Sentenza 15 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REP05 3 86 / 02 IN NO DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 7140/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.16282 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. CAPITANIO Consigliere Ud.18/01/02 Dott. Natale Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, CORETTI ANTO NIETTA, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SPA, in persona del legale FALLIMENTO MILANOTERMICA 2002 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 260 in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio -1- dell'avvocato MEREU GIACOMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato JUCCI GUIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 10942/98 del Tribunale di -MILANO, depositata il 10/10/98 R.G. N. 161/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MEREU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano del 25/5/95 la Milanotermica Spa conveniva in giudizio l'INPS e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di 2.346.504.520 per contributi evasi, oltre somme aggiuntive, interessi e spese;
deduceva che dal verbale degli Ispettori, posto a base dell'ingiunzione, non emergevano elementi per giungere alla conclusione che fossero di natura subordinata i rapporti di lavoro delle persone ivi indicate e che non erano state nemmeno sentite, così come non erano stati ascoltati i responsabili dell'azienda. Chiedeva la revoca del decreto opposto, non essendo dovute le somme ingiunte per insussistenza delle causali. opposizione L'INPS contrastava la umm a, ma il Pretore l'accoglieva revocando il decreto e condannando l'INPS alle spese di lite. Il Tribunale di Milano, investito in grado di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 23/6 - 10/10/98, confermava la decisione, precisando che i rapporti di lavoro in questione erano formalmente qualificati come autonomi e che il verbale ispettivo dell'INPS, con la relativa documentazione, non offriva elementi per giungere alla conclusione che i rapporti si fossero concretamente svolti con modalità tali da integrare l'elemento della subordinazione, che implicava un vincolo di natura personale con assoggettamento al potere di disciplinare del datore di lavoro. Decisivo in proposito era il rilievo che gli ispettori non avevano sentito i lavoratori, né alcuno dei responsabili dell'azienda e quindi non avevano potuto riferire su “fatti" per i quali il verbale faceva fede fino a querela di falso. Da qui l'onere a carico dell'INPS di dedurre in primo grado prove adeguate, non limitate alla conferma del verbale ispettivo ed implicanti meri giudizi, come in realtà verificatosi. I nuovi capitoli di prova, dedotti in appello, erano inammissibili, come eccepito dalla parte in memoria. Nella specie ricorrevano meri indizi documentali, insufficienti ad integrare la prova della subordinazione e quindi la sentenza impugnata doveva essere confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo. Resiste il Fallimento della Milano termica Spa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 2697, Жи 2094 e 1362 c.c. e 115 CPC, nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che la soluzione adottata dal Tribunale non è condivisibile, perché sia il Bretore che il Tribunale hanno avuto a disposizione, ai fini della prova है del carattere subordinato dei rapporti di lavoro, il verbale ispettivo ed una richiesta di prova che includeva 20 lavoratori, rappresentanti del consiglio di fabbrica, e due ispettori;
il pretore ha ammesso solo un teste, senza motivare l'esclusione degli altri 19 e quindi l'INPS non è stato messo in grado di provare il suo assunto. In sede di appello la difesa dell'INPS ha riproposto l'istanza di prova testimoniale ed il Tribunale non l'ha presa in considerazione, violando così il disposto dell'art. 115 CPC e quindi dell'art. 2697 c.c.. 2 Né è vero che il ricorrente non abbia dedotto in primo grado prove adeguate, non limitate alle mera conferma del verbale ispettivo, in quanto, in entrambi i gradi, l'INPS ha espressamente chiesto "l'accertamento relativo alle eventuali direttive impartite ai lavoratori nei confronti dei superiori gerarchici, nonché agli eventuali obblighi di comunicare con congruo preavviso relativi all'assenza dal posto di lavoro". In presenza di contratti di cooperazione, è obbligo del giudice di merito indagare la comune volontà delle parti (art. 1362 c.c.) risultante dal comportamento complessivo delle stesse. Il Tribunale in definitiva si è limitato ad accogliere la linea difensiva della società, senza indicare il procedimento logico seguito per la decisione, che è perciò meramente apodittica. La sentenza quindi deve essere cassata. Il ricorso è infondato. Si osserva in proposito che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "la mancata ammissione di un mezzo di prova da' luogo ad un vizio di difetto di motivazione se le circostanze in ordine alle quali la prova e' richiesta avrebbero potuto determinare una diversa decisione e se la motivazione con cui la richiesta e' stata rigettata presenta vizi logico- giuridici (Cass. n. 9208 del 30/8/95). La decisione impugnata non presenta vizi logico-giuridici, in quanto il Tribunale ha adeguatamente motivato, precisando che l'INPS, appellante avverso la sentenza pretorile, pur riconoscendo che i rapporti di lavoro in questione sono “formalmente qualificati come autonomi”, non aveva offerto “elementi per ritenere che i rapporti di 3 lavoro in fatto si siano svolti con modalità tali da integrare l'elemento della subordinazione", per la ragione essenziale che i verbalizzanti non avevano sentito né i lavoratori, né i datori di lavoro e quindi non avevano potuto riferire “fatti" per i quali soltanto il verbale di accertamento acquista valore di prova privilegiata, fino a querela di falso;
nel verbale vi erano dei meri giudizi, che non potevano certo essere confermati in sede testimoniale dagli stessi verbalizzanti. I nuovi capitoli di prova, dedotti col ricorso in appello erano del tutto inammissibili e quindi e quindi rimanevano “solo meri indizi documentali del tutto insufficienti ad integrare la prova della subordinazione". Né il ricorrente fornisce elementi di valutazione in ordine alla mancata ammissione di capitoli di prova e circostanze che, se acquisite al processo, avrebbero potuto portare ad una diversa decisione. essendosi limitato ad affermare che aveva chiesto "l'accertamento relativo alle eventuali direttive> impartite ai lavoratori ... nonché agli eventuali obblighi di comunicare con congruo preavviso relativi all'assenza dal posto di lavoro". Se la richiesta di prova è stata formulata in questi termini, la stessa non appare determinante ne comunque decisiva, perché meramente esplorativa. Altri elementi di valutazione e di giudizio non sono stati forniti e quindi la censura appare generica ed inidonea ad inficiare la decisione impugnata;
in sostanza siamo in presenza di un accertamento di fatto, ben motivato e quindi incensurabile in questa sede. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico 4 dell'INPS e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida ( tremilacinquecento ) 00 ltread E 3.500/00 per onorario. in E 4 Roma 18 gennaio 2002 fomme Mecario. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francesco Macioname Ausfalle IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria იყე 15 APR 200 IL CANCELLIEREFelloP elle 5