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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 500/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILIOLI GABRIELE Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 9 42021
BIBBIANOpresso il difensore avv. GILIOLI GABRIELE
APPELLANTE contro
(GIÀ IN ONroparte_1 ONroparte_2
QUALITA' DI MANDATARIA DI (C.F. ), con il patrocinio CP_3 P.IVA_2 dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e dell'avv. CAIMMI ANNA LUISA
( ) C/O PEC: C.F._1
; , elettivamente Email_1
domiciliato in C/O PEC: Email_2
il difensore avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
[...]
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 162 del 2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il 4 febbraio 2022.
Conclusioni come da verbale di udienza pagina 1 di 10 Motivi della decisione
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 389/19, con il quale la Parte_1
società (n.q. di mandataria della società di factoring aveva ONroparte_2 CP_3 azionato il credito ceduto dalla società per il corrispettivo della prestazione eseguita a CP_4 beneficio dell'opponente. ON 2. L'opponente deduceva che nulla fosse dovuto alla società di factoring, in quanto il cedente ( si sarebbe reso inadempiente agli obblighi relativi al pagamento e alla gestione delle posizioni retributive e contributive dei dipendenti impiegati nella esecuzione del contratto per la gestione dei servizi di logistica, deposito e stoccaggio resi nell'interesse di inadempimento in ragione del quale la Pt_1 stessa opponente era già stata chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 29, co. 2 d. lgs. n. 276/03.
3. L'opposta deduceva, invece, che i fatti dedotti a fondamento dell'eccezione di inadempimento non le erano opponibili, in quanto riguardanti circostanze comunque successive alla nascita del credito ceduto, relativo alle fatture n. 62 e 63, inerenti al corrispettivo per i servizi resi nel mese di Gennaio del
2017.
4. Il Tribunale di Parma così decideva: “accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, operata la compensazione delle rispettive poste di credito, condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di € 321.760,51, oltre interessi ex art.
1284, co. 4 c.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al soddisfo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 15.000,00, oltre rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
5. Secondo il Tribunale, aveva appaltato la gestione del servizio a , che si era Pt_1 Parte_2 avvalsa, in subappalto, di Bieffegi srl e, poi, di in un secondo momento, nella relazione CP_5 ON contrattuale era subentrata la quale aveva siglato un contratto, denominato di 'subentro', in cui aveva assunto la posizione e gli obblighi dapprima riferibili a Pt_2 ON
6. In questo contratto, specificamente aveva assunto 'tutti gli impegni del contraente ceduto', nonché l'impegno di tenere indenne da qualsiasi richiesta da chiunque promossa. Pt_1
7. Secondo il Tribunale, nell'ambito del contratto di factoring, il debitore ceduto poteva opporre al cessionario le eccezioni relative all'inadempimento, all'inesatto adempimento ed anche al mutamento delle condizioni patrimoniali del cedente.
8. Nel caso di specie, l'inadempimento del cedente era dedotto a fondamento di un'eccezione di inadempimento: si trattava quindi di un fatto impeditivo, dal momento che non constavano atti risolutivi stragiudiziali, che avessero estinto il credito, né altri fatti estintivi, precedenti alla cessione.
pagina 2 di 10 9. Secondo il Tribunale, i fatti estintivi e modificativi del credito potevano essere eccepiti, in quanto preesistenti, non in quanto sopravvenuti: così, dunque, pure il fatto impeditivo che attingeva ad un inadempimento (che risultava utile, solo in quanto preesistente alla cessione).
La sola eccezione (in senso logico) era rappresentata dalla compensazione con un credito del ceduto verso il cedente, che ex art. 1248, co.1 c.c. non poteva essere opposta al cessionario, se il debitore avesse accettato semplicemente e puramente la cessione: la cessione, in questo caso, faceva venir meno il vincolo di reciprocità/corrispettività e l'accettazione senza riserve faceva venir meno le ragioni di tutela dell'affidamento. ON 10. Nel caso di specie, era subentrata in una relazione contrattuale, in cui l'appaltatore del servizio era inadempiente. ON aveva sostenuto il costo di inadempimenti riferibili, anche, a Pt_1
Come risultava dalla documentazione versata in atti, era stata interpellata per 'sanare' le Pt_1 posizioni di dipendenti per un ammontare complessivo di € 1.003.626,81.
Tale adempimento, secondo il Tribunale, era tuttavia riferibile ad inadempimenti concernenti obblighi retributivi e contributivi, nascenti da febbraio (del 2017) in poi (v. docc. nn. 6-62).
Dal momento che la notificazione della cessione era avvenuta in data 17.02 e 24.02 del 2017, la stessa impediva, ad ogni modo, la compensazione coi crediti sorti posteriormente alla notificazione (art. 1248, co. 2 c.c.).
Come si evinceva dal documento n. 5 del fascicolo di parte opponente, l'appaltatore al 03.04.2017 aveva 'regolarizzato la posizione riguardante gli stipendi': come aveva confermato il l.r.p.t. di gli inadempimenti si riferivano a obblighi retributivi sorti 'a partire da Pt_1 ONroparte_6 febbraio del 2017, successivamente all'intercorsa notifica di avvenuta cessione'.
11. Pertanto, secondo il Tribunale, in difetto di iniziative risolutorie, in difetto di opposizione alla cessione
(ai soli fini di salvaguardare i poteri di eccezione), in difetto di prova circa la sopravvenienza del fatto ON estintivo o modificativo, si doveva concludere che l'inadempimento imputabile a non fosse opponibile al cessionario, che aveva agito in via monitoria.
