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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1701/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1231/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Aci Castello
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2028 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, l'Ing. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 2028 relativo a omesso versamento IMU per l'anno 2019, notificato in data 4/1/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 5.557,43.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 13, comma
2, del d.l. n. 201/2011 , convertito con Legge n. 214/2011 e l'infondatezza nel merito, posto che l'ente impositore avrebbe assoggettato a imposizione IMU un immobile che, al contrario, sarebbe esente da imposizione ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, conv. con L. 214/2011 poiché costituirebbe l'abitazione principale del ricorrente, oltre che il luogo ove egli risiede e dimora abitualmente. A tal fine sosteneva e documentava con la produzione: 1) di certificato di residenza rilasciato in data 27.2.2025 dallo stesso Comune di Aci Castello che l'immobile di Indirizzo_1 ha rappresentato sin dal 3.2.2012 l'abitazione principale del ricorrente ed in quanto tale esente da IMU;
2) di bolletta dell'acqua nel riquadro della quale si evince la costante “Rilevazione consumi” eseguita dalla società che gestisce il servizio (il
13/3/2019 sono rilevati 11.505 mc., il 12/9/2019 - periodo in cui ricorrono maggior consumi - sono rilevati
11770 mc. con consumi, dunque, di 265 mc. e, al 14/10/2019, sono rilevati consumi di 283 mc.); di fattura energia elettrica dalla quale si rileva un consumo pressoché costante nei vari mesi dell'anno 2019 (ad esempio, la bolletta relativa al bimestre febbraio/marzo 2019 è di € 252,10 e la bolletta relativa al bimestre agosto/settembre è di € 296,31).
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento integrale dell'impugnato avviso di accertamento , con vittoria di spese e compensi.
Con atto di costituzione in giudizio del 5.12.2025 il Comune di Aci Castello controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo l'infondatezza ed il rigetto.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Costituzionale (n. 209/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 nella parte ove stabilisce che: "per abitazione principale si intende l'immobile … nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: " nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". La decisione della Corte riconosce quindi che i componenti di un medesimo nucleo familiare possano dimorare abitualmente in luoghi diversi, come avviene, ad esempio, quando due coniugi lavorino in città diverse;
in tali casi, entrambi i coniugi possono usufruire della esenzione IMU.
L'esenzione IMU compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica e al contempo la Corte Costituzionale ha chiarito che “le dichiarazioni di illegittimità costituzionale… non determinano in alcun modo una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile, ne possano usufruire;
ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale)
l'esenzione spetta una sola volta”.
Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto e documentato: 1) di essere residente e dimorante ad
Aci Castello in Indirizzo_1 sin dal 3.2.2012, immobile adibito dunque ad abitazione principale dello stesso ed in quanto tale esente da IMU;
2) i relativi consumi di acqua ed energia elettrica con produzione di bolletta dell'acqua nel riquadro della quale si evince la costante “Rilevazione consumi” eseguita dalla società che gestisce il servizio (il 13/3/2019 rilevati 11.505 mc., il 12/9/2019 - periodo in cui ricorrono maggior consumi - rilevati 11770 mc. con consumi, dunque, di 265 mc. e, al 14/10/2019, rilevati consumi di 283 mc.)
e di fattura di energia elettrica dalla quale si rileva un consumo pressoché costante nei vari mesi dell'anno 2019 (ad esempio, la bolletta relativa al bimestre febbraio/marzo 2019 è di € 252,10 e la bolletta relativa al bimestre agosto/settembre è di € 296,31).
Al contrario l'ente impositore non ha offerto alcun preciso indizio in grado di escludere per l'anno in contestazione che il contribuente non abbia abitualmente dimorato nel fabbricato in esame così superando la presunzione semplice portata dai dati anagrafici.
Invero, onere della prova che – secondo la Corte Costituzionale che richiama la necessità di adeguati controlli - grava sul Comune e non può ribaltarsi sul contribuente che peraltro nel caso di specie ha, invece, adeguatamente documentato la propria residenza anagrafica e campioni significativi dei consumi di acqua ed energia elettrica nell'anno di riferimento 2019.
Pertanto, assorbite le altre censure sollevate dal ricorrente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l'impugnato avviso di accertamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna il Comune di Aci Castello al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della parte ricorrente in € 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'IVA nella misura di legge, se dovute.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026 .
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1231/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Aci Castello
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2028 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, l'Ing. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 2028 relativo a omesso versamento IMU per l'anno 2019, notificato in data 4/1/2025, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 5.557,43.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 13, comma
2, del d.l. n. 201/2011 , convertito con Legge n. 214/2011 e l'infondatezza nel merito, posto che l'ente impositore avrebbe assoggettato a imposizione IMU un immobile che, al contrario, sarebbe esente da imposizione ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, conv. con L. 214/2011 poiché costituirebbe l'abitazione principale del ricorrente, oltre che il luogo ove egli risiede e dimora abitualmente. A tal fine sosteneva e documentava con la produzione: 1) di certificato di residenza rilasciato in data 27.2.2025 dallo stesso Comune di Aci Castello che l'immobile di Indirizzo_1 ha rappresentato sin dal 3.2.2012 l'abitazione principale del ricorrente ed in quanto tale esente da IMU;
2) di bolletta dell'acqua nel riquadro della quale si evince la costante “Rilevazione consumi” eseguita dalla società che gestisce il servizio (il
13/3/2019 sono rilevati 11.505 mc., il 12/9/2019 - periodo in cui ricorrono maggior consumi - sono rilevati
11770 mc. con consumi, dunque, di 265 mc. e, al 14/10/2019, sono rilevati consumi di 283 mc.); di fattura energia elettrica dalla quale si rileva un consumo pressoché costante nei vari mesi dell'anno 2019 (ad esempio, la bolletta relativa al bimestre febbraio/marzo 2019 è di € 252,10 e la bolletta relativa al bimestre agosto/settembre è di € 296,31).
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento integrale dell'impugnato avviso di accertamento , con vittoria di spese e compensi.
Con atto di costituzione in giudizio del 5.12.2025 il Comune di Aci Castello controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo l'infondatezza ed il rigetto.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Costituzionale (n. 209/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 nella parte ove stabilisce che: "per abitazione principale si intende l'immobile … nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: " nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". La decisione della Corte riconosce quindi che i componenti di un medesimo nucleo familiare possano dimorare abitualmente in luoghi diversi, come avviene, ad esempio, quando due coniugi lavorino in città diverse;
in tali casi, entrambi i coniugi possono usufruire della esenzione IMU.
L'esenzione IMU compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica e al contempo la Corte Costituzionale ha chiarito che “le dichiarazioni di illegittimità costituzionale… non determinano in alcun modo una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile, ne possano usufruire;
ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale)
l'esenzione spetta una sola volta”.
Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto e documentato: 1) di essere residente e dimorante ad
Aci Castello in Indirizzo_1 sin dal 3.2.2012, immobile adibito dunque ad abitazione principale dello stesso ed in quanto tale esente da IMU;
2) i relativi consumi di acqua ed energia elettrica con produzione di bolletta dell'acqua nel riquadro della quale si evince la costante “Rilevazione consumi” eseguita dalla società che gestisce il servizio (il 13/3/2019 rilevati 11.505 mc., il 12/9/2019 - periodo in cui ricorrono maggior consumi - rilevati 11770 mc. con consumi, dunque, di 265 mc. e, al 14/10/2019, rilevati consumi di 283 mc.)
e di fattura di energia elettrica dalla quale si rileva un consumo pressoché costante nei vari mesi dell'anno 2019 (ad esempio, la bolletta relativa al bimestre febbraio/marzo 2019 è di € 252,10 e la bolletta relativa al bimestre agosto/settembre è di € 296,31).
Al contrario l'ente impositore non ha offerto alcun preciso indizio in grado di escludere per l'anno in contestazione che il contribuente non abbia abitualmente dimorato nel fabbricato in esame così superando la presunzione semplice portata dai dati anagrafici.
Invero, onere della prova che – secondo la Corte Costituzionale che richiama la necessità di adeguati controlli - grava sul Comune e non può ribaltarsi sul contribuente che peraltro nel caso di specie ha, invece, adeguatamente documentato la propria residenza anagrafica e campioni significativi dei consumi di acqua ed energia elettrica nell'anno di riferimento 2019.
Pertanto, assorbite le altre censure sollevate dal ricorrente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l'impugnato avviso di accertamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna il Comune di Aci Castello al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della parte ricorrente in € 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'IVA nella misura di legge, se dovute.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026 .
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)