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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione, in persona dei
Magistrati: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 107472024 VG - avente ad oggetto il reclamo ex art. 50 d. lgs 14/2019-CCII avverso il decreto del Tribunale di Salerno di rigetto di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Rizzo, Marilena
Martuscelli e Dario Maiorano
-RECLAMANTE contro
Controparte_1
-RECLAMATA- CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Salerno, depositato in data il 12 luglio 2024, la chiedeva l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
in liquidazione;
in particolare la ricorrente esponeva:
[...]
Con
- di aver erogato Gas GPL alla Lavanderia Controparte_1
1 - che a fronte delle forniture effettuate e fatturate aveva ricevuto in pagamento dei “pagherò cambiari”, molti dei quali potestati;
- che la società debitrice aveva emesso in data 11/01/2023 16 cambiali
-alcune risultate impagate altre non ancora scadute- con scadenza al
30/06/2023, 30/11/2023, 31/12/2023, 31/01/2024, 28/02/2024,
31/03/2024, 31/04/2024, 31/05/2024, 30/06/2024, 31/07/2024,
31/08/2024, 30/09/2024, 31/10/2024, 30/11/2024, 15/12/2024,
31/12/2024 di euro 2.050,00 ed in data 21/06/2023 aveva emesso altre 5 cambiali con scadenza al 30/10/2023, 30/11/2023,
31/12/2023, 30/01/2023, 28/02/2023 di euro 2.300,00, per un importo complessivo di euro 44.300,00, oltre interessi e spese di protesto;
- che gli effetti cambiari scaduti e per i quali era stato levato protesto ammontavano ad euro 29.950,00, oltre alle spese, come si evinceva dai titoli in possesso della ricorrente e dal report Cerved allegato;
- che l'ultimo -e l'unico- bilancio depositato dalla società debitrice era quello relativo all'esercizio 2020, il che costituiva tra l'altro un elemento di fatto valutabile ai fini dell'incapacità della società di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- che, con pec del 18 gennaio 2024, aveva diffidato la debitrice al pagamento dell'intero debito con espressa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine concesso con l'emissione dei pagherò cambiari non ancora scaduti, intimazione cui la Lavanderia CP_1 non dava alcun riscontro;
[...]
- che aveva inutilmente intimato atto di precetto sui titoli protestati per un importo complessivo di euro 22.146,06;
- che tali circostanze erano indicative dell'l'incapacità della stessa di adempiere le obbligazioni di pagamento;
- che da variazioni registrate in Camera di Commercio aveva appreso che il 29 maggio 2024 i soci della Controparte_1 avevano deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della
2 società per “sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale”;
-che aveva avuto notizia che dal 29 giugno 2023 risultava attiva una ditta individuale del sig. , socio della Controparte_2 [...]
e padre dell'altro socio nonché attuale liquidatore Controparte_1 [...]
, esercente la stessa attività di lavanderia. CP_3
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto del ricorso;
assumeva che la compilazione dei titoli di credito era avvenuta absque pactis e disconosceva la sottoscrizione apposta su detti titoli.
Istruita la procedura anche con acquisizione di informazioni presso pubblici uffici, il Tribunale, con decreto in data 8 novembre 2024, ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare,il primo giudice ha rilevato l'esistenza in capo alla ricorrente di un credito, supportato da titolo esecutivo, di euro
29.950,00.
Ha ritenuto superata la condizione ostativa di cui all'art. 49, comma 5
CCII, risultando a carico della resistente debiti scaduti superiori ad euro
30.000,00 (il debito nei confronti della ricorrente e debiti scaduti e non pagati nei confronti dell'Erario, pari ad euro 1.458,60).
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 121 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14.
Ha rilevato al riguardo che “dal bilancio relativo all'anno 2020 emerge un attivo pari ad euro 168.295,00, passivo per euro 168.295,00 e ricavi pari ad euro 21.401,00; dal bilancio del 2021 si rileva un attivo pari ad euro 163.988,00, passivo per euro 163.988,00 e ricavi per euro
136.531,00; dal bilancio del 2022 emerge un attivo pari ad euro
177.521,00, passivo per euro 177.521,00 e ricavi pari ad euro
203.159,00. A ciò si aggiunga che dalla dichiarazione dei redditi per
l'anno 2020 emergono ricavi effettivi per euro 10.782,00, per l'anno
2021 euro 53.293,00 e per l'anno 2022 ricavi effettivi per euro
124.644,00”.
3 Dando atto che “la resistente ha rappresentato che lo stato di liquidazione è stato revocato”, il Tribunale ha infine ritenuto insussistenti “gli indici dello stato di insolvenza di parte resistente”, osservando al riguardo che “se è vero che dal bilancio relativo all'anno
2022 emergono ricavi per euro 203.159,00 (che superano di poco la soglia prevista dalla legge), è anche vero che dalla documentazione acquisita dall'ufficio si rileva una bassa debitoria erariale (euro
1.458,60) e, dato ancor più rilevante, non risultano procedure esecutive immobiliari a carico della resistente né protesti iscritti nell'anno 2024”.