12. Secondo il Tribunale, non giovava, infine, all'opponente contestare la mancata produzione della documentazione attestante la regolarità contributiva e/o retributiva: trattavasi di un inadempimento ad un obbligo strumentale, che aveva inficiato la prova (davanti agli organi pubblici) dell'assolvimento degli obblighi di legge e che aveva quindi aggravato la posizione davanti all'Erario del coobbligato in solido, ma non incideva sul momento in cui il credito era sorto. L'opponente poteva quindi rifarsi nei confronti del condebitore, per il danno patito in ragione della mancata collaborazione, ma la questione non incideva sul pagamento del debito ceduto.
pagina 3 di 10 13. Secondo il Tribunale, era invece ripetibile l'importo di cui alla fattura 2195/16, avente ad oggetto spese ON riferibili alla riparazione di un muletto danneggiato da un dipendente la somma era stata fatturata in data 31.12.2016, e dunque trattavasi di fatto modificativo antecedente alla cessione.
14. Il decreto ingiuntivo doveva essere, dunque, revocato e ridotto del correlativo importo, pari ad €
435,54.
15. Proponeva appello . Pt_1
16. Col primo motivo di gravame parte appellante deduceva “Erroneità della Sentenza nella parte in cui
ON ha rigettato l'eccezione di inadempimento contrattuale della cedente nei confronti della ceduta per violazione - falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con conseguente omissione Pt_1
e/o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio.
Con tale motivo parte appellante ribadiva l'eccezione di inadempimento dell'obbligo contrattuale di fornire la documentazione prevista dalle clausole 3.6 e 6.5: “quanto espressamente previsto in contratto sia all'art. 3.6, che espressamente prevede: “Il pagamento da parte di è Pt_1 subordinato all'effettiva esecuzione di quanto sopra previsto ed al rilascio della suddetta dichiarazione e delle copie”, che all'art.
6.5 del contratto di appalto, il quale dispone: “Il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato solo previa ricezione da parte dell'Appaltatrice, della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.
3.6 ed esibizione da parte dell'Appaltatrice, e degli eventuali subappaltatori/assegnatari, della documentazione attestante l'esecuzione degli adempimenti relativi al versamento (i) delle ritenute fiscali sul reddito dei lavoratori dipendenti, e (ii) dei contributi assistenziali previdenziali ed assicurativi obbligatori, nonché (iii) del pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto ai lavoratori nel rispetto delle tariffe minime previste dal CCNL e da eventuali futuri accordi con O.O.S.S. (cfr. docc. 2 - 3)”.
A sostegno dell'assunto, secondo cui tale inadempimento fonderebbe un'eccezione di inadempimento e legittimerebbe il mancato pagamento del credito anche al cessionario, parte appellante ha anche citato una massima della Suprema Corte, secondo cui “perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio”.
17. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva “Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1248 c.c., nonché vizio di omissione e/o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto inopponibile l'inadempimento della ON cedente nei confronti della cessionaria unitamente alla compensazione impropria o CP_3 ON atecnica del controcredito della ceduta nei confronti della cedente . Pt_1
Con tale motivo parte appellante deduceva la sussistenza di una fattispecie di compensazione impropria, che determinava la inapplicabilità dei principi relativi alla compensazione propria: “E
pagina 4 di 10 ON tuttavia, il Giudice di prime cure ha ignorato che il credito della cedente ed il controcredito della ON ceduta per la responsabilità risarcitoria, nei propri confronti, della traggono Pt_1 origine da un unico rapporto contrattuale, sicché è applicabile la compensazione atecnica o impropria”.
18. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva “Erroneità della Sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con conseguente omissione e/o insufficiente motivazione su un punto controverso
e decisivo per il giudizio, per mancata valutazione di fatti modificativi antecedenti alla cessione”.
Con tale motivo parte appellante deduceva la sussistenza di fatti estintivi del credito antecedenti rispetto alla cessione del medesimo:
“Anche seguendo il criterio suesposto adottato dal Giudice, stante l'inadempimento riconosciuto in ON capo a e anche anteriore rispetto alla data della notificazione della cessione (17.02 e Pt_2 24.02), il Giudicante avrebbe dovuto portare in compensazione le seguenti somme, anch'esse sorte (per fatti genetici dell'insorgenza del debito), così come la fattura n. 2195/16 di riparazione del muletto, per i seguenti fatti modificativi antecedenti la cessione:
- credito a titolo di TFR certo, liquido ed esigibile alla data del 06.06.2016 in forza del subentro di a Bieffegi S.r.l. a mezzo di accordo sindacale (cfr. doc. 1); ammontare corrisposto da CP_5 in ratei mensili (cfr. docc. 6, 8, 11, 12, 26, 29, 31, 39, 41, 54), per un totale complessivo di Pt_1
€ 82.553,92; - stipendi di febbraio lavoratori Logico in Pianiga come da buste paga per € 87.902,68 (cfr. docc. 6, 7, 8 e 9), ovvero quella minor somma maturata sino alla data delle cessioni avvenute in data 17.02 e 24.02 del 2017; - stipendi di febbraio lavoratori Express in Castel Maggiore come da buste paga per € 39.017,80 (cfr. docc. 6, 9 e 10), ovvero quella minor somma maturata alla data delle cessioni avvenute in data 17.02 e 24.02 del 2017; - € 206.306,46 liquidato ai dipendenti a titolo di TFR all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. docc. 13, 14, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 53 e 60), ovvero quanto maturato/accantonato alla data del 31.01.2017, come facilmente rinvenibile da una semplice lettura dei cedolini del TFR liquidato (cfr. docc. 14, 21,
30, 37, 40), dato parziario che risultava anche dalle buste paga delle retribuzioni di febbraio 2017
(cfr. docc. 7 e 10); - € 5.590,89 ed € 2.326,24 per pignoramento R.G.E n. 3784/2016, iscritto a ruolo il 02.12.2016 presso il Tribunale di Verona di cui era custode sin dalla data di notifica del Pt_1 pignoramento ricevuta nel 2016 (cfr. docc. 58, 59 e 78); e così, per un ammontare complessivo pari ad
€ 423.697,99, importo ben maggiore di quello ingiunto (Sic!). Pertanto, stante i suddetti fatti modificativi antecedenti alla cessione, l'eccezione già formulata quale terzo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo e qui riproposta, dovrà essere accolta, in quanto palesemente fondata.
