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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 58/2023
promossa da
-appellante- Pt_1
Avv. Antonella Francesca Paola Micheli Avv. Marco Fallaci
contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Maria Letizia Cascianini Avv. Tommaso Cristalli
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 247/2022 del Tribunale di ZZ Giudice del Lavoro, pubblicata il 25.10.2022. All'udienza del 14.11.2024, all'esito della camera di consiglio, previo separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
La ha opposto l'avviso di addebito n. Controparte_1
307 2022 00001266 19 000, notificato il 07.06.2022, con il quale l' di ZZ ha Pt_1 chiesto il pagamento della contribuzione per il periodo di lavoro subordinato, prestato da da settembre 2019 a giugno 2021, pari a complessivi € 6.223,16 Parte_2
(contributi, sanzioni, interessi e somma aggiuntive). La pretesa dell' è fondata sul verbale unico di accertamento e notificazione n. Pt_1
AR00000/2022-030-02 del 28/01/2022 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ZZ, che aveva qualificato come lavoro subordinato la prestazione di lavoro autonomo occasionale, attestata nelle notule, per l'incarico di “assistente di sostegno” prestata da presso la scuola materna a favore di un bambino con Parte_2 disabilità certificata, negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021. In quanto assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato il 15/09/2021, al nono mese di gravidanza, nel verbale era stata contestata anche la violazione dell'art. 16 D.lgs. n. 151/2011. pagina 1 di 5 In primo grado la Scuola affermava la genuinità del lavoro autonomo occasionale prestato dalla insegnante/educatrice di sostegno e l'insussistenza della violazione dell'art. 16 D.lgs. n. 151/2011 nella assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, formulando conclusioni solo in ordine all'annullamento dell'avviso di addebito per le pretese contributive. L' chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione, per infondatezza in fatto e in Pt_1 diritto. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro relativo al rapporto di lavoro subordinato instaurato dal 15/09/021 e alla violazione dell'art. 16 D.lgs. n. 151/2011, che aveva comportato la segnalazione alla Procura della Repubblica di ZZ (ai sensi degli artt. 16 e 18 D.lgs. n. 151/2001), ovvero avrebbe potuto comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'Ispettorato. Nel merito, premesso che l'avviso di addebito opposto era relativo alla sola contribuzione omessa per la lavoratrice nel periodo da settembre 2019 a Parte_2 giugno 2021, affermava l'insussistenza dei requisiti della pretesa collaborazione autonoma occasionale e la sussistenza della subordinazione, desunta, sulla base delle notule acquisite e delle dichiarazioni raccolte (l'assistente di sostegno, la direttrice didattica, responsabile della Scuola), dai seguenti elementi di Tes_1 fatto: 1) continuità della prestazione di assistente di sostegno per due anni scolastici consecutivi e per 20 ore settimanali (escluso il periodo Covid); 2) svolgimento della prestazione nei locali della scuola;
3) coordinamento con il restante personale docente e la Direttrice didattica quanto all'orario lavorativo, coincidente con l'orario scolastico;
4) compenso corrisposto dalla Scuola a cadenza mensile, commisurato all'orario effettivo, con paga oraria identica al CCNL di riferimento impiegati di IV livello, mansioni di “assistenti a bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure ed attenzioni”. Il Tribunale di ZZ ha accolto il ricorso in opposizione, disponendo l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e dichiarando non dovute le somme ivi richieste. Ha ritenuto mancante la prova rigorosa in ordine alla eterodirezione del rapporto di lavoro e inidonei i capitoli di prova formulati dell' , non ammessi. In motivazione Pt_1 ha ritenuto insussistente la pretesa violazione dell'art. 16 D.lgs. n. 151/2001, dichiarando da accogliersi il ricorso anche sul punto. L' ha proposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale di ZZ, Pt_1 formulando i seguenti tre motivi, inerenti a:
- erronea valutazione delle prove in atti, insussistente la pretesa collaborazione ed infondatezza nel merito del ricorso;
- difetto di istruttoria per il mancato ingresso all'istruttoria proposta dall' , che ha Pt_1 rinnovato;
- ultrapetizione in ordine all'accoglimento del ricorso nella parte relativa alla presunta violazione dell'art. 16 D.lgs. n. 151/2001, in relazione alla quale l' difettava di Pt_1 legittimazione passiva, trattandosi di pretesa sanzionatoria e non contributiva, per la quale la Scuola non aveva avanzato alcuna domanda.
