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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3779 del R.G. dell'anno 2014,
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni vertente
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Turco giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
- attore-
e società n persona del legale rappresentante p.t. con sede legale Controparte_1
e direzione generale in Milano alla via Pampuri nr. 13 (p.i. ) rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marcella Majorano giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
- Convenuto-
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti depositati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette la descrizione della esposizione dello svolgimento del processo, atteso che l'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, nel modificare l'art. 132 c.p.c. ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche – contrariamente a quanto previsto antecedentemente alla suddetta riforma dell'art. 132 c.p.c. – la esposizione dello svolgimento del processo. La suddetta riforma si applica anche ai giudizi in corso, stante l'art. 58 comma 2 della richiamata legge che dispone: “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli artt.
132,345 e 616 del codice di procedura civile e l'art. 118 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio la società al fine di richiedere il pagamento dell'indennizzo Controparte_2
assicurativo contrattuale in virtù della polizza danni nr. 6921418 per l'infortunio allo stesso occorso, in data 24 settembre 2012, mentre disputava una partita amatoriale di calcetto che gli ha provocato la rottura del tendine di AC della gamba destra.
Chiedeva, quindi, la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 15000,00 a titolo di indennizzo per l'incidente subito, comprensiva di danno da invalidità permanente, della diaria da ricovero, della diaria da ingessatura nonché delle spese sostenute ed anticipate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva regolarmente la società assicuratrice convenuta, impugnando tutto quanto dedotto ed eccepito, in quanto infondato ed inammissibile e chiedeva l'integrale rigetto della domanda, vinte le spese di lite. Eccepiva, in primis, che l'evento denunciato non fosse indennizzabile ai sensi dell'art. 13 della polizza sottoscritta e comunque che lo stesso non rientrasse nella nozione di infortunio. Instaurato il contraddittorio il
Giudicante rigettava le richieste istruttorie in quanto superflue e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii, dovuti al cambio di magistrato e al carico di ruolo, la causa, all'udienza del 25 giugno 2024 veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va reietta per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
Preliminarmente vanno dichiarate sia la legittimazione attiva che quella passiva di tutte le parti in causa in quanto nessuna di esse ha eccepito alcunchè in ordine alla propria posizione. La documentazione acquisita, inoltre, dà conto della titolarità di ognuna di esse ad agire o resistere nel presente giudizio. Brevemente occorre evidenziare che il contratto di assicurazione contro gli infortuni è un contratto socialmente tipico la cui disciplina è stata oggetto di ampio dibattito. Ed invero: l'individuazione della disciplina normativa applicabile è operazione ermeneutica particolarmente complessa ove si consideri che l'evento “infortunio” presenta affinità sia con l'istituto dell'assicurazione contro i danni ex art. 1882 c.c. sia con l'istituto dell'assicurazione sulla vita ex art. 1919 c.c. . Nel caso che ci occupa l'infortunio di cui è causa rientra in quelli non mortali e quindi si applica la disciplina prevista per il contratto di assicurazione contro i danni.
Con riferimento al caso specifico delle assicurazioni contro i danni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che”…il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato danneggiato di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si chiede il ristoro”.( Cass. Civ. n.9205/2021). La medesima pronuncia ha chiarito che qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia , come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di una eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova di un fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta perciò immutato a carico dell'attore, costituendo una eccezione in senso lato. Questo quando però l'assicuratore eccepisce il rifiuto del pagamento dell'indennizzo in quanto il sinistro è derivato da determinate cause e eventi ricompresi nelle clausole di delimitazione del rischio. In conclusione, spetta a chi richiede il pagamento dell'indennizzo l'onere di provare che l'evento dannoso rientri tra i rischi inclusi, mentre spetta all'assicuratore la prova che rientri tra i rischi non compresi. Passando all'esame degli atti del presente giudizio è emerso che l'attore, mentre stava partecipando ad una partita amichevole di calcetto, subiva la rottura del tendine di AC che si verificava, non a causa di un impatto violento, bensì a seguito di uno scatto e quindi come conseguenza di una brusca contrazione del tricipite surale. Tralasciando la natura o meno di infortunio rispetto all'incidente subito, occorre preliminarmente rilevare che, la polizza sottoscritta dall'attore, come rilevato dall'assicurazione convenuta, all'art. 13, contenuto nella parte relativa alle norme che regolano l'invalidità permanente da infortunio, la diaria da ricovero o da ingessatura, il rimborso delle spese mediche da infortunio, intitolato
“Oggetto e delimitazione dell'assicurazione” così recita: l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento : - delle attività professionali principali e secondarie;
- di ogni altra attività che l' svolga senza carattere Parte_2
di professionalità; Sono considerati infortuni anche: a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
c)
l'annegamento; d) l'assideramento e il congelamento;
e) i colpi di sole e di calore;
f) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini”. In termini contrattuali, quindi, l'incidente, a prescindere dalla qualifica o meno di infortunio, non rientra per esplicita esclusione tra quelli previsti dalla polizza quali indennizzabili con conseguente reiezione della domanda come proposta.
Da ultimo occorre precisare che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della mancanza di istruttoria e di rilevanti questioni di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del GOP, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizio alla società convenuta che si liquidano in complessivi euro 1740,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Nocera Inferiore 20/02/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare