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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'11.3.2025:
Visto il provvedimento del 4.6.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 6005/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
NA IZ
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got NA
IZ ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6005/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Notarbartolo n. 23, presso lo studio dell'Avv. Francesco Rizzo che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ex art. 83 comma 3 cpc
OPPONENTE
E
con sede legale in Roma, Viale Regina Controparte_1
Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Correggio n. 43;
2 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 111/2023 del Tribunale di Palermo del
4.1.2023;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) Sentenza esecutiva per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19,
3 comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Nella specie, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Controparte_1
Palermo ingiunzione di pagamento a carico di per € Parte_1
21.777,30 oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e spese del procedimento monitorio, deducendo di essere creditrice per il pagamento del saldo del corrispettivo della somministrazione di energia elettrica presso il punto di prelievo di corso dei Mille n. 525 Palermo contraddistinto dal POD IT001E04555747 associato a fornitura di energia elettrica per uso diverso da quello domestico utilizzata di fatto dal sig.
(come da verbale di verifica 669604019 del 4.2.2021 Parte_1
codice pratica n. 292054007 redatto da tecnici di Controparte_2
e sottoscritto dall'odierno opponente presente alle operazioni di
[...]
verifica) e prodotti in copia in una all'estratto conto cliente autentico notarile.
4 L'odierno opponente ha proposto opposizione allegando l'infondatezza e l'insussistenza del credito ingiunto nonchè contestando la ricostruzione dei consumi come operata dall'opposta e chiedendo la revoca dell'opposto decreto, spese vinte.
Ritualmente costituita in giudizio negava la Controparte_1
fondatezza delle allegazioni formulate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese del giudizio.
La ricorrente in monitorio ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Ora, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto:
“…In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in
5 cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento….”(Cass. Civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso Cass. N.
223361/2007; Cass. N. 4867/2006; Casss. N. 18315/2003).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. CCiv. N. 14594/2012).
Ora, nel caso di specie, la fornitura di energia elettrica, nei termini di cui alle fatture azionate, non è stata specificamente contestata dalla parte opponente (la contestazione riguarda la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta).
Di contro, a fronte dell'eccezione di insufficienza della pretesa creditoria, sollevata dal debitore opponente, il creditore opposto ha fornito adeguata prova del suo diritto, suffragando idoneamente la pretesa creditoria vantata in ricorso sulla base delle fatture
6 commerciali, contratto fornitura nonché dell'estratto conto cliente autentico notarile: sulla quale grava l'onere di Controparte_1
dimostrare la corrispondenza tra il dato trascritto nella fattura e il credito azionato ha fornito, nel corso del procedimento, dati certi a cui ancorare il fondamento degli elementi dai quali ricava la somma contenuta nel decreto opposto.
Le fatture depositate da così come le scritture Controparte_1
contabili prodotte costituiscono prove sufficienti ad ancorare in modo oggettivo e chiaro gli effettivi consumi dell'opponente con quelli rilevati dall'ente erogatore.
A ciò si aggiunga che le fatture attestanti l'erogazione di un servizio di somministrazione, come nel caso in esame, in favore di un'utenza, racchiudono una diversa efficacia probatoria rispetto alla semplice fattura commerciale, contenenti elementi specifici relativi all'utenza (sito, Pod, partita IVA) e all'energia erogata (periodo di riferimento, letture, costo applicato con specifica indicazione dei prezzi applicati).
La Suprema Corte con ordinanza n. 297/2021 ha ribadito il principio secondo il quale in caso di opposizione, l'ingiunto non può limitarsi ad una contestazione generica del credito, anche ove eccepita la ricostruzione dei consumi, ma deve svolgere una analitica e dettagliata contestazione, dimostrando ad esempio la differenza di consumi con i periodi antecedenti (anche mediante
7 produzione delle relative fatture) o dimostrando che il malfunzionamento non era imputabile a sé.
