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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1658 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2019 e vertente TRA (partita iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t.,con sede in Via Achille Montanucci n.11, 00053 Civitavecchia, E
entrambi domiciliati in Civitavecchia, via G. Matteotti n.37, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Maria Cristina Riccetti che li rappresenta e difende giusta delega in atti RICORRENTE CONTRO
, CF (già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
CF ), in persona del suo Capo p.t. dott.ssa
[...] P.IVA_3 CP_3
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal
[...] Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Ceccarelli Sandra, e/o l'avv. , l'avv. Intorcia Giovanna, e/o l'avv. Geron Matteo, e/o l'avv. Vincenzo Controparte_4 Battaglia, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana, giusta delega in atti cui conferisce tutti i poteri e le facoltà di legge;
elettivamente domiciliato, per la carica, presso l'Ispettorato stesso sito in Via M. Brighenti, 23 – 00159 – CP_1 RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.9.2019 i ricorrenti hanno adito l'intestato tribunale chiedendo l'annullamento dell'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1239/2019 DEL 15.07.2019, allo stesso notificata il 29.07.2019 con la quale veniva loro ingiunto in solido il pagamento della somma di € 16.606,30 quale sanzione amministrativa per avere impiegato come lavoratori subordinati , , , senza aver Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 effettuato la preventiva comunicazione dell'istaurazione del rapporto di lavoro al competente
1 centro per l'impiego, in violazione dell'art. 3, D.L. 22.02.2002, n. 12, convertito con Legge n.
73/2002, sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 183/2010.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- Inesistenza della condotta illecita, in quanto i lavoratori e CP_6 [...]
e non erano alle dipendenze dell'impresa e né CP_5 Persona_1 svolgevano attività di lavoro subordinato nell'edificio in corso di ristrutturazione le cui opere erano state commissionate dal alla , ma erano stati Per_2 Parte_1 ingaggiati e pagati dal committente al fine di sgomberare i calcinacci nel piazzale antistante la proprietà;
- Decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l 689 del 1981;
- Decorso del termine di decadenza di 90 giorni di cui all'art. 14 l 689 del 1981, in caso di contestazione non immediata;
- Erronea quantificazione della sanzione per applicazione dell'aumento del 30% previsto dall'art. 14 del DL 145/2013 non applicabile ratione temporis al fatto illecito contestato, che è stato commesso il 27.9.2013.
Si è costituito l'ispettorato del Lavoro chiedendo il rigetto parziale del ricorso e riconoscendo l'errore nell'applicazione dell'aumento del 30% previsto da norma non in vigore all'epoca dei fatti.
All'udienza del 3.7.2025, all'esito di un'istruttoria documentale e mediante l'escussione di testimoni il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'illecito sanzionato è “l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato” come si legge nell'art dell'art. 3, D.L. 22.02.2002, n. 12, convertito con Legge n. 73/2002, sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 183/2010.
E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui elementi distintivi del lavoro subordinato sono la regolarità e la ripetitività della prestazione,
l'assoggettamento al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, l'erogazione regolare di un compenso e “qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di
2 erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n. 24561 del 2013, sulla scorta di Cass. nn. 9251 del
2010, 8569 del 2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289 del 2014 e 23846 del 2017).
Nel caso di specie l' ha emesso l'ordinanza ingiunzione sulla Controparte_1 sola base della segnalazione della ASL e non ha acquisito elementi sufficienti a ritenere accertata, neanche in via presuntiva ,l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e i tre lavoratori rinvenuti nel cantiere il 27.9.2013.
In primo luogo si osserva che il verbale degli ispettori, in questo caso dei funzionari della
ASL, in quanto atto pubblico soggetto al regime di cui all'art 2700 c.c, fa fede fino a querela di falso solo di quanto avvenuto alla presenza degli ispettori e di quanto dichiarato dai soggetti presenti.
Costituisce, invero, principio ripetutamente affermato dalla Cassazione quello secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”(Cass. 19 aprile 2010
n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).
Quanto all'eventuale contrasto tra dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione e quelle riferite in sede giudiziale, non ignora questo giudice l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce valore prevalente alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'imminenza dell'accertamento (a sentenza n. 18551 del 29/10/2012). Tale principio giurisprudenziale, tuttavia, è stato affermato in situazioni in cui le dichiarazioni dei lavoratori eran univoche, precise e dettagliate, circostanza che non si è verificata nel caso di specie e pertanto deve ritenersi valevole il principio generale di cui all'art 116 c.p.c di libera valutazione delle prove in assenza di una gerarchia tra le stesse disposta dalla legge.
Dall'esame della documentazione allegata alla memoria di costituzione del resistente emerge che le dichiarazioni dei lavoratori sentiti a SIT durante l'ispezione della ASL non appaiono sufficientemente circostanziate da poter ritenere che i ricorrenti abbiano effettivamente
3 impiegato lavoratori subordinati. Nessuno dei presunti operai ha dichiarato di aver percepito o pattuito un compenso, nessuno ha dichiarato di aver svolto attività nel cantiere con continuità, avendo tutti affermato di aver lavorato solo il giorno stesso oppure il giorno prima, nessuno ha fatto riferimento all'esistenza di un potere disciplinare o organizzativo del su di loro, ma piuttosto alcuni di loro hanno riferito piuttosto di un rapporto di Pt_1 amicizia con lo stesso.