La Scuola Paritaria dell'Infanzia Immacolata ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_1 appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha ribadito: 1) l'occasionalità della prestazione resa nell'attività di sostegno, a favore di minore, che sporadicamente si recava presso la Scuola Paritaria;
2) la discrezionalità e autonomia della prestazione, in forza dell'accordo direttamente concluso con i genitori del minore su orari e giorni;
pagina 2 di 5 4) l'assistenza era attuata senza avvalersi di beni strumentali messi a disposizione della Scuola, ad eccezione dei locali;
5) l'assenza di lucro in capo alla Scuola che trasferiva all'insegnante per intero la somma proveniente dalla famiglia. Ha rinnovato le richieste istruttorie con ammissione delle prove orali dedotte. Ritenuto necessario ai fini della decisione, è stata sentita in interrogatorio Parte_2 libero sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza all'ispettore dell'ITL e sui capitoli 1 e
5 della memoria. Deve premettersi che tratto distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo di cui all'art. 2222 e ss. c.c. è l'eterodirezione, la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione datoriale (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 20669/2004; Cass. sez. L. sent. n. 5645/2009). L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'attività del lavoratore e al modo della sua attuazione, tenendo in considerazione come l'entità delle direttive e del controllo datoriale sono correlati alla natura della prestazione, al ruolo rivestito nell'organizzazione datoriale dal prestatore, nel suo rapporto, anche fiduciario, con il datore di lavoro. Occorre poi considerare che quando la prestazione lavorativa è di natura intellettuale o professionale, questa è assoggettata alle direttive datoriali in forma attenuata, con caratteristiche meno stringenti di quelle di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto esecutivo. In questo caso, ai fini del corretto inquadramento del rapporto di lavoro, assumono rilievo preminente gli indici sussidiari della subordinazione ed i dati fattuali che emergono in concreto (da ultimo Cass. Sez. L sent. n. 5436/2019). Quindi, quando la peculiarità delle mansioni non consente di apprezzare agevolmente l'assoggettamento alle direttive datoriali, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enucleato un complesso di criteri sussidiari e indiziari, quali quelli “della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione “ (ex multis Cass. Sez. L. sent. n. 9252/2010). Il Collegio ritiene, secondo una valutazione complessiva dei dati pacifici tra le parti, delle dichiarazioni rese da (in sede ispettiva e nel giudizio), della Parte_2 documentazione acquisita dagli ispettori, che l' abbia assolto all'onere probatorio Pt_1 su esso gravante in ordine alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra la appellata e da settembre 2019 a giugno 2021, con conseguente Parte_2 fondatezza dei primi due motivi di appello. E' pacifico tra le parti che abbia svolto attività (didattica e ludica) di Parte_2 sostegno a favore di un bambino con disabilità certificata, negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, presso la scuola materna. Le notule in atti, emesse dalla lavoratrice alla Scuola paritaria dell'Infanzia
[...]
, documentano la continuità della prestazione resa ogni mese per circa 20 CP_1 ore settimanali (escluso periodo Covid). E' altresì pacifico che la prestazione sia stata resa nei locali della scuola, in orario scolastico.
con dichiarazioni coerenti con quanto già dichiarato agli ispettori Parte_2 nell'immediatezza dell'accertamento, ha descritto le caratteristiche della propria prestazione, precisando di avere seguito il bambino per tutto l'anno di scuola pagina 3 di 5 materna per favorire le relazioni del bambino con gli altri;
di essere stata sempre presente nei giorni di frequenza del bambino (il quale che negli altri giorni fruiva di terapie, psicologa, logopedia, psicomotricità); ogni mattina si era coordinata con l'insegnante della classe per preparare e favorire l'inclusione del bambino nell'attività didattica e ludica svolta;
il bambino aveva utilizzato materiali della scuola ed anche materiali da lei predisposti su indicazione della psicologa privata (con la quale era in contatto) o forniti dai genitori;
il bambino aveva svolto l'attività didattica anche separatamente, preparatoria a quella in classe, in un ambiente separato per 1 ora sulle complessive 4 ore al giorno;
aveva ricevuto dalla segreteria della scuola paritaria il modello della notula che aveva utilizzato. Non può darsi credito al dichiarato, in sede ispettiva, della direttrice didattica della scuola materna , laddove ha affermato che fosse pagata Persona_1 Parte_2 dalla famiglia del bambino, né all'assunto del responsabile della scuola Don Luca Lazzeri, che ha riferito che il rapporto di lavoro fosse instaurato direttamente con la famiglia, in quanto risulta del tutto inverosimile che una scuola paritaria faccia accedere ai propri locali, per interi anni scolastici, personale alle dipendenze di terzi, per svolgere attività che coincide con il servizio reso dalla scuola. In aggiunta, entrambe le dichiarazioni contrastano con le notule emesse dalla ogni mese Pt_2
(escluso periodo covid) a favore della scuola, per lavoro autonomo occasionale
“assistente di sostegno” e con il pagamento mensilmente effettuato dalla scuola, come dichiarato dalla lavoratrice (“il compenso mi veniva corrisposto mensilmente dalla scuola”). Ritiene il collegio che non sia significativo che i genitori abbiano concordato con l'educatrice i giorni di presenza del bambino (come si evince da un dattiloscritto, sottoscritto dai genitori del minore in atti), il quale è stato comunque stabilmente inserito nella scuola materna, per il tempo che le proprie condizioni di salute consentivano. Del pari è neutra la circostanza che parte del materiale didattico sia stato fornito dai genitori (non è inconsueto il contributo dei genitori in tal senso, a maggior ragione in presenza di particolari necessità dei bambini) ed il coordinamento con la psicologa privata, poiché reso necessario dalla speciale condizione soggettiva del minore.
Considerato che
il carattere intellettuale della prestazione attenua l'eterodirezione, rileva piuttosto l'inserimento continuativo ed organico della prestazione della lavoratrice nell'organizzazione scolastica, didattica e ludica. Risulta che l'attività non è stata occasionale, è stata resa con stabilità e continuità per due anni, l'orario indicato nelle notule dalla lavoratrice (escluso il periodo covid e di sospensione dell'attività della scuola) era pari a 20 ore settimanali, coincidenti con 4 ore per 5 giorni o 5 ore per 4 giorni. Inoltre, come accertato dagli ispettori e non contestato, la retribuzione oraria era sostanzialmente coincidente con quella prevista dal CCNL per gli impiegati di quarto livello con mansioni di “assistenti ai bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure e attenzioni”. Ricorrono pertanto plurimi indici sussidiari della subordinazione costituiti dalla collaborazione con la datrice (assicurando con l'assistenza al bambino l'erogazione del servizio reso dalla Scuola), la continuità della prestazione (resa per due anni scolastici consecutivi), l'osservanza dell'orario scolastico stabilito dalla scuola, coincidente con l'orario di lavoro, il coordinamento con l'organizzazione datoriale (con la Direzione didattica e con l'insegnante della medesima classe dalla quale, quotidianamente, apprendeva l'attività didattica o ludica che avrebbe svolto la classe, al fine di pagina 4 di 5 preparare e supportare l'inserimento del bambino), la totale mancanza di una struttura imprenditoriale (la prestazione era resa nei locali della scuola e impiegandone i materiali) o rischio imprenditoriale in capo alla lavoratrice, la retribuzione corrisposta con cadenza mensile collegata all'orario di lavoro (non ad un risultato). Il Collegio ritiene fondato anche il terzo motivo di appello relativo alla ultrapetizione, in merito all'accoglimento del ricorso nella parte relativa alla presunta violazione dell'art. 16 D.lgs. n. 151/2001, di cui alla motivazione della sentenza, essendo pacifico tra le parti che la Scuola Paritaria non ha formulato sul punto alcuna domanda. In aggiunta, risulta fondata anche l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva in capo all' , considerato che dalla pretesa violazione dell'art. 16 D.lgs. n. Pt_1
151/2001 non origina alcuna pretesa contributiva, ma solo sanzionatoria. L'appello viene pertanto accolto con riforma integrale della sentenza del primo grado, con conseguente rigetto del ricorso in opposizione all'avviso di addebito. Le spese dei due gradi di giudizi sono poste a carico della parte appellante, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, per il primo grado considerato il valore della causa, la materia, l'attività svolta, applicati i minimi nell'importo di € 2.697,00; per il secondo grado considerato il valore della causa, l'attività svolta, applicati i minimi nell'importo di € 2.906,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda assorbita, accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di ZZ, Pt_1
Giudice del lavoro, n. 247/2022 del 25.10.2022 e, in riforma di tale sentenza, rigetta il ricorso della in opposizione all'avviso Controparte_1 di addebito n. 307 2022 00001266 19 000. Condanna la alla refusione delle spese Controparte_1 di lite che liquida per il primo grado in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, per il secondo grado in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 14.11.2024
La Consigliera est.
Dott. Stefania Carlucci
il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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