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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 121/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C. F rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Laura Oddo e Marzia Giacalone, elettivamente domiciliato in
Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 79, presso, lo studio dell'avv.
Salvatore Baldo;
-opponente-
(C.F: ), in persona del Sindaco pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in via Del Carmine n. 41/C Pt_2
presso, l'avv. Rita Mugnos, che lo rappresenta e difende;
-opposta-
in persona del suo procuratore, Controparte_1
elettivamente domiciliata inPalermo, p.zza Europa n. 37, presso l'Avv.
Lorenzo Lo Verso, che la rappresenta e difende;
-Interveniente-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/11/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. Parte_1
296201900430910 10/000, riportante una pretesa creditoria del
[...]
di euro 181.368,59, contestando il diritto dell'Ente di Parte_2
procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti.
Narra, al riguardo l'attore opponente, che la pretesa creditoria de quo si fonda sulla sentenza n. 686/17 della Corte dei Conti- Sicilia, con la quale il medesimo era stato condannato, a titolo risarcitorio nei confronti del citato comune per il danno allo stesso arrecato, al pagamento della somma di euro 474.440,55, nonchè di euro 160.369,83 e 2818,00, in solido con altri. Tale pronuncia, rileva l'attore, è stata poi oggetto di riforma parziale in sede di appello, all'esito del quale l'ammontare del risarcimento posto a suo esclusivo carico veniva ridotto ad euro
396.737,92, mentre nel resto veniva confermata la sentenza di primo grado.
Tuttavia, evidenzia il , che con sentenza penale n. 16/2020 di Pt_1
questo Tribunale lo stesso è stato assolto per i medesimi fatti sui quali si
è fondata la sentenza del Giudice contabile -e segnatamente ha precisato che il Giudice penale ha dichiarato di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione in relazione ai reati allo stesso ascritti di cui alle lettere d), f), h), i), j), k), l), m), n), p), r), s), t), u), v), w), x), y), z) e ha assolto il predetto opponente in relazione ai capi di cui alle lettere a), b),
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
c), perché il fatto non sussiste, e), g), o), q) perché il fatto non costituisce reato.
Sostiene l'opponente, quindi, che in ragione della predetta sentenza penale nei confronti del medesimo non può essere avanzata alcuna pretesa creditoria in forza della citata sentenza contabile, dal momento che l'art. 652 c.p.p., nel regolare l'efficacia del giudicato penale di assoluzione nei giudizi risarcitori amministrativi, dispone che l'accertamento fa stato anche nei predetti giudizi, a nulla poi rilevando che il giudicato penale sia intervenuto dopo quello amministrativo-
contabile. Una diversa ricostruzione ermeneutica, infatti, sostiene l'attore, condurrebbe a risultati irragionevoli, poiché farebbe dipendere dall'aleatoria durata dei procedimenti gli effetti della richiamata norma.
Alla luce di ciò, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento opposta e, in subordine, la riduzione della pretesa riportata in cartella.
Con comparsa di risposta depositata il 14.03.2022, si è costituito il contestando in fatto e in diritto le domande Parte_2
avversarie e deducendo l'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.p. per la completa autonomia dei giudizi in questione, contabile e penale.
Con comparsa di intervento volontario del 13.04.2022,
[...]
, rilevando la legittimità della procedura esecutiva. Controparte_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova precostituita e all'udienza del 13.11.2024 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di lege ex art. 190 cpc.
L'attore in seno alla propria comparsa conclusionale ha prospettato la possibile violazione del principio del ne bis in idem, sollecitando il rinvio pregiudiziale alla Corte GUE.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISONE
In ordine alla questione giuridica proposta da parte opponente con la comparsa conclusionale, si rileva che il principio del ne bis in idem in materia penale trova consacrazione, tra le fonti sovranazionale, all'art. 4 del protocollo 7 alla CEDU, nonché all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Il citato principio vieta la plurima sottoposizione della medesima persona a procedimenti penali per i medesimi fatti. La giurisprudenza della Corte
EDU e della Corte GUE hanno, poi, in più occasioni chiarito che la qualificazione come penale del procedimento va effettuata in concreto e non sulla base della qualificazione giuridica formale offerta dai singoli legislatori (cfr. sent. Corte EDU Grande Stevens e altri c. Italia, sent.
Corte GUE del 20.3.2018, C-537/16).
