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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 315 del Ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Granadiglia e dall'avv. Gianluca Dominici per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Irene Ciani per procura in calce alla citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Urbino
- Appellata – pagina 1 di 9 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
- Intervenuta -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24 pubblicata in data 02.02.2024 dal
Tribunale di Urbino sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 24/2024 del Tribunale di Urbino (R.G. n. 328/2019), depositata in data 24/01/2024, pubblicata il 02/02/2024, notificata in data 15/02/2024, e per l'effetto:
- Previo rigetto di tutto quanto eccepito, dedotto, formulato e concluso da controparte in comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle successive difese, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In relazione al primo motivo di impugnazione:
accertare l'error in procedendo che inficia la sentenza impugnata (affetta da
“motivazione apparente”), dichiarare la nullità del detto provvedimento decisorio, e trattenere, senza rinvio, la causa e decidere nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dai contraddittori.
In relazione al secondo motivo di impugnazione (condizionato al mancato accoglimento del primo):
riformare, anche in virtù dei profili di gravame delineati al secondo motivo di impugnazione, la sentenza impugnata, per essere il Giudice di prime cure incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del diritto di difesa e del contraddittorio, del principio di contestazione, di interpretazione dei referenti istruttori e per non essere stata ragionevolmente raggiunta, nel giudizio a quo, alcuna valida prova in ordine alla statuizione assunta che ha attribuito la paternità biologica del minore in capo all'odierno appellante;
In ogni caso, nel merito, anche in relazione a quanto dedotto al terzo motivo di impugnazione, ed ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (riproposizione delle domande, dei profili di diritto non esaminati dal Giudice di prime cure, delineati al quarto motivo di impugnazione):
pagina 2 di 9 integralmente riformare la sentenza impugnata, ed accogliere le conclusioni precisate in primo grado dall'odierno appellante che, di seguito, si ripropongono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibili tutte le domande avversarie di condanna nei confronti del Sig. aventi contenuto economico Pt_1
e/o risarcitorio, considerata la necessaria pregiudizialità del definitivo riconoscimento della paternità naturale del minore Persona_1
- Dichiarare comunque inammissibile anche in quanto tardiva la domanda di condanna al 50% delle spese straordinarie;
- In ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande avversarie, nessuna esclusa, in quanto totalmente infondate in fatto e diritto, e comunque non provate, o per qualsiasi altra statuizione. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, di entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in atti e da aversi qui per richiamati e trascritti;
per l'effetto, confermare la sentenza gravata con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”
Per l'intervenuta:
“Considerato che tutte le doglianze prospettate sia in rito che nel merito sono infondate in quanto il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione in conformità alle emergenze processuali e alla normativa applicabile alla vicenda in questione Chiede il rigetto dell'appello “
FATTI DI CAUSA
ha proposto ricorso al Tribunale di Pesaro affinché venga Controparte_1 accertato che è il padre del minore nato in Parte_1 Persona_1 data 17.12.2014 dalla relazione all'epoca intercorsa tra le parti;
la ricorrente ha pagina 3 di 9 altresì chiesto che il resistente venga condannato a rimborsare, in via equitativa, tutte le spese sostenute in via esclusiva per le esigenze del bambino, a versare un contributo mensile per il suo mantenimento ed a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati alla donna ed al minore rifiutandosi di riconoscere la propria paternità.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha eccepito l'incompetenza per Pt_1 territorio del giudice adito, contestando comunque l'ammissibilità e la fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'ordinanza con cui in data 14.02.2019 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la propria incompetenza, la ha riassunto il giudizio dinanzi al Per_1
Tribunale di Urbino, ribadendo le domande già proposte.
Costituendosi anche in tale sede, il ha contestato l'attendibilità degli Pt_1 esami ematici svolti da un laboratorio di Pesaro ed ha eccepito l'inammissibilità delle domande aventi un contenuto economico prima del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, nonché il difetto di legittimazione della Per_1
All'esito dell'istruttoria svolta, con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 24.01.2024 il Tribunale di Urbino ha dichiarato che
è figlio di disponendo che il convenuto versi Persona_1 Parte_1 ogni mese all'attrice un assegno d'importo pari ad euro 150,00 quale concorso nel mantenimento del bambino, che contribuisca alle spese straordinarie in misura pari al 50 %, che corrisponda alla l'ulteriore somma pari Per_1 complessivamente ad euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e che rifonda le spese di lite.
I primi giudici hanno ritenuto adeguatamente comprovato che il minore è nato dalla relazione all'epoca intrattenuta tra le parti, nonostante non sia stata svolta la C.T.U. inizialmente disposta;
tenuto conto poi delle risorse di cui dispone il e del fatto che egli deve provvedere anche ad altri due figli, il suo Pt_1 contributo per il mantenimento di è stato determinato in misura pari ad Per_1 euro 150,00 mensili;
è stato altresì liquidato un risarcimento complessivo in considerazione sia delle spese sostenute in via esclusiva dalla madre per pagina 4 di 9 provvedere alle esigenze del bambino, sia sul danno subito da quest'ultimo in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contestando l'attendibilità Pt_1 degli esami ematologici svolti da un laboratorio privato senza rispettare la c.d. catena di custodia e negando che la propria paternità possa ritenersi comprovata dagli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria; ha altresì ribadito l'inammissibilità delle domande aventi contenuto economico sino al passaggio in giudicato della pronuncia sullo status e comunque il difetto di legittimazione dell'appellata; ha da ultimo eccepito la tardività della domanda per quanto riguarda il concorso alle spese straordinarie.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, l'appellata ha contestato la fondatezza del gravame, ribadendo l'attendibilità degli esami svolti previo assenso dello stesso appellante;
ha quindi chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado, non opponendosi ad un'eventuale C.T.U..
E' altresì intervenuta la Procura Generale, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Il presente giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 20.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) il lamenta il difetto di motivazione della sentenza Pt_1 di primo grado, fondata su un accertamento ematico prodotto dalla controparte e tempestivamente contestato;
l'appellante nega in ogni caso che l'istruttoria complessivamente svolta dal primo giudice abbia adeguatamente comprovato la propria paternità.
L'appello dev'essere disatteso sotto tutti i profili sopra descritti.
pagina 5 di 9 L'art. 269 comma II c.c. sancisce infatti che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, affermando un “principio di libertà della prova” che “non tollera surrettizie limitazioni”, che determinerebbero “un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status”
(leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.22732 del 12.08.2024).
Nel caso di specie, a fronte dell'impossibilità di svolgere la C.T.U. ematologica inizialmente disposta (stante il rifiuto di tutti i consulenti via via nominati), i primi giudici hanno correttamente valorizzato il referto dell'esame cui il si è volontariamente sottoposto durante la fase Pt_1 processuale svoltasi dinanzi al Tribunale di Pesaro.
A fronte dell'assoluta chiarezza del risultato, tale da individuare nel 99,99% la probabilità che l'odierno appellante sia il padre del minore, risulta superfluo il fatto che la madre non sia stata sottoposta ad analogo accertamento o che non sia stato specificamente comprovato il rispetto della c.d. catena di custodia.
Il risultato dell'esame ematologico è stato del resto valutato unitamente agli ulteriori elementi emersi dalle prove orali, le quali hanno confermato ampiamente la relazione intercorsa tra le parti all'epoca del concepimento;
poco comprensibili risultano anche le contestazioni relative ai messaggi telefonici trasmessi da un'utenza telefonica che, nell'ambito dell'interrogatorio formale, il ha riconosciuto come propria. Pt_1
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha riconosciuto che il minore è figlio dell'odierno appellante. Persona_1
2. Attraverso il quarto motivo d'appello, articolato in diverse specifiche censure, il ripropone poi tutte le contestazioni e le eccezioni già Pt_1 sollevate nel primo grado di giudizio.
Il gravame dev'essere rigettato anche sotto tali profili.
Le contestazioni relative alle ordinanze istruttorie pronunciate nel corso del giudizio di primo grado costituiscono infatti un mero approfondimento delle pagina 6 di 9 censure già esaminate e disattese con riferimento ai primi tre motivi d'appello.
Dev'essere poi disattesa l'eccezione d'inammissibilità delle domande aventi contenuto economico, tenuto conto che l'art. 277 comma II c.c. consente espressamente al giudice di adottare, nell'ambito del giudizio volto all'accertamento della paternità, tutti i provvedimenti più opportuni per la tutela degli interessi anche patrimoniali del minore.
Risulta altresì poco comprensibile la censura secondo cui l'odierna appellata non sarebbe legittimata a richiedere un contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto che tale legittimazione discende dalla normativa che regola qualsiasi procedimento in materia di famiglia e di status.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il rimborso delle spese sino ad oggi anticipate in via esclusiva per il minore, essendo stato da tempo chiarito che, “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.16916 del 25.05.2022, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. I, ordinanza n.8762 del 28.03.2022).
In tale prospettiva, risulta quindi poco rilevante che la possa Per_1 essere stata aiutata dai propri genitori e dalla sorella nel far fronte alle pagina 7 di 9 quotidiane esigenze del bambino o che gli esborsi sostenuti nel corso degli anni non siano stati specificamente documentati.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda la legittimazione dell'odierna appellata a far valere anche i diritti spettanti al figlio, non essendo a riguardo necessario che il genitore “dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore” (leggasi ad esempio Cass.
Sez. I, ordinanza n.32309 del 13.12.2018).
Risulta altresì arduo escludere la sussistenza di un danno conseguente al rifiuto del di riconoscere il minore, tenuto conto che “in tema di Pt_1 filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n.15148 del
12.05.2022).
I messaggi telefonici intercorsi tra le parti confermano del resto che l'odierno appellante era pienamente consapevole della propria paternità.
Dev'essere da ultimo disattesa l'eccezione di tardività della domanda con cui la ha chiesto che venga posta a carico del una quota Per_1 Pt_1 delle spese straordinarie necessarie per il minore, essendo stato ribadito in più occasioni che “non è necessaria alcuna specifica richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell'azione, in relazione ai quali il giudice è dotato di poteri ufficiosi” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.11211 del
21.05.2014).
pagina 8 di 9 3. L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza del ne impone la condanna a rifondere anche le spese della Pt_1 presente fase di giudizio.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza n. 24 pubblicata in data 02.02.2024 dal
Tribunale di Urbino
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado, Parte_1 liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore dell'Erario stante l'ammissione della controparte a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Valentina Rascioni dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 315 del Ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Granadiglia e dall'avv. Gianluca Dominici per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Irene Ciani per procura in calce alla citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Urbino
- Appellata – pagina 1 di 9 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
- Intervenuta -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24 pubblicata in data 02.02.2024 dal
Tribunale di Urbino sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 24/2024 del Tribunale di Urbino (R.G. n. 328/2019), depositata in data 24/01/2024, pubblicata il 02/02/2024, notificata in data 15/02/2024, e per l'effetto:
- Previo rigetto di tutto quanto eccepito, dedotto, formulato e concluso da controparte in comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle successive difese, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In relazione al primo motivo di impugnazione:
accertare l'error in procedendo che inficia la sentenza impugnata (affetta da
“motivazione apparente”), dichiarare la nullità del detto provvedimento decisorio, e trattenere, senza rinvio, la causa e decidere nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dai contraddittori.
