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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Antonino Ardagna presso il cui studio sito in Savona, Via
XX Settembre 9/1 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Innocenti Bianca Maria presso il cui studi sito in Genova
Via Malta 4/1 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti
-appellato - 1
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, reiectis contrariis, in accoglimento dell'appello e in riforma della appellata sentenza n. 769 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione
Famiglia, in data 22/10/2024, depositata 22/10/2024, preso atto dell'apporto personale, lavorativo, economico dato dalla coniuge al patrimonio familiare ed alla realizzazione lavorativa del marito;
valutata l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
valutate le condizioni economico-patrimoniali delle parti,
il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio, disporre un assegno divorzile in favore della moglie in misura non inferiore a € 850,00 mensili o nella diversa misura e ritenuta di giustizia.
Il tutto a spese integralmente compensate in ragione della natura della vertenza”.
Per l'appellato:
“Piaccia a Questa Eccellentissima Corte, reiectis contrariis,
in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile e dunque respingere l'appello ex adverso notificato ai sensi delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e/o 348-bis c.p.c.
2 Nel merito, piaccia a Questa Eccellentissima Corte
rigettare l'appello per le ulteriori ragioni, eccezioni e difese sopra indicate, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Vinte le spese.”
IN FATTO E DIRITTO
1. (nato nel 1972) e Controparte_1 Parte_1
(1975) si sposavano il 23 settembre 2007.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Il rapporto fra i due coniugi era in crisi almeno dal 2016
quando (come si apprende dalla sentenza di separazione) i due coniugi non presentarono ricorso per separazione solo per motivi economici.
Il procedimento di separazione venne però iniziato quattro anni dopo.
Ad una prima sentenza parziale di separazione (28
dicembre 2020 n. 800) seguiva la sentenza del Tribunale
di Savona n.686 del 26 luglio 2022 che respingeva le richieste di addebito e fatta la comparazione fra i redditi ed i patrimoni dei due coniugi (il dopo avere CP_1
cambiato lavoro nel corso degli anni lavorava per MSC a
Ginevra mentre la svolgeva lavori occasionali), Pt_1
stabiliva un contributo mensile al mantenimento di 850,00
Euro al mese, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT.
Dopo la separazione il aveva una nuova compagna CP_1
con cui nel 2022 aveva una figlia .
3 2.Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2024 CP_1
adiva il Tribunale di Savona per la declaratoria
[...]
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con senza la previsione di Parte_1
alcun assegno di divorzio .
Il ricorrente sosteneva che la aveva sempre Pt_1
lavorato o comunque era sempre stata in grado di lavorare,
e possedeva un immobile al 100% in Savona ed uno al 50% in
Varazze.
Era vero che lui guadagnava 8.290,00 Euro al mese ma aveva almeno 7000,00 Euro di spese.
Inoltre era gravato dalla rata per il mutuo che era raddoppiato passando a 1300,00 Euro mensili che era costretto a pagare solo lui nonostante che la moglie abitasse in esclusiva l'immobile.
Segnalava che la aveva un debito di 20.000,00 Pt_1
Euro nei suoi confronti.
3. ritualmente costituitasi domandava il Parte_1
riconoscimento di un assegno di divorzio non inferiore a
850,00 Euro al mese facendo notare che:
-non svolgeva più la attività lavorativa saltuaria come speaker radiofonico che le procurava un reddito di €
300/400,00 mensili,
-aveva cessato l'utilizzo come abitazione della ex casa coniugale, nel frattempo rilasciata a seguito di azione giudiziale promossa dal per ottenere il pagamento CP_1
4 dell'indennità di occupazione e che era in procinto di essere alienato a terzi,
-i redditi di erano saliti da 134.382 franchi CP_1
svizzeri nel 2020 a 167.594 Franchi , pari a circa
170.000,00 Euro.
Secondo la , all'epoca del matrimonio era Pt_1
economicamente indipendente, avendo una agenzia immobiliare, era iscritta al Conservatorio e dava lezioni di canto.
Tutte attività a cui aveva dovuto rinunciare per seguire il marito nei vari spostamenti lavorativi.
, nel corso del matrimonio, aveva cambiato varie CP_1
attività, aprendo anche due gelaterie e nel 2015 veniva assunto presso la MSC Shipping S.A. di Ginevra, di cui era attualmente dirigente.
Segnalava che fra le due parti pendevano ben 9 procedimenti giudiziari.
4.Il Tribunale di Savona con sentenza n. 769 del 22
ottobre 2024 rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente e condannava Parte_1
al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1
lite ed inoltre rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla resistente.
A parere del Tribunale la situazione economica patrimoniale della non appariva chiara. Vi erano Pt_1
dei movimenti sul conto corrente che andavano oltre le
5 proprie possibilità economiche e che non trovavano una causale specifica.
Il Tribunale rilevava che la nell'anno 2020 aveva Pt_1
dichiarato redditi per 5965,00 euro, nell'anno 2021
redditi per 6822,00 euro e nel 2022 redditi per 7.390,00
euro.