Avverso detto decreto la ha proposto Parte_1 tempestivo reclamo ex art. 50 CCII.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo pec, la resistente è rimasta contumace.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa
è stata trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la reclamante censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto che dal bilancio 2022 emergesse il superamento della soglia dei ricavi, ha ritenuto la debitrice non assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto impresa minore.
Denuncia la reclamante altresì l'errore in cui è incorso il Tribunale nella parte in cui ha rilevato che dalla dichiarazione dei redditi per l'anno
2022 emergessero “ricavi effettivi per euro 124.644,00”.
Assume al riguardo che il rigo RS123, colonna 3), dal quale il primo giudice ha tratto questo dato, non individua in alcun modo i ricavi realizzati dalla società resistente nell'anno 2022, bensì rappresenta la media matematica dei ricavi realizzati negli ultimi tre esercizi (2020-
2021-2022) ai fini della verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo, come da istruzioni indicate nel modello unico 2023 società di capitali;
in effetti, prosegue
4 la reclamante, i ricavi della debitrice nell'anno 2022, riportati nella medesima dichiarazione dei redditi, sono indicati per euro 212.017,00
(rigo RF2 - componenti positivi annotati nelle scritture contabili).
Con il secondo motivo la Eurogas Service s.r.l. contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha escluso la sussistenza dello stato di insolvenza.
Assume che dalla documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado emerge chiaramente l'insolvenza della
[...]
“manifestata mediante: la levata di n.21 Controparte_1 protesti dal marzo 2023 al giugno 2024 per euro 52.903,14, (visura protesti), oltre alla levata di n. 2 protesti nei mesi di luglio e agosto
2024 (cfr. Report Cerved) per un totale di n. 23 titoli cambiari protestati per di euro 57.003,14 da corrispondere a più creditori;
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1261/2023 del Tribunale di Salerno nei confronti della , al quale non risulta essere stato Controparte_4 proposta opposizione, circostanza non contestata dal resistente nelle proprie difese;
la cessazione dell'attività produttiva;
il perdurare degli inadempimenti dal marzo del 2023, evidenziati dalle visure protesti;
la sistematica emissione di titoli post-datati per il pagamento dei creditori”.
Denuncia l'errore del Tribunale nella parte i cui. a fondamento della decisione in merito allo stato di insolvenza. ha ritenuto che a carico della resistente non vi fossero protesti;
l'assunto, prosegue, è smentito dalla visura camerale in atti, da cui emerge che a carico della resistente sono stati iscritti ventisette protesti, di cui ventuno solo nell'anno 2024, per un totale di crediti scaduti, fondati su titoli esecutivi, pari ad euro
65.203,14, di cui euro 38.150,00 riferibili al proprio credito, maturato dopo la proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
inoltre, osserva ancora la reclamante, la circostanza dell'assenza di pignoramenti immobiliari a carico della società resistente non poteva essere valorizzata dal Tribunale ai fini
5 dell'esclusione dell'elemento oggettivo, atteso che la debitrice non possiede beni immobili, come comprovato dalla visura prodotta.
Evidenzia, infine, la Eurogas Service s.r.l. che la valutazione del
Tribunale doveva essere diretta unicamente ad accertare se l'attivo consentiva di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, trattandosi di società in liquidazione;
osserva che ha errato il Tribunale nel fondare l'esclusione di detto stato sulla base della sola dichiarazione resa dalla resistente che, nel corso dell'udienza, aveva riferito che la società aveva revocato lo stato di liquidazione, circostanza smentita dalla visura camerale prodotta.
Sostiene che dai bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022, agli atti, non valorizzati dal Tribunale, emerge chiaramente la condizione di squilibrio e dell'eccedenza delle passività sulle attività ad ulteriore conferma dello stato di insolvenza della resistente.
Ad avviso di questa Corte il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Quanto al superamento dei limiti dimensionali indicati dall'art. 2 CCII, si rileva l'avvenuto superamento del limite dei ricavi per l'anno 2022; infatti dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2022 risultano ricavi pari ad euro 203.159,00, dato confermato dalla dichiarazione dei redditi prodotta dalla resistente relativa a tale anno di imposta, da cui risultano ricavi pari ad euro 202.117,00 (quadro RS107 nel quale viene indicato il valore dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) e non ad euro 124.644,00, come ritenuto dal Tribunale, erroneamente valorizzando il dato riportato nel quadro RS123, riferentesi invece alla media dei ricavi dei tre anni di attività (v. dichiarazione rediti anno 2023, in atti).