19. Col quarto motivo di gravame parte appellante deduceva “nullità della Sentenza di primo grado per avere il Tribunale condannato al pagamento delle spese di lite”. Parte_1
20. Il primo motivo di gravame è infondato.
21. Parte appellante, a sostegno della inesistenza dell'obbligo di adempimento del credito oggetto di cessione e azionato in giudizio da parte appellata, ha dedotto l'inadempimento (da parte della cedente) delle clausole 3.6 e 6.5, aventi ad oggetto l'obbligo di produrre documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore e comunque prescriventi la subordinazione del pagamento del compenso dell'appaltatore alla prova dei suddetti adempimenti pagina 5 di 10 (eccezione di inadempimento), deducendo altresì la risalenza di tale inadempimento a momento antecedente la cessione del credito in modo da poterne inferire l'opponibilità al cessionario.
22. Il motivo è in realtà inammissibile.
23. Infatti, il Tribunale ha così motivato l'infondatezza della eccezione di inadempimento de qua:
“Non giova, infine, all'opponente contestare che le controparti non gli abbiano mai prodotto la documentazione attestante la regolarità contributiva e/o retributiva: trattasi di un inadempimento ad un obbligo strumentale che ha inficiato la prova (davanti agli organi pubblici) dell'assolvimento degli obblighi di legge e che ha quindi aggravato la posizione davanti all'Erario del coobbligato in solido, ma non incide sul momento in cui il credito è sorto”.
In sostanza, secondo il Tribunale, si tratterebbe di un inadempimento di un obbligo meramente strumentale tale da non incidere sull'insorgenza del credito poi oggetto di cessione.
24. In primo luogo, il passo della motivazione che contiene le ragioni del rigetto dell'eccezione non viene nemmeno espressamente indicato ai sensi dell'art. 342 n. 1 come vigente ratione temporis (“la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità, 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”).
In secondo luogo, il gravame non effettua alcuna censura specifica al ragionamento logico giuridico sotteso alla decisione del giudice, volta alla confutazione, previa individuazione anche solo sintetica, dei caratteri salienti del medesimo, limitandosi ad una mera riproposizione delle deduzioni sviluppate in primo grado.
25. In tale contesto deve rilevarsi una violazione dell'art. 342 c.p.c. tale da evidenziare la inammissibilità del gravame.
Secondo tale norma, determina inammissibilità del gravame la mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. Inoltre, Il motivo di appello non soddisfa i requisiti minimi di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c. rispetto a quanto deciso dal Tribunale. L'atto di appello non si esaurisce solo nella parte volitiva, ma contiene anche una parte argomentativa;
difatti l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice (ex plurimis Cass. n. 7675/2019).
26. In ogni caso, la qualificazione della strumentalità dell'obbligo di produzione documentale de quo e la valutazione di irrilevanza ai fini della insorgenza del credito, sono condivisibili.
Si tratta di un obbligo finalizzato ad evitare che la committenza sia esposta al rischio di pagare due volte cioè, da un lato, il corrispettivo contrattuale di appalto, dall'altro lato, gli oneri retributivi e pagina 6 di 10 contributivi dei dipendenti dell'appaltatore in forza della solidarietà ex art. 29 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276.
Peraltro, nella fattispecie questa finalità è ormai oggettivamente venuta meno, in quanto è pacifico e incontestato in giudizio che la committenza abbia pagato gli oneri retributivi e contributivi predetti in misura addirittura superiore all'importo azionato in via monitoria.
Inoltre, è incontestata altresì la sussistenza di ogni fatto costitutivo del credito per corrispettivo di appalto eccezion fatta per l'adempimento dell'obbligo di produzione della documentazione di cui alle clausole 3.6 e 6.5.
A seguito del pagamento degli oneri retributivi e contributivi, si tratta ormai di accertare se tali pagamenti abbiano o meno efficacia estintiva del credito per corrispettivo di appalto.
27. A prescindere da ogni altra considerazione emerge la prova in atti che l'inadempimento degli obblighi contrattuali consacrati nelle clausole invocate da parte appellante (3.6 e 6.5) si è perfezionato soltanto in data successiva alla notifica della cessione di credito cioè in data 8 maggio 2017. tanto si evince in primo luogo dal contenuto delle allegazioni assertive di parte appellante, poi tradotto nei capitoli di prova testimoniale n. 1 e 2 , in cui si evidenzia che l'appaltatore comunicò la propria impossibilità di adempiere in data 8 maggio 2017.
Inoltre, tali risultanze emergono dalla comunicazione 8 maggio 2017, inviata via email da parte dell'appaltatore alla committenza.
Se la prova dell'impossibilità dell'adempimento e dunque il perfezionamento dell'inadempimento de quo risalgono all'8 maggio 2017, si deve ritenere che tale inadempimento risalga soltanto a momento successivo alla notifica della cessione di credito, avvenuta nelle due date del 17 e 24 febbraio 2017.
