c.p.c.). pagina 3 di 5 A fronte di tale prova del credito, le eccezioni sollevate dall' opponente non sono idonee a configurare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
Ed infatti l'opponente, senza contestare i rapporti, l'erogazione e la mancata restituzione della somma, ha proposto motivi di opposizione generici ed infondati.
In particolare, quanto al disconoscimento della conformità all'originale di tutta la documentazione prodotta dall'opposta, occorre evidenziare che l'onere probatorio, previsto dall'art. 2719 c.c., di disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa, può essere assolto mediante la presentazione di una dichiarazione, dalla quale emergano in modo inequivocabile gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006,
n. 5461; Cass. civ., sez. trib., 13 agosto 2004, n. 15856).
In particolare, costituisce principio pacifico quello per cui è onere dell'istante indicare “gli aspetti differenziali che la copia prodotta avrebbe rispetto agli originali” (ex multis Cass. 24634/2021, Cass.
22577/2020 e Cass. 16557/2019), al fine di evitare contestazioni strumentali, aventi finalità dilatoria.
Nella fattispecie, parte opponente nulla ha eccepito in relazione a detti “aspetti differenziali”, né ha proceduto ad una inequivocabile negazione della genuinità delle copie prodotte dalla CP_1
limitandosi ad un generico disconoscimento della documentazione prodotta dall'opposta.
Del pari infondato è il motivo di opposizione con il quale parte opponente contesta di non aver mai ricevuto notificazione della cessione;
va, sul punto, ricordato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cfr. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15364).
pagina 4 di 5 Da ultimo appare infondato anche il motivo di opposizione con il quale la opponente eccepisce la cessazione dell'attività di impresa, tenuto conto che nella fattispecie viene in rilievo una ditta individuale, nella quale non si ravvisa alcuna separazione del patrimonio dell' ente da quello della persona fisica.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come modificato dal d. m. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda ed alla attività processuale in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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