Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 418/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 08/04/2025
All'udienza del 08/04/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
418/2024 R.G. promossa da:
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti LO GIUDICE GIULIA e FIORE IGNAZIO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATO A SAMBUCA DI SICILIA (AG) IL 07/04/1960, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MILANO ANNA MARIA ANTONIETTA
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Si dà atto che con decreto del Ministro della Giustizia del 21/02/2014 questo Ufficio è stato autorizzato all'attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2014, del PCT, con esplicita previsione della facoltà delle parti di trasmissione di documenti informatici.
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. RICCA SALVATORE, in sostituzione degli Avv.ti FIORE IGNAZIO e LO GIUDICE
GIULIA, per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. MILANO ANNA MARIA ANTONIETTA, per parte resistente . Controparte_1
L'Avv. RICCA SALVATORE, in sostituzione degli Avv.ti FIORE IGNAZIO e LO GIUDICE
GIULIA, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. MILANO ANNA MARIA ANTONIETTA, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
418/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL
08/04/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 418/2024 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti LO GIUDICE GIULIA e FIORE IGNAZIO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATO A SAMBUCA DI SICILIA (AG) IL 07/04/1960, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MILANO ANNA MARIA ANTONIETTA
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni di parte ricorrente: COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso in riassunzione ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 05.06.2025, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere la spiegata opposizione avverso l'atto di precetto notificato da potere di parte resistente, tramite il quale veniva intimato il pagamento anche delle spese sostenute per l'esecuzione mobiliare incoata e definita per impossibilità di commercializzazione dei beni mobili pignorati.
A sostegno della spiegata domanda rappresentava che, pur se dovute le somme precettate riferibili al titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto, non potevano ritenersi ripetibili le ulteriori somme, pari a complessivi € 6.665,71 derivanti dai costi sostenuti durante la procedura esecutiva mobiliare n° 27/2018 nonché dalle spese processuali liquidate dal giudice dell'esecuzione, nonostante detta procedura era evidentemente non fruttuosa.
Costituitosi in giudizio, il resistente per il tramite del proprio difensore, Controparte_1 contestava l'assunto di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto, posto che era stata già iniziata la nuova procedura esecutiva e, quindi, la competenza funzionale, ex art. 615 comma 2 c.p.c., era da radicarsi innanzi al Giudice dell'esecuzione.
Evidenziava, nel merito, la correttezza della rivendicazione delle somme ulteriormente sostenute per la procedura esecutiva mobiliare, ancorché conclusasi in maniera non fruttuosa per incommerciabilità dei beni pignorati.
Chiedeva, quindi, il rigetto della spiegata opposizione.
Il procedimento, soggiacente al rito semplificato di cognizione, istruito documentalmente, veniva rinviato all'odierna udienza per la discussione e decisione e, quindi, deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale spiegata da parte resistente, in quanto il presente procedimento, nella sua consecuzione, è frutto della riassunzione di quello incardinato innanzi al Giudice di Pace, dichiaratosi incompetente per valore e rimettendo le parti innanzi al Tribunale competente.
Il procedimento di opposizione avverso l'atto di precetto, diversamente da quando opinato da parte resistente, è stato incardinato prima ancora dell'inizio dell'esecuzione mobiliare presso terzi. Ciò è indiscutibile a prescindere dal fatto che sia stato inizialmente incardinato innanzi ad un giudice incompetente (sia per materia o per valore) giacché, per espresso inciso dell'art. 50 c.p.c., una volta riassunto il procedimento “continua” innanzi al nuovo giudice competente.
L'unitarietà del procedimento, quindi, è indiscutibile e non può essere messa in dubbio dal solo fatto che, ab origine, sia stato incoato innanzi ad un giudice incompetente. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass. n° 5542/2021).
Consegue, inequivocabilmente, il rigetto dell'eccezione spiegata da parte resistente.
In merito alla spiegata opposizione va, invece, rilevato come la stessa si appalesa assolutamente infondata e non meritevole di accoglimento, nei limiti parziali evidenziati in seno all'atto introduttivo del presente procedimento.
Ciò che ha, infatti, contestato parte ricorrente è l'imputazione e, quindi, l'intimazione di pagamento delle spese sostenute per la primigenia esecuzione mobiliare e le conseguenti spese processuali liquidate ex art. 95 c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione.
Orbene, nel caso specifico va evidenziato come la procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n° 27/2018 R.G. Esec., ha visto il suo inizio in forza del pignoramento mobiliare correttamente effettuato ed eseguito dall'ufficiale giudiziario.
L'esito della stessa, definita con provvedimento di chiusura per incommerciabilità dei beni pignorati e regolarmente messi in vendita giudiziaria, non è affatto imputabile ad attività od omissione imputabile al creditore pignorante.
La non commerciabilità dei beni pignorati, infatti, è stata accertata solamente all'esito dell'esperimento delle varie vendite giudiziarie andate deserte poiché non presentata alcuna offerta di acquisto durante le stesse.
Di certo, ove la non commerciabilità fosse stata accertata ab origine, nel qual caso ben avrebbe potuto essere fatta valere dal debitore staggito, odierna parte ricorrente, nessun ulteriore costo sarebbe stato sostenuto dal creditore procedente per addivenire al soddisfacimento del proprio credito.
Conseguentemente, oggi, non vi sarebbe stata materia del contendere. Di contro, invece, all'esito di un pignoramento correttamente eseguito dall'ufficiale giudizio, non può non farsi richiamo, anche in caso di chiusura della procedura esecutiva per motivi non imputabile alla parte istante, all'applicazione dell'art. 95 c.p.c. secondo il quale le spese sostenute dal creditore procedente sono a carico di chi ha subito l'esecuzione.
In merito a tale statuizione normativa, la Suprema Corte ha così sancito: “L'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario;
tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
(Nell'affermare il suesteso principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che lo aveva ritenuto non derogato, con riguardo al pignoramento negativo occorso nella specie, da un diverso accordo tra le parti in merito alla regolazione delle spese, sul presupposto che il mero scambio di corrispondenza tra le stesse non valesse ad integrare la prova del suddetto accordo)” (Cass. n° 18676/2022).
Disquisire in maniera non conforme al disposto normativo e al superiore insegnamento della giurisprudenza di legittimità, comporterebbe la conclusione che dovrebbero restare a carico del creditore procedente tutte le spese sostenute per le procedure esecutive con esito di incapienza, totale o parziale.
E' inevitabile, conseguentemente, addivenire al rigetto della spiegata opposizione a precetto e delle domande spiegate da parte opponente.
Alla soccombenza segue anche la soccombenza alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta l'opposizione e le domande spiegate da parte ricorrente Parte_1
in persona del l.r.p.t.;
[...]
- Condanna l'opponente/ricorrente in persona del l.r.p.t., alla Parte_1 refusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di parte resistente che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca, 08/04/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.