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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1403/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. 1403/2024 sul ricorso proposto congiuntamente ex art. 473 bis 51 co.5 cpc
da
(C.F. ), nata Torino il 12.05.1976 e residente in [...] Fraz. Bruna, Parte_1 C.F._1
Via Luigi Einaudi n. 23,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via XXV Aprile n. 37,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARIELLA Stefano ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale Regina
Margherita n. 86, presso il Difensore;
pagina 1 di 3
- RICORRENTI -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso introduttivo del procedimento promosso congiuntamente da e Parte_2 Parte_1
in data 5.08.2024, le Parti hanno chiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di
[...]
Spoleto n. 182/2021, pubblicata in data 18.03.2021, all'esito del procedimento n. R.G. 823/2019.
In particolare, le Parti hanno indicato che dalla loro unione è nato il figlio in data 30.12.2004, all'epoca Per_1
del divorzio minorenne.
Tra le condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo dello a versare, in Pt_2
favore della , la somma di euro 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio per i Parte_1 periodi di permanenza con la madre, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Attualmente, il figlio della coppia è diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente, svolgendo attività lavorativa presso la Tecnokar Trailers Srl, percependo un reddito mensile di euro 1.300,00.
Per tali ragioni, considerate le mutate condizioni e, nella specie, la raggiunta indipendenza economica di le Parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla parziale modifica della sentenza di divorzio n. Per_1
182/2021 e chiesto al Tribunale di disporre che:
“1) non sia più dovuta la corresponsione della somma di € 150,00 da parte del Signor in Parte_2 favore della Signora a titolo di contributo per il mantenimento di in ragione del Parte_1 Persona_2 venir meno dei presupposti per cui la stessa era stata prevista e per tutte le ragioni di cui in premessa, e conseguentemente disporne la revoca;
2) non sia più dovuta la corresponsione dell'importo pari al 100% delle spese straordinarie da parte del Signor
necessarie per il figlio in ragione del venir meno dei presupposti per cui Parte_2 Persona_2
lo stessa era stata prevista e per tutte le ragioni di cui in premessa, e conseguentemente disporne la revoca.
I ricorrenti, altresì, chiedono di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte”.
pagina 2 di 3 Hanno quindi chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data 12.09.2024.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi della figlia della coppia.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali sull'intervenuto accordo, le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da
e di modifica delle condizioni di divorzio, così provvede: Parte_2 Parte_1
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 182/2021 del Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. 1403/2024 sul ricorso proposto congiuntamente ex art. 473 bis 51 co.5 cpc
da
(C.F. ), nata Torino il 12.05.1976 e residente in [...] Fraz. Bruna, Parte_1 C.F._1
Via Luigi Einaudi n. 23,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via XXV Aprile n. 37,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARIELLA Stefano ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale Regina
Margherita n. 86, presso il Difensore;
pagina 1 di 3
- RICORRENTI -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso introduttivo del procedimento promosso congiuntamente da e Parte_2 Parte_1
in data 5.08.2024, le Parti hanno chiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di
[...]
Spoleto n. 182/2021, pubblicata in data 18.03.2021, all'esito del procedimento n. R.G. 823/2019.
In particolare, le Parti hanno indicato che dalla loro unione è nato il figlio in data 30.12.2004, all'epoca Per_1
del divorzio minorenne.
Tra le condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo dello a versare, in Pt_2
favore della , la somma di euro 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio per i Parte_1 periodi di permanenza con la madre, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Attualmente, il figlio della coppia è diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente, svolgendo attività lavorativa presso la Tecnokar Trailers Srl, percependo un reddito mensile di euro 1.300,00.
Per tali ragioni, considerate le mutate condizioni e, nella specie, la raggiunta indipendenza economica di le Parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla parziale modifica della sentenza di divorzio n. Per_1
182/2021 e chiesto al Tribunale di disporre che:
“1) non sia più dovuta la corresponsione della somma di € 150,00 da parte del Signor in Parte_2 favore della Signora a titolo di contributo per il mantenimento di in ragione del Parte_1 Persona_2 venir meno dei presupposti per cui la stessa era stata prevista e per tutte le ragioni di cui in premessa, e conseguentemente disporne la revoca;
2) non sia più dovuta la corresponsione dell'importo pari al 100% delle spese straordinarie da parte del Signor
necessarie per il figlio in ragione del venir meno dei presupposti per cui Parte_2 Persona_2
lo stessa era stata prevista e per tutte le ragioni di cui in premessa, e conseguentemente disporne la revoca.
I ricorrenti, altresì, chiedono di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte”.
pagina 2 di 3 Hanno quindi chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data 12.09.2024.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi della figlia della coppia.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali sull'intervenuto accordo, le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da
e di modifica delle condizioni di divorzio, così provvede: Parte_2 Parte_1
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 182/2021 del Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
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