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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22014/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22014/2021 promossa da:
difesa dagli avv.ti GERMANO' ARCANGELO e GERMANÒ GIUSEPPE;
elettivamente T_
domiciliata presso lo studio in VIA ROMA 45 10043 ORBASSANO
ATTRICE contro difesa Controparte_1
dall'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO ITALIA,
244 95129 CATANIA
difesa dall'avv. VASSIA GIACOMO, elettivamente AR
domiciliata presso il suo studio in VIA PALESTRO, 31 10015 IVREA
CONVENUTA
, difeso dall'avv. BONINO Controparte_3
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Palmieri n° 40 10138 CP_1
TERZO CHIAMATO
EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C.,
1 TERZO CHIAMATO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Nel merito accertare la responsabilità della
[...]
in pers. del leg. rappr. p.t. per i danni riportati Controparte_1 dall'attrice in seguito al sinistro di cui in narrativa e per l'effetto condannare in solido la stessa
in pers. del Controparte_1
leg. rappr. p.t. e , e EUROFACCHINAGGIO Sas di SH NA AR
AM EL & C. e IMPRESA Individuale al pagamento in favore della CP_3 T_ in pers. del leg. rappr. p.t. al pagamento della somma di € 47.000,00 per i danni
[...] CP_4
materiali subiti oltre indennità per mancato guadagno da quantificarsi o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte convenuta CP_1
richiamate le istanze istruttorie dichiarare l'obbligo risarcitorio in ordine alla domanda giudiziale della parte attrice esclusivamente in capo ad Eurofacchinaggio Sas di SH NA EL & C. ed all'Impresa individuale CP_3
[...]
-ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del deducente;
Parte_2
-rigettare la domanda giudiziale nei confronti del deducente;
Parte_2
-in subordine, dire tenute le dette Società a manlevare, con le conseguenti statuizioni di condanna, il deducente da ogni esborso nei confronti della parte attrice;
Parte_2
-ridurre la domanda giudiziale della parte attrice nei limiti del danno subito e provato ed al netto di quanto ricevuto dall'Assicuratore contro l'incendio;
-in ogni ipotesi di condanna del deducente, ritenere e dichiarare tenuta a manlevare il CP_2
da ogni esborso discendente dai fatti per cui è causa sia per sorte capitale che per spese Parte_2
legali;
2 Per AR
Richiamate le istanze istruttorie
In via preliminare
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla in merito AR
alla domanda svolta dalla per i motivi tutti esposti. Parte_1
In via principale
Rigettare la domanda giudiziale nei confronti della Controparte_5 [...]
e, per l'effetto, mandare assoluta la da ogni pretesa Controparte_1 AR
risarcitoria formulata dalla Parte_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi la responsabilità, anche concorsuale, della
[...]
, in ordine ai danni lamentati dalla Controparte_6 T_
mandare, in ogni caso, assolta la da ogni pretesa risarcitoria
[...] AR
formulata dalla per i motivi indicati in atti. Parte_1
Per il terzo chiamato Controparte_3
richiamate le istanze istruttorie rigettare le domanda di risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non – proposta dalle altre parti contro il predetto titolare della omonima impresa individuale, in quanto infondata per CP_3
le ragioni illustrate in premessa della comparsa e nelle memorie, ovvero, in via subordinata, ridurre il suo importo nei limiti in cui il danno sarà provato.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte
Con citazione notificata in data 17.11.2021 ha chiesto a
[...]
e ad Controparte_7 AR
, il risarcimento dei danni patiti ai veicoli di sua proprietà, rappresentando i seguenti fatti.
[...]
3 • è una società di autotrasporti che svolge parte della propria attività all'interno del Parte_1
per movimentazione merci. Controparte_5
• Il C.A.A.T. – , è ubicato nel territorio dei Comuni di Rivoli e di Controparte_8
Grugliasco ed è predisposto per lo svolgimento del commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e dei prodotti florovivaistici.
• In data 22.02.2020 – durante la notte – allorquando i suoi automezzi - IVECO Targ. FP741BP e
VOLVO UC targ. DX475DM- erano parcheggiati nel piazzale di proprietà del si CP_1
sviluppava un vasto incendio.
• A seguito dell'alta temperatura sprigionata, i due veicoli subivano danni irreversibili, la cui riparazione totale è stata stimata in € 47.000,00 circa, e quindi, risultata antieconomica.
• In data 22.02.2020 veniva inviata richiesta di risarcimento danni al (doc. 2) e CP_1
contestualmente aperto il sinistro presso doc. 3). CP_2
• In data 09.03.2020 in pers. Del leg. Rappr. p.t. declinava qualsiasi responsabilità. CP_1
• L'invito alla mediazione presso l'Organo conciliatore è andato deserto.
Parte attrice ha sostenuto la responsabilità di per i seguenti motivi: CP_1
o Presso sono presenti i servizi di guardiania, vigilanza annonaria, vigilanza igienico CP_1
sanitaria, rilevazione statistica e dei prezzi, diffusione delle informazioni, pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti, sgombero neve, movimentazione merci, servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione merci coordinamento sicurezza antincendio, tutti gestiti dalla società
, proprietaria del Centro. Controparte_5
o Un regolamento prevede lo svolgimento dei servizi, l'utilizzazione degli spazi comuni, la viabilità e l'accesso al centro.
o L'Ente Gestore, in qualità di custode nonché proprietario del Centro ai sensi dell'art. CP_1
Parte 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. è responsabile del danno patito da per non aver effettuato la pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi.
o l'art. 11.1 del Regolamento impone all'Ente proprietario stabilisce: “ La pulizia delle aree comuni (art. 11.1) : strade, parcheggi, aree verdi, gallerie, rampe -escluse quindi le aree ed i locali concessi in locazione e le relative pertinenze, cui devono provvedere i rispettivi titolari -
è effettuata dall'Ente gestore mediante affidamento ad una o più ditte specializzate”.
Chiedeva quindi il risarcimento del danno ai veicoli, oltre all'indennità giornaliera per mancato guadagno, quantificata in € 420,00 al giorno / € 250 sabato oltre interessi legali decorrenti dal fatto al soddisfo.
4 Si è costituita in giudizio la Controparte_1
he ha declinato la propria responsabilità svolgendo le seguenti difese.
[...]
• Nella notte del 22 febbraio 2020, si sviluppava un incendio all'interno di aree concesse in comodato ad uso deposito a due distinte imprese e sotto la loro diretta ed esclusiva custodia: la ditta Eurofacchinaggio sas e l'Impresa Individuale CP_3
• Uniche responsabili ex art. 2051 c.c. dei danni patiti da parte attrice sono quindi le suddette comodatarie/custodi delle aree da cui si è sviluppato l'incendio.
• Ha eccepito quindi la propria legittimazione passiva ed ha chiesto di chiamare in causa la ditta
Eurofacchinaggio sas e l'Impresa Individuale CP_3
• In ogni caso ha svolto domanda trasversale di manleva nei confronti di in caso di CP_9
sua ritenuta responsabilità.
• Nel merito, ha rilevato che nel caso in cui l'incendio fosse stato accertato essere doloso, non si sarebbe potuta riconoscere alcuna responsabilità al custode ai sensi dell'art. 2051; e quanto alla quantificazione del danno ha contestato l'ammontare preteso da parte attrice sia per l'incendio dei veicoli sia per il lucro cessante da mancato utilizzo dei mezzi.
Ha chiamato in causa ditta Eurofacchinaggio sas e l'Impresa Individuale per CP_3
sentire accertare la loro responsabilità esclusiva nei fatti oggetto di causa.
si è costituita in giudizio ed ha svolto le seguenti AR
difese.
• è carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta da parte attrice CP_9 poiché l'incendio è avvenuto in area privata e quindi non può trovare applicazione l'art. 144
Cod. Ass. private che prevede l'indennizzo diretto.
• Nel merito ha condiviso le ragioni esposte dalla propria assicurata e cioè il fatto che l'incendio si era originato in aree concesse in comodato alla ditta Eurofacchinaggio sas e all'
[...]
custodi e responsabili della pulizia. Eventuali modalità dolose Controparte_3 dell'incendio ascrivibili a terzi, escludono comunque la responsabilità dei custodi.
• Ha richiamato L'art. 25.14, denominato per l'appunto Responsabilità da incendio, statuisce che
“la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell' o da lui detenute, esclusi i Parte_3 danni alle cose che l' detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora Parte_3
l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “Ricorso dei terzi/locatari” la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la
5 suddetta polizza incendio”.
• La garanzia è prestata, in ogni caso, con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari ad € 2.500,00 e massimo risarcimento pari ad € 500.000,00. La società Controparte_6
, sebbene nulla riferisca al riguardo, è titolare di polizza n.
[...]
IT00022761PR Incendio All Risks presso la con massimale di € Controparte_10
5.000.000,00 senza applicazioni di scoperti e/o franchigie.
Si è costituito in giudizio il terzo chiamato che ha Controparte_3
svolto le seguenti difese.
• Non è dimostrata alcuna responsabilità in capo al terzo chiamato: la massa di materiale che si è incendiata (almeno in base alla ricostruzione proposta dalla convenuta) era adiacente ai mezzi danneggiati, posteggiati nel piazzale di proprietà dalla convenuta appare evidente che CP_1 anche l'incendio di tale materiale è avvenuto sulla stessa area di parcheggio, di competenza del
. Parte_2
• L'incendio aveva interessato un'area esterna di stoccaggio bancali in legno prevista per tale uso dalla CP_1
• Non è stato in alcun modo individuata da parte attrice né l'origine, né la causa dell'incendio;
• Competeva a Il servizio di sorveglianza notturna del Centro ed il coordinamento CP_1
antiincendio ai sensi dell'art.
2.1 e 5 del Regolamento
Chiedeva quindi respingersi la domanda nei suoi confronti.
Non si è costituita in giudizio EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA
ZI & C., che è stata dichiarata contumace.
Con la prima memoria es art. 183 6° comma c.p.c. parte attrice ha esteso la sua domanda di risarcimento danni anche nei confronti dei terzi chiamati.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16.10.2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*********
Sul fatto e sul nesso di causa
Non sono oggetto di contestazione, a seguito dell'istruttoria svolta, le seguenti circostanze:
6 ✓ Nella notte del 22.02.2020 è scoppiato un violento incendio presso CP_1
✓ l'incendio ha interessato le zone e in locazione a Pt_4 Parte_5 CP_3
e ad EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA
[...]
ZI & C (sul punto i rilievi dei Vigili del Fuoco e l'individuazione delle zone da parte del CTU non sono stati messi in discussione durante il giudizio, né nelle difese conclusive della terza chiamata);
✓ in quest'area erano accatastati bancali di legno che hanno alimentato l'incendio;
✓ gli automezzi IVECO Targ. FP741BP e VOLVO UC targ. DX475DM di proprietà di erano parcheggiati nel piazzale di proprietà del adiacente alle suddette zone T_ CP_1 interessate dall'incendio;
✓ a seguito dell'alta temperatura sprigionata i due veicoli subivano danni.
Non è quindi contestato il fatto storico che i veicoli parcheggiati nell'area di pertinenza di siano stati danneggiati dal calore sviluppato dall'incendio propagatosi nelle zone DR-3 e DR-4 CP_1
del Centro, concesse in comodato ai terzi chiamati, dove erano accatastati bancali di legno.
Deve ritenersi quindi provata la sussistenza del nesso di causa tra l'incendio, propagatosi nell'area concessa in comodato ai terzi chiamati, ove erano depositati i bancali in legno, ed il danno ai due veicoli di proprietà attorea.
L'istruttoria svolta in questo giudizio non ha consentito di accertare da dove esattamente l'incendio avesse avuto origine, se nell'area DR-3 o nell'area DR-4 e quindi nella zona di pertinenza o di EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI Controparte_3
HA ZI & C..
➢ Sul punto nulla hanno riferito i Vigili del Fuoco sopravvenuti per estinguere le fiamme ormai dilagate in entrambe le due zone;
nulla ha potuto accertare il CTU che si è limitato ad individuare l'area complessivamente interessata dall'incendio, non avendo elementi per dire dove questo fosse stato innescato.
➢ Il teste (dipendente come manutentore elettricista) ha confermato che Tes_1 CP_1
l'incendio era divampato all'interno delle aree affidate alla Eurofacchinaggio sas e all'impresa individuale «… destinata al deposito di pedane di legno». CP_3
Il teste , ha riferito che l'incendio era divampato in un'area destinata allo Tes_2
stoccaggio dei bancali della Eurofacchinaggio e di CP_3
Il teste , nipote e dipendente di ha riferito che l'incendio era «partito dall'area Tes_3 CP_3 dell'altro a fianco» (ovvero da quella della Eurofacchinaggio, dato che le aree coinvolte sono solo queste due). Ha precisato altresì che «si sono incendiati anche i mezzi per lavorare …
7 erano dei carrelli. I carrelli devono stare dove c'è il carica batteria perché devono ricaricarsi.
…. l'incendio ha interessato quelli che lavoravano di fianco a noi e non so i materiali che sono stati incendiati non ho visto l'incendio io chiudo il magazzino e quando sono andato a casa
l'incendio non si era ancora verificato;
l'area dove erano i mezzi è vicina all'altro magazzino;
non so se è di proprietà o utilizzata dall' Eurofacchinaggio …. in quel momento stavamo lavorando poco e quindi c'erano bancali ma pochi».
I testi quindi non hanno saputo riferire in merito all'origine precisa dell'incendio; l'ultimo teste che ha affermato che l'incendio era sorto nell'area di Eurofacchinaggio, non ha tuttavia circostanziato l'informazione e soprattutto ha riferito di non essere stato presente quando l'incendio è divampato;
affermare che l'incendio fosse divampato dall'aera di Eruofacchinaggio
è quindi una sua supposizione e non un fatto cui ha assistito personalmente.