Nella fattispecie l'opponente ha effettuato solo una generica contestazione dei consumi addebitati, nonostante l'analitica ricostruzione dei consumi operata dall'opposta, sulla base dei dati forniti dal Distributore: si deve, pertanto, concludere nel senso che l'assoluto difetto di analitica e seria contestazione da parte dell'opponente consente di ritenere processualmente provati i fatti costitutivi della domanda, tra l'altro già risultanti per tabulas alla luce della documentazione prodotta.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ. Sez. 3, n. 19154 del 19.7.2018;
Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731;
Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01; cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18195 del 24/06/2021 (Rv.
661676 - 01).
8 Quanto alla sussistenza dell'irregolare funzionamento del gruppo di misura, dalla documentazione depositata in atti, non v'è dubbio che, sulla scorta della documentazione prodotta dall'opposta e allegata al fascicolo, possa dirsi provata una anomalia iniziata il 1.11.2025 relativa al rinvenimento del “………display illeggibile bruciato……..dall'analisi effettuata è emerso che l'anomalia ha avuto inizio il 1.11.2015…..” (cfr. verbale verifica in atti).
Tale convincimento si fonda sul peculiare valore probatorio del verbale del 4.2.2021 redatto dai verificatori che Controparte_2
hanno accertato l'anomalia del gruppo di misura (tutta questa procedura è stata fatta in presenza dell'opponente intestatario del contratto di fornitura che ha sottoscritto il verbale).
Sul punto, deve rammentarsi la qualifica di incaricati di pubblico servizio ricoperta dai tecnici della Società di in sede CP_2
di verifiche sui misuratori, nonché sulla conseguente fede privilegiata dei loro accertamenti, anche perché, come evidenziato dalla Suprema Corte proprio in relazione a dipendenti dell CP_1
(anche successivamente alla privatizzazione della detta Società), “ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella
9 acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio”.
Ulteriore conferma circa la natura di incaricati di pubblico servizio dei verificatori di pur dopo la Controparte_2
privatizzazione della società, la si trae, del resto, anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 17.9.02, n. 4711, nonché da successiva giurisprudenza civile di merito, tra cui Corte Appello
Napoli, sent. n. 546 del 12/02/2010; Corte Appello Napoli, sent. n.
2433 del 17/07/2009; Tribunale Napoli, sent. n. 2648 del
03/03/2009; Tribunale Napoli, sent. n. 8731 del 21/07/2008.
A fronte della particolarmente pregnante valenza probatoria del detto verbale di accertamento di cui sopra, alcun elemento contrario e concreto risulta aver dedotto o provato quest'ultimo, che abbia potuto mettere in discussione le risultanze dello stesso
(contestazione che, in ogni caso, proprio per la valenza fidefacente del detto verbale, soprattutto in ordine ai fatti che i verificatori — in qualità di incaricati di pubblico servizio — risultano aver attestato essere avvenuti alla loro presenza, avrebbe dovuto passare attraverso una impugnazione formale e specifica del detto documento).
Anzi, incontestato risulta che la proprietà servita dalla fornitura di energia elettrica, nella quale veniva riscontrato l'irregolare
10 funzionamento del gruppo di misura (per come descritto dai tecnici- verificatori ), fosse in uso all'opponente. Controparte_2
Accertata e comprovata, dunque, l'anomalia servente l'utenza di energia elettrica riconducibile alla proprietà in cui veniva rinvenuta, mediante modalità che hanno consentito un prelievo del tutto sottratto alla quantificazione da parte della società somministrante, non può dubitarsi che, quantomeno dal punto di vista civilistico, del predetto prelievo debba essere chiamato a rispondere proprio l'opponente, quale soggetto titolare della fornitura a servizio dell'immobile di corso dei Mille 525 Palermo, al cui servizio veniva rinvenuto il misuratore bruciato (indipendentemente dall'autore materiale di quest'ultima); non vi sono dubbi, infatti, che la detta parte debba essere chiamata a rispondere degli omessi versamenti dei relativi consumi non computati, per effetto della verificata anomalia, e di cui la stessa utenza risulta aver illegittimamente e direttamente beneficiato (anche se, per ipotesi,
l'anomalia fosse stata compiuta da un terzo estraneo).
