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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa LA AL, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6388/23 R.G.
TRA
rappresentato dall'Avv.to Lauretta Parte_1
Alessandro, come in atti
- ricorrente –
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1 avv.to Stefano Azzano giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.22 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla corresponsione alla pensione di invalidità civile ex L.118/71 a decorrere dal 2/05/2022 (data della visita di revisione). Il Ctu nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa (invalidità pari al 75%).
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 17 ottobre 2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento
1 dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della visita di revisione o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1 requisito sanitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le motivazioni che seguono.
La difesa del ricorrente, invero, ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata.
E' stata quindi disposta un'integrazione di consulenza medico legale.
Il CTU ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue: “Il sig. è affetto da: SINDROME Parte_1
DEPRESSIVA CON PREGRESSI TENTATIVI AUTOLESIONISTICI. Nessuna delle patologie è andata incontro a peggioramento nel corso dell'iter giudiziario. Per il complesso patologico suesposto, si ritiene che il sig. risulta Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 80%”.
Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell'intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante.
Le censure del ricorrente in parte si sostanziano in un mero dissenso alla valutazione medico legale espressa (e ribadita nella
2 richiesta di chiarimenti) e non evidenziano errori diagnostici o affermazioni scientificamente errate o omissioni di dati e/o accertamenti strumentali che avrebbero potuto condurre ad una diversa diagnosi ed a diverse determinazioni anche in questa sede per cui non si ritiene di dover procedere ad ulteriore approfondimento diagnostico. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve affermarsi che il ricorrente non abbia i requisiti Parte_2 sanitari fondanti le pretese qui azionate.
L'opposizione va dunque respinta.
Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; nulla per le spese;
pone a carico dell le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
LA AL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa LA AL, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6388/23 R.G.
TRA
rappresentato dall'Avv.to Lauretta Parte_1
Alessandro, come in atti
- ricorrente –
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1 avv.to Stefano Azzano giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.22 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla corresponsione alla pensione di invalidità civile ex L.118/71 a decorrere dal 2/05/2022 (data della visita di revisione). Il Ctu nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa (invalidità pari al 75%).
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 17 ottobre 2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento
1 dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della visita di revisione o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1 requisito sanitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le motivazioni che seguono.
La difesa del ricorrente, invero, ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata.
E' stata quindi disposta un'integrazione di consulenza medico legale.
Il CTU ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue: “Il sig. è affetto da: SINDROME Parte_1
DEPRESSIVA CON PREGRESSI TENTATIVI AUTOLESIONISTICI. Nessuna delle patologie è andata incontro a peggioramento nel corso dell'iter giudiziario. Per il complesso patologico suesposto, si ritiene che il sig. risulta Parte_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 80%”.
Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell'intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante.
Le censure del ricorrente in parte si sostanziano in un mero dissenso alla valutazione medico legale espressa (e ribadita nella
2 richiesta di chiarimenti) e non evidenziano errori diagnostici o affermazioni scientificamente errate o omissioni di dati e/o accertamenti strumentali che avrebbero potuto condurre ad una diversa diagnosi ed a diverse determinazioni anche in questa sede per cui non si ritiene di dover procedere ad ulteriore approfondimento diagnostico. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve affermarsi che il ricorrente non abbia i requisiti Parte_2 sanitari fondanti le pretese qui azionate.
L'opposizione va dunque respinta.
Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; nulla per le spese;
pone a carico dell le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
LA AL
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