➢ La circostanza che la zona concessa Eurofacchinaggio sia direttamente contigua a quella sulla Parte quale erano posteggiati i mezzi della mentre quella dei Controparte_3
era più distante dai mezzi incendiati – come evidenziato dal terzo chiamato - non è dirimente in punto originie dell'incendio, perchè evidentemente non prova di per sé che l'incendio sia dilagato proprio da lì e che responsabile ne sia quindi la Eurofacchinaggio. Come detto, la carenza probatoria sul punto non può che portarci a prendere atto del fatto che in entrambe le zone e locate ai terzi chiamati, si è sviluppato l'incendio causa del danno. Pt_4 Pt_5
Sulla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
L'istruttoria svolta non ha consentito parimenti di accertare le cause dell'incendio:
- Nella relazione dei vigili del fuoco si legge: al momento sul luogo non venivano trovati oggetti pertinenti al reato doloso e gli elementi a disposizione non risultavano abbastanza sufficienti ad ipotizzare con un buon margine di sicurezza la causa del sinistro;
- Non risultano essere state svolte indagini da parte della Polizia giudiziaria per l'accertamento di un eventuale innesco doloso dell'incendio;
- Nessuno dei testi escussi ha riferito di attività dolose poste in essere da terzi;
- Non si può desumere la natura dolosa dell'incendio dalle circostanze evidenziate dal terzo chiamato e cioè dal fatto che il materiale incendiato non aveva una intrinseca natura infiammabile, trattandosi di bancali in legno lasciati all'aperto e quindi verosimilmente umidi: questo fatto non integra una prova presuntiva ai sensi dell'art. 2727 c.c. non potendosi dire concorrenti una pluralità di circostanze gravi precise e concordanti che facciano ritenere senz'altro ascrivibile all'azione dolosa di un terzo, l'incendio sviluppatosi nell'area. Non sono
8 emersi altri indizi, ad esempio che nella zona fosse stato visto alcun soggetto sospetto;
né che vi fossero ragioni personali o commerciali per cui alcuno avesse interesse ad appiccare il fuoco;
o ancora che i soggetti che frequentavano l'area adottavano comportamenti pericolosi, come gettare cicche di sigaretta o altro. In definitiva non è emerso nulla dall'istruttoria e dai rilievi dei
Vigili del Fuoco che possa far ritenere, che l'incendio fosse stato appiccato da terzi.
Ai fini della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si può condividere la difesa della terza chiamata secondo cui sarebbe necessario accertare una intrinseca dannosità del bene in custodia, come potenzialmente lesivo ex sé, caratteristica che nel caso di specie non si riscontrerebbe nei bancali in legno depositati nelle aree in custodia. La natura intrinsecamente pericolosa del bene infatti è requisito che va valutato in merito alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., fattispecie che qui non riguarda il fatto in esame.
Si deve concludere che il custode delle aree interessate dall'incendio non ha assolto all'onere che su di lui incombeva di provare il caso fortuito, al fine di escludere la propria responsabilità. Non può ritenersi sussistente quindi nella vicenda che ci occupa il caso fortuito che ai sensi dell'art. 2051
c.c. esclude la responsabilità del custode della cosa che ha cagionato il danno ( Il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima. La causa ignota dell'incendio rileva a sfavore del custode. Cassazione civile , sez. VI , 07/06/2018 , n. 14800)
Sulla individuazione del soggetto cui gravava l'obbligo di custodia
Le parti hanno discusso su chi gravasse il dovere di custodia sulle aree e Pt_4 Parte_6 ncendio.
[...]
❖ e hanno sostenuto che queste aree erano sotto la diretta custodia delle due CP_1 CP_9
imprese terze chiamate, che in quanto comodatarie nella disponibilità del bene, lo utilizzavano per il deposito di bancali in legno.
❖ Il terzo chiamato titolare dell'impresa individuale, ha sostenuto invece la CP_3
responsabilità di cui era demandata la materia di prevenzione incendi. CP_1
❖ Parte attrice ha sostenuto che cedendo le aree e in comodato non si era CP_1 Pt_4 Pt_5
liberata dei doveri di custodia sulle stesse.
Dai documenti prodotti si evince quanto segue:
➢ ha concesso all'Impresa Individuale di depositare e commercializzare CP_1 CP_3
temporaneamente imballaggi di legno (esclusivamente pedane e bins) usati e nuovi comunque
9 attinenti le attività esercitate entro il centro agroalimentare nell'area situata nei parcheggi lato strada ovest, porzione sud (settore A1) del centro Agro Alimentale di , di complessivi mq CP_1
500 (doc. 1 . CP_9
L'art 8 del contratto stabilisce che l'impresa individuale si impegna a: a) CP_3
predisporre pratiche operative ed organizzare l'attività nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, tutela ambiente;
b) attuare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e DM 10/03/1998 avendo particolare cura della prevenzione incendi e gestione delle emergenze (informazione e formazione del personale, designazione addetti antincendio e pronto soccorso, adozione di misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;
f) mantenere costantemente pulita l'area attraverso la celere rimozione di rifiuti e residui di carta, legno, etc..g) dotare l'area, ad esclusiva sua cura e spese, e mantenere costantemente in piena efficienza idonei dispositivi antincendio nella misura minima di n. 4 estintori a polvere con carico di almeno 6 kg.
➢ Con il Protocollo 463 del 5 agosto 2016 – “Concessione di area ad uso deposito” (doc. 2) tra ed Eurofacchinaggio sas di SH NA AM EL & C. la società CP_1 CP_1
concede ad Eurofacchinaggio sas di depositare e commercializzare temporaneamente imballaggi nuovi ed usati, comunque attinenti le attività esercitare entro il centro agroalimentare nell'area situata nei parcheggi lato strada ovest, porzione sud (area DR-4) del Centro
Agroalimentare di , per complessivi mq 500 (doc. 2 di . CP_1 CP_9
L'art 8 del contratto riprende il medesimo contenuto dell'accordo stipulato con l'impresa individuale Parte_7
Dagli accordi contrattuali emerge quindi chiaramente che i comodatari delle aree e Pt_4 Pt_5
erano custodi delle stesse ( e di quanto in esso ricoverato) con lo specifico e dichiarato dovere di tenere in ordine l'area e di adottare le misure di prevenzione incendi.
Ai sensi dell'art. 11 dei suddetti contratti la società “ si riserva senza particolari CP_1
formalità e dunque anche verbalmente, di segnalare la non rispondenza dell'area sia al decoro sia ad un accettabile livello di pulizia, impegnando in tal caso Eurofacchinaggio Sas ad intervenire immediatamente per il relativo ripristino nel minor tempo possibile e comunque non oltre due giorni”.