Anche da ciò consegue la inopponibilità al cessionario (parte appellata) di tale inadempimento.
28. Il secondo motivo di appello è infondato.
Parte appellante ha invocato una fattispecie di c.d. compensazione impropria tra il credito vantato dal cessionario nei confronti del debitore ceduto e il controcredito vantato dal debitore ceduto nei confronti del cedente, in modo da sottrarre tale fattispecie alle regole di cui all'art. 1248 secondo comma c.c., in base al cui disposto “la cessione non accettata dal debitore ma a questi notificata impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”.
L'assunto è infondato.
29. Non si versa, infatti, in ipotesi di compensazione impropria.
Nel caso di specie credito e controcredito hanno due diversi fatti costitutivi:
- Nel primo caso, il contratto di appalto (credito per il corrispettivo di appalto) e il fatto della esecuzione della prestazione dedotta in contratto quale fatto costitutivo del diritto al corrispettivo di appalto.
pagina 7 di 10 - Nel secondo caso, la legge cioè l'art. 29 comma secondo DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre
2003, n. 276, vigente ratione temporis nonché il fatto del pagamento da parte della committenza di retribuzioni e contributi, relativi ai dipendenti di appaltatori e subappaltatori.
Così recita la norma appena citata:
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
In casi come questo, emergendo la diversità delle fonti dei rispettivi crediti, difetta la sinallagmaticità delle obbligazioni, sottesa alla ratio della c.d. compensazione impropria.
Questa Corte aderisce all'orientamento espresso da sez. 1 - , Ordinanza n. 28568 del 18/10/2021, che ha ritenuto di escludere una fattispecie di compensazione impropria nella coesistenza tra il credito per corrispettivo di appalto, vantato dall'appaltatore, e il controcredito da risarcimento dei danni vantato dalla committenza: “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. Impropria, se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riguardo ad un contratto di appalto, ha ritenuto di non poter considerare d'ufficio quale controcredito da porre in compensazione con il corrispettivo dell'appalto azionato dall'impresa, la pretesa risarcitoria della stazione appaltante per la voce "lavori da realizzare in danno", in ragione delle diversità delle rispettive cause).
Si veda la motivazione per esteso di tale pronuncia in parte qua:
5.2. Il difetto del requisito di identità dei titoli, nella diversità dei relativi presupposti, è di ostacolo infatti alla operatività della cd. compensazione impropria che comporta invece, nella sinallagmaticità delle obbligazioni, a fonte unica, un mero accertamento contabile, cui il giudice può legittimamente
pagina 8 di 10 procedere, senza che sia necessaria la proposizione di un'eccezione di parte ovvero di una apposita domanda riconvenzionale (Cass. 03/08/2004, n. 14808; Cass. 20/11/2019, n. 30220).
5.3. Il committente, pur deducendo l'avverso inadempimento al contratto di appalto, non ha CP_7 fatto valere in giudizio la pretesa risarcitoria per la voce "lavori da realizzare in danno" dell'impresa, che, nonostante fosse presente nello "stato di consistenza lavori" redatto dalla d.l., non poteva essere utilizzata d'ufficio dal giudice quale controcredito da porre in compensazione, secondo il meccanismo contabile della cd. compensazione impropria, al corrispettivo d'appalto azionato dall'impresa, nella diversità delle cause, come ineccepibilmente ritenuto dalla Corte d'appello di Napoli.
30. Consegue a quanto sopra esposto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1248 secondo comma c.c., in base al quale i controcrediti vantati dal debitore ceduto nei confronti del cedente, e sorti posteriormente alla notificazione della cessione, sono inopponibili al cessionario
31. Il terzo motivo è infondato.
32. Come si evince dalla norma sopra riportata il committente che ha pagato può agire in regresso nei confronti dei coobbligati (“Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”).
Il diritto al regresso presuppone il pagamento, che ne rappresenta un fatto costitutivo.
Ne consegue che il diritto opposto in compensazione da parte appellante è sorto soltanto a seguito del pagamento (“il committente che ha eseguito il pagamento … può esercitare l'azione di regresso”).
33. Dall'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte appellante emerge la prova (confessione giudiziale) che tutti i pagamenti integranti il controcredito vantato dall'appellante siano avvenuti successivamente alla notificazione della cessione.
Così all'udienza del 20 aprile 2021.
“Sul cap. 2): Si è vero che movimoda è subentrata in solido con gli altri soggetti parte dell'originario appalto, nel pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dell'appaltatore e dei subappaltatori a partire dalle retribuzioni di febbraio 2017, peraltro successivamente all'intercorsa notifica di avvenuta cessione”.
Anche dalla documentazione prodotta da parte appellante stessa si evince la posteriorità dei pagamenti integranti detto controcredito rispetto alla data di notifica della cessione (17 e 24 febbraio 2017):
Documenti 8 e 9, 12, 15, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38, 43, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 62 per un ammontare complessivo pari ad € 1.003.626,81.
34. Tutti i pagamenti sopra descritti sono successivi alla data di notificazione della cessione de qua e dunque sono inopponibili al cessionario ex art. 1248 secondo comma c.c., applicabile alla fattispecie trattandosi di compensazione propria.
35. Il quarto motivo è infondato.
pagina 9 di 10 Esso è incentrato sulla riforma del regolamento delle spese, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello. La condanna al pagamento delle spese di lite è giustificata dalla soccombenza.