La resistente aveva prodotto gli estratti del proprio conto corrente acceso presso in cui Controparte_2
comparivano un accredito di 64,77 euro da Akita Film Srl
il 13.1.2023, l'accredito del canone di locazione dell'immobile di proprietà e relativi adeguamenti Istat,
svariati versamenti di denaro contante: il 27.10.2023 la resistente ha versato 1000,00 euro;
il 14.11.2023 ha versato 500,00 euro;
il 5.12.2023 ha versato 2500,00 euro;
il 17.5.2022 ha versato 1700,00 euro;
il 20.6.2022 ha versato 1050,00 euro.
Inoltre, anche la motivazione della cessazione dell'attività di agente immobiliare non era conseguenza del suo immediato trasferimento con il coniuge.
5. proponeva appello contro il Parte_1
provvedimento del Tribunale di Savona per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello.
Il Tribunale aveva negato la corresponsione dell'assegno divorzile per mancanza dei presupposti di fatto e valutando erroneamente le condizioni economiche delle
6 parti, non tenendo neppure conto del fatto che CP_1
aveva prodotto in giudizio solo una parte dei propri estratti conto ed in particolare:
- per quanto riguardava la durata del matrimonio esso era durato molto di più, in quanto il Tribunale non aveva considerato il periodo di convivenza oltre al 2015 ossia quando il si era trasferito a Ginevra. CP_1
I testimoni in sede di separazione avevano confermato i periodi di permanenza della a Torino e a Ginevra Pt_1
a trovare il marito.
La moglie non si era trasferita con il marito per poter seguire le sue attività di gelateria e solo nei periodi di chiusura lo raggiungeva.
Il rapporto di coniugio sarebbe durato pertanto sino al dicembre 2019, epoca in cui il comunicava CP_1
l'intenzione di separarsi.
La chiusura dell'agenzia non era avvenuta in conseguenza del trasferimento in Svizzera ma per il precedente trasferimento della famiglia a Torino dal 2008 al 2012,
quando il marito lavorava per US TI e CNH del
Gruppo Fiat, prima di aprire le gelaterie a Savona nel
2013 e a Genova nel 2014 e ben prima di trasferirsi in
Svizzera nel 2015.
Sosteneva la che era materialmente impossibile Pt_1
gestire una attività di agente immobiliare a Savona
abitando a Torino, stante la necessità sia di reperire
7 immobili da porre in vendita, sia di farli visionare a possibili acquirenti. Si trattava, infatti, della tipica attività da svolgere in luogo, oltre ai costi di mantenimento che comportava tale attività.
Inoltre, curava gli interessi economici del coniuge occupandosi della attività di gelateria per 6 anni, i primi insieme a lui e gli ultimi 4 da sola ed a tempo pieno,
continuando la convivenza presso la casa di Ginevra nei periodi di chiusura dell'attività a Savona.
Il supporto della moglie, con conseguente compressione delle aspettative lavorative della stessa, aveva permesso al di produrre un reddito di euro 179.224,56 netti CP_1
risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta relativa all'anno 2023, di condurre una vita agiata e dispendiosa, fatta di viaggi per il mondo e di auto di lusso con la nuova famiglia e la figlia avuto da questa.
Di contro la si trovava nell'impossibilità di Pt_1
procurarsi redditi adeguati al proprio sostentamento,
perché, dalla cessazione a fine 2023 per scadenza del termine contrattuale del lavoro part-time presso Radio
Monferrato, la sua unica fonte di reddito era costituito dal canone di locazione del proprio immobile di euro 400,00
mensili.
Il Tribunale, nel valutare le condizioni economiche della riteneva invece che la stessa percepiva entrate Pt_1
non dichiarate.
8 In realtà beneficiava dell'assegno di Pt_1
mantenimento per € 850,00 (disposto in sede di separazione), del canone di locazione per € 400,00 e fino a che c'erano stati dei compensi dell'attività radiofonica per € 300,00.
Le altre movimentazioni erano prestiti dei familiari per far fronte proprio alle azioni giudiziarie di CP_1
oltre a vendite di oggetti appartenenti a (ad Pt_1
esempio vendita di beni e prestiti familiari, seppur non documentabili).
In ordine alle condizioni personali e patrimoniali della
, ribadiva che era stata lasciata dal marito senza Pt_1
risparmi e sotto pandemia, quando le era impossibile lavorare e che è stata ulteriormente pregiudicata sul piano economico dal mancato versamento del contributo al mantenimento, cui il aveva adempiuto solo CP_1
saltuariamente, necessitando la proposizione di querele e la notifica di atti di precetto e riportando anche la condanna per violazione dell'art. 570 bis c.p. oltre che dall'instaurazione da parte del coniuge di nove procedimenti giudiziali.