Questa disposizione, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice non implica una residuo dovere di custodia sul bene ai sensi dell'art. 2051 c.c.; ma piuttosto riconosce in capo alla concedente il potere di segnalare un utilizzo dell'area non conforme al decoro, impegnando contrattualmente la concessionaria ad adeguarsi. Si stratta cioè di una previsione che non riguarda la responsabilità verso i terzi ex art. 2051 c.c., ma piuttosto attiene ai rapporti contrattuali tra le parti. Questa disposizione con cui si CP_1
10 è conservata la facoltà di imporre una corretta gestione dell'area, si è resa necessaria proprio per il fatto che concedendola in comodato, la stessa ne ha perso il controllo e la custodia;
diversamente, se la concessione in comodato non avesse precluso a la gestione ed il controllo di quell'area, essa CP_1
avrebbe potuto intervenire direttamente per il ripristino e la pulizia sulla stessa, senza premurarsi di prevedere una norma che le consentisse indirettamente di pretenderlo dai comodatari.
L'accumulo di bancali, asseritamente disordinato ed eccessivo, riguardo ai quali in ogni caso parte attrice non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che sia stata causa dell'innesco dell'incendio, avrebbe comunque rilievo solo tra e le terze chiamate, come inadempimento CP_1 contrattuale;
mentre non pare configurabile un obbligo di di attivarsi per la pulitura dell'area CP_1
occupata, a tutela dei terzi danneggiati.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere /obbligo d'intervenire onde evitare pregiudizi ad altri (Cass. 13881/2010).
Sulla base di questi contratti di concessione in comodato deve concludersi che solo le terze chiamate avevano un effettivo potere di controllo e gestione sulle aree DR-3 DR-4, su cui si è propagato l'incendio.
Grava quindi solo sui comodatari e Controparte_3
EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati all'attrice in conseguenza dell'incendio sviluppatosi nell'area DR-3 e DR-4 occupata dai bancali in legno.
Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c.
A questo punto va valutato se, esclusa una responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1
residui una sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., pur invocato da parte attrice.
ha un protocollo con il quale viene stimato il pericolo all'interno del . Nella CP_1 Parte_2
scheda R12– Rischio residuo incendio esplosione – viene individuato un rischio moderato in considerazione di vari fattori: utenti che svolgono attività oggetto per le quali sono oggetto di specifico
CPI, stoccaggio di materiale combustibile, locali destinati alla ricarica elettrica dei mezzi impianti di rilevazione incendio e dispositivi antincendio, uscite di emergenza e compartimentazioni antincendio;
esistenza di un piano di evacuazione.
Sono previste prescrizioni per limitare il rischio, quali il divieto di utilizzare fiamme libere, divieto di mantenere materiale esplodente o infiammabile, divieto di ricaricare batterie elettriche se non in locali
11 predisposti, obbligo di mantenere efficienti i sistemi antincendio, obbligo di coordinamento del piano antincendio ….
Non è emerso in alcun modo, né dall'istruttoria, né dai rilievi dei Vigili del Fuoco, che siano state riscontrate carenze imputabili a rispetto alla prescrizioni previste nella scheda di CP_1
valutazione del rischio R12.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice non sussiste alcuna responsabilità di neanche CP_1
per lo stoccaggio del materiale: il materiale accatastato dalle terze chiamate sull'area DR-3 e non Pt_5
era materiale infiammabile o esplodente – il cui deposito è vietato nell'area del Centro -, ma solo materiale combustibile ( bancali in legno ) la presenza del quale invece – come detto – era prevista ed era stata infatti espressamente considerata per arrivare ad una valutazione del rischio incendi, come moderato.
n definitiva non sono emersi profili di responsabilità a carico di che possano far CP_1
configurare una sua concorrente responsabilità ex art. 2043 c.c.
Sulle residue domande nei confronti di CP_9
Sussiste la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di indennizzo CP_9
diretto ex art. 144 C.d. Ass. private, proposta da parte attrice. Questa norma prevede l'indennizzo diretto in caso di danno prodotto da circolazione dei veicoli o natanti, materia che qui non è evidentemente oggetto di esame, trattandosi di danni conseguenti da un evento di incendio.
L'accertata carenza di responsabilità in capo a esime il Giudice dal valutare la domanda CP_1
di manleva trasversalmente proposta da nei confronti di CP_1 CP_9
Sui danni
In merito alla quantificazione dei danni, è stata svolta una CTU che ha valutato i danni in €
25.000,00 oltre IVA e cioè complessivi € 30.500, ritenendo congrua, senza ulteriore precisazione, la quantificazione di CP_9
Il danno così quantificato va devalutato al momento del sinistro e cioè al 17.11.2021 nell'importo di €
€ 26.848,59 e rivalutato all'attualità con gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata in €
33.084,37 (di cui € 30.500,00 per capitale rivalutato ed € 6.235,78 per interessi); su tale importo sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo
Non è invece dovuto alcun risarcimento del danno da lucro cessante per mancato utilizzo
Parte giornaliero dei mezzi, danno che parte attrice ha chiesto di liquidare equitativamente. La infatti non ha offerto in alcun modo di provare l'an dell'asserito danno, che in ogni caso, essendo esattamente
12 determinabile nel suo ammontare, ove sussistente, non avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa.
In conclusione
❖ Va respinta la domanda proposta da parte attrice proposta nei confronti di CP_1
❖ va respinta la domanda di parte attrice di risarcimento diretto proposta nei confronti di CP_9
assicurazione di
[...] CP_1
❖ nulla quindi sulla domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 CP_9
❖ va accolta la domanda di di accertamento della responsabilità dei terzi chiamati;
CP_1
❖ va accolta la domanda di parte attrice estesa nei confronti di Controparte_3
e EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C.
[...] di condanna al risarcimento del danno quantificato in € in € 33.084,37, oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sopportate da parte attrice vanno poste a carico di CP_3
e EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA
[...]
ZI & C. , parti soccombenti rispetto alla domanda nei loro confronti estesa da parte attrice;
Le spese di vanno poste a carico di AR T_
soccombente nei suoi confronti rispetto alla domanda proposta;
Le spese di lite sopportate da Controparte_1
vanno poste a carico di soccombente nei suoi confronti rispetto
[...] T_
alla domanda proposta e di e EUROFACCHINAGGIO Controparte_3
SAS DI AL MI HA ZI & C. soccombenti rispetto alla chiamata in causa da parte di CP_1
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
13 € 1.806,00 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00
Spese di CTU a carico di e Controparte_3
EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C. soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T_
Contro e Controparte_1
con la chiama in giudizio di AR Controparte_3
e EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C., ogni
[...]
diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e condanna e EUROFACCHINAGGIO Controparte_3
SAS DI AL MI HA ZI & C. al pagamento in favore di di € T_
33.084,37, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuto e condanna e EUROFACCHINAGGIO Controparte_3
SAS DI AL MI HA ZI & C. all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di , liquidandole in € 7.616,00 per compensi ed € 518,00 +27,00 per spese T_
vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da corrispondersi in favore del difensore antistatario;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di T_
, liquidandole in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_11
generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
dichiara tenuti e condanna e T_ Controparte_3
EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C. all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 liquidandole in € 7.616,00 per compensi ed € 518,00 + 27
[...]
+ 18,08 per notifica per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 16.11.2023, a carico di e EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI Controparte_3
HA ZI & C.
14 Torino, 08/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22014/2021 promossa da:
difesa dagli avv.ti GERMANO' ARCANGELO e GERMANÒ GIUSEPPE;
elettivamente T_
domiciliata presso lo studio in VIA ROMA 45 10043 ORBASSANO
ATTRICE contro difesa Controparte_1
dall'avv. SPAGNOLO SANTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO ITALIA,
244 95129 CATANIA
difesa dall'avv. VASSIA GIACOMO, elettivamente AR
domiciliata presso il suo studio in VIA PALESTRO, 31 10015 IVREA
CONVENUTA
, difeso dall'avv. BONINO Controparte_3
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Palmieri n° 40 10138 CP_1
TERZO CHIAMATO
EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C.,
1 TERZO CHIAMATO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Nel merito accertare la responsabilità della
[...]
in pers. del leg. rappr. p.t. per i danni riportati Controparte_1 dall'attrice in seguito al sinistro di cui in narrativa e per l'effetto condannare in solido la stessa
in pers. del Controparte_1
leg. rappr. p.t. e , e EUROFACCHINAGGIO Sas di SH NA AR
AM EL & C. e IMPRESA Individuale al pagamento in favore della CP_3 T_ in pers. del leg. rappr. p.t. al pagamento della somma di € 47.000,00 per i danni
[...] CP_4
materiali subiti oltre indennità per mancato guadagno da quantificarsi o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte convenuta CP_1
richiamate le istanze istruttorie dichiarare l'obbligo risarcitorio in ordine alla domanda giudiziale della parte attrice esclusivamente in capo ad Eurofacchinaggio Sas di SH NA EL & C. ed all'Impresa individuale CP_3
[...]
-ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del deducente;
Parte_2
-rigettare la domanda giudiziale nei confronti del deducente;
Parte_2
-in subordine, dire tenute le dette Società a manlevare, con le conseguenti statuizioni di condanna, il deducente da ogni esborso nei confronti della parte attrice;
Parte_2
-ridurre la domanda giudiziale della parte attrice nei limiti del danno subito e provato ed al netto di quanto ricevuto dall'Assicuratore contro l'incendio;
-in ogni ipotesi di condanna del deducente, ritenere e dichiarare tenuta a manlevare il CP_2
da ogni esborso discendente dai fatti per cui è causa sia per sorte capitale che per spese Parte_2
legali;
2 Per AR
Richiamate le istanze istruttorie
In via preliminare
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla in merito AR
alla domanda svolta dalla per i motivi tutti esposti. Parte_1
In via principale
Rigettare la domanda giudiziale nei confronti della Controparte_5 [...]
e, per l'effetto, mandare assoluta la da ogni pretesa Controparte_1 AR
risarcitoria formulata dalla Parte_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi la responsabilità, anche concorsuale, della
[...]
, in ordine ai danni lamentati dalla Controparte_6 T_
mandare, in ogni caso, assolta la da ogni pretesa risarcitoria
[...] AR
formulata dalla per i motivi indicati in atti. Parte_1
Per il terzo chiamato Controparte_3
richiamate le istanze istruttorie rigettare le domanda di risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non – proposta dalle altre parti contro il predetto titolare della omonima impresa individuale, in quanto infondata per CP_3
le ragioni illustrate in premessa della comparsa e nelle memorie, ovvero, in via subordinata, ridurre il suo importo nei limiti in cui il danno sarà provato.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte
Con citazione notificata in data 17.11.2021 ha chiesto a
[...]
e ad Controparte_7 AR
, il risarcimento dei danni patiti ai veicoli di sua proprietà, rappresentando i seguenti fatti.
[...]
3 • è una società di autotrasporti che svolge parte della propria attività all'interno del Parte_1
per movimentazione merci. Controparte_5
• Il C.A.A.T. – , è ubicato nel territorio dei Comuni di Rivoli e di Controparte_8
Grugliasco ed è predisposto per lo svolgimento del commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e dei prodotti florovivaistici.
• In data 22.02.2020 – durante la notte – allorquando i suoi automezzi - IVECO Targ. FP741BP e
VOLVO UC targ. DX475DM- erano parcheggiati nel piazzale di proprietà del si CP_1
sviluppava un vasto incendio.
• A seguito dell'alta temperatura sprigionata, i due veicoli subivano danni irreversibili, la cui riparazione totale è stata stimata in € 47.000,00 circa, e quindi, risultata antieconomica.
• In data 22.02.2020 veniva inviata richiesta di risarcimento danni al (doc. 2) e CP_1
contestualmente aperto il sinistro presso doc. 3). CP_2
• In data 09.03.2020 in pers. Del leg. Rappr. p.t. declinava qualsiasi responsabilità. CP_1
• L'invito alla mediazione presso l'Organo conciliatore è andato deserto.
Parte attrice ha sostenuto la responsabilità di per i seguenti motivi: CP_1
o Presso sono presenti i servizi di guardiania, vigilanza annonaria, vigilanza igienico CP_1
sanitaria, rilevazione statistica e dei prezzi, diffusione delle informazioni, pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti, sgombero neve, movimentazione merci, servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione merci coordinamento sicurezza antincendio, tutti gestiti dalla società
, proprietaria del Centro. Controparte_5
o Un regolamento prevede lo svolgimento dei servizi, l'utilizzazione degli spazi comuni, la viabilità e l'accesso al centro.
o L'Ente Gestore, in qualità di custode nonché proprietario del Centro ai sensi dell'art. CP_1
Parte 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. è responsabile del danno patito da per non aver effettuato la pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti potenzialmente pericolosi.
o l'art. 11.1 del Regolamento impone all'Ente proprietario stabilisce: “ La pulizia delle aree comuni (art. 11.1) : strade, parcheggi, aree verdi, gallerie, rampe -escluse quindi le aree ed i locali concessi in locazione e le relative pertinenze, cui devono provvedere i rispettivi titolari -
è effettuata dall'Ente gestore mediante affidamento ad una o più ditte specializzate”.
Chiedeva quindi il risarcimento del danno ai veicoli, oltre all'indennità giornaliera per mancato guadagno, quantificata in € 420,00 al giorno / € 250 sabato oltre interessi legali decorrenti dal fatto al soddisfo.
4 Si è costituita in giudizio la Controparte_1
he ha declinato la propria responsabilità svolgendo le seguenti difese.
[...]
• Nella notte del 22 febbraio 2020, si sviluppava un incendio all'interno di aree concesse in comodato ad uso deposito a due distinte imprese e sotto la loro diretta ed esclusiva custodia: la ditta Eurofacchinaggio sas e l'Impresa Individuale CP_3
• Uniche responsabili ex art. 2051 c.c. dei danni patiti da parte attrice sono quindi le suddette comodatarie/custodi delle aree da cui si è sviluppato l'incendio.
• Ha eccepito quindi la propria legittimazione passiva ed ha chiesto di chiamare in causa la ditta
Eurofacchinaggio sas e l'Impresa Individuale CP_3
• In ogni caso ha svolto domanda trasversale di manleva nei confronti di in caso di CP_9
sua ritenuta responsabilità.
• Nel merito, ha rilevato che nel caso in cui l'incendio fosse stato accertato essere doloso, non si sarebbe potuta riconoscere alcuna responsabilità al custode ai sensi dell'art. 2051; e quanto alla quantificazione del danno ha contestato l'ammontare preteso da parte attrice sia per l'incendio dei veicoli sia per il lucro cessante da mancato utilizzo dei mezzi.
Ha chiamato in causa ditta Eurofacchinaggio sas e l'Impresa Individuale per CP_3
sentire accertare la loro responsabilità esclusiva nei fatti oggetto di causa.
si è costituita in giudizio ed ha svolto le seguenti AR
difese.
• è carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta da parte attrice CP_9 poiché l'incendio è avvenuto in area privata e quindi non può trovare applicazione l'art. 144
Cod. Ass. private che prevede l'indennizzo diretto.
• Nel merito ha condiviso le ragioni esposte dalla propria assicurata e cioè il fatto che l'incendio si era originato in aree concesse in comodato alla ditta Eurofacchinaggio sas e all'
[...]
custodi e responsabili della pulizia. Eventuali modalità dolose Controparte_3 dell'incendio ascrivibili a terzi, escludono comunque la responsabilità dei custodi.
• Ha richiamato L'art. 25.14, denominato per l'appunto Responsabilità da incendio, statuisce che
“la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell' o da lui detenute, esclusi i Parte_3 danni alle cose che l' detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora Parte_3
l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “Ricorso dei terzi/locatari” la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la
5 suddetta polizza incendio”.
• La garanzia è prestata, in ogni caso, con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari ad € 2.500,00 e massimo risarcimento pari ad € 500.000,00. La società Controparte_6
, sebbene nulla riferisca al riguardo, è titolare di polizza n.
[...]
IT00022761PR Incendio All Risks presso la con massimale di € Controparte_10
5.000.000,00 senza applicazioni di scoperti e/o franchigie.
Si è costituito in giudizio il terzo chiamato che ha Controparte_3
svolto le seguenti difese.
• Non è dimostrata alcuna responsabilità in capo al terzo chiamato: la massa di materiale che si è incendiata (almeno in base alla ricostruzione proposta dalla convenuta) era adiacente ai mezzi danneggiati, posteggiati nel piazzale di proprietà dalla convenuta appare evidente che CP_1 anche l'incendio di tale materiale è avvenuto sulla stessa area di parcheggio, di competenza del
. Parte_2
• L'incendio aveva interessato un'area esterna di stoccaggio bancali in legno prevista per tale uso dalla CP_1
• Non è stato in alcun modo individuata da parte attrice né l'origine, né la causa dell'incendio;
• Competeva a Il servizio di sorveglianza notturna del Centro ed il coordinamento CP_1
antiincendio ai sensi dell'art.
2.1 e 5 del Regolamento
Chiedeva quindi respingersi la domanda nei suoi confronti.
Non si è costituita in giudizio EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA
ZI & C., che è stata dichiarata contumace.
Con la prima memoria es art. 183 6° comma c.p.c. parte attrice ha esteso la sua domanda di risarcimento danni anche nei confronti dei terzi chiamati.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16.10.2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*********
Sul fatto e sul nesso di causa
Non sono oggetto di contestazione, a seguito dell'istruttoria svolta, le seguenti circostanze:
6 ✓ Nella notte del 22.02.2020 è scoppiato un violento incendio presso CP_1
✓ l'incendio ha interessato le zone e in locazione a Pt_4 Parte_5 CP_3
e ad EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA
[...]
ZI & C (sul punto i rilievi dei Vigili del Fuoco e l'individuazione delle zone da parte del CTU non sono stati messi in discussione durante il giudizio, né nelle difese conclusive della terza chiamata);
✓ in quest'area erano accatastati bancali di legno che hanno alimentato l'incendio;
✓ gli automezzi IVECO Targ. FP741BP e VOLVO UC targ. DX475DM di proprietà di erano parcheggiati nel piazzale di proprietà del adiacente alle suddette zone T_ CP_1 interessate dall'incendio;
✓ a seguito dell'alta temperatura sprigionata i due veicoli subivano danni.
Non è quindi contestato il fatto storico che i veicoli parcheggiati nell'area di pertinenza di siano stati danneggiati dal calore sviluppato dall'incendio propagatosi nelle zone DR-3 e DR-4 CP_1
del Centro, concesse in comodato ai terzi chiamati, dove erano accatastati bancali di legno.
Deve ritenersi quindi provata la sussistenza del nesso di causa tra l'incendio, propagatosi nell'area concessa in comodato ai terzi chiamati, ove erano depositati i bancali in legno, ed il danno ai due veicoli di proprietà attorea.
L'istruttoria svolta in questo giudizio non ha consentito di accertare da dove esattamente l'incendio avesse avuto origine, se nell'area DR-3 o nell'area DR-4 e quindi nella zona di pertinenza o di EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI Controparte_3
HA ZI & C..
➢ Sul punto nulla hanno riferito i Vigili del Fuoco sopravvenuti per estinguere le fiamme ormai dilagate in entrambe le due zone;
nulla ha potuto accertare il CTU che si è limitato ad individuare l'area complessivamente interessata dall'incendio, non avendo elementi per dire dove questo fosse stato innescato.
➢ Il teste (dipendente come manutentore elettricista) ha confermato che Tes_1 CP_1
l'incendio era divampato all'interno delle aree affidate alla Eurofacchinaggio sas e all'impresa individuale «… destinata al deposito di pedane di legno». CP_3
Il teste , ha riferito che l'incendio era divampato in un'area destinata allo Tes_2
stoccaggio dei bancali della Eurofacchinaggio e di CP_3
Il teste , nipote e dipendente di ha riferito che l'incendio era «partito dall'area Tes_3 CP_3 dell'altro a fianco» (ovvero da quella della Eurofacchinaggio, dato che le aree coinvolte sono solo queste due). Ha precisato altresì che «si sono incendiati anche i mezzi per lavorare …
7 erano dei carrelli. I carrelli devono stare dove c'è il carica batteria perché devono ricaricarsi.
…. l'incendio ha interessato quelli che lavoravano di fianco a noi e non so i materiali che sono stati incendiati non ho visto l'incendio io chiudo il magazzino e quando sono andato a casa
l'incendio non si era ancora verificato;
l'area dove erano i mezzi è vicina all'altro magazzino;
non so se è di proprietà o utilizzata dall' Eurofacchinaggio …. in quel momento stavamo lavorando poco e quindi c'erano bancali ma pochi».
I testi quindi non hanno saputo riferire in merito all'origine precisa dell'incendio; l'ultimo teste che ha affermato che l'incendio era sorto nell'area di Eurofacchinaggio, non ha tuttavia circostanziato l'informazione e soprattutto ha riferito di non essere stato presente quando l'incendio è divampato;
affermare che l'incendio fosse divampato dall'aera di Eruofacchinaggio
è quindi una sua supposizione e non un fatto cui ha assistito personalmente.