Le spese del grado di appello vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna lla refusione in favore di Parte_1 ONroparte_1
(già , delle spese del grado di appello, che liquida in € 15.000,00
[...] ONroparte_2 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 maggio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 500/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILIOLI GABRIELE Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 9 42021
BIBBIANOpresso il difensore avv. GILIOLI GABRIELE
APPELLANTE contro
(GIÀ IN ONroparte_1 ONroparte_2
QUALITA' DI MANDATARIA DI (C.F. ), con il patrocinio CP_3 P.IVA_2 dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e dell'avv. CAIMMI ANNA LUISA
( ) C/O PEC: C.F._1
; , elettivamente Email_1
domiciliato in C/O PEC: Email_2
il difensore avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
[...]
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 162 del 2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il 4 febbraio 2022.
Conclusioni come da verbale di udienza pagina 1 di 10 Motivi della decisione
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 389/19, con il quale la Parte_1
società (n.q. di mandataria della società di factoring aveva ONroparte_2 CP_3 azionato il credito ceduto dalla società per il corrispettivo della prestazione eseguita a CP_4 beneficio dell'opponente. ON 2. L'opponente deduceva che nulla fosse dovuto alla società di factoring, in quanto il cedente ( si sarebbe reso inadempiente agli obblighi relativi al pagamento e alla gestione delle posizioni retributive e contributive dei dipendenti impiegati nella esecuzione del contratto per la gestione dei servizi di logistica, deposito e stoccaggio resi nell'interesse di inadempimento in ragione del quale la Pt_1 stessa opponente era già stata chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 29, co. 2 d. lgs. n. 276/03.
3. L'opposta deduceva, invece, che i fatti dedotti a fondamento dell'eccezione di inadempimento non le erano opponibili, in quanto riguardanti circostanze comunque successive alla nascita del credito ceduto, relativo alle fatture n. 62 e 63, inerenti al corrispettivo per i servizi resi nel mese di Gennaio del
2017.
4. Il Tribunale di Parma così decideva: “accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, operata la compensazione delle rispettive poste di credito, condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di € 321.760,51, oltre interessi ex art.
1284, co. 4 c.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al soddisfo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 15.000,00, oltre rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
5. Secondo il Tribunale, aveva appaltato la gestione del servizio a , che si era Pt_1 Parte_2 avvalsa, in subappalto, di Bieffegi srl e, poi, di in un secondo momento, nella relazione CP_5 ON contrattuale era subentrata la quale aveva siglato un contratto, denominato di 'subentro', in cui aveva assunto la posizione e gli obblighi dapprima riferibili a Pt_2 ON
6. In questo contratto, specificamente aveva assunto 'tutti gli impegni del contraente ceduto', nonché l'impegno di tenere indenne da qualsiasi richiesta da chiunque promossa. Pt_1
7. Secondo il Tribunale, nell'ambito del contratto di factoring, il debitore ceduto poteva opporre al cessionario le eccezioni relative all'inadempimento, all'inesatto adempimento ed anche al mutamento delle condizioni patrimoniali del cedente.
8. Nel caso di specie, l'inadempimento del cedente era dedotto a fondamento di un'eccezione di inadempimento: si trattava quindi di un fatto impeditivo, dal momento che non constavano atti risolutivi stragiudiziali, che avessero estinto il credito, né altri fatti estintivi, precedenti alla cessione.
pagina 2 di 10 9. Secondo il Tribunale, i fatti estintivi e modificativi del credito potevano essere eccepiti, in quanto preesistenti, non in quanto sopravvenuti: così, dunque, pure il fatto impeditivo che attingeva ad un inadempimento (che risultava utile, solo in quanto preesistente alla cessione).
La sola eccezione (in senso logico) era rappresentata dalla compensazione con un credito del ceduto verso il cedente, che ex art. 1248, co.1 c.c. non poteva essere opposta al cessionario, se il debitore avesse accettato semplicemente e puramente la cessione: la cessione, in questo caso, faceva venir meno il vincolo di reciprocità/corrispettività e l'accettazione senza riserve faceva venir meno le ragioni di tutela dell'affidamento. ON 10. Nel caso di specie, era subentrata in una relazione contrattuale, in cui l'appaltatore del servizio era inadempiente. ON aveva sostenuto il costo di inadempimenti riferibili, anche, a Pt_1
Come risultava dalla documentazione versata in atti, era stata interpellata per 'sanare' le Pt_1 posizioni di dipendenti per un ammontare complessivo di € 1.003.626,81.
Tale adempimento, secondo il Tribunale, era tuttavia riferibile ad inadempimenti concernenti obblighi retributivi e contributivi, nascenti da febbraio (del 2017) in poi (v. docc. nn. 6-62).
Dal momento che la notificazione della cessione era avvenuta in data 17.02 e 24.02 del 2017, la stessa impediva, ad ogni modo, la compensazione coi crediti sorti posteriormente alla notificazione (art. 1248, co. 2 c.c.).
Come si evinceva dal documento n. 5 del fascicolo di parte opponente, l'appaltatore al 03.04.2017 aveva 'regolarizzato la posizione riguardante gli stipendi': come aveva confermato il l.r.p.t. di gli inadempimenti si riferivano a obblighi retributivi sorti 'a partire da Pt_1 ONroparte_6 febbraio del 2017, successivamente all'intercorsa notifica di avvenuta cessione'.
11. Pertanto, secondo il Tribunale, in difetto di iniziative risolutorie, in difetto di opposizione alla cessione
(ai soli fini di salvaguardare i poteri di eccezione), in difetto di prova circa la sopravvenienza del fatto ON estintivo o modificativo, si doveva concludere che l'inadempimento imputabile a non fosse opponibile al cessionario, che aveva agito in via monitoria.