Il aveva una situazione del tutto differente perché CP_1
aveva un reddito annuo superiore a € 179.000,00 risultante dalla dichiarazione dei redditi 2022 da lui prodotta, oltre a investimenti presso la EstateGuru e Mintos, nonché
9 bonifici verso altri conti correnti intestati al CP_1
(tra cui un conto Revolut di cui non aveva fatto menzione).
Secondo motivo di appello.
il Tribunale aveva ritenuto di porre integralmente a carico della ex moglie le spese del procedimento di divorzio invece che di disporre della integrale compensazione in considerazione del fatto che la moglie si era limitata a richiedere la determinazione dell'assegno divorzile esponendo la semplice realtà dei fatti in ordine alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali.
6. Si costituiva eccependo in via Controparte_1
preliminare ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello per i capi della sentenza e l'infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
A parere del resistente il Giudice di prime cure aveva correttamente dichiarato che già nel 2016 i coniugi avevano avviato una procedura di separazione, precisando che tale circostanza risultava dalla sentenza di separazione e non solo dalle dichiarazioni del . CP_1
La capacità lavorativa della convenuta risultava provata dalla stessa documentazione avversaria, dove la Pt_1
all'età di 23 anni aveva una agenzia immobiliare, dava lezioni di canto e speaker radiofonica e dunque avrebbe sempre lavorato.
10 Inoltre risultava essere proprietaria esclusiva Pt_1
di un immobile dal quale percepiva un canone di locazione di circa 410,00 euro mensili oltre ad essere comproprietaria dell'ex casa coniugale e del box di pertinenza.
L'importo risultante dalle dichiarazioni dei redditi non giustificava il tenore di vita condotto dalla che Pt_1
nell'ultimo periodo aveva persino preso un immobile in locazione il cui canone ammontava ad euro 750,00 mensili.
Inoltre sempre la aveva prodotto un verbale di Pt_1
conciliazione in cui per l'attività radiofonica svolta le riconoscevano un credito di 20.000,00 Euro.
Non era vero che la avesse lavorato nella Pt_1
gelateria del marito ma in ogni caso se fosse stato vero avrebbe dimostrato le capacità lavorative dell'appellante..
L'appellato sosteneva la contraddittorietà delle difese dell'appellante: prima era una donna non in grado id lavorare, poi era un donna che si era sacrificata per lavorare nella gelateria del marito, la cessazione dell'attività di agente immobiliare era di volta in volta ricondotta a contingenze diverse
Contestava di avere conti correnti all'estero o non dichiarati.
Ribadiva di avere numerosi costi.
11 Le parti depositavano memorie ed erano anche sentite personalmente all'udienza del 19 giugno 2025 al cui termine la Corte si riservava la decisione.
7.Ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento perequativo dell'assegno di divorzio si osserva quanto segue.
I due coniugi non hanno avuto figli quindi si deve escludere che l'appellante abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative e patrimoniale per accudire i figli.
Risulta per contro che i due coniugi abbiano avuto più
spostamenti di città e cambiamenti di lavoro.
Le due parti iniziarono a frequentarsi nel 2005; all'epoca il lavorava a Madrid e la si recava spesso CP_1 Pt_1
a trovarlo trascurando in misura non specificata la propria agenzia immobiliare.
Le due parti si sposavano nel 2007 e la casa coniugale venne fissata a Varazze.
Dal 2008 al 2012 il lavorò a Torino presso la FIAT. CP_1
Il nella prima parte di questo periodo fece il CP_1
pendolare poi prese un appartamento (o secondo l'appellante cambiò più appartamenti).
La ha dichiarato che spesso era anche lei a fare Pt_1
la pendolare con Torino.
L'agenzia immobiliare venne chiusa nel 2009-2010.
12 Nel 2013 venne aperta la gelateria da una società del ove la e la madre furono sempre più CP_1 Pt_1
coinvolte fino alla chiusura della stessa nel 2019 con
100.000,00 Euro di debiti.
Secondo il l'attività prevalente era svolta dai CP_1
dipendenti.
Dal 2015 il si recò a Ginevra per lavorare presso CP_1
la MSC dove nel corso degli anni ha fatto carriera.
Da quanto esposto emerge che l'attività di agente immobiliare della se non ebbe giovamento dalla Pt_1
relazione e poi dal matrimonio tuttavia non vi sono prove evidenti che ci sia un rapporto causa-effetto fra matrimonio e la sua chiusura.
Infatti al momento della chiusura, 2009-2010, il CP_1
non si era ancora trasferito a lavorare a Torino.
Per contro è indubbio che il fatto che la abbia Pt_1
partecipato a mandare avanti la gelateria fino al 2019 ha permesso a di recarsi a lavorare a Ginevra e nei CP_1
primi anni di carriera in MSC, in cui non si poteva ancora sapere se sarebbe rimasto o se sarebbe stato uno dei suoi lavori transitori, a tenere le due posizioni.
Non è rilevante determinare quanto il lavoro fosse svolto da dipendenti e quanto dalla e dalla madre essendo Pt_1
sufficiente il loro coinvolgimento nella gelateria sia per lo svolgimento del lavoro sia per controllare l'andamento.