➢ La circostanza che la zona concessa Eurofacchinaggio sia direttamente contigua a quella sulla Parte quale erano posteggiati i mezzi della mentre quella dei Controparte_3
era più distante dai mezzi incendiati – come evidenziato dal terzo chiamato - non è dirimente in punto originie dell'incendio, perchè evidentemente non prova di per sé che l'incendio sia dilagato proprio da lì e che responsabile ne sia quindi la Eurofacchinaggio. Come detto, la carenza probatoria sul punto non può che portarci a prendere atto del fatto che in entrambe le zone e locate ai terzi chiamati, si è sviluppato l'incendio causa del danno. Pt_4 Pt_5
Sulla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
L'istruttoria svolta non ha consentito parimenti di accertare le cause dell'incendio:
- Nella relazione dei vigili del fuoco si legge: al momento sul luogo non venivano trovati oggetti pertinenti al reato doloso e gli elementi a disposizione non risultavano abbastanza sufficienti ad ipotizzare con un buon margine di sicurezza la causa del sinistro;
- Non risultano essere state svolte indagini da parte della Polizia giudiziaria per l'accertamento di un eventuale innesco doloso dell'incendio;
- Nessuno dei testi escussi ha riferito di attività dolose poste in essere da terzi;
- Non si può desumere la natura dolosa dell'incendio dalle circostanze evidenziate dal terzo chiamato e cioè dal fatto che il materiale incendiato non aveva una intrinseca natura infiammabile, trattandosi di bancali in legno lasciati all'aperto e quindi verosimilmente umidi: questo fatto non integra una prova presuntiva ai sensi dell'art. 2727 c.c. non potendosi dire concorrenti una pluralità di circostanze gravi precise e concordanti che facciano ritenere senz'altro ascrivibile all'azione dolosa di un terzo, l'incendio sviluppatosi nell'area. Non sono
8 emersi altri indizi, ad esempio che nella zona fosse stato visto alcun soggetto sospetto;
né che vi fossero ragioni personali o commerciali per cui alcuno avesse interesse ad appiccare il fuoco;
o ancora che i soggetti che frequentavano l'area adottavano comportamenti pericolosi, come gettare cicche di sigaretta o altro. In definitiva non è emerso nulla dall'istruttoria e dai rilievi dei
Vigili del Fuoco che possa far ritenere, che l'incendio fosse stato appiccato da terzi.
Ai fini della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si può condividere la difesa della terza chiamata secondo cui sarebbe necessario accertare una intrinseca dannosità del bene in custodia, come potenzialmente lesivo ex sé, caratteristica che nel caso di specie non si riscontrerebbe nei bancali in legno depositati nelle aree in custodia. La natura intrinsecamente pericolosa del bene infatti è requisito che va valutato in merito alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., fattispecie che qui non riguarda il fatto in esame.
Si deve concludere che il custode delle aree interessate dall'incendio non ha assolto all'onere che su di lui incombeva di provare il caso fortuito, al fine di escludere la propria responsabilità. Non può ritenersi sussistente quindi nella vicenda che ci occupa il caso fortuito che ai sensi dell'art. 2051
c.c. esclude la responsabilità del custode della cosa che ha cagionato il danno ( Il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima. La causa ignota dell'incendio rileva a sfavore del custode. Cassazione civile , sez. VI , 07/06/2018 , n. 14800)
Sulla individuazione del soggetto cui gravava l'obbligo di custodia
Le parti hanno discusso su chi gravasse il dovere di custodia sulle aree e Pt_4 Parte_6 ncendio.
[...]
❖ e hanno sostenuto che queste aree erano sotto la diretta custodia delle due CP_1 CP_9
imprese terze chiamate, che in quanto comodatarie nella disponibilità del bene, lo utilizzavano per il deposito di bancali in legno.
❖ Il terzo chiamato titolare dell'impresa individuale, ha sostenuto invece la CP_3
responsabilità di cui era demandata la materia di prevenzione incendi. CP_1
❖ Parte attrice ha sostenuto che cedendo le aree e in comodato non si era CP_1 Pt_4 Pt_5
liberata dei doveri di custodia sulle stesse.
Dai documenti prodotti si evince quanto segue:
➢ ha concesso all'Impresa Individuale di depositare e commercializzare CP_1 CP_3
temporaneamente imballaggi di legno (esclusivamente pedane e bins) usati e nuovi comunque
9 attinenti le attività esercitate entro il centro agroalimentare nell'area situata nei parcheggi lato strada ovest, porzione sud (settore A1) del centro Agro Alimentale di , di complessivi mq CP_1
500 (doc. 1 . CP_9
L'art 8 del contratto stabilisce che l'impresa individuale si impegna a: a) CP_3
predisporre pratiche operative ed organizzare l'attività nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, tutela ambiente;
b) attuare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e DM 10/03/1998 avendo particolare cura della prevenzione incendi e gestione delle emergenze (informazione e formazione del personale, designazione addetti antincendio e pronto soccorso, adozione di misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;
f) mantenere costantemente pulita l'area attraverso la celere rimozione di rifiuti e residui di carta, legno, etc..g) dotare l'area, ad esclusiva sua cura e spese, e mantenere costantemente in piena efficienza idonei dispositivi antincendio nella misura minima di n. 4 estintori a polvere con carico di almeno 6 kg.
➢ Con il Protocollo 463 del 5 agosto 2016 – “Concessione di area ad uso deposito” (doc. 2) tra ed Eurofacchinaggio sas di SH NA AM EL & C. la società CP_1 CP_1
concede ad Eurofacchinaggio sas di depositare e commercializzare temporaneamente imballaggi nuovi ed usati, comunque attinenti le attività esercitare entro il centro agroalimentare nell'area situata nei parcheggi lato strada ovest, porzione sud (area DR-4) del Centro
Agroalimentare di , per complessivi mq 500 (doc. 2 di . CP_1 CP_9
L'art 8 del contratto riprende il medesimo contenuto dell'accordo stipulato con l'impresa individuale Parte_7
Dagli accordi contrattuali emerge quindi chiaramente che i comodatari delle aree e Pt_4 Pt_5
erano custodi delle stesse ( e di quanto in esso ricoverato) con lo specifico e dichiarato dovere di tenere in ordine l'area e di adottare le misure di prevenzione incendi.
Ai sensi dell'art. 11 dei suddetti contratti la società “ si riserva senza particolari CP_1
formalità e dunque anche verbalmente, di segnalare la non rispondenza dell'area sia al decoro sia ad un accettabile livello di pulizia, impegnando in tal caso Eurofacchinaggio Sas ad intervenire immediatamente per il relativo ripristino nel minor tempo possibile e comunque non oltre due giorni”.
