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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5201 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NI EN, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 20.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8745 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. BRUNO MARIA Controparte_1
- resistente - oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis comma 6° conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
1 -pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato CP_2
- pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' CP_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 14.11.2024, aveva Controparte_1
proposto domanda, ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario al fine di ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza;
-premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU incaricato concludeva per la sussistenza del requisito sanitario;
-premesso, ancora, che l' proponeva tempestivamente contestazione CP_2
alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-premesso, inoltre, che resisteva, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza eccependo la correttezza delle conclusioni del CTU incaricato;
-premesso, infine, che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 20.11.2025 la parte resistente discuteva la causa depositando le prescritte note e veniva decisa come da dispositivo in epigrafe;
-ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte resistente nei confronti delle conclusioni del
CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile
(art. 445-bis ult. co. c.p.c.);
-considerato, pertanto, che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
-ritenuto che l'odierna parte ricorrente, che non aveva partecipato alle
2 operazioni peritali, ha dedotto che il consulente ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto limitandosi semplicemente a dichiarare che il CTU ha adottato un criterio valutativo eccessivo delle patologie lamentate travisando le tabelle;
-considerato, tuttavia, che parte ricorrente non ha specificato adeguatamente le motivazioni, essendosi limitata solamente a ribadire quanto già esposto nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis senza, tuttavia, censurare in modo decisivo e puntuale l'elaborato peritale;
-considerato che il CTU incaricato ha risposto alle osservazioni prevenute in maniera viceversa precisa;
-considerato, pertanto, che dette censure non appaiono, in grado di revocare in dubbio le conclusioni della perizia.
Va ritenuta, dunque, l'inammissibilità del ricorso ex art. 445bis, comma 6°.
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto mentre vanno definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP_2
della precedente fase processuale, già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/12/2025
Il Giudice Onorario
NI EN
3
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NI EN, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 20.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8745 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. BRUNO MARIA Controparte_1
- resistente - oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis comma 6° conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
1 -pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato CP_2
- pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' CP_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 14.11.2024, aveva Controparte_1
proposto domanda, ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario al fine di ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'assistenza;
-premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU incaricato concludeva per la sussistenza del requisito sanitario;
-premesso, ancora, che l' proponeva tempestivamente contestazione CP_2
alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-premesso, inoltre, che resisteva, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza eccependo la correttezza delle conclusioni del CTU incaricato;
-premesso, infine, che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 20.11.2025 la parte resistente discuteva la causa depositando le prescritte note e veniva decisa come da dispositivo in epigrafe;
-ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte resistente nei confronti delle conclusioni del
CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile
(art. 445-bis ult. co. c.p.c.);
-considerato, pertanto, che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004);
-ritenuto che l'odierna parte ricorrente, che non aveva partecipato alle
2 operazioni peritali, ha dedotto che il consulente ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto limitandosi semplicemente a dichiarare che il CTU ha adottato un criterio valutativo eccessivo delle patologie lamentate travisando le tabelle;
-considerato, tuttavia, che parte ricorrente non ha specificato adeguatamente le motivazioni, essendosi limitata solamente a ribadire quanto già esposto nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis senza, tuttavia, censurare in modo decisivo e puntuale l'elaborato peritale;
-considerato che il CTU incaricato ha risposto alle osservazioni prevenute in maniera viceversa precisa;
-considerato, pertanto, che dette censure non appaiono, in grado di revocare in dubbio le conclusioni della perizia.
Va ritenuta, dunque, l'inammissibilità del ricorso ex art. 445bis, comma 6°.
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto mentre vanno definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP_2
della precedente fase processuale, già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/12/2025
Il Giudice Onorario
NI EN
3