Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, nella causa iscritta al n. 3844 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t.,. , rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in calce al ricorso dall'Avv. Raffaella Porrino ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Moiano alla via Pie' Casali n. 40;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Benevento Via Foschini 28, rappresentato e difeso dall'avv.to Marcella Cataldi, giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2023 la società ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato CP_ l'avviso di addebito n. 317 2023 000036287900 del 09/09/2023 con il quale l' ha intimato il pagamento per un importo complessivo di € .14.005,90 in seguito alla rettifica del modello DM/10 del 12/2020. La società ha eccepito preliminarmente il difetto di motivazione nonché la decadenza dall'iscrizione a ruolo. Ha, inoltre esposto di avere correttamente compensato i contributi dovuti all' con le anticipazioni per le prestazioni dei lavoratori in CIG, la cui autorizzazione è stata CP_1 concessa con provvedimenti dell' n. 510050179056 e 510050179057. CP_1 CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente si osserva può ritenersi sufficientemente assolto l'adempimento dell'obbligo di motivazione ogni qualvolta nella cartella stessa siano riportati gli elementi identificativi ed
Ministero delle Finanze. Nel caso si specie l'avviso di addebito riporta il dettaglio degli importi dovuti, il numero di ruolo, l'anno, l'importo iscritto ruolo, i compensi per l'attività di riscossione.
È chiaramente riportato come motivazione “INADEMPIENZA 3032 - NOTE DI RETTIFICA DA
DM10… Modello DM/10 rettificativo”.
D'altronde la parte era a conoscenza delle ragioni dell'avviso di addebito come si evince dalla CP_ corrispondenza con l'
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Il ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 31220230000607840000, formato il 9/9/2023 con cui l' sede di Benevento ha intimato il pagamento del complessivo importo, comprensivo di spese CP_1 di notifica, di € 17.379,55 a titolo di contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 12/2020.
La ricorrente deduce, innanzitutto, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25, d.lgs.
46/1999. Al riguardo, rappresenta che In altri termini, l' avrebbe dovuto provvedere alla CP_1 rettifica entro e non oltre il 31/12/2021, trattandosi di compensazioni effettuate nel mese di dicembre 2020;
L'art. 25, d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. CP_
Nel caso in esame, risulta che l' trasmetteva in data 23.8.2021 nota di rettifica e, pertanto,
l'imposizione dei maggiori contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto ha dunque origine da un'attività di controllo eseguita dall' nel 2021, per cui trova applicazione la previsione di CP_1 cui all'art. 25, co. 1, lett. b).
Gli esiti della verifica sono stati comunicati al ricorrente con la comunicazione del 23.8.2021, e l'iscrizione a ruolo (che coincide con la data di formazione dell'avviso di addebito) è avvenuta il
9/9/2023, oltre il 31 dicembre dell'anno successivo.
Si è pertanto verificata la decadenza prevista dalla norma citata.
Va tuttavia richiamato il consolidato principio per cui “la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' . È CP_1 stato infatti affermato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che «in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito»” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020; Sez. L,
Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020).
Deve pertanto valutarsi anche il merito dell'opposizione.
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L'avviso di addebito impugnato origina da una rettifica del DM10 presentato dall'azienda, con il quale la ha compensato i contributi dovuti all' con le anticipazioni per le prestazioni dei Pt_1 CP_1 lavoratori in CIG CP_ L' con provvedimenti n. 510050179056 e 510050179057 del 10/05/2020 accoglieva la Part richiesta di per i lavoratori dell'azienda per un periodo complessivo di 26 settimane comprese tra il 08/10/2018 ed il 06/04/2019. CP_ L' deduce che la società oltre ad avere errato nell'effettuare la compensazione nel modello uniemens relativo al dicembre 2020 , avrebbe presentato tale richiesta oltre il termine decadenziale semestrale di cui all'art. 7 c. 3 D. Lgs. 148/15.
L'eccezione è infondata.
L'art. 7 “Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni” prevede che: “
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa CP_1 secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data. CP_ Le autorizzazioni CIG n.510050179056 e 510050179057 con le quali l' ha accolto la richiesta Part di per i lavoratori dell'azienda per un periodo complessivo di 26 settimane comprese tra il
08/10/2018 ed il 06/04/2019,sono state rilasciate entrambe in data 10.5..2020 ma sono state comunicate alla società in data 7.10.2020. Da questa data la società ha avuto conoscenza dei provvedimenti. CP_ D'altronde lo stesso comunicava che il conguaglio poteva essere effettuato in data successiva alla “ricezione” della lettera (Nella comunicazione si legge “L'autorizzazione, qualora l'azienda abbia anticipato la prestazione ai lavoratori interessati, può essere conguagliata a partire dal primo versamento di contributi successivo alla data di ricezione della presente lettera. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali sono soggetti alla decadenza semestrale di cui all'art. 7 comma 3 D.Lgs. 148/15. La data di decadenza relativa alla presente autorizzazione può essere consultata nell'apposita sezione del fascicolo aziende”.)
A parere della Scrivente, pertanto, la parte non è incorsa nella decadenza avendo compensato le somme autorizzate a titolo di CIG con l' uniemens presentato il 31.01.2021.
Per le ragioni sopra esposte, l'avviso di addebito va annullato.
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Sussistono gravi motivi per compensare le spese nella misura del 50% considerata la natura CP_ interpretativa delle questioni affrontate con condanna dell' al pagamento del residuo come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.Annulla l'avviso di addebito n. 317 2023 000036287900; CP_
2.. compensa le spese nella misura del 50% e condanna l' in persona del legale CP_ rappresentante p.t., al pagamento delle residuo in favore dell' che liquida in €1863,50 oltre,
C.U. 118,50 ,rimb. forf., IVA e CPA con distrazione
Benevento, 5.4.2025
Il Giudice d.ssa Adriana Mari