Questa disposizione, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice non implica una residuo dovere di custodia sul bene ai sensi dell'art. 2051 c.c.; ma piuttosto riconosce in capo alla concedente il potere di segnalare un utilizzo dell'area non conforme al decoro, impegnando contrattualmente la concessionaria ad adeguarsi. Si stratta cioè di una previsione che non riguarda la responsabilità verso i terzi ex art. 2051 c.c., ma piuttosto attiene ai rapporti contrattuali tra le parti. Questa disposizione con cui si CP_1
10 è conservata la facoltà di imporre una corretta gestione dell'area, si è resa necessaria proprio per il fatto che concedendola in comodato, la stessa ne ha perso il controllo e la custodia;
diversamente, se la concessione in comodato non avesse precluso a la gestione ed il controllo di quell'area, essa CP_1
avrebbe potuto intervenire direttamente per il ripristino e la pulizia sulla stessa, senza premurarsi di prevedere una norma che le consentisse indirettamente di pretenderlo dai comodatari.
L'accumulo di bancali, asseritamente disordinato ed eccessivo, riguardo ai quali in ogni caso parte attrice non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che sia stata causa dell'innesco dell'incendio, avrebbe comunque rilievo solo tra e le terze chiamate, come inadempimento CP_1 contrattuale;
mentre non pare configurabile un obbligo di di attivarsi per la pulitura dell'area CP_1
occupata, a tutela dei terzi danneggiati.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere /obbligo d'intervenire onde evitare pregiudizi ad altri (Cass. 13881/2010).
Sulla base di questi contratti di concessione in comodato deve concludersi che solo le terze chiamate avevano un effettivo potere di controllo e gestione sulle aree DR-3 DR-4, su cui si è propagato l'incendio.
Grava quindi solo sui comodatari e Controparte_3
EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati all'attrice in conseguenza dell'incendio sviluppatosi nell'area DR-3 e DR-4 occupata dai bancali in legno.
Sulla responsabilità ex art. 2043 c.c.
A questo punto va valutato se, esclusa una responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1
residui una sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., pur invocato da parte attrice.
ha un protocollo con il quale viene stimato il pericolo all'interno del . Nella CP_1 Parte_2
scheda R12– Rischio residuo incendio esplosione – viene individuato un rischio moderato in considerazione di vari fattori: utenti che svolgono attività oggetto per le quali sono oggetto di specifico
CPI, stoccaggio di materiale combustibile, locali destinati alla ricarica elettrica dei mezzi impianti di rilevazione incendio e dispositivi antincendio, uscite di emergenza e compartimentazioni antincendio;
esistenza di un piano di evacuazione.
Sono previste prescrizioni per limitare il rischio, quali il divieto di utilizzare fiamme libere, divieto di mantenere materiale esplodente o infiammabile, divieto di ricaricare batterie elettriche se non in locali
11 predisposti, obbligo di mantenere efficienti i sistemi antincendio, obbligo di coordinamento del piano antincendio ….
Non è emerso in alcun modo, né dall'istruttoria, né dai rilievi dei Vigili del Fuoco, che siano state riscontrate carenze imputabili a rispetto alla prescrizioni previste nella scheda di CP_1
valutazione del rischio R12.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice non sussiste alcuna responsabilità di neanche CP_1
per lo stoccaggio del materiale: il materiale accatastato dalle terze chiamate sull'area DR-3 e non Pt_5
era materiale infiammabile o esplodente – il cui deposito è vietato nell'area del Centro -, ma solo materiale combustibile ( bancali in legno ) la presenza del quale invece – come detto – era prevista ed era stata infatti espressamente considerata per arrivare ad una valutazione del rischio incendi, come moderato.
n definitiva non sono emersi profili di responsabilità a carico di che possano far CP_1
configurare una sua concorrente responsabilità ex art. 2043 c.c.
Sulle residue domande nei confronti di CP_9
Sussiste la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di indennizzo CP_9
diretto ex art. 144 C.d. Ass. private, proposta da parte attrice. Questa norma prevede l'indennizzo diretto in caso di danno prodotto da circolazione dei veicoli o natanti, materia che qui non è evidentemente oggetto di esame, trattandosi di danni conseguenti da un evento di incendio.
L'accertata carenza di responsabilità in capo a esime il Giudice dal valutare la domanda CP_1
di manleva trasversalmente proposta da nei confronti di CP_1 CP_9
Sui danni
In merito alla quantificazione dei danni, è stata svolta una CTU che ha valutato i danni in €
25.000,00 oltre IVA e cioè complessivi € 30.500, ritenendo congrua, senza ulteriore precisazione, la quantificazione di CP_9
Il danno così quantificato va devalutato al momento del sinistro e cioè al 17.11.2021 nell'importo di €
€ 26.848,59 e rivalutato all'attualità con gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata in €
33.084,37 (di cui € 30.500,00 per capitale rivalutato ed € 6.235,78 per interessi); su tale importo sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo
Non è invece dovuto alcun risarcimento del danno da lucro cessante per mancato utilizzo
Parte giornaliero dei mezzi, danno che parte attrice ha chiesto di liquidare equitativamente. La infatti non ha offerto in alcun modo di provare l'an dell'asserito danno, che in ogni caso, essendo esattamente
12 determinabile nel suo ammontare, ove sussistente, non avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa.
In conclusione
❖ Va respinta la domanda proposta da parte attrice proposta nei confronti di CP_1
❖ va respinta la domanda di parte attrice di risarcimento diretto proposta nei confronti di CP_9
assicurazione di
[...] CP_1
❖ nulla quindi sulla domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 CP_9
❖ va accolta la domanda di di accertamento della responsabilità dei terzi chiamati;
CP_1
❖ va accolta la domanda di parte attrice estesa nei confronti di Controparte_3
e EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C.
[...] di condanna al risarcimento del danno quantificato in € in € 33.084,37, oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sopportate da parte attrice vanno poste a carico di CP_3
e EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA
[...]
ZI & C. , parti soccombenti rispetto alla domanda nei loro confronti estesa da parte attrice;
Le spese di vanno poste a carico di AR T_
soccombente nei suoi confronti rispetto alla domanda proposta;
Le spese di lite sopportate da Controparte_1
vanno poste a carico di soccombente nei suoi confronti rispetto
[...] T_
alla domanda proposta e di e EUROFACCHINAGGIO Controparte_3
SAS DI AL MI HA ZI & C. soccombenti rispetto alla chiamata in causa da parte di CP_1
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
13 € 1.806,00 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00
Spese di CTU a carico di e Controparte_3
EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C. soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T_
Contro e Controparte_1
con la chiama in giudizio di AR Controparte_3
e EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C., ogni
[...]
diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e condanna e EUROFACCHINAGGIO Controparte_3
SAS DI AL MI HA ZI & C. al pagamento in favore di di € T_
33.084,37, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuto e condanna e EUROFACCHINAGGIO Controparte_3
SAS DI AL MI HA ZI & C. all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di , liquidandole in € 7.616,00 per compensi ed € 518,00 +27,00 per spese T_
vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da corrispondersi in favore del difensore antistatario;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di T_
, liquidandole in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_11
generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
dichiara tenuti e condanna e T_ Controparte_3
EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI HA ZI & C. all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 liquidandole in € 7.616,00 per compensi ed € 518,00 + 27
[...]
+ 18,08 per notifica per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 16.11.2023, a carico di e EUROFACCHINAGGIO SAS DI AL MI Controparte_3
HA ZI & C.
14 Torino, 08/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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