Decreto cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 10/04/2026, n. 6484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6484 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2026, proposto da AR SA La VE, SS NA, VI SS e RT AL RU, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Dinelli e AR Eugenia Albè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche,
- degli esiti della prova preselettiva conseguiti dai ricorrenti;
- della busta n. 2 della prova preselettiva, con particolare riferimento alla domanda n. 19 dell’elenco;
- dell’elenco aggiornato degli ammessi alle prove scritte, nella parte in cui non includono anche i ricorrenti;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad attribuire ai ricorrenti un punteggio aggiuntivo di 1,53 punti e ad ammetterli al prosieguo dello svolgimento del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. LU RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) I ricorrenti hanno esposto di aver partecipato al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto dalla Scuola nazionale dell’amministrazione con bando pubblicato in data 19 maggio 2025 sul portale telematico InPA.
1.1.) Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, il bando di concorso prevedeva che nel caso in cui il numero delle domande fosse stato pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si sarebbe svolta una prova preselettiva ai fini dell’ammissione alle prove scritte (articolo 6).
Detta prova preselettiva, in particolare, sarebbe consistita in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla, di cui anche tre di diritto costituzionale, cinque di diritto amministrativo, tre di diritto dell’Unione europea, tre di economia politica, tre di politica economica, due di economia delle amministrazioni pubbliche, sei di management pubblico e innovazione digitale, cinque di analisi delle politiche pubbliche.
Il bando altresì stabiliva che i candidati ammessi alle prove scritte sarebbero stati quelli classificati in graduatoria entro il quattrocentotrentaduesimo posto – soglia pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso ai fini della ammissione alla successiva fase del corso concorso selettivo – nonché i candidati che avessero conseguito il medesimo punteggio del candidato collocatosi in posizione quattrocentotrentadue.
1.2.) I ricorrenti svolgevano la prova preselettiva in data 26 novembre 2025 e conseguivano i seguenti punteggi: i) AR SA La VE, 44,76 punti; ii) SS NA, 44,7 punti; iii) VI SS, 44,82 punti; iv) RT AL RU, 44,23 punti (cfr. docc. da 3 a 6 della produzione dei ricorrenti).
Il punteggio conseguito, in particolare, non risultava utile al superamento della prova preselettiva per nessuno degli anzidetti ricorrenti, in quanto la soglia minima che avrebbe dovuto essere raggiunta, alla luce dell’andamento della prova, era risultata pari a 45,73 punti, come risulta anche dall’elenco dei candidati idonei versato in atti (cfr. doc. 8 della produzione dei ricorrenti).
2.) I ricorrenti, ritenendo illegittimo il quesito n. 19 al quale hanno tutti risposto in maniera errata, hanno impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento in uno con la condanna dell’Amministrazione all’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,53 punti che, sommato al punteggio originariamente conseguito, consentirebbe loro di superare la soglia minima prevista per l’ammissione alla prova scritta del concorso pubblico in questione.
2.1.) Gli stessi, con l’unico motivo di ricorso proposto, hanno lamentato l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità del quesito n. 19 sull’assunto che la risposta individuata come corretta dall’Amministrazione ( i.e. “ Solo se il punto C è raggiungibile con il sistema di divisione usato ”) non fosse coerente con il contenuto testuale del brano proposto, essendo invece tale quella da essi fornita ( i.e. , “ No ”).
In ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali sancito dal codice di rito, si riporteranno il testo del contestato quesito e l’articolazione delle censure proposte dai ricorrenti in sede di delibazione del mezzo di gravame in esame.
3.) Con decreto cautelare n. 578 del 28 gennaio 2026 è stata accolta la domanda di concessione di misure cautelari monocratiche avanzata dai ricorrenti, i quali sono stati ammessi con riserva a partecipare alle prove scritte del concorso per cui è causa.
4.) La Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione si sono costituite in resistenza nel presente giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso.
5.) I ricorrenti, con memoria depositata in data 14 febbraio 2026, hanno controdedotto alle difese proposte dalle Amministrazioni resistenti, instando per la conferma del richiamato decreto cautelare n. 578/2026 e per l’accoglimento del gravame.
6.) All’udienza camerale del 17 febbraio 2026 la causa è stata discussa e, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
2. I ricorrenti, con l’unico motivo di ricorso proposto, hanno contestato la legittimità del quesito n. 19 con il quale si sottoponeva ai candidati il seguente testo “ Un altro modello tacito concettualizza l’infinito come qualcosa di inesauribile. Compare, per esempio, nelle risposte fornite da studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (Fischbein, 2001), che risolvono il seguente problema: ‘sia C un punto arbitrario sul segmento AB. Dividiamo il segmento AB a metà e continuiamo a dividere a metà ogni segmento così ottenuto: arriveremo a una situazione tale che uno dei punti di divisione coincida con il punto C?’. La maggioranza degli studenti fornisce risposte affermative. Nell’indagine presentata da Fischbein, tutti gli studenti conoscevano i numeri razionali e irrazionali, tuttavia, non sembra che abbiano tenuto conto del fatto che un numero C irrazionale non possa essere raggiunto da una tale divisione e che, contemporaneamente, non tutti i punti razionali possono essere raggiunti. Secondo Fischbein, il motivo di tali risposte risiede nel fatto che l’infinito appare intuitivamente come qualcosa di equivalente all’inesauribile, cioè, se si continuasse il processo di divisione all’infinito, tutti i punti potrebbero essere raggiunti. Questa interpretazione di infinito porta, intuitivamente, a supporre l’esistenza un solo tipo di infinito, infatti un infinito che equivale all’inesauribile non può essere superato da un infinito più ricco ”, chiedendo di rispondere alla seguente domanda “ In base alle indicazioni fornite nel brano, qual è la risposta corretta alla domanda posta nel problema? ”, rispetto alla quale le quattro opzioni di risposta erano “ a) Sì, purché il punto C corrisponda a un numero razionale; b) Sì; c) Solo se il punto C è raggiungibile con il sistema di divisione usato; d) No ”, di cui quella sub c) ritenuta corretta dall’Amministrazione.
