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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3903/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 7 aprile 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 14 marzo 2024
[...]
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Parte_1
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3913/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., “sostenendo che le conclusioni
1 a cui è pervenuto sono da ritenersi non corrette e non coerenti con il suo reale stato di salute” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 gennaio 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 febbraio 2025 questo giudice ha ritenuto opportuno acquisire le risultanze degli accertamenti medico-legali espletati nei due differenti procedimenti introdotti dal per l'accertamento dei requisiti sanitari Pt_1
per il collocamento mirato e per l'esenzione ticket (cfr. memoria di costituzione dell' CP_1 nella prima fase del procedimento).
Va subito detto che le risultanze dei tre accertamenti separatamente disposti hanno dato esiti difformi: infatti, se il dott. ha riconosciuto in capo al ricorrente Pt_2 un'invalidità del 55% (ai fini del collocamento mirato: cfr. relazione, laddove il c.t.u. afferma) e la dott.ssa ha escluso la sussistenza di una condizione ex art. 3, Per_1
comma 1, L. 104/1992 (“Dalla documentazione sanitaria esaminata ed a seguito dell'esame clinico condotto in data 20/11/2023 sia la cardiopatia ischemica che il morbo di RO risultano ben compensati dalla terapia farmacologica”), il dott. ha riconosciuto un'invalidità Persona_2
del 67% (ai fini dell'esenzione ticket) e, seppur non richiesto in quel procedimento, la sussistenza dei requisiti ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 (cfr. relazione: “Per quanto attiene
l'espressione dello Status di Handicap richiesta nell'odierno ricorso, in considerazione della patologia infiammatoria cronica e delle sue incidenze sulla qualità di vita relazionale del soggetto possiamo ammettere che il sia riconosciuto portatore del comma 1 art. 3 L. 104/92”). Pt_1
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario (né evidentemente opportuno) disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n.
15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le contestazioni del , neppure supportate da Pt_1
una relazione di c.t.p., non meritano di essere condivise perché del tutto generiche ed
2 apodittiche (basti pensare che con l'opposizione il ricorrente vorrebbe dimostrare
“l'esistenza di uno svantaggio sociale” per il solo fatto di essere costretto a sottoporsi a periodici controlli medici e terapie a causa delle patologie di cui è affetto) a fronte di una valutazione peritale resa non soltanto in base alla documentazione medica versata in atti, ma anche all'esito dell'esame obiettivo del paziente (cfr. relazione: “Dalla documentazione sanitaria esaminata ed a seguito dell'esame clinico condotto in data 20/11/2023 sia la cardiopatia ischemica che il morbo di RO risultano ben compensati dalla terapia farmacologica.”). D'altra parte, poi, va considerato che l'opponente non ha neppure illustrato perché la sua condizione psicofisica sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (cfr. art. 3, commi 1 L. 104/1992), né tale condizione risulta emergere dall'accertamento svolto dal c.t.u. dott. nell'altro procedimento, laddove, Persona_2
con valutazione parimenti apodittica, si è limitato a riconoscere (peraltro travalicando l'incarico assegnato) la sussistenza della condizione ex art. 3, comma 1, L. 104/1994 esclusivamente sulla base del carattere infiammatorio e cronico della patologia diagnosticata (senza valorizzare, dunque, il buon compenso farmacologico verificato dalla c.t.u. ). Per_1
Ciò detto, le valutazioni della c.t.u. dott.ssa meritano essere pienamente Per_1 condivise, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto. Le stesse argomentazioni, inoltre, escludono la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1
non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L.
104/1992.
Nonostante l'esito della lite il ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c., va comunque esonerato dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' che CP_1 delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
3 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992. dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3903/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 7 aprile 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 14 marzo 2024
[...]
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito Parte_1
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3913/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., “sostenendo che le conclusioni
1 a cui è pervenuto sono da ritenersi non corrette e non coerenti con il suo reale stato di salute” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 gennaio 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 febbraio 2025 questo giudice ha ritenuto opportuno acquisire le risultanze degli accertamenti medico-legali espletati nei due differenti procedimenti introdotti dal per l'accertamento dei requisiti sanitari Pt_1
per il collocamento mirato e per l'esenzione ticket (cfr. memoria di costituzione dell' CP_1 nella prima fase del procedimento).
Va subito detto che le risultanze dei tre accertamenti separatamente disposti hanno dato esiti difformi: infatti, se il dott. ha riconosciuto in capo al ricorrente Pt_2 un'invalidità del 55% (ai fini del collocamento mirato: cfr. relazione, laddove il c.t.u. afferma) e la dott.ssa ha escluso la sussistenza di una condizione ex art. 3, Per_1
comma 1, L. 104/1992 (“Dalla documentazione sanitaria esaminata ed a seguito dell'esame clinico condotto in data 20/11/2023 sia la cardiopatia ischemica che il morbo di RO risultano ben compensati dalla terapia farmacologica”), il dott. ha riconosciuto un'invalidità Persona_2
del 67% (ai fini dell'esenzione ticket) e, seppur non richiesto in quel procedimento, la sussistenza dei requisiti ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 (cfr. relazione: “Per quanto attiene
l'espressione dello Status di Handicap richiesta nell'odierno ricorso, in considerazione della patologia infiammatoria cronica e delle sue incidenze sulla qualità di vita relazionale del soggetto possiamo ammettere che il sia riconosciuto portatore del comma 1 art. 3 L. 104/92”). Pt_1
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario (né evidentemente opportuno) disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n.
15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le contestazioni del , neppure supportate da Pt_1
una relazione di c.t.p., non meritano di essere condivise perché del tutto generiche ed
2 apodittiche (basti pensare che con l'opposizione il ricorrente vorrebbe dimostrare
“l'esistenza di uno svantaggio sociale” per il solo fatto di essere costretto a sottoporsi a periodici controlli medici e terapie a causa delle patologie di cui è affetto) a fronte di una valutazione peritale resa non soltanto in base alla documentazione medica versata in atti, ma anche all'esito dell'esame obiettivo del paziente (cfr. relazione: “Dalla documentazione sanitaria esaminata ed a seguito dell'esame clinico condotto in data 20/11/2023 sia la cardiopatia ischemica che il morbo di RO risultano ben compensati dalla terapia farmacologica.”). D'altra parte, poi, va considerato che l'opponente non ha neppure illustrato perché la sua condizione psicofisica sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (cfr. art. 3, commi 1 L. 104/1992), né tale condizione risulta emergere dall'accertamento svolto dal c.t.u. dott. nell'altro procedimento, laddove, Persona_2
con valutazione parimenti apodittica, si è limitato a riconoscere (peraltro travalicando l'incarico assegnato) la sussistenza della condizione ex art. 3, comma 1, L. 104/1994 esclusivamente sulla base del carattere infiammatorio e cronico della patologia diagnosticata (senza valorizzare, dunque, il buon compenso farmacologico verificato dalla c.t.u. ). Per_1
Ciò detto, le valutazioni della c.t.u. dott.ssa meritano essere pienamente Per_1 condivise, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto. Le stesse argomentazioni, inoltre, escludono la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1
non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L.
104/1992.
Nonostante l'esito della lite il ricorrente, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c., va comunque esonerato dal pagamento sia delle spese di lite sostenute dall' che CP_1 delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
3 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992. dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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