13 E' lecito ritenere che questi sei anni della Pt_1
dietro l'impresa del marito abbiano danneggiato le sue possibilità di svolgere delle sue attività autonome.
Ad avviso della Corte sussiste pertanto un sia pure limitato elemento perequativo ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio.
Circa la componente assistenziale questi sono i dati che emergono.
La ha dichiarato nel 2023 un reddito lordo di Pt_1
Euro 10.269,00 di cui 5.100.00 Euro costituito dal contributo al mantenimento versato dal marito.
Dalla dichiarazione emergeva anche che la era Pt_1
comproprietaria della casa coniugale, che risulta ora soggetto ad esecuzione, e di un immobile di proprietà
messo in locazione che produce un reddito di 410,00 Euro
al mese.
Nelle precedenti dichiarazioni dei redditi la Pt_1
nell'anno 2020 ha denunciato redditi per 5965,00 euro,
nell'anno 2021 redditi per 6822,00 euro e nel 2022 redditi per 7.390,00 euro.
Esaminando gli estratti conti bancari della il Pt_1
Tribunale sottolinea che vi sono alcuni versamenti in contanti;
scrive il Tribunale “ svariati versamenti di
denaro contante: il 27.10.2023 la resistente ha versato
1000,00 euro;
il 14.11.2023 ha versato 500,00 euro;
il
14
5.12.2023 ha versato 2500,00 euro;
il 17.5.2022 ha versato
1700,00 euro;
il 20.6.2022 ha versato 1050,00 euro. “
Si deve osservare che questi versamenti in contanti ammontano nel complesso di 6750,00 euro in oltre un anno da 20 giugno 2022 al 27 ottobre 2023; ossia l'equivalente di 500 Euro al mese;
il che non cambia il quadro di ristrettezze economiche in cui è l'appellante.
In altre parole per quello che risulta è anche possibile che la faccia ancora delle lezioni in ambito Pt_1
musicale o qualche altra attività ma questo non cambia il quadro di un reddito basso ed incerto.
lavora a Ginevra ma vive in Francia con la CP_1
compagna, che non lavora, e la figlia avuta da questa.
Vive in casa in locazione per cui paga un canone mensile di quasi 900,00 Euro.
Il fatto di vivere in Francia gli permette almeno in parte di evitare il costo della vita più alto che c'è in
Svizzera rispetto ad Italia e Francia.
Nella dichiarazione dei redditi svizzera 2024 per il 2023
un reddito lordo di 168.563,00 franchi pari a 180.067,47
Euro lordi all'anno.
Non si comprende quali siano le imposte pagate dal CP_1
anche se in genere la tassazione elvetica è inferiore a quella italiana.
15 Diciamo che se non fosse reddito sottoposto a tassazione svizzera ma italiana si avrebbe un reddito netto di circa
110.000,00 Euro pari a 8.461,53 netti per 13 mensilità.
Se si esaminano gli estratti conto risulta poi che ogni 25
del mese come stipendio la MSC versa al foglino 9.216,30
franchi svizzeri pari a 9.880,36 Euro.
Il che lascia presumere che questa sia la sua entrata netta mensile.
Insomma facendo i conti se si esclude il contributo al mantenimento versato dal il reddito della CP_1 Pt_1
supera di poco i 1000,00 Euro al mese se va bene, quindi un reddito sicuramente basso, contro gli 8000/9000 Euro
al mese del . CP_1
Un rapporto di 1 a 8 o di 1 a 9.
Il e la avevano contratto mutuo ipotecario CP_1 Pt_1
sulla casa coniugale;
sostiene che in questo Pt_1
momento sarebbe solo lui a pagare il mutuo e che sarebbe cresciuto a 1300,00 Euro al mese.
Da documentazione bancaria prodotta del 2003 risultano delle rate mensile di 747,18 Euro poi di importi più
elevati di cui diverse non sarebbero in realtà state pagate almeno nel maggio 2023
16 II
Inoltre per mancato pagamento delle spese condominiali il condominio ha pignorato l'ex casa coniugale.
Concludendo, tenuto conto del contributo dato dalla alla (sfortunata) gestione di gelateria del Pt_1
fra il 2013 ed il 2019, di entrate che se va bene CP_1
sono intorno ai 1000,00 Euro al mese e dei redditi sicuramente buoni del la Corte ritiene corretto CP_1
riconoscere un assegno di divorzio di 300,00 Euro al mese rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Per le spese legali dei due gradi, tenuto conto della reciproca soccombenza, si compensano le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
17
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Savona n. 769 del 22 ottobre 2024 in
parziale accoglimento dell'appello dispone a favore di Parte_1
ed a carico di un contributo al
[...] Controparte_1
mantenimento di 300,00 al mese rivalutabile annualmente in base agli
indici ISTAT.
Spese compensate dei due gradi di giudizio .
