Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 marzo 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 marzo 2024 |
Commentari • 38
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nella parte in cui non estende, alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e a quelle con contratto di lavoro domestico, l'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, previsto per gli anni 2024-2026 a favore delle lavoratrici …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 195
- 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 18/08/2025, n. 1410Provvedimento: Pubblicato il 18/08/2025 N. 01410/2025 REG.PROV.COLL. N. 01714/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da EP AL, RM TA, AN ON, NN IA, DO RB, Comune di Scandale, Comune di Strongoli e Comune di Santa Severina, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
- conferenza di servizi·
- deposito preliminare rifiuti·
- bonifica siti di interesse nazionale·
- art. 27-bis d.lgs. 152/2006·
- giurisdizione amministrativa·
- deposito temporaneo rifiuti·
- modifica prescrizione PAUR·
- PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- principio di legalità·
- art. 252 d.lgs. 152/2006
Versioni del testo
- Art. 1.
Istituzione della Giornata dell'Unita' nazionale
e delle Forze armate
1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate.
2. La Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949. - Art. 2.
Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unita' nazionale, della difesa della Patria, nonche' sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificita' storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettivita' in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attivita' alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamita' e di straordinaria necessita' e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo nonche' di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi. - Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.