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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1206/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
E , quali titolari della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti della minore elettivamente Persona_1
domiciliati in Cosenza, Via G. Tommasi, presso lo studio dell'Avv. Angelo Francesco Callea
che li rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e RC AR - resistente
Oggetto: indennità di frequenza.
Conclusioni di parte ricorrente: “… si associa alla richiesta di cessazione della materia del
CP_ contendere ed insiste per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite …”.
Conclusioni di parte resistente: “… chiede dichiararsi la cessazione della materia del
contendere, con compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 I ricorrenti hanno agito in giudizio, quali titolari della responsabilità genitoriale nei confronti della minore assumendo che era stata riconosciuto il requisito sanitario Persona_1
per l'indennità di frequenza in favore della figlia con decorrenza dal 19.4.2021 a seguito di
CP_ procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e che l' aveva erogato le somme conseguenti a tale riconoscimento in misura minore di quella effettivamente spettante per arretrati, residuando
CP_ un credito di €. 3.445,02. Ha chiesto inizialmente la condanna dell' al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni in ordine alla quantificazione del credito, principalmente in relazione alla sussistenza di somme indebitamente erogate poste in compensazione e della non spettanza della prestazione per le mensilità estive, chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ Nel corso del giudizio l' ha affermato di aver provveduto al pagamento delle somme spettanti anche per le mensilità estive, affermando l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 24.10.2025 le parti sono comparse in giudizio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ In ragione dell'avvenuto pagamento affermato dall' e delle concordi affermazioni di parte, deve affermarsi che è venuto meno l'interesse alla pronuncia e che, conseguentemente,
è cessata la materia del contendere, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ordine alle spese di lite, da regolare sulla base del principio di soccombenza virtuale,
CP_ occorre rilevare che l' riconoscendo la prestazione dopo l'introduzione del giudizio, ha di fatto confermato la fondatezza della domanda, sicché l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle stesse, liquidate da dispositivo, in favore della parte ricorrente.
2 CP_ Non sussistono i presupposti per la condanna dell' ex art. 96 c.p.c., sicché la specifica domanda di parte ricorrente formulata nel corso del giudizio viene rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
Cosenza, 24.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1206/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
E , quali titolari della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale nei confronti della minore elettivamente Persona_1
domiciliati in Cosenza, Via G. Tommasi, presso lo studio dell'Avv. Angelo Francesco Callea
che li rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e RC AR - resistente
Oggetto: indennità di frequenza.
Conclusioni di parte ricorrente: “… si associa alla richiesta di cessazione della materia del
CP_ contendere ed insiste per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite …”.
Conclusioni di parte resistente: “… chiede dichiararsi la cessazione della materia del
contendere, con compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 I ricorrenti hanno agito in giudizio, quali titolari della responsabilità genitoriale nei confronti della minore assumendo che era stata riconosciuto il requisito sanitario Persona_1
per l'indennità di frequenza in favore della figlia con decorrenza dal 19.4.2021 a seguito di
CP_ procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e che l' aveva erogato le somme conseguenti a tale riconoscimento in misura minore di quella effettivamente spettante per arretrati, residuando
CP_ un credito di €. 3.445,02. Ha chiesto inizialmente la condanna dell' al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni in ordine alla quantificazione del credito, principalmente in relazione alla sussistenza di somme indebitamente erogate poste in compensazione e della non spettanza della prestazione per le mensilità estive, chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ Nel corso del giudizio l' ha affermato di aver provveduto al pagamento delle somme spettanti anche per le mensilità estive, affermando l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 24.10.2025 le parti sono comparse in giudizio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ In ragione dell'avvenuto pagamento affermato dall' e delle concordi affermazioni di parte, deve affermarsi che è venuto meno l'interesse alla pronuncia e che, conseguentemente,
è cessata la materia del contendere, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ordine alle spese di lite, da regolare sulla base del principio di soccombenza virtuale,
CP_ occorre rilevare che l' riconoscendo la prestazione dopo l'introduzione del giudizio, ha di fatto confermato la fondatezza della domanda, sicché l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle stesse, liquidate da dispositivo, in favore della parte ricorrente.
2 CP_ Non sussistono i presupposti per la condanna dell' ex art. 96 c.p.c., sicché la specifica domanda di parte ricorrente formulata nel corso del giudizio viene rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
Cosenza, 24.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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