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Antonino Ardagna presso il cui studio sito in Savona, Via
XX Settembre 9/1 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Innocenti Bianca Maria presso il cui studi sito in Genova
Via Malta 4/1 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti
-appellato - 1
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, reiectis contrariis, in accoglimento dell'appello e in riforma della appellata sentenza n. 769 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione
Famiglia, in data 22/10/2024, depositata 22/10/2024, preso atto dell'apporto personale, lavorativo, economico dato dalla coniuge al patrimonio familiare ed alla realizzazione lavorativa del marito;
valutata l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
valutate le condizioni economico-patrimoniali delle parti,
il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio, disporre un assegno divorzile in favore della moglie in misura non inferiore a € 850,00 mensili o nella diversa misura e ritenuta di giustizia.
Il tutto a spese integralmente compensate in ragione della natura della vertenza”.
Per l'appellato:
“Piaccia a Questa Eccellentissima Corte, reiectis contrariis,
in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile e dunque respingere l'appello ex adverso notificato ai sensi delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e/o 348-bis c.p.c.
2 Nel merito, piaccia a Questa Eccellentissima Corte
rigettare l'appello per le ulteriori ragioni, eccezioni e difese sopra indicate, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Vinte le spese.”
IN FATTO E DIRITTO
1. (nato nel 1972) e Controparte_1 Parte_1
(1975) si sposavano il 23 settembre 2007.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Il rapporto fra i due coniugi era in crisi almeno dal 2016
quando (come si apprende dalla sentenza di separazione) i due coniugi non presentarono ricorso per separazione solo per motivi economici.
Il procedimento di separazione venne però iniziato quattro anni dopo.
Ad una prima sentenza parziale di separazione (28
dicembre 2020 n. 800) seguiva la sentenza del Tribunale
di Savona n.686 del 26 luglio 2022 che respingeva le richieste di addebito e fatta la comparazione fra i redditi ed i patrimoni dei due coniugi (il dopo avere CP_1
cambiato lavoro nel corso degli anni lavorava per MSC a
Ginevra mentre la svolgeva lavori occasionali), Pt_1
stabiliva un contributo mensile al mantenimento di 850,00
Euro al mese, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT.
Dopo la separazione il aveva una nuova compagna CP_1
con cui nel 2022 aveva una figlia .
3 2.Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2024 CP_1
adiva il Tribunale di Savona per la declaratoria
[...]
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con senza la previsione di Parte_1
alcun assegno di divorzio .
Il ricorrente sosteneva che la aveva sempre Pt_1
lavorato o comunque era sempre stata in grado di lavorare,
e possedeva un immobile al 100% in Savona ed uno al 50% in
Varazze.
Era vero che lui guadagnava 8.290,00 Euro al mese ma aveva almeno 7000,00 Euro di spese.
Inoltre era gravato dalla rata per il mutuo che era raddoppiato passando a 1300,00 Euro mensili che era costretto a pagare solo lui nonostante che la moglie abitasse in esclusiva l'immobile.
Segnalava che la aveva un debito di 20.000,00 Pt_1
Euro nei suoi confronti.
3. ritualmente costituitasi domandava il Parte_1
riconoscimento di un assegno di divorzio non inferiore a
850,00 Euro al mese facendo notare che:
-non svolgeva più la attività lavorativa saltuaria come speaker radiofonico che le procurava un reddito di €
300/400,00 mensili,
-aveva cessato l'utilizzo come abitazione della ex casa coniugale, nel frattempo rilasciata a seguito di azione giudiziale promossa dal per ottenere il pagamento CP_1
4 dell'indennità di occupazione e che era in procinto di essere alienato a terzi,
-i redditi di erano saliti da 134.382 franchi CP_1
svizzeri nel 2020 a 167.594 Franchi , pari a circa
170.000,00 Euro.
Secondo la , all'epoca del matrimonio era Pt_1
economicamente indipendente, avendo una agenzia immobiliare, era iscritta al Conservatorio e dava lezioni di canto.
Tutte attività a cui aveva dovuto rinunciare per seguire il marito nei vari spostamenti lavorativi.
, nel corso del matrimonio, aveva cambiato varie CP_1
attività, aprendo anche due gelaterie e nel 2015 veniva assunto presso la MSC Shipping S.A. di Ginevra, di cui era attualmente dirigente.
Segnalava che fra le due parti pendevano ben 9 procedimenti giudiziari.
4.Il Tribunale di Savona con sentenza n. 769 del 22
ottobre 2024 rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente e condannava Parte_1
al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1
lite ed inoltre rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla resistente.
A parere del Tribunale la situazione economica patrimoniale della non appariva chiara. Vi erano Pt_1
dei movimenti sul conto corrente che andavano oltre le
5 proprie possibilità economiche e che non trovavano una causale specifica.
Il Tribunale rilevava che la nell'anno 2020 aveva Pt_1
dichiarato redditi per 5965,00 euro, nell'anno 2021
redditi per 6822,00 euro e nel 2022 redditi per 7.390,00
euro.