12. Secondo il Tribunale, non giovava, infine, all'opponente contestare la mancata produzione della documentazione attestante la regolarità contributiva e/o retributiva: trattavasi di un inadempimento ad un obbligo strumentale, che aveva inficiato la prova (davanti agli organi pubblici) dell'assolvimento degli obblighi di legge e che aveva quindi aggravato la posizione davanti all'Erario del coobbligato in solido, ma non incideva sul momento in cui il credito era sorto. L'opponente poteva quindi rifarsi nei confronti del condebitore, per il danno patito in ragione della mancata collaborazione, ma la questione non incideva sul pagamento del debito ceduto.
pagina 3 di 10 13. Secondo il Tribunale, era invece ripetibile l'importo di cui alla fattura 2195/16, avente ad oggetto spese ON riferibili alla riparazione di un muletto danneggiato da un dipendente la somma era stata fatturata in data 31.12.2016, e dunque trattavasi di fatto modificativo antecedente alla cessione.
14. Il decreto ingiuntivo doveva essere, dunque, revocato e ridotto del correlativo importo, pari ad €
435,54.
15. Proponeva appello . Pt_1
16. Col primo motivo di gravame parte appellante deduceva “Erroneità della Sentenza nella parte in cui
ON ha rigettato l'eccezione di inadempimento contrattuale della cedente nei confronti della ceduta per violazione - falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con conseguente omissione Pt_1
e/o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio.
Con tale motivo parte appellante ribadiva l'eccezione di inadempimento dell'obbligo contrattuale di fornire la documentazione prevista dalle clausole 3.6 e 6.5: “quanto espressamente previsto in contratto sia all'art. 3.6, che espressamente prevede: “Il pagamento da parte di è Pt_1 subordinato all'effettiva esecuzione di quanto sopra previsto ed al rilascio della suddetta dichiarazione e delle copie”, che all'art.
6.5 del contratto di appalto, il quale dispone: “Il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato solo previa ricezione da parte dell'Appaltatrice, della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.
3.6 ed esibizione da parte dell'Appaltatrice, e degli eventuali subappaltatori/assegnatari, della documentazione attestante l'esecuzione degli adempimenti relativi al versamento (i) delle ritenute fiscali sul reddito dei lavoratori dipendenti, e (ii) dei contributi assistenziali previdenziali ed assicurativi obbligatori, nonché (iii) del pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto ai lavoratori nel rispetto delle tariffe minime previste dal CCNL e da eventuali futuri accordi con O.O.S.S. (cfr. docc. 2 - 3)”.
A sostegno dell'assunto, secondo cui tale inadempimento fonderebbe un'eccezione di inadempimento e legittimerebbe il mancato pagamento del credito anche al cessionario, parte appellante ha anche citato una massima della Suprema Corte, secondo cui “perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio”.
17. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva “Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1248 c.c., nonché vizio di omissione e/o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto inopponibile l'inadempimento della ON cedente nei confronti della cessionaria unitamente alla compensazione impropria o CP_3 ON atecnica del controcredito della ceduta nei confronti della cedente . Pt_1
Con tale motivo parte appellante deduceva la sussistenza di una fattispecie di compensazione impropria, che determinava la inapplicabilità dei principi relativi alla compensazione propria: “E
pagina 4 di 10 ON tuttavia, il Giudice di prime cure ha ignorato che il credito della cedente ed il controcredito della ON ceduta per la responsabilità risarcitoria, nei propri confronti, della traggono Pt_1 origine da un unico rapporto contrattuale, sicché è applicabile la compensazione atecnica o impropria”.
18. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva “Erroneità della Sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con conseguente omissione e/o insufficiente motivazione su un punto controverso
e decisivo per il giudizio, per mancata valutazione di fatti modificativi antecedenti alla cessione”.
Con tale motivo parte appellante deduceva la sussistenza di fatti estintivi del credito antecedenti rispetto alla cessione del medesimo:
“Anche seguendo il criterio suesposto adottato dal Giudice, stante l'inadempimento riconosciuto in ON capo a e anche anteriore rispetto alla data della notificazione della cessione (17.02 e Pt_2 24.02), il Giudicante avrebbe dovuto portare in compensazione le seguenti somme, anch'esse sorte (per fatti genetici dell'insorgenza del debito), così come la fattura n. 2195/16 di riparazione del muletto, per i seguenti fatti modificativi antecedenti la cessione:
- credito a titolo di TFR certo, liquido ed esigibile alla data del 06.06.2016 in forza del subentro di a Bieffegi S.r.l. a mezzo di accordo sindacale (cfr. doc. 1); ammontare corrisposto da CP_5 in ratei mensili (cfr. docc. 6, 8, 11, 12, 26, 29, 31, 39, 41, 54), per un totale complessivo di Pt_1
€ 82.553,92; - stipendi di febbraio lavoratori Logico in Pianiga come da buste paga per € 87.902,68 (cfr. docc. 6, 7, 8 e 9), ovvero quella minor somma maturata sino alla data delle cessioni avvenute in data 17.02 e 24.02 del 2017; - stipendi di febbraio lavoratori Express in Castel Maggiore come da buste paga per € 39.017,80 (cfr. docc. 6, 9 e 10), ovvero quella minor somma maturata alla data delle cessioni avvenute in data 17.02 e 24.02 del 2017; - € 206.306,46 liquidato ai dipendenti a titolo di TFR all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. docc. 13, 14, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 53 e 60), ovvero quanto maturato/accantonato alla data del 31.01.2017, come facilmente rinvenibile da una semplice lettura dei cedolini del TFR liquidato (cfr. docc. 14, 21,
30, 37, 40), dato parziario che risultava anche dalle buste paga delle retribuzioni di febbraio 2017
(cfr. docc. 7 e 10); - € 5.590,89 ed € 2.326,24 per pignoramento R.G.E n. 3784/2016, iscritto a ruolo il 02.12.2016 presso il Tribunale di Verona di cui era custode sin dalla data di notifica del Pt_1 pignoramento ricevuta nel 2016 (cfr. docc. 58, 59 e 78); e così, per un ammontare complessivo pari ad
€ 423.697,99, importo ben maggiore di quello ingiunto (Sic!). Pertanto, stante i suddetti fatti modificativi antecedenti alla cessione, l'eccezione già formulata quale terzo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo e qui riproposta, dovrà essere accolta, in quanto palesemente fondata.
