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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 189/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 617/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022GE0171736 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022GE0171736 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante - l'appellante , a fronte delle considerazioni svolte, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede : di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese . Insta per la discussione in pubblica udienza.
Appellato - l'appellato chiede 1) In via pregiudiziale, di dichiarare l'appello dell'Ufficio inammissibile e/o improcedibile;
2) In via principale, contrariis reiectis, il rigetto dell'Appello di Controparte con integrale conferma della sentenza di primo grado e conferma dei dati proposti con la variazione docfa presentata, in particolare della categoria catastale A/2, con vittoria delle spese del presente grado di appello equitativamente determinate dalla Corte.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso avverso avviso di accertamento catastale n. 2022GE0171736 , promoso dalla Sig.ra Resistente_1
, proprietaria dell'unità immobiliare ubicata in Luogo_1, Indirizzo_1 ( zona centrale di Luogo_1) , la quale aveva presentato in data 29/12/2021 variazione DOCFA prot. n. GE0135287 con la causale “diversa distribuzione degli spazi interni”, proponendo per l'unità immobiliare di cui trattasi la categoria A/2, classe 3, vani 15, rendita catastale proposta euro 2.788,87.
L'Ufficio, notificava in data 29/12/2022 avviso di accertamento , a mezzo del quale provvedeva alla rettifica del classamento proposto in categoria A/1, classe 2, vani 16,5 rendita catastale euro 4.814,67 .
L'atto di accertamento catastale veniva impugnato dalla contribuente , in data 29/03/2023, ai fini del suo integrale annullamento, con vittoria delle spese di lite, in considerazione della sostanziale infondatezza del classamento attribuito dall'Ufficio , trattandosi di immobile privo delle caratteristiche di signorilità e pregio : sito al piano sottostrada, assenza di finiture di particolare prestigio, senza affacci di pregio e parzialmente contro terrapieno/intercapedine , la cui categoria , così come a tutte le altre nello stesso palazzo, era sempre stata attribuita categoria A/2 e classe 3 sin dall'impianto.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado , con sentenza n. 617/24 , accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Appella L'Ufficio, che insite come in atti , segnala che la sig.ra Resistente_1, in data 26/10/2020, aveva presentato variazione DOCFA avente causale “Esatta rappresentazione grafica”, proponendo nuovamente per l'unità immobiliare la categoria A/2, classe 3, vani 15. L' Ufficio , in data 27/10/21, dopo una visita in sopralluogo, rettificava il classamento proposto in categoria A/1 classe 2, vani 16,5 e notificava altro l'avviso di accertamento (n. GE0124895/21) . Il ricorso della contribuente veniva accolto in primo grado ed il giudizio in appello in secondo grado si concludeva con sentenza (60/2025 depositata il 23/01/25), favorevole all'Ufficio : avverso tale sentenza pende giudizio in Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di accogliere l'appello dell'Ufficio , per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate
L'immobile ( come da documenti in atti ) è ubicato in zona centrale e signorile di Luogo_1 ( in contesto riservato del quartiere Nominativo_1 ) e ricopre una superficie catastale di 589 metri quadri (577 escluse le aree scoperte), come si rileva dallo stesso DOCFA presentato dalla proprietà; la tipologia costruttiva e di pregio e le facciate sono decorate , i presenti altorilievi, il appaiono di valore artistico e storico, il portone di ingresso e l'ingresso sono rifiniti con rilievi di pregio. L'appartamento, di ampia metratura suddivisa in 16,5 vani , occupa l'intero piano terreno dell'edificio (che deriva dall'unione del sub 2 e del sub 3) , con poggioli e terrazzo per complessivi mq 66; l'altezza interna media è di 3,30 mt, come si rileva dalla planimetria acquisita agli atti. Pertanto , le caratteristiche possedute dall'immobile , prese in esame e valutate dall'Ufficio, rientrano in quelle previste per la categoria A/1 cl 2 .
