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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone GIUDICE rel.
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 6323 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto “separazione consensuale”
Promosso da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi con l'avv.to MANGIULLO IVAN
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in VE (LT) il
24.07.2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
VE (LT) al n.76, P. II, serie A, anno 2010.
Dall'unione coniugale sono nati , il 11.01.2011, e , il Per_1 Per_2
18.10.2013.
Con ricorso depositato il 23/09/2023 i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la separazione personale alle condizioni del ricorso.
All'udienza del 21.12.2023, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti di considerarsi marito e moglie, e quindi il venire meno dei presupposti per il proseguimento di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia di separazione alle condizioni del ricorso, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla sulle spese del presente giudizio vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], così Parte_2
provvede: omologa la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 27.12.2023
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone GIUDICE rel.
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 6323 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto “separazione consensuale”
Promosso da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi con l'avv.to MANGIULLO IVAN
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in VE (LT) il
24.07.2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
VE (LT) al n.76, P. II, serie A, anno 2010.
Dall'unione coniugale sono nati , il 11.01.2011, e , il Per_1 Per_2
18.10.2013.
Con ricorso depositato il 23/09/2023 i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la separazione personale alle condizioni del ricorso.
All'udienza del 21.12.2023, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti di considerarsi marito e moglie, e quindi il venire meno dei presupposti per il proseguimento di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia di separazione alle condizioni del ricorso, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla sulle spese del presente giudizio vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], così Parte_2
provvede: omologa la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 27.12.2023
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore