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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4902/2022 promossa da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zoccarato giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Monterumici n. 8;
p.i.: P.IVA_1
- attrice -
contro
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
p.i. P.IVA_2
- convenuta contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito
1
per le ragioni in atti, condannarsi a corrispondere alla società la somma di € Controparte_3 Controparte_1
118.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo anche a seguito di liquidazione equitativa.
Vinte le spese.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo la condanna al pagamento in suo favore dell'indennizzo residuo pari a € Controparte_3
118.000,00, derivante dal contratto di assicurazione per danni da incendio stipulato tra le parti, ulteriore rispetto alla cifra di € 472.000,00 già corrisposta in sede stragiudiziale.
L'attrice esponeva infatti di essere proprietaria di un capannone industriale sito a Nuraminis (SU), concesso in locazione alla società Sardarec S.r.l., e utilizzato per la gestione di un'attività di recupero di rifiuti, in particolare di natura cellulosica.
Nella notte del 13.8.2019, tale capannone veniva colpito da un grave incendio che, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, comportava ingenti danni al contenuto e alla struttura dell'edificio.
Al momento dell'incendio la risultava assicurata con (polizza Controparte_1 CP_3 [...]
” n. 380439044, sottoscritta in data 28.9.2018), di talché, il Controparte_4
giorno stesso, procedeva a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa.
All'esito delle operazioni peritali, le parti si accordavano per la corresponsione di un indennizzo totale pari a € 590.000,00, da cui tuttavia veniva inizialmente detratta, in via cautelativa, una franchigia del 20% prevista nel contratto in caso di “tumulti popolari, scioperi, sommesse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi”, in attesa dell'esito degli accertamenti della Procura competente circa eventuali profili dolosi nella causazione
2
dell'incendio.
Nonostante la successiva archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti per incendio doloso, la compagnia assicuratrice si rifiutava di corrispondere l'importo residuo, pari a € 118.000,00, adducendo come motivazione il fatto che alla base dell'archiviazione non vi fosse l'assenza di dolo, quanto la mancata individuazione dei responsabili.
A fronte dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, si determinava Controparte_1
ad avviare il presente giudizio nei confronti di che, nonostante la ritualità della Controparte_3
notifica, non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in modalità “cartolare”, il procuratore di parte attrice chiedeva ed otteneva la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.; successivamente la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 9.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il procuratore di parte attrice precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito della comparsa conclusionale.
* * *
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente deve evidenziarsi che l'attrice ha documentato l'esistenza della polizza assicurativa
" n. 380439044, stipulata con Controparte_4 [...]
in data 30.9.2018 per l'assicurazione del proprio stabilimento di produzione sito a Nuraminis, CP_3
con specifica previsione per i danni derivanti da incendio (doc. 5).
La copertura assicurativa non è stata negata dalla compagnia che, in seguito alla denuncia del sinistro
(doc. 4), ha immediatamente avviato le necessarie operazioni peritali al fine di accertare il sinistro e valutare i relativi danni (doc. 6 e 7 verbali di sopralluogo).
All'esito di tale verifiche, le parti hanno consensualmente determinato un indennizzo complessivo pari a
€ 590.000,00, accordandosi però che una parte di esso –– corrispondente alla franchigia contrattualmente
3
prevista per i danni dolosi pari a € 118.000,00 – sarebbe stato corrisposto solo in caso di mancata prova del dolo, in quanto la compagnia assicurativa non aveva ancora ricevuto copia del fascicolo istruttorio
(doc. 8 quietanza di pagamento).
La successiva acquisizione del fascicolo contro ignoti aperto dalla Procura di Cagliari, in atti, ha permesso di appurare che il Pubblico Ministero ha richiesto, in data 10.9.2019, l'archiviazione, con la seguente formula: “esaminati gli atti e ritenuto che non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili del reato per cui si procede e comunque per l'ulteriore prosecuzione delle indagini” (doc. 9).
La richiesta è stata poi accolta dal Gip che, in data 15.11.2019, ha disposto l'archiviazione del procedimento (doc. 9).
Tuttavia, alla richiesta di corresponsione dell'indennizzo residuo avanzata in sede di mediazione, CP_3
ha opposto il proprio rigetto in virtù del fatto che il procedimento penale, avente ad oggetto l'ipotesi di reato di incendio doloso, è stato archiviato non per assenza di dolo (che, a detta della compagnia, si evince chiaramente dalle considerazioni relative al rapido sviluppo delle fiamme) ma per la mancata identificazione dei responsabili del reato (doc. 14 mail dell'8.3.2022). CP_3
La tesi avanzata dalla compagnia assicuratrice non può tuttavia trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Innanzitutto, la giurisprudenza in materia di assicurazione per i danni di incendio, ha affermato che “nel caso in cui il giudice civile di merito si limiti ad affermare che dal decreto di archiviazione emanato in sede penale si evinca che la natura dolosa di un incendio sia stata oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria penale, senza esprimere il ragionamento in base al quale viene dedotta implicitamente tale natura da parte dell'autorità penale, si è in presenza di una motivazione solo apparente, non idonea a costituire prova della sussistenza della causa di esclusione della garanzia per dolo di terzi nella produzione dell'evento incendio” (Cass. civ., 19 maggio 2021, n. 13712).
Ne consegue che il decreto di archiviazione del Gip di Cagliari non è circostanza, di per sé sola, sufficiente a fondare l'accertamento della natura dolosa dell'incendio.
Si rileva, infatti, come la formula utilizzata nel caso di specie dal Pubblico Ministero riguardi la mancata acquisizione di elementi utili non solo per l'identificazione dei responsabili, ma altresì, più in generale,
4
per l'ulteriore prosecuzione delle indagini penali (doc. 9).
La stessa compagnia assicurativa, nell'accordo cristallizzato con il danneggiato nella quietanza di pagamento, ha riconosciuto che avrebbe corrisposto il restante indennizzo una volta ricevuto il fascicolo delle indagini, qualora non fosse provato il dolo (doc. 8).
Tuttavia, a quanto consta, a fronte dell'archiviazione del procedimento penale, non ha richiesto CP_3
né svolto nessuna indagine aggiuntiva, essendosi limitata, in sede di mediazione, a richiamare la mera formula di archiviazione “per essere rimasti ignoti gli autori del reato” e l'originaria ipotesi di incendio doloso correlata al rapido sviluppo delle fiamme.
L'iniziale ipotesi di derivazione dolosa (o colposa) dell'evento era stata infatti prospettata dai Vigili del
Fuoco in quanto dalle prime visioni sommarie delle telecamere presenti sul luogo era stata rivelata una velocità di sviluppo delle fiamme “correlabile con la presenza di un accelerante” (doc. 9).
Tuttavia, dalla documentazione acquisita nel procedimento penale non sono emersi ulteriori indizi né approfondimenti correlati al carattere doloso dell'incendio, né, come indicato dall'attrice, il capannone è mai stato sottoposto a sequestro per accertamenti.
Lo stesso perito incaricato da nel corso del sopralluogo effettuato nei giorni successivi alla CP_3
denuncia del sinistro, ha dichiarato che “dalle notizie del momento la causa dell'incendio non dovrebbe essere di origine dolosa” (doc. 7 verbale di sopralluogo del 17.08.2019).
Dal canto suo, parte attrice ha incaricato un professionista (Gara Perizie s.r.l. nella persona dell'Ing.
al fine di svolgere una relazione sulla natura dell'incendio occorso in data 13.08.2019, Persona_1
presso il proprio capannone industriale sito in Nuraminis (SU).
Le conclusioni raggiunte in tale perizia escludono la natura dolosa dell'incendio, dando atto che nella documentazione contenuta nel fascicolo e prodotta dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto emergono diversi indizi contro l'origine dolosa, quale ad esempio il fatto che l'edificio non ha mai presentato segni di effrazione e che i filmati delle telecamere non hanno rilevato la presenza di estranei (doc. 11).
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda
5
attorea di indennizzo dell'importo residuo di € 118.00,00, così come concordato con in fase di CP_3
liquidazione dei danni, in virtù del mancato raggiungimento della prova del dolo nella causazione dell'incendio oggetto del presente giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite, anche della fase di mediazione, sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(applicabile ratione temporis), valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la società a corrispondere a Controparte_3
a titolo di indennizzo residuo per i danni subiti a seguito dell'incendio del 13.9.2019, Controparte_1
l'importo di € 118.000,00 oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che Controparte_3 Controparte_1
liquida in complessivi € 786,00 per anticipazioni, € 10.150,00 per compensi (comprensivi anche della fase di mediazione), oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 11 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4902/2022 promossa da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zoccarato giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Monterumici n. 8;
p.i.: P.IVA_1
- attrice -
contro
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
p.i. P.IVA_2
- convenuta contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito
1
per le ragioni in atti, condannarsi a corrispondere alla società la somma di € Controparte_3 Controparte_1
118.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, occorrendo anche a seguito di liquidazione equitativa.
Vinte le spese.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo la condanna al pagamento in suo favore dell'indennizzo residuo pari a € Controparte_3
118.000,00, derivante dal contratto di assicurazione per danni da incendio stipulato tra le parti, ulteriore rispetto alla cifra di € 472.000,00 già corrisposta in sede stragiudiziale.
L'attrice esponeva infatti di essere proprietaria di un capannone industriale sito a Nuraminis (SU), concesso in locazione alla società Sardarec S.r.l., e utilizzato per la gestione di un'attività di recupero di rifiuti, in particolare di natura cellulosica.
Nella notte del 13.8.2019, tale capannone veniva colpito da un grave incendio che, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, comportava ingenti danni al contenuto e alla struttura dell'edificio.
Al momento dell'incendio la risultava assicurata con (polizza Controparte_1 CP_3 [...]
” n. 380439044, sottoscritta in data 28.9.2018), di talché, il Controparte_4
giorno stesso, procedeva a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa.
All'esito delle operazioni peritali, le parti si accordavano per la corresponsione di un indennizzo totale pari a € 590.000,00, da cui tuttavia veniva inizialmente detratta, in via cautelativa, una franchigia del 20% prevista nel contratto in caso di “tumulti popolari, scioperi, sommesse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi”, in attesa dell'esito degli accertamenti della Procura competente circa eventuali profili dolosi nella causazione
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dell'incendio.
Nonostante la successiva archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti per incendio doloso, la compagnia assicuratrice si rifiutava di corrispondere l'importo residuo, pari a € 118.000,00, adducendo come motivazione il fatto che alla base dell'archiviazione non vi fosse l'assenza di dolo, quanto la mancata individuazione dei responsabili.
A fronte dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, si determinava Controparte_1
ad avviare il presente giudizio nei confronti di che, nonostante la ritualità della Controparte_3
notifica, non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in modalità “cartolare”, il procuratore di parte attrice chiedeva ed otteneva la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.; successivamente la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 9.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il procuratore di parte attrice precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito della comparsa conclusionale.
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La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente deve evidenziarsi che l'attrice ha documentato l'esistenza della polizza assicurativa
" n. 380439044, stipulata con Controparte_4 [...]
in data 30.9.2018 per l'assicurazione del proprio stabilimento di produzione sito a Nuraminis, CP_3
con specifica previsione per i danni derivanti da incendio (doc. 5).
La copertura assicurativa non è stata negata dalla compagnia che, in seguito alla denuncia del sinistro
(doc. 4), ha immediatamente avviato le necessarie operazioni peritali al fine di accertare il sinistro e valutare i relativi danni (doc. 6 e 7 verbali di sopralluogo).
All'esito di tale verifiche, le parti hanno consensualmente determinato un indennizzo complessivo pari a
€ 590.000,00, accordandosi però che una parte di esso –– corrispondente alla franchigia contrattualmente
3
prevista per i danni dolosi pari a € 118.000,00 – sarebbe stato corrisposto solo in caso di mancata prova del dolo, in quanto la compagnia assicurativa non aveva ancora ricevuto copia del fascicolo istruttorio
(doc. 8 quietanza di pagamento).
La successiva acquisizione del fascicolo contro ignoti aperto dalla Procura di Cagliari, in atti, ha permesso di appurare che il Pubblico Ministero ha richiesto, in data 10.9.2019, l'archiviazione, con la seguente formula: “esaminati gli atti e ritenuto che non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili del reato per cui si procede e comunque per l'ulteriore prosecuzione delle indagini” (doc. 9).
La richiesta è stata poi accolta dal Gip che, in data 15.11.2019, ha disposto l'archiviazione del procedimento (doc. 9).