La resistente aveva prodotto gli estratti del proprio conto corrente acceso presso in cui Controparte_2
comparivano un accredito di 64,77 euro da Akita Film Srl
il 13.1.2023, l'accredito del canone di locazione dell'immobile di proprietà e relativi adeguamenti Istat,
svariati versamenti di denaro contante: il 27.10.2023 la resistente ha versato 1000,00 euro;
il 14.11.2023 ha versato 500,00 euro;
il 5.12.2023 ha versato 2500,00 euro;
il 17.5.2022 ha versato 1700,00 euro;
il 20.6.2022 ha versato 1050,00 euro.
Inoltre, anche la motivazione della cessazione dell'attività di agente immobiliare non era conseguenza del suo immediato trasferimento con il coniuge.
5. proponeva appello contro il Parte_1
provvedimento del Tribunale di Savona per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello.
Il Tribunale aveva negato la corresponsione dell'assegno divorzile per mancanza dei presupposti di fatto e valutando erroneamente le condizioni economiche delle
6 parti, non tenendo neppure conto del fatto che CP_1
aveva prodotto in giudizio solo una parte dei propri estratti conto ed in particolare:
- per quanto riguardava la durata del matrimonio esso era durato molto di più, in quanto il Tribunale non aveva considerato il periodo di convivenza oltre al 2015 ossia quando il si era trasferito a Ginevra. CP_1
I testimoni in sede di separazione avevano confermato i periodi di permanenza della a Torino e a Ginevra Pt_1
a trovare il marito.
La moglie non si era trasferita con il marito per poter seguire le sue attività di gelateria e solo nei periodi di chiusura lo raggiungeva.
Il rapporto di coniugio sarebbe durato pertanto sino al dicembre 2019, epoca in cui il comunicava CP_1
l'intenzione di separarsi.
La chiusura dell'agenzia non era avvenuta in conseguenza del trasferimento in Svizzera ma per il precedente trasferimento della famiglia a Torino dal 2008 al 2012,
quando il marito lavorava per US TI e CNH del
Gruppo Fiat, prima di aprire le gelaterie a Savona nel
2013 e a Genova nel 2014 e ben prima di trasferirsi in
Svizzera nel 2015.
Sosteneva la che era materialmente impossibile Pt_1
gestire una attività di agente immobiliare a Savona
abitando a Torino, stante la necessità sia di reperire
7 immobili da porre in vendita, sia di farli visionare a possibili acquirenti. Si trattava, infatti, della tipica attività da svolgere in luogo, oltre ai costi di mantenimento che comportava tale attività.
Inoltre, curava gli interessi economici del coniuge occupandosi della attività di gelateria per 6 anni, i primi insieme a lui e gli ultimi 4 da sola ed a tempo pieno,
continuando la convivenza presso la casa di Ginevra nei periodi di chiusura dell'attività a Savona.
Il supporto della moglie, con conseguente compressione delle aspettative lavorative della stessa, aveva permesso al di produrre un reddito di euro 179.224,56 netti CP_1
risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta relativa all'anno 2023, di condurre una vita agiata e dispendiosa, fatta di viaggi per il mondo e di auto di lusso con la nuova famiglia e la figlia avuto da questa.
Di contro la si trovava nell'impossibilità di Pt_1
procurarsi redditi adeguati al proprio sostentamento,
perché, dalla cessazione a fine 2023 per scadenza del termine contrattuale del lavoro part-time presso Radio
Monferrato, la sua unica fonte di reddito era costituito dal canone di locazione del proprio immobile di euro 400,00
mensili.
Il Tribunale, nel valutare le condizioni economiche della riteneva invece che la stessa percepiva entrate Pt_1
non dichiarate.
8 In realtà beneficiava dell'assegno di Pt_1
mantenimento per € 850,00 (disposto in sede di separazione), del canone di locazione per € 400,00 e fino a che c'erano stati dei compensi dell'attività radiofonica per € 300,00.
Le altre movimentazioni erano prestiti dei familiari per far fronte proprio alle azioni giudiziarie di CP_1
oltre a vendite di oggetti appartenenti a (ad Pt_1
esempio vendita di beni e prestiti familiari, seppur non documentabili).
In ordine alle condizioni personali e patrimoniali della
, ribadiva che era stata lasciata dal marito senza Pt_1
risparmi e sotto pandemia, quando le era impossibile lavorare e che è stata ulteriormente pregiudicata sul piano economico dal mancato versamento del contributo al mantenimento, cui il aveva adempiuto solo CP_1
saltuariamente, necessitando la proposizione di querele e la notifica di atti di precetto e riportando anche la condanna per violazione dell'art. 570 bis c.p. oltre che dall'instaurazione da parte del coniuge di nove procedimenti giudiziali.
