Decreto cautelare 13 dicembre 2024
Sentenza breve 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 23/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01413/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Romiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Rimini del 28 novembre 2024, prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca delle misure di accoglienza ex art. 23 lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – UTG di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, cittadini ucraini beneficiari delle misure di protezione temporanea di cui al DPCM 28 marzo 2022 e all’art. 5 quater, d.l. n. 14/22, conv. in l. n. 28 del 2022, sono titolari di un permesso di soggiorno per “protezione temporanea” rilasciato dalla Questura di Rimini e sono stati accolti presso una struttura di accoglienza (CAS) sita in -OMISSIS- (RN) gestita dalla -OMISSIS-.
Con provvedimento del 28 novembre 2024, la Prefettura di Rimini ha disposto la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/15, motivando il provvedimento come segue, in sintesi:
- con comunicazione (nota prot. -OMISSIS- del 26 novembre 2024) la -OMISSIS- ha informato la Prefettura dell’allontanamento senza autorizzazione dei ricorrenti;
- già in passato la Cooperativa-OMISSIS- ha trasmesso alla Prefettura le seguenti comunicazioni sull'allontanamento ingiustificato dal centro dei membri della suddetta famiglia: prot. -OMISSIS- del 4.12.2023, i ricorrenti si sono allontanati dal Centro di Accoglienza lasciando soli i figli minorenni; prot. -OMISSIS-del 9 gennaio 2024, il nucleo suddetto si è allontanato dal Centro senza autorizzazione da parte della Prefettura per recarsi a far visita a parenti nella città di Roma; prot. -OMISSIS- del 15 aprile 2024, il nucleo si è allontanato senza previa autorizzazione, recandosi a Siena dove la figlia maggiore del ricorrente frequentava l'Università; prot. -OMISSIS-del 19 settembre 2024, i ricorrenti si sono allontanati per qualche giorno senza autorizzazione, lasciando da solo il figlio minore, sopra generalizzato, presso la struttura; in quell’occasione gli operatori hanno altresì rilevato la presenza della madre della ricorrente, che non gode delle misure di accoglienza presso la struttura;
- trovano applicazione l’art. 13 e l’art. 23 TUI.
Avverso il suddetto provvedimento i ricorrenti hanno proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché adottato senza la previa comunicazione di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990, posto che i ricorrenti si sono allontanati dal domicilio per esigenze di natura familiare avvisando i referenti della struttura di accoglienza ed evidenziando l'intenzione di farvi rientro entro pochi giorni.
2. la revoca dell'accoglienza è stata disposta in assenza dei presupposti di legge, posto che i ricorrenti si sarebbero allontanati dalla struttura solo per pochi giorni a causa di urgenti motivi di carattere familiare; la revoca, poi, sarebbe provvedimento sproporzionato rispetto al comportamento tenuto dai coniugi.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio circa la possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene che sussistano i presupposti per definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2024, n. 6665), la revoca delle misure di accoglienza di cui all’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015, ha natura sanzionatoria e, salvo ragioni di particolare urgenza connesse alla pericolosità dello straniero o, più in generale, alla tutela della sicurezza pubblica, deve essere preceduta da una necessaria interlocuzione procedimentale con lo straniero destinatario dell’eventuale revoca (Cons. St., sez. III, 13 luglio 2022, n. 5942); ciò anche in ragione delle gravi conseguenze che la misura può determinare per il godimento dei suoi diritti fondamentali (Cons. St., sez. III, 18 settembre 2018, n. 5446).
È stato inoltre precisato che l’urgenza che consente di prescindere dall’interlocuzione procedimentale deve essere qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto e non può essere rinvenuta in re ipsa (Cons. St., sez. III, 9 aprile 2018, n. 2148).
In particolare, affinché le circostanze cui si è fatto cenno si possano conciliare con le generali garanzie procedimentali occorre che le contingenze che impongono di sacrificare all’urgenza il diritto di partecipazione dei diretti destinatari della misura di revoca emergano compiutamente dal provvedimento amministrativo. È necessario inoltre che le stesse ragioni di urgenza vengano qualificate e valutate, di volta in volta, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla sussistenza di fatti di gravità ed evidenza tali da non consentire di procrastinare ulteriormente l’adozione del provvedimento (Cons. St., sez. III, 30 novembre 2020, n. 7588).
Nel caso all’attenzione del Collegio, dal provvedimento prefettizio non emerge una reale motivazione in ordine all’esistenza di ragioni di particolare urgenza tali da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, del contraddittorio procedimentale con l’interessato.
Neppure può ritenersi che l’avvenuta revoca delle misure di accoglienza sia espressione di attività vincolata e che, dunque, l’omessa comunicazione di cui all’art. 7 della l. 241/1990 sia irrilevante ex art. 21- octies l. n. 241/1990.
Ritiene infatti il Collegio che nel caso di specie non possa reputarsi configurata l’ipotesi di revoca automatica di cui all’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, per effetto del quale l’Amministrazione, preso atto dell’abbandono della struttura da parte del cittadino straniero, è vincolata a revocare le misure di accoglienza.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Sezione, la nozione di "abbandono" del centro di accoglienza va tenuta distinta da quella di "allontanamento", atteso che solo nella prima è insito il riferimento implicito ad un coefficiente di tipo soggettivo implicante l’intenzionalità della scelta dello straniero di fare a meno in modo definitivo del dispositivo di accoglienza (Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2019, n. 3122).
Nel caso di specie la Prefettura non ha accertato la sussistenza del coefficiente psicologico ulteriore caratterizzante la volontà di “abbandonare” il centro, atteso che, peraltro, i ricorrenti, nonostante i plurimi allontanamenti sono sempre ritornati a vivere nel centro.
La fattispecie per cui è causa quindi sarebbe maggiormente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, come modificato dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ai sensi del quale nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.
Premesso, quindi, che viene in rilievo in tal caso un provvedimento di natura discrezionale, in ogni caso per una violazione quale quella del mero allontanamento, ancorché ripetuto, non è possibile disporre la revoca ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 23, lett. a, d.lgs. n. 142 del 2015.
Ne consegue, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato, che dev’essere annullato con compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.