Tuttavia, alla richiesta di corresponsione dell'indennizzo residuo avanzata in sede di mediazione, CP_3
ha opposto il proprio rigetto in virtù del fatto che il procedimento penale, avente ad oggetto l'ipotesi di reato di incendio doloso, è stato archiviato non per assenza di dolo (che, a detta della compagnia, si evince chiaramente dalle considerazioni relative al rapido sviluppo delle fiamme) ma per la mancata identificazione dei responsabili del reato (doc. 14 mail dell'8.3.2022). CP_3
La tesi avanzata dalla compagnia assicuratrice non può tuttavia trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Innanzitutto, la giurisprudenza in materia di assicurazione per i danni di incendio, ha affermato che “nel caso in cui il giudice civile di merito si limiti ad affermare che dal decreto di archiviazione emanato in sede penale si evinca che la natura dolosa di un incendio sia stata oggetto di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria penale, senza esprimere il ragionamento in base al quale viene dedotta implicitamente tale natura da parte dell'autorità penale, si è in presenza di una motivazione solo apparente, non idonea a costituire prova della sussistenza della causa di esclusione della garanzia per dolo di terzi nella produzione dell'evento incendio” (Cass. civ., 19 maggio 2021, n. 13712).
Ne consegue che il decreto di archiviazione del Gip di Cagliari non è circostanza, di per sé sola, sufficiente a fondare l'accertamento della natura dolosa dell'incendio.
Si rileva, infatti, come la formula utilizzata nel caso di specie dal Pubblico Ministero riguardi la mancata acquisizione di elementi utili non solo per l'identificazione dei responsabili, ma altresì, più in generale,
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per l'ulteriore prosecuzione delle indagini penali (doc. 9).
La stessa compagnia assicurativa, nell'accordo cristallizzato con il danneggiato nella quietanza di pagamento, ha riconosciuto che avrebbe corrisposto il restante indennizzo una volta ricevuto il fascicolo delle indagini, qualora non fosse provato il dolo (doc. 8).
Tuttavia, a quanto consta, a fronte dell'archiviazione del procedimento penale, non ha richiesto CP_3
né svolto nessuna indagine aggiuntiva, essendosi limitata, in sede di mediazione, a richiamare la mera formula di archiviazione “per essere rimasti ignoti gli autori del reato” e l'originaria ipotesi di incendio doloso correlata al rapido sviluppo delle fiamme.
L'iniziale ipotesi di derivazione dolosa (o colposa) dell'evento era stata infatti prospettata dai Vigili del
Fuoco in quanto dalle prime visioni sommarie delle telecamere presenti sul luogo era stata rivelata una velocità di sviluppo delle fiamme “correlabile con la presenza di un accelerante” (doc. 9).
Tuttavia, dalla documentazione acquisita nel procedimento penale non sono emersi ulteriori indizi né approfondimenti correlati al carattere doloso dell'incendio, né, come indicato dall'attrice, il capannone è mai stato sottoposto a sequestro per accertamenti.
Lo stesso perito incaricato da nel corso del sopralluogo effettuato nei giorni successivi alla CP_3
denuncia del sinistro, ha dichiarato che “dalle notizie del momento la causa dell'incendio non dovrebbe essere di origine dolosa” (doc. 7 verbale di sopralluogo del 17.08.2019).
Dal canto suo, parte attrice ha incaricato un professionista (Gara Perizie s.r.l. nella persona dell'Ing.
al fine di svolgere una relazione sulla natura dell'incendio occorso in data 13.08.2019, Persona_1
presso il proprio capannone industriale sito in Nuraminis (SU).
Le conclusioni raggiunte in tale perizia escludono la natura dolosa dell'incendio, dando atto che nella documentazione contenuta nel fascicolo e prodotta dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto emergono diversi indizi contro l'origine dolosa, quale ad esempio il fatto che l'edificio non ha mai presentato segni di effrazione e che i filmati delle telecamere non hanno rilevato la presenza di estranei (doc. 11).
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda
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attorea di indennizzo dell'importo residuo di € 118.00,00, così come concordato con in fase di CP_3
liquidazione dei danni, in virtù del mancato raggiungimento della prova del dolo nella causazione dell'incendio oggetto del presente giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite, anche della fase di mediazione, sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(applicabile ratione temporis), valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la società a corrispondere a Controparte_3
a titolo di indennizzo residuo per i danni subiti a seguito dell'incendio del 13.9.2019, Controparte_1
l'importo di € 118.000,00 oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che Controparte_3 Controparte_1
liquida in complessivi € 786,00 per anticipazioni, € 10.150,00 per compensi (comprensivi anche della fase di mediazione), oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 11 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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