Passando all'esame specifico delle dichiarazioni dei lavoratori, ha Testimone_1 dichiarato di lavorare per la società ricorrente dalla mattina stessa nel 27.9.2013, giorno dell'accesso ispettivo , di non aver percepito ancora alcun compenso;
di aver lavorato dalle
7.30 alle 12.00 e dalle13.00 alle 16.30; di lavorare in nero come operaio in edilizia. Il teste citato in giudizio non è stato sentito perché non è comparso. ha dichiarato di lavorare per la società resistente dal giorno precedente Controparte_5
a quello dell'accesso, di non aver ancora né pattuito né i compensi e di lavorare “in nero”. Il teste sentito all'udienza del 5.5.2021 ha confermato la dichiarazione, ad eccezione della parte in cui avrebbe dichiarato di lavorare in nero, affermando : “Riconosco la dichiarazione che ho sottoscritto e mi viene mostrata (all. 5) ma va interpretata: io volevo dire che se avessi continuato a lavorare avremmo dovuto pattuire un compenso. Il piacere su cui ci eravamo messi d'accordo doveva durare un paio di giorni. Io avrei sperato di essere assunto se fosse durato di più. Quello che ho fatto l'ho fatto a titolo di favore. Non ho mai detto che lavoro in nero”. Il teste ha espressamente dichiarato “non ho mai lavorato per la società ricorrente, anzi sono andato solo a dargli una mano quella volta, quando c'è stato l'accesso degli ispettori. Quel giorno stavamo tirando dentro la sabbia, mi aveva chiesto di andare a dargli una mano, lo conosco da tempo, non ricordo di altre volte in cui sono andato a dargli una mano in passato”; ha, infine, confermato il rapporto di amicizia con il ricorrente “Quel giorno c'era anche mio fratello , perché è il sig. è un amico in comune. CP_6 Pt_1
Eravamo lì solo io e mio fratello per quello che io so. Non ho visto altre persone. Non ricordo se il sig. abbia svolto l'attività con noi. Non conosco altre persone che lavoravano Pt_1 per il sig. . Il sig. mi ha chiesto di aiutarlo un giorno in cui ci siamo Pt_1 Pt_1 incontrati. All'epoca (settembre 2013) io non svolgevo alcuna attività lavorativa, da quanto ricordo, può essere che io fossi in disoccupazione. Non conosco il sig. ”. Persona_1 al momento dell'ispezione ha dichiarato di lavorare per la società Controparte_6 resistente dal giorno prima, di aver effettuato un orario 7.30 12.00 - 13.00 16.30, di non aver ricevuto alcun compenso e di lavorare in nero come operaio edile”. All'udienza del 3 marzo
2022 il teste, ritrattando una precedente dichiarazione, e dopo essere stato nuovamente
4 ammonito dal giudice sull'obbligo di dire la verità e previa lettura del verbale del 27.09.2013 ha dichiarato: “Adesso che mi legge però quello che ho dichiarato agli ispettori del lavoro confermo quello che ho detto a loro. Avevo appena iniziato a lavorare con quegli orari che ho indicato ma non ero ancora stato regolarizzato. Non ricordo chi altro c'era con me.
E' stato escusso come testimone anche il , committente della società ricorrente il Per_2 quale ha dichiarato “ Non ho visto mai il sig. che è appena uscito. L'ho visto CP_5 solo un giorno quando il vicino ha chiamato i vigili per spostare i materiali e il sig. Pt_1 ha chiamato i suoi amici per aiutarlo a spostarli. Io ho visto solo il vigile”. Il teste ha anche precisato di passare a verificare di tanto in tanto che ci fossero degli operai a lavorare nel cantiere, circostanza che consente di ritenerlo capace di riferire per un lasso temporale anche più ampio di quello oggetto di accertamento, e quindi più attendibile e veritiero.
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata nel giudizio non sono peraltro incompatibili con le dichiarazioni rese dal soggetto sanzionato nell'immediatezza dell'ispezione, che ha negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le tre persone rinvenute nel cantiere, anche se con una versione dei fatti da quella poi indicata dal proprio difensore nel ricorso.
al momento dell'accesso del personale ispettivo della ASL ha dichiarato che Parte_1
“le persone che oggi mi aiutano a lavorare sono amici miei e del proprietario” (cfr all 4 memoria), mentre nel ricorso si legge che il “proprietario”, ovvero il ER, aveva personalmente chiamato e retribuito i tre operai.
Considerato che l'art. 6 comma 1 del D.lgs150 del 2011 impone al giudice di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta “ quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, la compatibilità del quadro istruttorio con un rapporto di lavoro quantomeno occasionale, gratuito e non caratterizzato dal vincolo della subordinazione, determina la necessità di accogliere il ricorso.
L'accertamento della mancata prova degli elementi costituitivi dell'illecito rende superfluo l'esame delle altre doglianze formulate nel ricorso.
Le spese di lite sono liquidate in € 3.000,00 facendo applicazione di un parametro tra il minimo e il medio di cui al DM 55/14 , considerata la semplicità della controversia e il fatto che il valore della causa è intermedio rispetto allo scaglione di riferimento.
Il fatto che nel ricorso sia stata prospettata una ricostruzione dei fatti divergente da quelle emersa in giudizio e financo dagli atti allegati, costituisce grave ragione per la compensazione del 50% delle spese di lite ex art. 92 c.p.c, che per la restante parte vanno poste a carico del resistente.
PQM
5 ACCOGLIE il ricorso
ANNULLA l'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1239/2019 del 15.07.2019
CONDANNA parte resistente al pagamento del 50% delle spese di lite a favore di parte ricorrente, pari ad € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA.
Civitavecchia li 3.7.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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