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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 9482/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Di
Pierro, presso il cui studio in Bisceglie, alla via Piave n. 65, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 21 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, , dopo aver Parte_1 premesso di essere dipendente della ditta “Sanb” Servizi Ambientali per Nord Barese, ha dedotto: che a seguito di caduta in data 9.7.2023, mentre si recava al lavoro, dopo essere stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Bisceglie, le veniva riscontrato l'urto subito alla schiena e al braccio sinistro;
che successivamente in data
19.07.2023 il dirigente medico dell'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Bisceglie le prescriveva un ciclo di magnetoterapia e laser hv a scopo ortopedico, per cui si rivolgeva al centro fisioterapico
“Tarantini srl” presso il quale prenotava un ciclo di 10 sedute di trattamento;
che l' , con provvedimento del 23.08.2023, le CP_1 comunicava il mancato riconoscimento dell'indennità di malattia a seguito di assenza ingiustificata a visita di controllo del 28.07.2023 svolta presso il proprio domicilio;
che il 07.09.2023 presentava ricorso amministrativo, respinto con delibera del 25.09.2023; che in realtà il
28.07.2023 era assente alla visita di controllo perché si era recata come già comunicato all'Ufficio Medico della Sede di Andria presso il centro Fisoterapico “Tarantini” per svolgere la seduta di trattamento nella fascia oraria 9.43- 11.30.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari giustificata
l'assenza alla visita medica di controllo domiciliare del 28.07.2023 con conseguente annullamento del provvedimento dell' ; con vittoria di CP_1 spese.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto CP_1 di giurisdizione del giudice ordinario poiché la ricorrente ha chiesto
l'annullamento del provvedimento amministrativo dell' , il che CP_1 incide anche sull'interesse ad agire della parte ricorrente, che deve escludersi poiché non è stato chiesto il pagamento dell'indennità di malattia. Inoltre, ha eccepito l'improponibilità del ricorso per mancata
2 presentazione della domanda amministrativa. Ancora, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' per essere dotato di CP_1 legittimazione passiva il datore di lavoro Parte_2
, che è tenuto ad anticipare l'indennità di malattia e,
[...] comunque, la necessità di chiamare in causa quest'ultima. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che quanto dedotto in ricorso non giustifica la mancata reperibilità della parte in occasione della visita di controllo.
In conseguenza di ciò ha concluso per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e comunque per il rigetto della domanda.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. Preliminarmente va confermata l'ordinanza con la quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria;
infatti, anche alla luce dei principi giurisprudenziali affermati in materia di obbligo di collaborazione e indifferibilità delle ragioni che giustifichino l'assenza dal lavoro (cfr. Cass. n. 3294/2016
e n. 19668/2019), la prova testimoniale articolata in ricorso risultava irrilevante.
2. Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione: la domanda, infatti, ha a oggetto il mancato riconoscimento da parte dell' di un giorno di assenza per CP_1 malattia, il che esclude che si sia in presenza di una controversia in tema di interessi legittimi devoluta alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo; e ciò anche in considerazione del fatto che non viene in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell' che, CP_1 peraltro, non può essere equiparata alla Pubblica Amministrazione.
3. Ancora in via preliminare va confermata l'ordinanza del 28.05.2024 con la quale è stata respinta la richiesta di parte resistente di autorizzare la chiamata in causa della Parte_2 atteso che, nel caso di specie, la domanda proposta
[...] dalla ricorrente è tesa a ottenere esclusivamente l'accertamento della giustificatezza dell'assenza al momento della visita di controllo in
3 relazione alla richiesta di annullamento del conseguente provvedimento emesso e non sono formulate richieste CP_2 CP_1 economiche, con la conseguenza che nell'ipotesi di litisconsorzio necessario.
4. Infine, sempre in via preliminare va osservato che la domanda è procedibile: deve escludersi, infatti, che occorra la presentazione di domanda amministrativa ad hoc, trattandosi di giudizio con il quale si chiede accertarsi l'illegittimità del diniego dell' di CP_1 riconoscimento del giorno di malattia, tant'è che la ricorrente ha agito impugnando il diniego opposto dall' e rispetto al quale risulta CP_1 proposto ricorso al Comitato Provinciale il 07.09.2023 (cfr. documentazione allegata al ricorso).
Il merito
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie il diniego dell'indennità di malattia è stato giustificato da parte in considerazione del CP_3 Controparte_4 fatto che, in occasione della visita di controllo da parte del medico incaricato, la ricorrente non è stata rinvenuta presso il proprio domicilio.
Sul punto la ricorrente non ha contestato la circostanza di fatto della propria assenza, ma ha dedotto che questa era giustificata dalla necessità di eseguire nella giornata del 28.07.2023 dalle ore 9.43, fino alle 11.30, presso il centro fisioterapico Tarantini, la seduta della magneto-laser a scopo ortopedico.
Sul punto deve osservarsi che la situazione dedotta (e documentata da attestazione rilasciata dal centro fisioterapico) non giustifica l'assenza dal domicilio, atteso che non è provato che tale circostanza rendesse improrogabile l'allontanamento della ricorrente dal proprio domicilio durante il periodo di malattia, considerato che, trattandosi non di un intervento urgente, ma di un ciclo di fisioterapia programmato, la ricorrente avrebbe potuto concordare con il centro di riabilitazione l'orario di svolgimento facendolo coincidere con orario diverso da quello delle fasce di reperibilità.
4 Inoltre, assume rilievo la circostanza che, trattandosi di ciclo di terapie già programmato, la ricorrente avrebbe dovuto dare preventiva comunicazione dell'allontanamento dal suo domicilio, nella giornata prevista per la sua effettuazione al CML della sede di Andria.
Si tratta di una situazione, quindi, che rende ingiustificabile l'allontanamento della stessa, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, tra l'altro con sentenza n. 19668/2019 secondo cui: “In materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela”.
Sul punto, in particolare, si è affermato che: “In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia,
l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi” ( cfr. Cass. Sent n. 3294 del
19/02/2016).
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non risulta dedotta e provata una situazione che giustifichi l'indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio, non trattandosi, ad esempio, di un ricovero urgente ma della sottoposizione a un ciclo di terapie programmato, né che giustifichi, quindi, la mancata comunicazione dell'allontanamento dal domicilio da parte della ricorrente, laddove, invece, vi erano tutti i presupposti per comunicare preventivamente tale allontanamento.
5 Ne consegue quindi che, essendo la ricorrente venuta meno agli obblighi di buona fede, diligenza e correttezza correlati all'osservanza dell'obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale deve ritenersi ingiustificato l'allontanamento della stessa dalla propria abitazione il 28.07.2023 per le fasce di reperibilità della visita fiscale, con conseguente legittimità ed efficacia del provvedimento dell' CP_1 del 05.09.2023 di diniego del riconoscimento del giorno di assenza per malattia del 28.07.2023.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Poiché la ricorrente ha depositato dichiarazione per l'esonero del pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla va disposto per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 9482/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Trani, 21.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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