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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/11/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 683/2025 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 683/2025 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/03/1985 ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliato in
PE, alla Località Alto Le Vigne, s.n.c., presso lo studio legale dell'Avv. Maurizio
Radichetti;
E Cont
, nata a [...]il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ),
Loc. Monticchio, Via dell'Aquila, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Sonia Giallonardo del Foro di L'Aquila;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 15.09.2025.
In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
1)Cessazione della convivenza.
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento e collocazione del figlio minorenne.
Il figlio, , è affidato ad entrambi i genitori, i quali provvederanno Persona_1 congiuntamente all'educazione e all'istruzione dello stesso, adottando insieme tutte le decisioni di maggiore interesse, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue legittime aspirazioni.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui si trova il figlio minorenne al momento in cui se ne renda necessaria l'adozione.
Il figlio vivrà ed abiterà prevalentemente con la madre, IG.ra presso la casa Parte_3 coniugale sita in PE, alla Via Pignianici, 17.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, dopo averne concordato anticipatamente le modalità di visita con la madre, in modo da potersi organizzare compiutamente, considerati gli impegni lavorativi della madre.
Le parti convengono che il figlio potrà stare con il padre nei seguenti giorni del mese:
a) 2 fine settimana al mese, alternati, dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica.
b) il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16:30 alle ore 21:00.
Per ogni festività dell'anno (Natale, Capodanno, Pasqua e tutte le altre festività comandate) i coniugi si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare al loro figlio una presenza alternata, concordando le modalità e gli orari di rientro e di pernotto.
Il padre potrà trascorrere con il proprio figlio le vacanze estive per un periodo pari a 2 settimane, anche non consecutive, da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre.
Per tutto ciò che riguarda la gestione del minore ci si riporta al Patto genitoriale che costituisce anch'esso parte integrante del presente ricorso ed ivi si considera integralmente riprodotto
I coniugi si impegnano a far mantenere rapporti cordiali e amorevoli tra il figlio e i nonni materni e paterni e con i parenti delle loro rispettive famiglie.
2 I coniugi hanno comunque l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i propri recapiti (nr.i di telefono, indirizzi e-mail, ecc.) su cui poter essere contattati in qualsiasi momento della giornata, e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza preventivamente di tutti gli eventuali spostamenti in altre località quando sono in compagnia del figlio minorenne.
3)Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
4)Mantenimento del figlio.
Il padre, IG. si obbliga a corrispondere al figlio minorenne, Parte_1 Per_1
, la somma mensile di Euro 350,00#, a titolo di mantenimento. Detti importi verranno
[...] annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. La suddetta somma dovrà essere versata dal padre entro il 27 di ogni mese sul seguente codice IBAN intestato alla madre IG.ra Parte_3
: [...].
[...]
L'assegno unico verrà corrisposto integralmente alla madre, IG.ra . Parte_3
I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute per il figlio minorenne nella misura del 50% cadauno e che per l'elencazione e descrizione delle stesse si farà riferimento al contenuto del “Protocollo” sulla gestione delle spese in uso presso il Tribunale di Avezzano, considerandolo parte integrante del presente atto, ad eccezione delle spese sportive riportate al punto e) delle spese straordinarie non obbligatorie, per cui le parti convengono quanto segue:
a)le spese relative al primo sport praticato dal figlio minore saranno saranno ripartite al 50% tra i genitori, IGg. e . Parte_1 Parte_3
b)le spese relative all'eventuale secondo sport praticato dal figlio minore saranno interamente a carico della madre, IG. ra . Parte_3
5) Assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale, sita in PE, Via Pignianici, 17, di proprietà della IG. ra Parte_3
, rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa e del figlio minorenne
[...] Per_1
.
[...]
6) Rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il conto corrente n. 63162524, acceso presso la Banca MPS, sede di San Benedetto dei Marsi, cointestato ad entrambi i coniugi, verrà definitivamente estinto entro il termine di 15 giorni dal deposito del presente ricorso, con accollo esclusivo di tutte le spese ed interessi al IG. Parte_1
in ragione degli interessi passivi corrisposti dalla IG. ra dopo il
[...] Parte_3
3 trasferimento ad altro conto dell'accredito dello stipendio da parte del IG. (giugno Per_1
2023). Il residuo patrimonio in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro dal punto di vista patrimoniale.
7) Il IG. si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica (ad Parte_1 oggi fissata presso l'abitazione di proprietà della moglie), entro il termine di 15 giorni dal deposito del presente ricorso.
7. Clausola di revisione.
Gli accordi potranno essere modificati in caso di variazioni sostanziali delle condizioni economiche o personali di uno o entrambi i coniugi. In particolare l'importo del mantenimento che il padre verserà alla madre per il figlio minorenne è vincolato alla circostanza che lo stesso mantenga quantomeno il proprio domicilio in PE.
Le parti hanno altresì chiesto:
“2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e osservate le condizione e i termini della mancata ripresa della convivenza tra i coniugi previsti dall'art. 3 della Legge
898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 24 luglio 2016 a PE (AQ), come risulta dall'atto n. 13, Parte II, serie A, Anno 2016 del Comune di PE, con provvedimento immediatamente esecutivo, ordinando le annotazioni di rito e confermando le condizioni esposte nell'accordo ai punti da 1 a 7.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 15.09.2025 i coniugi, , deducendo di aver Parte_4 contratto matrimonio in PE (AQ) in data 24.07.2016, e che da tale unione è nato ad Avezzano il 03/07/2019, ad oggi minorenne, hanno adìto Persona_1
congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 12 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. In tal sede le parti hanno precisato che l'importo dell'assegno unico percepito dalla sig.ra ammonta Pt_3
ad euro 215,50 mensili.
4 Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, non essendo contrarie al superiore interesse del figlio della coppia e alle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett.
b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra E Parte_1 Parte_3
, come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le condizioni relative
-all'affido ed al collocamento del figlio:
Il figlio, , è affidato ad entrambi i genitori, i quali provvederanno Persona_1 congiuntamente all'educazione e all'istruzione dello stesso, adottando insieme tutte le decisioni
5 di maggiore interesse, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue legittime aspirazioni.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui si trova il figlio minorenne al momento in cui se ne renda necessaria l'adozione.
Il figlio vivrà ed abiterà prevalentemente con la madre, IG.ra presso la casa Parte_3 coniugale sita in PE, alla Via Pignianici, 17.
-all'assegnazione della casa coniugale:
La casa coniugale, sita in PE, Via Pignianici, 17, di proprietà della IG. ra Parte_3
, rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa e del figlio minorenne
[...] Per_1
.
[...]
-al diritto di visita paterno:
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, dopo averne concordato anticipatamente le modalità di visita con la madre, in modo da potersi organizzare compiutamente, considerati gli impegni lavorativi della madre.
Le parti convengono che il figlio potrà stare con il padre nei seguenti giorni del mese:
a) 2 fine settimana al mese, alternati, dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica.
b) il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16:30 alle ore 21:00.
Per ogni festività dell'anno (Natale, Capodanno, Pasqua e tutte le altre festività comandate) i coniugi si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare al loro figlio una presenza alternata, concordando le modalità e gli orari di rientro e di pernotto.
Il padre potrà trascorrere con il proprio figlio le vacanze estive per un periodo pari a 2 settimane, anche non consecutive, da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre.
Per tutto ciò che riguarda la gestione del minore ci si riporta al Patto genitoriale che costituisce anch'esso parte integrante del presente ricorso ed ivi si considera integralmente riprodotto
I coniugi si impegnano a far mantenere rapporti cordiali e amorevoli tra il figlio e i nonni materni e paterni e con i parenti delle loro rispettive famiglie.
I coniugi hanno comunque l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i propri recapiti (nr.i di telefono, indirizzi e-mail, ecc.) su cui poter essere contattati in qualsiasi momento della giornata, e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza preventivamente di tutti gli eventuali spostamenti in altre località quando sono in compagnia del figlio minorenne.
-al contributo di mantenimento a favore del figlio minore:
6 Il padre, IG. si obbliga a corrispondere al figlio minorenne, Parte_1 Per_1
, la somma mensile di Euro 350,00#, a titolo di mantenimento. Detti importi verranno
[...] annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. La suddetta somma dovrà essere versata dal padre entro il 27 di ogni mese sul seguente codice IBAN intestato alla madre IG.ra Parte_3
: [...].
[...]
L'assegno unico verrà corrisposto integralmente alla madre, IG.ra . Parte_3
I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute per il figlio minorenne nella misura del 50% cadauno e che per l'elencazione e descrizione delle stesse si farà riferimento al contenuto del “Protocollo” sulla gestione delle spese in uso presso il Tribunale di Avezzano, considerandolo parte integrante del presente atto, ad eccezione delle spese sportive riportate al punto e) delle spese straordinarie non obbligatorie, per cui le parti convengono quanto segue:
a) le spese relative al primo sport praticato dal figlio minore saranno ripartite al 50% tra i genitori, IGg. e . Parte_1 Parte_3
b) le spese relative all'eventuale secondo sport praticato dal figlio minore saranno interamente a carico della madre, IG. ra . Parte_3
-al mantenimento tra coniugi:
Il conto corrente n. 63162524, acceso presso la Banca MPS, sede di San Benedetto dei Marsi, cointestato ad entrambi i coniugi, verrà definitivamente estinto entro il termine di 15 giorni dal deposito del presente ricorso, con accollo esclusivo di tutte le spese ed interessi al IG. Parte_1
in ragione degli interessi passivi corrisposti dalla IG. ra dopo il
[...] Parte_3 trasferimento ad altro conto dell'accredito dello stipendio da parte del IG. (giugno Per_1
2023). Il residuo patrimonio in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro dal punto di vista patrimoniale.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, integralmente richiamato in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di PE (AQ) atto n. 13, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2016.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
7 Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
8
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 683/2025 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/03/1985 ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliato in
PE, alla Località Alto Le Vigne, s.n.c., presso lo studio legale dell'Avv. Maurizio
Radichetti;
E Cont
, nata a [...]il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ),
Loc. Monticchio, Via dell'Aquila, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Sonia Giallonardo del Foro di L'Aquila;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 15.09.2025.
In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
1)Cessazione della convivenza.
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento e collocazione del figlio minorenne.
Il figlio, , è affidato ad entrambi i genitori, i quali provvederanno Persona_1 congiuntamente all'educazione e all'istruzione dello stesso, adottando insieme tutte le decisioni di maggiore interesse, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue legittime aspirazioni.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui si trova il figlio minorenne al momento in cui se ne renda necessaria l'adozione.
Il figlio vivrà ed abiterà prevalentemente con la madre, IG.ra presso la casa Parte_3 coniugale sita in PE, alla Via Pignianici, 17.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, dopo averne concordato anticipatamente le modalità di visita con la madre, in modo da potersi organizzare compiutamente, considerati gli impegni lavorativi della madre.
Le parti convengono che il figlio potrà stare con il padre nei seguenti giorni del mese:
a) 2 fine settimana al mese, alternati, dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica.
b) il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16:30 alle ore 21:00.
Per ogni festività dell'anno (Natale, Capodanno, Pasqua e tutte le altre festività comandate) i coniugi si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare al loro figlio una presenza alternata, concordando le modalità e gli orari di rientro e di pernotto.
Il padre potrà trascorrere con il proprio figlio le vacanze estive per un periodo pari a 2 settimane, anche non consecutive, da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre.
Per tutto ciò che riguarda la gestione del minore ci si riporta al Patto genitoriale che costituisce anch'esso parte integrante del presente ricorso ed ivi si considera integralmente riprodotto
I coniugi si impegnano a far mantenere rapporti cordiali e amorevoli tra il figlio e i nonni materni e paterni e con i parenti delle loro rispettive famiglie.