19. Col quarto motivo di gravame parte appellante deduceva “nullità della Sentenza di primo grado per avere il Tribunale condannato al pagamento delle spese di lite”. Parte_1
20. Il primo motivo di gravame è infondato.
21. Parte appellante, a sostegno della inesistenza dell'obbligo di adempimento del credito oggetto di cessione e azionato in giudizio da parte appellata, ha dedotto l'inadempimento (da parte della cedente) delle clausole 3.6 e 6.5, aventi ad oggetto l'obbligo di produrre documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore e comunque prescriventi la subordinazione del pagamento del compenso dell'appaltatore alla prova dei suddetti adempimenti pagina 5 di 10 (eccezione di inadempimento), deducendo altresì la risalenza di tale inadempimento a momento antecedente la cessione del credito in modo da poterne inferire l'opponibilità al cessionario.
22. Il motivo è in realtà inammissibile.
23. Infatti, il Tribunale ha così motivato l'infondatezza della eccezione di inadempimento de qua:
“Non giova, infine, all'opponente contestare che le controparti non gli abbiano mai prodotto la documentazione attestante la regolarità contributiva e/o retributiva: trattasi di un inadempimento ad un obbligo strumentale che ha inficiato la prova (davanti agli organi pubblici) dell'assolvimento degli obblighi di legge e che ha quindi aggravato la posizione davanti all'Erario del coobbligato in solido, ma non incide sul momento in cui il credito è sorto”.
In sostanza, secondo il Tribunale, si tratterebbe di un inadempimento di un obbligo meramente strumentale tale da non incidere sull'insorgenza del credito poi oggetto di cessione.
24. In primo luogo, il passo della motivazione che contiene le ragioni del rigetto dell'eccezione non viene nemmeno espressamente indicato ai sensi dell'art. 342 n. 1 come vigente ratione temporis (“la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità, 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”).
In secondo luogo, il gravame non effettua alcuna censura specifica al ragionamento logico giuridico sotteso alla decisione del giudice, volta alla confutazione, previa individuazione anche solo sintetica, dei caratteri salienti del medesimo, limitandosi ad una mera riproposizione delle deduzioni sviluppate in primo grado.
25. In tale contesto deve rilevarsi una violazione dell'art. 342 c.p.c. tale da evidenziare la inammissibilità del gravame.
Secondo tale norma, determina inammissibilità del gravame la mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. Inoltre, Il motivo di appello non soddisfa i requisiti minimi di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c. rispetto a quanto deciso dal Tribunale. L'atto di appello non si esaurisce solo nella parte volitiva, ma contiene anche una parte argomentativa;
difatti l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice (ex plurimis Cass. n. 7675/2019).
26. In ogni caso, la qualificazione della strumentalità dell'obbligo di produzione documentale de quo e la valutazione di irrilevanza ai fini della insorgenza del credito, sono condivisibili.
Si tratta di un obbligo finalizzato ad evitare che la committenza sia esposta al rischio di pagare due volte cioè, da un lato, il corrispettivo contrattuale di appalto, dall'altro lato, gli oneri retributivi e pagina 6 di 10 contributivi dei dipendenti dell'appaltatore in forza della solidarietà ex art. 29 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276.
Peraltro, nella fattispecie questa finalità è ormai oggettivamente venuta meno, in quanto è pacifico e incontestato in giudizio che la committenza abbia pagato gli oneri retributivi e contributivi predetti in misura addirittura superiore all'importo azionato in via monitoria.
Inoltre, è incontestata altresì la sussistenza di ogni fatto costitutivo del credito per corrispettivo di appalto eccezion fatta per l'adempimento dell'obbligo di produzione della documentazione di cui alle clausole 3.6 e 6.5.
A seguito del pagamento degli oneri retributivi e contributivi, si tratta ormai di accertare se tali pagamenti abbiano o meno efficacia estintiva del credito per corrispettivo di appalto.
27. A prescindere da ogni altra considerazione emerge la prova in atti che l'inadempimento degli obblighi contrattuali consacrati nelle clausole invocate da parte appellante (3.6 e 6.5) si è perfezionato soltanto in data successiva alla notifica della cessione di credito cioè in data 8 maggio 2017. tanto si evince in primo luogo dal contenuto delle allegazioni assertive di parte appellante, poi tradotto nei capitoli di prova testimoniale n. 1 e 2 , in cui si evidenzia che l'appaltatore comunicò la propria impossibilità di adempiere in data 8 maggio 2017.
Inoltre, tali risultanze emergono dalla comunicazione 8 maggio 2017, inviata via email da parte dell'appaltatore alla committenza.
Se la prova dell'impossibilità dell'adempimento e dunque il perfezionamento dell'inadempimento de quo risalgono all'8 maggio 2017, si deve ritenere che tale inadempimento risalga soltanto a momento successivo alla notifica della cessione di credito, avvenuta nelle due date del 17 e 24 febbraio 2017.