Tanto succintamente premesso, la questione proposta è priva di rilevanza ai fini del decidere, dal momento che, da un lato, il giudice dell'opposizione alla cartella di pagamento non può essere chiamato a vagliare la legittimità del titolo giudiziale su cui si fonda la pretesa, e, dall'altro lato, anche ad ammettere la scrutinabilità da parte del giudice dell'opposizione alla cartella di pagamento del procedimento che ha condotto alla formazione del titolo giudiziale azionato e ove per ipotesi
(ma così non è) si ritenesse che il giudizio amministrativo contabile conclusosi con la sentenza 686/17 abbia natura sostanzialmente penale,
il divieto di bis in idem non pregiudicherebbe lo stesso, essendosi il suo esito cristallizzatosi in data anteriore a quello penale.
Giungendo al merito dell'opposizione, si rileva che la stessa si fonda esclusivamente sull'asserita sopravvenuta illegittimità della sentenza n.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
686/17 della Corte cont. – Sicilia per effetto del sopravvenuto accertamento penale. Tale vizio, tuttavia, non può essere scrutinato dal giudice dell'opposizione alla cartella di pagamento, dal momento che “in
sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla
esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando
questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne
costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (cfr. Cass. civ. n.
2742/99 e n. 3277/2015).
Le ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo giudiziale non possono essere proposte, quindi, mediante opposizione, dovendo invece essere fatte valere mediante l'impugnazione del titolo stesso, ove possibile
(cfr. Cass. civ. n. 24752/2008).
In altri termini il Giudice dell'opposizione, chiamato a condurre un'attività ermeneutica sull'efficacia esecutiva del titolo, non può in alcun modo vagliare il merito dell'accertamento compiuto dal giudice che lo ha emesso.
In ogni caso, va altresì evidenziato che la norma citata a sostegno dell'opposizione, ossia l'art. 652 cpp, disciplinante gli effetti della sentenza assolutoria penale sui giudizi risarcitori civili e amministrativi, non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che il giudicato penale è successivo al giudicato amministrativo-contabile.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, l'opposizione va rigettata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14,
ridotti al 50% per la complessità delle questioni affrontate e per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, assorbita e disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione proposta da , avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 296201900430910;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
e dell' delle spese di Parte_2 Controparte_1
lite, che liquida rispettivamente in euro 7052,00 e in euro
4217,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 11.3.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 121/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C. F rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Laura Oddo e Marzia Giacalone, elettivamente domiciliato in
Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 79, presso, lo studio dell'avv.
Salvatore Baldo;
-opponente-
(C.F: ), in persona del Sindaco pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in via Del Carmine n. 41/C Pt_2
presso, l'avv. Rita Mugnos, che lo rappresenta e difende;
-opposta-
in persona del suo procuratore, Controparte_1
elettivamente domiciliata inPalermo, p.zza Europa n. 37, presso l'Avv.
Lorenzo Lo Verso, che la rappresenta e difende;
-Interveniente-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/11/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. Parte_1
296201900430910 10/000, riportante una pretesa creditoria del
[...]
di euro 181.368,59, contestando il diritto dell'Ente di Parte_2
procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti.
Narra, al riguardo l'attore opponente, che la pretesa creditoria de quo si fonda sulla sentenza n. 686/17 della Corte dei Conti- Sicilia, con la quale il medesimo era stato condannato, a titolo risarcitorio nei confronti del citato comune per il danno allo stesso arrecato, al pagamento della somma di euro 474.440,55, nonchè di euro 160.369,83 e 2818,00, in solido con altri. Tale pronuncia, rileva l'attore, è stata poi oggetto di riforma parziale in sede di appello, all'esito del quale l'ammontare del risarcimento posto a suo esclusivo carico veniva ridotto ad euro
396.737,92, mentre nel resto veniva confermata la sentenza di primo grado.
Tuttavia, evidenzia il , che con sentenza penale n. 16/2020 di Pt_1
questo Tribunale lo stesso è stato assolto per i medesimi fatti sui quali si
è fondata la sentenza del Giudice contabile -e segnatamente ha precisato che il Giudice penale ha dichiarato di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione in relazione ai reati allo stesso ascritti di cui alle lettere d), f), h), i), j), k), l), m), n), p), r), s), t), u), v), w), x), y), z) e ha assolto il predetto opponente in relazione ai capi di cui alle lettere a), b),
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
c), perché il fatto non sussiste, e), g), o), q) perché il fatto non costituisce reato.