Ciò è sufficiente per inscrivere la società nell'ambito delle imprese non minori atteso che, per giurisprudenza consolidata, il superamento anche di una sola delle tre soglie previste dall'art. 2 CCII consente di ritenere sussistente il presupposto soggettivo per l'assoggettamento dell'imprenditore alla procedura di liquidazione giudiziale.
6 Va pure osservato che la resistente neanche ha prodotto il bilancio o altra documentazione contabile relativa all'anno 2023, in tal modo non assolvendo all'onere di comprovare l'inesistenza dei requisiti dimensionali con riferimento ai tre esercizi antecedenti all'anno 2024, nel quale è stato depositato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 2 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, è necessario premettere che la come risulta dalla visura camerale Controparte_1 prodotta dalla reclamante, aggiornata al 9.12.2024, è società posta in liquidazione con atto iscritto in data 17.06.2024.
Secondo consolidata giurisprudenza, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento,
e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Cass. 25167/2016,
Cass. 19414/2017; Cass, n. 30435/2022).
Ciò posto, il Tribunale ha errato ad operare la valutazione dello stato di insolvenza valorizzando elementi che per le società in liquidazione non assumono alcuna rilevanza (quali l'esistenza di inadempimenti o altri fatti esteriori atti a dimostrare l'incapacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indici da considerare solo con riferimento ad una società operativa.
Che la resistente fosse una società operativa non poteva certo trarsi, come ritenuto dal Tribunale, dalla dichiarazione della resistente (“la
7 resistente ha rappresentato che lo stato di liquidazione è stato revocato”), atteso che sia la deliberazione dell'assemblea che la revoca dello stato di liquidazione devono essere iscritte nel Registro delle
Imprese con le modalità di cui all'art. 2436 c.c. (di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto) e gli effetti della revoca, ai sensi dell'artt.
2487-ter c.c., si producono solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, iscrizione che assolve dunque ad una funzione costitutiva.
Dovendosi procedere in tale sede alla valutazione dello stato di insolvenza della società resistente in liquidazione alla luce del principio sopra enunciato, questa Corte ne ritiene la sussistenza.
Si osserva che l'onere di allegazione e prova della dimensione di equilibrio o eccedenza ricade sul debitore “che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e
i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (così
Cass. n.25167/2016).
È stato specificato dalla Suprema Corte che “Deve infatti ritenersi che
l'onere del debitore, attinto da istanza di fallimento, di depositare "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata" (L. Fall., art. 15, comma 4, secondo periodo), rappresenti proprio il punto di emersione della specificità della disciplina della prova dello stato di insolvenza nella procedura prefallimentare: nel senso che, evidentemente, il debitore che non produca tale documentazione si espone a una presunzione a sé sfavorevole (quella appunto valorizzata anche da
Cass. 25167/2016, cit. supra).
Tale onere non risulta assolto dalla debitrice.
Nella specie, infatti, la società resistente, pur avendone piena facoltà, neanche in questa fase, nella quale ha scelto di non costituirsi, ha prodotto documentazione idonea a comprovare la consistenza del
8 proprio attivo (come ad es. una situazione patrimoniale aggiornata, il bilancio di liquidazione, il libro inventari, il libro giornale, un'analitica indicazione dei crediti effettivamente esigibili, una stima degli assets con indicazione dei probabili tempi di liquidazione) sì da porre in condizione questa Corte di valutare la sua capacità di soddisfazione della debitoria a suo carico.
Per completezza argomentativa va chiarito che tale conclusione non si pone in contrasto con il principio, pacifico, secondo cui l'onere della prova dello stato di insolvenza grava sul ricorrente, perché come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata detta regola di giudizio
“ritrova la sua piena espansione” nell'ipotesi di deposito da parte del debitore della documentazione contabile rappresentativa della propria situazione patrimoniale comprovante la propria solvibilità, con conseguente soccombenza del creditore ove non riesca a fornire prova contraria di tali risultanze.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve quindi dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
, con trasmissione degli atti al Tribunale per i Controparte_1 provvedimenti ex art. 49, comma terzo, CCII;
la presente sentenza, unitamente al decreto del Tribunale sarà iscritta nel registro delle imprese a richiesta della cancelleria del Tribunale ex art. 50, comma quinto, secondo periodo CCII.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 50 CCII, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
1) in accoglimento del reclamo dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società ; Controparte_1
2) rimette gli atti al Tribunale di Salerno per i provvedimenti di cui all'art. 49, comma terzo, CCII;
9 3) dispone che la presente sentenza, unitamente al decreto del
Tribunale, sia iscritta nel registro delle imprese su richiesta della cancelleria del Tribunale.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno dr. Aldo Gubitosi
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