2.1. I ricorrenti, che a tale quesito hanno erroneamente risposto, hanno sostenuto che la risposta individuata come corretta dall’Amministrazione ( sub c ) sarebbe errata perché intrinsecamente inconferente, poiché non rispetta il vincolo strutturale del quesito, ossia la individuazione di una risposta valida per qualsiasi punto C arbitrariamente scelto sul segmento AB.
A detta dei ricorrenti, tale risposta esulerebbe dal quesito proposto, essendosi l’Amministrazione limitata a “ enunciare tautologicamente un’ovvietà (del tipo “un numero pari è pari”), applicabile parzialmente al contesto di riferimento ” (cfr. pag. 7 del ricorso) e porrebbe una condizione ulteriore, in contrasto con le condizioni imposte nel testo e con il fatto che ai candidati non era richiesto, ai fini della individuazione della risposta, di applicare le proprie conoscenze matematiche.
I ricorrenti, per tali ragioni, hanno prospettato che il quesito n. 19 fosse ambiguo e fuorviante, atteso che la risposta che l’Amministrazione ha ritenuto corretta risulterebbe manifestamente tautologica, in quanto “ di fatto, è ovvio che C è raggiungibile se è raggiungibile in base al sistema di divisione usato. Ma rispondere così implicava ignorare totalmente le indicazioni fornite dal testo per risolvere il quesito ” (cfr, pag. 9 del ricorso).
3. Il motivo è infondato.
3.1. Giova in proposito evidenziare, in via preliminare e con carattere generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025).
Vale altresì rilevare che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo.
3.2. Nella fattispecie in esame risulta legittimo l’operato dell’Amministrazione quanto alla individuazione della risposta sub c) come quella corretta, dati il tenore del quesito, il contenuto del brano proposto ai candidati e le altre possibili opzioni di risposta.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’Amministrazione non ha richiesto ai candidati del concorso in questione di applicare le proprie conoscenze matematiche per rispondere al quesito n. 19, né ha fornito elementi ulteriori che avrebbero dovuto essere necessariamente presi in considerazione per individuare la risposta esatta.
Infatti, la comprensione del brano oggetto del quesito n. 19 implicava di tener conto dei seguenti elementi, tutti chiaramente esplicitati nel testo sottoposto ai candidati: i) gli studenti, ai quali era stato sottoposto il problema di Fischbein, erano a conoscenza della esistenza dei numeri razionali e di quelli irrazionali; ii) un numero C irrazionale non poteva essere raggiunto mediante il sistema di divisione indicato ( i.e. , divisione a metà del segmento AB, ripetuta all’infinito); iii) non tutti i punti razionali del segmento AB potevano essere raggiunti mediante il sistema di divisione preso in considerazione nel problema di Fischbein.
Orbene, prendendo in considerazione le sole informazioni contenute nel suddetto brano, poteva sicuramente inferirsi che alcuni punti avrebbero potuto essere raggiunti dividendo all’infinito il segmento AB, essendo stata esclusa solo la raggiungibilità dei punti irrazionali e di alcuni punti razionali mediante il sistema di divisione a metà del segmento AB.
Proprio per questa ragione, impiegando un metodo di divisione diverso da quello considerato nel problema di Fischbein, il punto arbitrario C avrebbe potuto essere raggiunto, ove coincidente con uno dei punti raggiungibili con un altro metodo di divisione all’infinito del segmento AB, come peraltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti, che, nell’affermare il carattere tautologico della risposta sub c), hanno affermato che “ di fatto, è ovvio che C è raggiungibile se è raggiungibile in base al sistema di divisione usato ”.
Quanto contenuto nella risposta sub c) , quindi, non presuppone l’applicazione di specifiche conoscenze matematiche, né la considerazione di informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel brano in oggetto, essendo richiesto ai candidati un mero sforzo di comprensione nei limiti fissati dalla lex specialis concursus .
3.3. Ad avvalorare, poi, la legittimità dell’operato delle Amministrazioni resistenti milita anche il fatto che le altre opzioni di risposta sono del tutto errate.
La non correttezza delle risposte sub a) e sub b) risulta pacifica, poiché riconosciuta dagli stessi ricorrenti (cfr. pag. 6 del ricorso).
La risposta fornita dai ricorrenti, ossia quella sub d) , risulta del pari errata poiché dal brano oggetto del quesito n. 19, alla luce degli elementi informativi innanzi considerati, non è possibile inferire che il punto arbitrario C non sia, in assoluto, raggiungibile sul segmento AB ove lo stesso venga diviso all’infinito.
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI AR, Presidente
LU RO, Primo Referendario, Estensore
Valerio Bello, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RO | RI AR |
IL SEGRETARIO