Il aveva una situazione del tutto differente perché CP_1
aveva un reddito annuo superiore a € 179.000,00 risultante dalla dichiarazione dei redditi 2022 da lui prodotta, oltre a investimenti presso la EstateGuru e Mintos, nonché
9 bonifici verso altri conti correnti intestati al CP_1
(tra cui un conto Revolut di cui non aveva fatto menzione).
Secondo motivo di appello.
il Tribunale aveva ritenuto di porre integralmente a carico della ex moglie le spese del procedimento di divorzio invece che di disporre della integrale compensazione in considerazione del fatto che la moglie si era limitata a richiedere la determinazione dell'assegno divorzile esponendo la semplice realtà dei fatti in ordine alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali.
6. Si costituiva eccependo in via Controparte_1
preliminare ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello per i capi della sentenza e l'infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
A parere del resistente il Giudice di prime cure aveva correttamente dichiarato che già nel 2016 i coniugi avevano avviato una procedura di separazione, precisando che tale circostanza risultava dalla sentenza di separazione e non solo dalle dichiarazioni del . CP_1
La capacità lavorativa della convenuta risultava provata dalla stessa documentazione avversaria, dove la Pt_1
all'età di 23 anni aveva una agenzia immobiliare, dava lezioni di canto e speaker radiofonica e dunque avrebbe sempre lavorato.
10 Inoltre risultava essere proprietaria esclusiva Pt_1
di un immobile dal quale percepiva un canone di locazione di circa 410,00 euro mensili oltre ad essere comproprietaria dell'ex casa coniugale e del box di pertinenza.
L'importo risultante dalle dichiarazioni dei redditi non giustificava il tenore di vita condotto dalla che Pt_1
nell'ultimo periodo aveva persino preso un immobile in locazione il cui canone ammontava ad euro 750,00 mensili.
Inoltre sempre la aveva prodotto un verbale di Pt_1
conciliazione in cui per l'attività radiofonica svolta le riconoscevano un credito di 20.000,00 Euro.
Non era vero che la avesse lavorato nella Pt_1
gelateria del marito ma in ogni caso se fosse stato vero avrebbe dimostrato le capacità lavorative dell'appellante..
L'appellato sosteneva la contraddittorietà delle difese dell'appellante: prima era una donna non in grado id lavorare, poi era un donna che si era sacrificata per lavorare nella gelateria del marito, la cessazione dell'attività di agente immobiliare era di volta in volta ricondotta a contingenze diverse
Contestava di avere conti correnti all'estero o non dichiarati.
Ribadiva di avere numerosi costi.
11 Le parti depositavano memorie ed erano anche sentite personalmente all'udienza del 19 giugno 2025 al cui termine la Corte si riservava la decisione.
7.Ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento perequativo dell'assegno di divorzio si osserva quanto segue.
I due coniugi non hanno avuto figli quindi si deve escludere che l'appellante abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative e patrimoniale per accudire i figli.
Risulta per contro che i due coniugi abbiano avuto più
spostamenti di città e cambiamenti di lavoro.
Le due parti iniziarono a frequentarsi nel 2005; all'epoca il lavorava a Madrid e la si recava spesso CP_1 Pt_1
a trovarlo trascurando in misura non specificata la propria agenzia immobiliare.
Le due parti si sposavano nel 2007 e la casa coniugale venne fissata a Varazze.
Dal 2008 al 2012 il lavorò a Torino presso la FIAT. CP_1
Il nella prima parte di questo periodo fece il CP_1
pendolare poi prese un appartamento (o secondo l'appellante cambiò più appartamenti).
La ha dichiarato che spesso era anche lei a fare Pt_1
la pendolare con Torino.
L'agenzia immobiliare venne chiusa nel 2009-2010.
12 Nel 2013 venne aperta la gelateria da una società del ove la e la madre furono sempre più CP_1 Pt_1
coinvolte fino alla chiusura della stessa nel 2019 con
100.000,00 Euro di debiti.
Secondo il l'attività prevalente era svolta dai CP_1
dipendenti.
Dal 2015 il si recò a Ginevra per lavorare presso CP_1
la MSC dove nel corso degli anni ha fatto carriera.
Da quanto esposto emerge che l'attività di agente immobiliare della se non ebbe giovamento dalla Pt_1
relazione e poi dal matrimonio tuttavia non vi sono prove evidenti che ci sia un rapporto causa-effetto fra matrimonio e la sua chiusura.
Infatti al momento della chiusura, 2009-2010, il CP_1
non si era ancora trasferito a lavorare a Torino.
Per contro è indubbio che il fatto che la abbia Pt_1
partecipato a mandare avanti la gelateria fino al 2019 ha permesso a di recarsi a lavorare a Ginevra e nei CP_1
primi anni di carriera in MSC, in cui non si poteva ancora sapere se sarebbe rimasto o se sarebbe stato uno dei suoi lavori transitori, a tenere le due posizioni.
Non è rilevante determinare quanto il lavoro fosse svolto da dipendenti e quanto dalla e dalla madre essendo Pt_1
sufficiente il loro coinvolgimento nella gelateria sia per lo svolgimento del lavoro sia per controllare l'andamento.