Come da giurisprudenza di merito consolidata, infatti, sotto il profilo strettamente civilistico, per effetto del rapporto di somministrazione di energia riconducibile all'opponente, risultando esso depositario dell'impianto di misurazione di energia elettrica installato presso di sé, lo stesso — indipendentemente dal soggetto che abbia materialmente operato la detta manomissione — avrebbe
11 avuto l'obbligo, ex art 1768 e ss. c.c., della custodia e della salvaguardia della funzionalità del contatore anche nei confronti dei terzi, nonché quello di avvisare immediatamente le Società di
Distribuzione e di Vendita di ogni eventuale anomalia che ne avrebbe potuto pregiudicarne il funzionamento.
Suddetta impostazione è stata di recente recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, la quale, sul punto, ha chiarito che quand'anche la manomissione del misuratore fosse imputabile ad un terzo, spetterebbe pur sempre all'utente la dimostrazione che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non avessero potuto alterare il normale funzionamento del contatore: in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 13605/2019).
Per quanto, invece, riguarda l'esatta quantificazione dei consumi va osservato che come sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema
Corte “la circostanza che si verta in ipotesi di frode (truffa -furto) e comunque di dolosa manomissione accertata e non di un mero malfunzionamento o guasto del gruppo di misura determina anche l'inapplicabilità del criterio temporale di cui al l'art. 10, comma 2,
12 della Delibera dell'AEEGSI n. 200/99 ss. a tenore del quale “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo invocato dall'attore che ne chiede l'applicazione (perché, a suo avviso, non si potrebbe stabilire con certezza il momento in cui ha avuto inizio la non corretta misurazione dei consumi) trascurando di considerare che l'anomala registrazione dei consumi non deriva da guasto o rottura del gruppo di misura -che potrebbe imputarsi al somministrante-ma alla condotta dolosa dell' utente.
L'art 10, comma 2, della Delibera n. 200/99 riguarda la diversa fattispecie del “guasto o rottura del gruppo di misura” del tutto distinta dalla manomissione dolosa del contatore finalizzata ad una minore registrazione dei consumi, come al tempo riscontrata.
Pertanto, correttamente, il periodo che ha interessato la ricostruzione dei consumi è stato quello relativo all'ultimo quinquennio antecedente alla manomissione, coincidente con il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.”.
13 Tanto premesso, acquisita agli atti la circostanza relativa alla mancata rottura o all'esistenza di guasto nel misuratore nonché incontestata la circostanza relativa all'irregolare funzionamento del gruppo di misura, era onere dell'opponente provare di avere adottato ogni possibile cautela e di avere vigliato al fine di evitare l'alterazione – poi riscontrata – del funzionamento del misuratore: ma tale prova non è stata fornita, l'utente non ha offerto alcuna prova documentale che avrebbe potuto fornire dati, sia pure presuntivi, sulla corretta utilizzazione delle componenti elettriche e che avrebbe potuto consentire una diversa e/o riduttiva ricostruzione dei consumi.
Conclusivamente si deve, pertanto, concludere nel senso che l'assoluto difetto di analitica e seria contestazione da parte dell'opponente consente di ritenere processualmente provati i fatti costitutivi della domanda, tra l'altro già risultanti per tabulas alla luce della documentazione prodotta.
Si deve pertanto ritenere provato il credito vantato dall'opposta, mentre non risultano adeguatamente sostenute le eccezioni dell'opponente proprio in virtù della mancata contestazione analitica degli elementi posti alla base della domanda: il decreto ingiuntivo va confermato nel suo ammontare e la presente opposizione va rigettata.
Circa infine le spese di lite non vi sono motivi per derogare ai principi generali posti dall'art. 91 cpc e, pertanto, le spese vengono
14 poste a carico dell'opponente e vanno liquidate come da dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, e tenendo, altresì, a mente che lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum (art. 5 comma 1 DM n. 55/2014 nonché Cass. SS.UU. n. 19014/2007;
Cass. 3996/2010; Cass. 226/2011).
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 11.3.2025
Il Got
NA IZ
15