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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1160/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare Alessandra Filoni, vista l'ordinanza del Commissario Prefettizio del Comune di Osimo emessa in data 20.03.2025 con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, di nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]; Persona_1 visti l'art. 3 della legge 180/1978 e l'art. 35 della legge 833/1978; preso atto della tempestività della trasmissione dell'ordinanza, qui pervenuta in data odierna alle ore
08:56;
ritenuto che
il provvedimento risulta motivato a norma del secondo comma dell'art. 35 della legge
833/1978 e che tale motivazione è conforme al contenuto dei certificati medici allegati;
letta, infatti, la proposta di trattamento del dott. e la relativa convalida a firma del Persona_2 dott. entrambi della struttura sanitaria pubblica;
Parte_1
rilevato che dalla richiamata documentazione medica risulta che:
- le alterazioni psichiche manifestate dal paziente sono tali da richiedere trattamenti terapeutici urgenti in condizione di degenza ospedaliera;
- che tali trattamenti non vengono accettati dal paziente;
- che non sussistono le circostanze per adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere;
ritenuto che tale situazione giustifica il proposto trattamento;
CONVALIDA
il provvedimento.
Si comunichi.
Ancona, 21 marzo 2025 ore 09:31
IL GIUDICE TUTELARE
Alessandra Filoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare Alessandra Filoni, vista l'ordinanza del Commissario Prefettizio del Comune di Osimo emessa in data 20.03.2025 con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, di nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]; Persona_1 visti l'art. 3 della legge 180/1978 e l'art. 35 della legge 833/1978; preso atto della tempestività della trasmissione dell'ordinanza, qui pervenuta in data odierna alle ore
08:56;
ritenuto che
il provvedimento risulta motivato a norma del secondo comma dell'art. 35 della legge
833/1978 e che tale motivazione è conforme al contenuto dei certificati medici allegati;
letta, infatti, la proposta di trattamento del dott. e la relativa convalida a firma del Persona_2 dott. entrambi della struttura sanitaria pubblica;
Parte_1
rilevato che dalla richiamata documentazione medica risulta che:
- le alterazioni psichiche manifestate dal paziente sono tali da richiedere trattamenti terapeutici urgenti in condizione di degenza ospedaliera;
- che tali trattamenti non vengono accettati dal paziente;
- che non sussistono le circostanze per adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere;
ritenuto che tale situazione giustifica il proposto trattamento;
CONVALIDA
il provvedimento.
Si comunichi.
Ancona, 21 marzo 2025 ore 09:31
IL GIUDICE TUTELARE
Alessandra Filoni