13 E' lecito ritenere che questi sei anni della Pt_1
dietro l'impresa del marito abbiano danneggiato le sue possibilità di svolgere delle sue attività autonome.
Ad avviso della Corte sussiste pertanto un sia pure limitato elemento perequativo ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio.
Circa la componente assistenziale questi sono i dati che emergono.
La ha dichiarato nel 2023 un reddito lordo di Pt_1
Euro 10.269,00 di cui 5.100.00 Euro costituito dal contributo al mantenimento versato dal marito.
Dalla dichiarazione emergeva anche che la era Pt_1
comproprietaria della casa coniugale, che risulta ora soggetto ad esecuzione, e di un immobile di proprietà
messo in locazione che produce un reddito di 410,00 Euro
al mese.
Nelle precedenti dichiarazioni dei redditi la Pt_1
nell'anno 2020 ha denunciato redditi per 5965,00 euro,
nell'anno 2021 redditi per 6822,00 euro e nel 2022 redditi per 7.390,00 euro.
Esaminando gli estratti conti bancari della il Pt_1
Tribunale sottolinea che vi sono alcuni versamenti in contanti;
scrive il Tribunale “ svariati versamenti di
denaro contante: il 27.10.2023 la resistente ha versato
1000,00 euro;
il 14.11.2023 ha versato 500,00 euro;
il
14
5.12.2023 ha versato 2500,00 euro;
il 17.5.2022 ha versato
1700,00 euro;
il 20.6.2022 ha versato 1050,00 euro. “
Si deve osservare che questi versamenti in contanti ammontano nel complesso di 6750,00 euro in oltre un anno da 20 giugno 2022 al 27 ottobre 2023; ossia l'equivalente di 500 Euro al mese;
il che non cambia il quadro di ristrettezze economiche in cui è l'appellante.
In altre parole per quello che risulta è anche possibile che la faccia ancora delle lezioni in ambito Pt_1
musicale o qualche altra attività ma questo non cambia il quadro di un reddito basso ed incerto.
lavora a Ginevra ma vive in Francia con la CP_1
compagna, che non lavora, e la figlia avuta da questa.
Vive in casa in locazione per cui paga un canone mensile di quasi 900,00 Euro.
Il fatto di vivere in Francia gli permette almeno in parte di evitare il costo della vita più alto che c'è in
Svizzera rispetto ad Italia e Francia.
Nella dichiarazione dei redditi svizzera 2024 per il 2023
un reddito lordo di 168.563,00 franchi pari a 180.067,47
Euro lordi all'anno.
Non si comprende quali siano le imposte pagate dal CP_1
anche se in genere la tassazione elvetica è inferiore a quella italiana.
15 Diciamo che se non fosse reddito sottoposto a tassazione svizzera ma italiana si avrebbe un reddito netto di circa
110.000,00 Euro pari a 8.461,53 netti per 13 mensilità.
Se si esaminano gli estratti conto risulta poi che ogni 25
del mese come stipendio la MSC versa al foglino 9.216,30
franchi svizzeri pari a 9.880,36 Euro.
Il che lascia presumere che questa sia la sua entrata netta mensile.
Insomma facendo i conti se si esclude il contributo al mantenimento versato dal il reddito della CP_1 Pt_1
supera di poco i 1000,00 Euro al mese se va bene, quindi un reddito sicuramente basso, contro gli 8000/9000 Euro
al mese del . CP_1
Un rapporto di 1 a 8 o di 1 a 9.
Il e la avevano contratto mutuo ipotecario CP_1 Pt_1
sulla casa coniugale;
sostiene che in questo Pt_1
momento sarebbe solo lui a pagare il mutuo e che sarebbe cresciuto a 1300,00 Euro al mese.
Da documentazione bancaria prodotta del 2003 risultano delle rate mensile di 747,18 Euro poi di importi più
elevati di cui diverse non sarebbero in realtà state pagate almeno nel maggio 2023
16 II
Inoltre per mancato pagamento delle spese condominiali il condominio ha pignorato l'ex casa coniugale.
Concludendo, tenuto conto del contributo dato dalla alla (sfortunata) gestione di gelateria del Pt_1
fra il 2013 ed il 2019, di entrate che se va bene CP_1
sono intorno ai 1000,00 Euro al mese e dei redditi sicuramente buoni del la Corte ritiene corretto CP_1
riconoscere un assegno di divorzio di 300,00 Euro al mese rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Per le spese legali dei due gradi, tenuto conto della reciproca soccombenza, si compensano le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
17
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Savona n. 769 del 22 ottobre 2024 in
parziale accoglimento dell'appello dispone a favore di Parte_1
ed a carico di un contributo al
[...] Controparte_1
mantenimento di 300,00 al mese rivalutabile annualmente in base agli
indici ISTAT.
Spese compensate dei due gradi di giudizio .
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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