2 I coniugi hanno comunque l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i propri recapiti (nr.i di telefono, indirizzi e-mail, ecc.) su cui poter essere contattati in qualsiasi momento della giornata, e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza preventivamente di tutti gli eventuali spostamenti in altre località quando sono in compagnia del figlio minorenne.
3)Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
4)Mantenimento del figlio.
Il padre, IG. si obbliga a corrispondere al figlio minorenne, Parte_1 Per_1
, la somma mensile di Euro 350,00#, a titolo di mantenimento. Detti importi verranno
[...] annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. La suddetta somma dovrà essere versata dal padre entro il 27 di ogni mese sul seguente codice IBAN intestato alla madre IG.ra Parte_3
: [...].
[...]
L'assegno unico verrà corrisposto integralmente alla madre, IG.ra . Parte_3
I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute per il figlio minorenne nella misura del 50% cadauno e che per l'elencazione e descrizione delle stesse si farà riferimento al contenuto del “Protocollo” sulla gestione delle spese in uso presso il Tribunale di Avezzano, considerandolo parte integrante del presente atto, ad eccezione delle spese sportive riportate al punto e) delle spese straordinarie non obbligatorie, per cui le parti convengono quanto segue:
a)le spese relative al primo sport praticato dal figlio minore saranno saranno ripartite al 50% tra i genitori, IGg. e . Parte_1 Parte_3
b)le spese relative all'eventuale secondo sport praticato dal figlio minore saranno interamente a carico della madre, IG. ra . Parte_3
5) Assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale, sita in PE, Via Pignianici, 17, di proprietà della IG. ra Parte_3
, rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa e del figlio minorenne
[...] Per_1
.
[...]
6) Rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il conto corrente n. 63162524, acceso presso la Banca MPS, sede di San Benedetto dei Marsi, cointestato ad entrambi i coniugi, verrà definitivamente estinto entro il termine di 15 giorni dal deposito del presente ricorso, con accollo esclusivo di tutte le spese ed interessi al IG. Parte_1
in ragione degli interessi passivi corrisposti dalla IG. ra dopo il
[...] Parte_3
3 trasferimento ad altro conto dell'accredito dello stipendio da parte del IG. (giugno Per_1
2023). Il residuo patrimonio in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro dal punto di vista patrimoniale.
7) Il IG. si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica (ad Parte_1 oggi fissata presso l'abitazione di proprietà della moglie), entro il termine di 15 giorni dal deposito del presente ricorso.
7. Clausola di revisione.
Gli accordi potranno essere modificati in caso di variazioni sostanziali delle condizioni economiche o personali di uno o entrambi i coniugi. In particolare l'importo del mantenimento che il padre verserà alla madre per il figlio minorenne è vincolato alla circostanza che lo stesso mantenga quantomeno il proprio domicilio in PE.
Le parti hanno altresì chiesto:
“2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e osservate le condizione e i termini della mancata ripresa della convivenza tra i coniugi previsti dall'art. 3 della Legge
898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 24 luglio 2016 a PE (AQ), come risulta dall'atto n. 13, Parte II, serie A, Anno 2016 del Comune di PE, con provvedimento immediatamente esecutivo, ordinando le annotazioni di rito e confermando le condizioni esposte nell'accordo ai punti da 1 a 7.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 15.09.2025 i coniugi, , deducendo di aver Parte_4 contratto matrimonio in PE (AQ) in data 24.07.2016, e che da tale unione è nato ad Avezzano il 03/07/2019, ad oggi minorenne, hanno adìto Persona_1
congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 12 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. In tal sede le parti hanno precisato che l'importo dell'assegno unico percepito dalla sig.ra ammonta Pt_3
ad euro 215,50 mensili.