In relazione al secondo motivo di impugnazione (condizionato al mancato accoglimento del primo):
riformare, anche in virtù dei profili di gravame delineati al secondo motivo di impugnazione, la sentenza impugnata, per essere il Giudice di prime cure incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del diritto di difesa e del contraddittorio, del principio di contestazione, di interpretazione dei referenti istruttori e per non essere stata ragionevolmente raggiunta, nel giudizio a quo, alcuna valida prova in ordine alla statuizione assunta che ha attribuito la paternità biologica del minore in capo all'odierno appellante;
In ogni caso, nel merito, anche in relazione a quanto dedotto al terzo motivo di impugnazione, ed ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (riproposizione delle domande, dei profili di diritto non esaminati dal Giudice di prime cure, delineati al quarto motivo di impugnazione):
pagina 2 di 9 integralmente riformare la sentenza impugnata, ed accogliere le conclusioni precisate in primo grado dall'odierno appellante che, di seguito, si ripropongono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibili tutte le domande avversarie di condanna nei confronti del Sig. aventi contenuto economico Pt_1
e/o risarcitorio, considerata la necessaria pregiudizialità del definitivo riconoscimento della paternità naturale del minore Persona_1
- Dichiarare comunque inammissibile anche in quanto tardiva la domanda di condanna al 50% delle spese straordinarie;
- In ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande avversarie, nessuna esclusa, in quanto totalmente infondate in fatto e diritto, e comunque non provate, o per qualsiasi altra statuizione. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, di entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in atti e da aversi qui per richiamati e trascritti;
per l'effetto, confermare la sentenza gravata con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”
Per l'intervenuta:
“Considerato che tutte le doglianze prospettate sia in rito che nel merito sono infondate in quanto il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione in conformità alle emergenze processuali e alla normativa applicabile alla vicenda in questione Chiede il rigetto dell'appello “
FATTI DI CAUSA
ha proposto ricorso al Tribunale di Pesaro affinché venga Controparte_1 accertato che è il padre del minore nato in Parte_1 Persona_1 data 17.12.2014 dalla relazione all'epoca intercorsa tra le parti;
la ricorrente ha pagina 3 di 9 altresì chiesto che il resistente venga condannato a rimborsare, in via equitativa, tutte le spese sostenute in via esclusiva per le esigenze del bambino, a versare un contributo mensile per il suo mantenimento ed a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati alla donna ed al minore rifiutandosi di riconoscere la propria paternità.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha eccepito l'incompetenza per Pt_1 territorio del giudice adito, contestando comunque l'ammissibilità e la fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'ordinanza con cui in data 14.02.2019 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la propria incompetenza, la ha riassunto il giudizio dinanzi al Per_1
Tribunale di Urbino, ribadendo le domande già proposte.
Costituendosi anche in tale sede, il ha contestato l'attendibilità degli Pt_1 esami ematici svolti da un laboratorio di Pesaro ed ha eccepito l'inammissibilità delle domande aventi un contenuto economico prima del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, nonché il difetto di legittimazione della Per_1
All'esito dell'istruttoria svolta, con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 24.01.2024 il Tribunale di Urbino ha dichiarato che
è figlio di disponendo che il convenuto versi Persona_1 Parte_1 ogni mese all'attrice un assegno d'importo pari ad euro 150,00 quale concorso nel mantenimento del bambino, che contribuisca alle spese straordinarie in misura pari al 50 %, che corrisponda alla l'ulteriore somma pari Per_1 complessivamente ad euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e che rifonda le spese di lite.
I primi giudici hanno ritenuto adeguatamente comprovato che il minore è nato dalla relazione all'epoca intrattenuta tra le parti, nonostante non sia stata svolta la C.T.U. inizialmente disposta;
tenuto conto poi delle risorse di cui dispone il e del fatto che egli deve provvedere anche ad altri due figli, il suo Pt_1 contributo per il mantenimento di è stato determinato in misura pari ad Per_1 euro 150,00 mensili;
è stato altresì liquidato un risarcimento complessivo in considerazione sia delle spese sostenute in via esclusiva dalla madre per pagina 4 di 9 provvedere alle esigenze del bambino, sia sul danno subito da quest'ultimo in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contestando l'attendibilità Pt_1 degli esami ematologici svolti da un laboratorio privato senza rispettare la c.d. catena di custodia e negando che la propria paternità possa ritenersi comprovata dagli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria; ha altresì ribadito l'inammissibilità delle domande aventi contenuto economico sino al passaggio in giudicato della pronuncia sullo status e comunque il difetto di legittimazione dell'appellata; ha da ultimo eccepito la tardività della domanda per quanto riguarda il concorso alle spese straordinarie.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, l'appellata ha contestato la fondatezza del gravame, ribadendo l'attendibilità degli esami svolti previo assenso dello stesso appellante;
ha quindi chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado, non opponendosi ad un'eventuale C.T.U..
E' altresì intervenuta la Procura Generale, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Il presente giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 20.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) il lamenta il difetto di motivazione della sentenza Pt_1 di primo grado, fondata su un accertamento ematico prodotto dalla controparte e tempestivamente contestato;
l'appellante nega in ogni caso che l'istruttoria complessivamente svolta dal primo giudice abbia adeguatamente comprovato la propria paternità.
L'appello dev'essere disatteso sotto tutti i profili sopra descritti.
pagina 5 di 9 L'art. 269 comma II c.c. sancisce infatti che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, affermando un “principio di libertà della prova” che “non tollera surrettizie limitazioni”, che determinerebbero “un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status”
(leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.22732 del 12.08.2024).
Nel caso di specie, a fronte dell'impossibilità di svolgere la C.T.U. ematologica inizialmente disposta (stante il rifiuto di tutti i consulenti via via nominati), i primi giudici hanno correttamente valorizzato il referto dell'esame cui il si è volontariamente sottoposto durante la fase Pt_1 processuale svoltasi dinanzi al Tribunale di Pesaro.
A fronte dell'assoluta chiarezza del risultato, tale da individuare nel 99,99% la probabilità che l'odierno appellante sia il padre del minore, risulta superfluo il fatto che la madre non sia stata sottoposta ad analogo accertamento o che non sia stato specificamente comprovato il rispetto della c.d. catena di custodia.
Il risultato dell'esame ematologico è stato del resto valutato unitamente agli ulteriori elementi emersi dalle prove orali, le quali hanno confermato ampiamente la relazione intercorsa tra le parti all'epoca del concepimento;
poco comprensibili risultano anche le contestazioni relative ai messaggi telefonici trasmessi da un'utenza telefonica che, nell'ambito dell'interrogatorio formale, il ha riconosciuto come propria. Pt_1
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha riconosciuto che il minore è figlio dell'odierno appellante. Persona_1
2. Attraverso il quarto motivo d'appello, articolato in diverse specifiche censure, il ripropone poi tutte le contestazioni e le eccezioni già Pt_1 sollevate nel primo grado di giudizio.
Il gravame dev'essere rigettato anche sotto tali profili.
Le contestazioni relative alle ordinanze istruttorie pronunciate nel corso del giudizio di primo grado costituiscono infatti un mero approfondimento delle pagina 6 di 9 censure già esaminate e disattese con riferimento ai primi tre motivi d'appello.
Dev'essere poi disattesa l'eccezione d'inammissibilità delle domande aventi contenuto economico, tenuto conto che l'art. 277 comma II c.c. consente espressamente al giudice di adottare, nell'ambito del giudizio volto all'accertamento della paternità, tutti i provvedimenti più opportuni per la tutela degli interessi anche patrimoniali del minore.
Risulta altresì poco comprensibile la censura secondo cui l'odierna appellata non sarebbe legittimata a richiedere un contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto che tale legittimazione discende dalla normativa che regola qualsiasi procedimento in materia di famiglia e di status.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il rimborso delle spese sino ad oggi anticipate in via esclusiva per il minore, essendo stato da tempo chiarito che, “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.16916 del 25.05.2022, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. I, ordinanza n.8762 del 28.03.2022).
In tale prospettiva, risulta quindi poco rilevante che la possa Per_1 essere stata aiutata dai propri genitori e dalla sorella nel far fronte alle pagina 7 di 9 quotidiane esigenze del bambino o che gli esborsi sostenuti nel corso degli anni non siano stati specificamente documentati.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda la legittimazione dell'odierna appellata a far valere anche i diritti spettanti al figlio, non essendo a riguardo necessario che il genitore “dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore” (leggasi ad esempio Cass.
Sez. I, ordinanza n.32309 del 13.12.2018).
Risulta altresì arduo escludere la sussistenza di un danno conseguente al rifiuto del di riconoscere il minore, tenuto conto che “in tema di Pt_1 filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n.15148 del
12.05.2022).
I messaggi telefonici intercorsi tra le parti confermano del resto che l'odierno appellante era pienamente consapevole della propria paternità.
Dev'essere da ultimo disattesa l'eccezione di tardività della domanda con cui la ha chiesto che venga posta a carico del una quota Per_1 Pt_1 delle spese straordinarie necessarie per il minore, essendo stato ribadito in più occasioni che “non è necessaria alcuna specifica richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell'azione, in relazione ai quali il giudice è dotato di poteri ufficiosi” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.11211 del
21.05.2014).
pagina 8 di 9 3. L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza del ne impone la condanna a rifondere anche le spese della Pt_1 presente fase di giudizio.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza n. 24 pubblicata in data 02.02.2024 dal
Tribunale di Urbino
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado, Parte_1 liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore dell'Erario stante l'ammissione della controparte a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Valentina Rascioni dr. Guido Federico
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