La Corte, considerata la fattispecie e la oscillante giurisprudenza , ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ufficio - spese compensate-
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 189/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 617/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022GE0171736 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022GE0171736 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante - l'appellante , a fronte delle considerazioni svolte, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede : di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese . Insta per la discussione in pubblica udienza.
Appellato - l'appellato chiede 1) In via pregiudiziale, di dichiarare l'appello dell'Ufficio inammissibile e/o improcedibile;
2) In via principale, contrariis reiectis, il rigetto dell'Appello di Controparte con integrale conferma della sentenza di primo grado e conferma dei dati proposti con la variazione docfa presentata, in particolare della categoria catastale A/2, con vittoria delle spese del presente grado di appello equitativamente determinate dalla Corte.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso avverso avviso di accertamento catastale n. 2022GE0171736 , promoso dalla Sig.ra Resistente_1
, proprietaria dell'unità immobiliare ubicata in Luogo_1, Indirizzo_1 ( zona centrale di Luogo_1) , la quale aveva presentato in data 29/12/2021 variazione DOCFA prot. n. GE0135287 con la causale “diversa distribuzione degli spazi interni”, proponendo per l'unità immobiliare di cui trattasi la categoria A/2, classe 3, vani 15, rendita catastale proposta euro 2.788,87.
L'Ufficio, notificava in data 29/12/2022 avviso di accertamento , a mezzo del quale provvedeva alla rettifica del classamento proposto in categoria A/1, classe 2, vani 16,5 rendita catastale euro 4.814,67 .
L'atto di accertamento catastale veniva impugnato dalla contribuente , in data 29/03/2023, ai fini del suo integrale annullamento, con vittoria delle spese di lite, in considerazione della sostanziale infondatezza del classamento attribuito dall'Ufficio , trattandosi di immobile privo delle caratteristiche di signorilità e pregio : sito al piano sottostrada, assenza di finiture di particolare prestigio, senza affacci di pregio e parzialmente contro terrapieno/intercapedine , la cui categoria , così come a tutte le altre nello stesso palazzo, era sempre stata attribuita categoria A/2 e classe 3 sin dall'impianto.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado , con sentenza n. 617/24 , accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Appella L'Ufficio, che insite come in atti , segnala che la sig.ra Resistente_1, in data 26/10/2020, aveva presentato variazione DOCFA avente causale “Esatta rappresentazione grafica”, proponendo nuovamente per l'unità immobiliare la categoria A/2, classe 3, vani 15. L' Ufficio , in data 27/10/21, dopo una visita in sopralluogo, rettificava il classamento proposto in categoria A/1 classe 2, vani 16,5 e notificava altro l'avviso di accertamento (n. GE0124895/21) . Il ricorso della contribuente veniva accolto in primo grado ed il giudizio in appello in secondo grado si concludeva con sentenza (60/2025 depositata il 23/01/25), favorevole all'Ufficio : avverso tale sentenza pende giudizio in Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di accogliere l'appello dell'Ufficio , per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate
L'immobile ( come da documenti in atti ) è ubicato in zona centrale e signorile di Luogo_1 ( in contesto riservato del quartiere Nominativo_1 ) e ricopre una superficie catastale di 589 metri quadri (577 escluse le aree scoperte), come si rileva dallo stesso DOCFA presentato dalla proprietà; la tipologia costruttiva e di pregio e le facciate sono decorate , i presenti altorilievi, il appaiono di valore artistico e storico, il portone di ingresso e l'ingresso sono rifiniti con rilievi di pregio. L'appartamento, di ampia metratura suddivisa in 16,5 vani , occupa l'intero piano terreno dell'edificio (che deriva dall'unione del sub 2 e del sub 3) , con poggioli e terrazzo per complessivi mq 66; l'altezza interna media è di 3,30 mt, come si rileva dalla planimetria acquisita agli atti. Pertanto , le caratteristiche possedute dall'immobile , prese in esame e valutate dall'Ufficio, rientrano in quelle previste per la categoria A/1 cl 2 .
La Corte, considerata la fattispecie e la oscillante giurisprudenza , ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'ufficio - spese compensate-