4 Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, non essendo contrarie al superiore interesse del figlio della coppia e alle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett.
b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra E Parte_1 Parte_3
, come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le condizioni relative
-all'affido ed al collocamento del figlio:
Il figlio, , è affidato ad entrambi i genitori, i quali provvederanno Persona_1 congiuntamente all'educazione e all'istruzione dello stesso, adottando insieme tutte le decisioni
5 di maggiore interesse, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue legittime aspirazioni.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui si trova il figlio minorenne al momento in cui se ne renda necessaria l'adozione.
Il figlio vivrà ed abiterà prevalentemente con la madre, IG.ra presso la casa Parte_3 coniugale sita in PE, alla Via Pignianici, 17.
-all'assegnazione della casa coniugale:
La casa coniugale, sita in PE, Via Pignianici, 17, di proprietà della IG. ra Parte_3
, rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa e del figlio minorenne
[...] Per_1
.
[...]
-al diritto di visita paterno:
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, dopo averne concordato anticipatamente le modalità di visita con la madre, in modo da potersi organizzare compiutamente, considerati gli impegni lavorativi della madre.
Le parti convengono che il figlio potrà stare con il padre nei seguenti giorni del mese:
a) 2 fine settimana al mese, alternati, dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica.
b) il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16:30 alle ore 21:00.
Per ogni festività dell'anno (Natale, Capodanno, Pasqua e tutte le altre festività comandate) i coniugi si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare al loro figlio una presenza alternata, concordando le modalità e gli orari di rientro e di pernotto.
Il padre potrà trascorrere con il proprio figlio le vacanze estive per un periodo pari a 2 settimane, anche non consecutive, da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre.
Per tutto ciò che riguarda la gestione del minore ci si riporta al Patto genitoriale che costituisce anch'esso parte integrante del presente ricorso ed ivi si considera integralmente riprodotto
I coniugi si impegnano a far mantenere rapporti cordiali e amorevoli tra il figlio e i nonni materni e paterni e con i parenti delle loro rispettive famiglie.
I coniugi hanno comunque l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i propri recapiti (nr.i di telefono, indirizzi e-mail, ecc.) su cui poter essere contattati in qualsiasi momento della giornata, e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza preventivamente di tutti gli eventuali spostamenti in altre località quando sono in compagnia del figlio minorenne.
-al contributo di mantenimento a favore del figlio minore:
6 Il padre, IG. si obbliga a corrispondere al figlio minorenne, Parte_1 Per_1
, la somma mensile di Euro 350,00#, a titolo di mantenimento. Detti importi verranno
[...] annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. La suddetta somma dovrà essere versata dal padre entro il 27 di ogni mese sul seguente codice IBAN intestato alla madre IG.ra Parte_3
: [...].
[...]
L'assegno unico verrà corrisposto integralmente alla madre, IG.ra . Parte_3
I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute per il figlio minorenne nella misura del 50% cadauno e che per l'elencazione e descrizione delle stesse si farà riferimento al contenuto del “Protocollo” sulla gestione delle spese in uso presso il Tribunale di Avezzano, considerandolo parte integrante del presente atto, ad eccezione delle spese sportive riportate al punto e) delle spese straordinarie non obbligatorie, per cui le parti convengono quanto segue:
a) le spese relative al primo sport praticato dal figlio minore saranno ripartite al 50% tra i genitori, IGg. e . Parte_1 Parte_3
b) le spese relative all'eventuale secondo sport praticato dal figlio minore saranno interamente a carico della madre, IG. ra . Parte_3
-al mantenimento tra coniugi:
Il conto corrente n. 63162524, acceso presso la Banca MPS, sede di San Benedetto dei Marsi, cointestato ad entrambi i coniugi, verrà definitivamente estinto entro il termine di 15 giorni dal deposito del presente ricorso, con accollo esclusivo di tutte le spese ed interessi al IG. Parte_1
in ragione degli interessi passivi corrisposti dalla IG. ra dopo il
[...] Parte_3 trasferimento ad altro conto dell'accredito dello stipendio da parte del IG. (giugno Per_1
2023). Il residuo patrimonio in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro dal punto di vista patrimoniale.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, integralmente richiamato in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di PE (AQ) atto n. 13, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2016.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
7 Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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