Anche da ciò consegue la inopponibilità al cessionario (parte appellata) di tale inadempimento.
28. Il secondo motivo di appello è infondato.
Parte appellante ha invocato una fattispecie di c.d. compensazione impropria tra il credito vantato dal cessionario nei confronti del debitore ceduto e il controcredito vantato dal debitore ceduto nei confronti del cedente, in modo da sottrarre tale fattispecie alle regole di cui all'art. 1248 secondo comma c.c., in base al cui disposto “la cessione non accettata dal debitore ma a questi notificata impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”.
L'assunto è infondato.
29. Non si versa, infatti, in ipotesi di compensazione impropria.
Nel caso di specie credito e controcredito hanno due diversi fatti costitutivi:
- Nel primo caso, il contratto di appalto (credito per il corrispettivo di appalto) e il fatto della esecuzione della prestazione dedotta in contratto quale fatto costitutivo del diritto al corrispettivo di appalto.
pagina 7 di 10 - Nel secondo caso, la legge cioè l'art. 29 comma secondo DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre
2003, n. 276, vigente ratione temporis nonché il fatto del pagamento da parte della committenza di retribuzioni e contributi, relativi ai dipendenti di appaltatori e subappaltatori.
Così recita la norma appena citata:
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
In casi come questo, emergendo la diversità delle fonti dei rispettivi crediti, difetta la sinallagmaticità delle obbligazioni, sottesa alla ratio della c.d. compensazione impropria.
Questa Corte aderisce all'orientamento espresso da sez. 1 - , Ordinanza n. 28568 del 18/10/2021, che ha ritenuto di escludere una fattispecie di compensazione impropria nella coesistenza tra il credito per corrispettivo di appalto, vantato dall'appaltatore, e il controcredito da risarcimento dei danni vantato dalla committenza: “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. Impropria, se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riguardo ad un contratto di appalto, ha ritenuto di non poter considerare d'ufficio quale controcredito da porre in compensazione con il corrispettivo dell'appalto azionato dall'impresa, la pretesa risarcitoria della stazione appaltante per la voce "lavori da realizzare in danno", in ragione delle diversità delle rispettive cause).
Si veda la motivazione per esteso di tale pronuncia in parte qua:
5.2. Il difetto del requisito di identità dei titoli, nella diversità dei relativi presupposti, è di ostacolo infatti alla operatività della cd. compensazione impropria che comporta invece, nella sinallagmaticità delle obbligazioni, a fonte unica, un mero accertamento contabile, cui il giudice può legittimamente
pagina 8 di 10 procedere, senza che sia necessaria la proposizione di un'eccezione di parte ovvero di una apposita domanda riconvenzionale (Cass. 03/08/2004, n. 14808; Cass. 20/11/2019, n. 30220).
5.3. Il committente, pur deducendo l'avverso inadempimento al contratto di appalto, non ha CP_7 fatto valere in giudizio la pretesa risarcitoria per la voce "lavori da realizzare in danno" dell'impresa, che, nonostante fosse presente nello "stato di consistenza lavori" redatto dalla d.l., non poteva essere utilizzata d'ufficio dal giudice quale controcredito da porre in compensazione, secondo il meccanismo contabile della cd. compensazione impropria, al corrispettivo d'appalto azionato dall'impresa, nella diversità delle cause, come ineccepibilmente ritenuto dalla Corte d'appello di Napoli.
30. Consegue a quanto sopra esposto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1248 secondo comma c.c., in base al quale i controcrediti vantati dal debitore ceduto nei confronti del cedente, e sorti posteriormente alla notificazione della cessione, sono inopponibili al cessionario
31. Il terzo motivo è infondato.
32. Come si evince dalla norma sopra riportata il committente che ha pagato può agire in regresso nei confronti dei coobbligati (“Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”).
Il diritto al regresso presuppone il pagamento, che ne rappresenta un fatto costitutivo.
Ne consegue che il diritto opposto in compensazione da parte appellante è sorto soltanto a seguito del pagamento (“il committente che ha eseguito il pagamento … può esercitare l'azione di regresso”).
33. Dall'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte appellante emerge la prova (confessione giudiziale) che tutti i pagamenti integranti il controcredito vantato dall'appellante siano avvenuti successivamente alla notificazione della cessione.
Così all'udienza del 20 aprile 2021.
“Sul cap. 2): Si è vero che movimoda è subentrata in solido con gli altri soggetti parte dell'originario appalto, nel pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dell'appaltatore e dei subappaltatori a partire dalle retribuzioni di febbraio 2017, peraltro successivamente all'intercorsa notifica di avvenuta cessione”.
Anche dalla documentazione prodotta da parte appellante stessa si evince la posteriorità dei pagamenti integranti detto controcredito rispetto alla data di notifica della cessione (17 e 24 febbraio 2017):
Documenti 8 e 9, 12, 15, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38, 43, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 62 per un ammontare complessivo pari ad € 1.003.626,81.
34. Tutti i pagamenti sopra descritti sono successivi alla data di notificazione della cessione de qua e dunque sono inopponibili al cessionario ex art. 1248 secondo comma c.c., applicabile alla fattispecie trattandosi di compensazione propria.
35. Il quarto motivo è infondato.
pagina 9 di 10 Esso è incentrato sulla riforma del regolamento delle spese, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello. La condanna al pagamento delle spese di lite è giustificata dalla soccombenza.
Le spese del grado di appello vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna lla refusione in favore di Parte_1 ONroparte_1
(già , delle spese del grado di appello, che liquida in € 15.000,00
[...] ONroparte_2 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 maggio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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