Sostiene l'opponente, quindi, che in ragione della predetta sentenza penale nei confronti del medesimo non può essere avanzata alcuna pretesa creditoria in forza della citata sentenza contabile, dal momento che l'art. 652 c.p.p., nel regolare l'efficacia del giudicato penale di assoluzione nei giudizi risarcitori amministrativi, dispone che l'accertamento fa stato anche nei predetti giudizi, a nulla poi rilevando che il giudicato penale sia intervenuto dopo quello amministrativo-
contabile. Una diversa ricostruzione ermeneutica, infatti, sostiene l'attore, condurrebbe a risultati irragionevoli, poiché farebbe dipendere dall'aleatoria durata dei procedimenti gli effetti della richiamata norma.
Alla luce di ciò, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento opposta e, in subordine, la riduzione della pretesa riportata in cartella.
Con comparsa di risposta depositata il 14.03.2022, si è costituito il contestando in fatto e in diritto le domande Parte_2
avversarie e deducendo l'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.p. per la completa autonomia dei giudizi in questione, contabile e penale.
Con comparsa di intervento volontario del 13.04.2022,
[...]
, rilevando la legittimità della procedura esecutiva. Controparte_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova precostituita e all'udienza del 13.11.2024 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di lege ex art. 190 cpc.
L'attore in seno alla propria comparsa conclusionale ha prospettato la possibile violazione del principio del ne bis in idem, sollecitando il rinvio pregiudiziale alla Corte GUE.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISONE
In ordine alla questione giuridica proposta da parte opponente con la comparsa conclusionale, si rileva che il principio del ne bis in idem in materia penale trova consacrazione, tra le fonti sovranazionale, all'art. 4 del protocollo 7 alla CEDU, nonché all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Il citato principio vieta la plurima sottoposizione della medesima persona a procedimenti penali per i medesimi fatti. La giurisprudenza della Corte
EDU e della Corte GUE hanno, poi, in più occasioni chiarito che la qualificazione come penale del procedimento va effettuata in concreto e non sulla base della qualificazione giuridica formale offerta dai singoli legislatori (cfr. sent. Corte EDU Grande Stevens e altri c. Italia, sent.
Corte GUE del 20.3.2018, C-537/16).
Tanto succintamente premesso, la questione proposta è priva di rilevanza ai fini del decidere, dal momento che, da un lato, il giudice dell'opposizione alla cartella di pagamento non può essere chiamato a vagliare la legittimità del titolo giudiziale su cui si fonda la pretesa, e, dall'altro lato, anche ad ammettere la scrutinabilità da parte del giudice dell'opposizione alla cartella di pagamento del procedimento che ha condotto alla formazione del titolo giudiziale azionato e ove per ipotesi
(ma così non è) si ritenesse che il giudizio amministrativo contabile conclusosi con la sentenza 686/17 abbia natura sostanzialmente penale,
il divieto di bis in idem non pregiudicherebbe lo stesso, essendosi il suo esito cristallizzatosi in data anteriore a quello penale.
Giungendo al merito dell'opposizione, si rileva che la stessa si fonda esclusivamente sull'asserita sopravvenuta illegittimità della sentenza n.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
686/17 della Corte cont. – Sicilia per effetto del sopravvenuto accertamento penale. Tale vizio, tuttavia, non può essere scrutinato dal giudice dell'opposizione alla cartella di pagamento, dal momento che “in
sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla
esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando
questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne
costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (cfr. Cass. civ. n.
2742/99 e n. 3277/2015).
Le ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo giudiziale non possono essere proposte, quindi, mediante opposizione, dovendo invece essere fatte valere mediante l'impugnazione del titolo stesso, ove possibile
(cfr. Cass. civ. n. 24752/2008).
In altri termini il Giudice dell'opposizione, chiamato a condurre un'attività ermeneutica sull'efficacia esecutiva del titolo, non può in alcun modo vagliare il merito dell'accertamento compiuto dal giudice che lo ha emesso.
In ogni caso, va altresì evidenziato che la norma citata a sostegno dell'opposizione, ossia l'art. 652 cpp, disciplinante gli effetti della sentenza assolutoria penale sui giudizi risarcitori civili e amministrativi, non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che il giudicato penale è successivo al giudicato amministrativo-contabile.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, l'opposizione va rigettata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14,
ridotti al 50% per la complessità delle questioni affrontate e per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, assorbita e disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione proposta da , avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 296201900430910;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
e dell' delle spese di Parte_2 Controparte_1
lite, che liquida rispettivamente in euro 7052,00 e in euro
4217,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 11.3.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile