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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/10/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 1697/2021, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
TRA
in persona legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
TA Di TT (C.F. ;C.F._1
-ATTORE -
E
, P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Francesco
OL (C.F. ; C.F._2
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
1 Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.
n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione, in persona del r.l.p.t, esponeva Parte_1
di aver subito una serie di furti il giorno 03/08/19 e il giorno
28/10/19 all'interno della propria azienda che si occupa prevalentemente di lavorazione e commercio di marmi ed essendo coperta, anche in caso di furto, dalla polizza Tutela business-
commercio di recante n. 51980012715 Controparte_2
2 chiedeva di accertare e dichiarare la piena operatività con indennizzo dei danni subiti.
Con comparsa si costituiva la quale Controparte_3
chiedeva il rigetto della domanda attorea stante il mancato espletamento delle operazioni di cd. “perizia contrattuale”, previste dalla polizza, accertare la inoperatività della garanzia invocata per violazione dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 cc, dichiarare la perdita e/o riduzione dell'indennizzo richiesto per violazione dell'art. 1915 c.c., accertare e dichiarare l'assenza del nesso causale ovvero che i danni denunciati per il sinistro del 28/10/2009 sono diretta conseguenza dell'aggravamento del furto del 3/8/2019,
accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia invocata per violazione dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 cc, dichiarare la perdita e/o riduzione dell'indennizzo richiesto.
Nell'atto di citazione la società dichiarava che in data 03/08/2019,
intorno alle ore 8.00 circa, l'amministratore unitamente ad alcuni collaboratori, nell'accedere nell'ufficio retrostante i locali della azienda sita in Rotondi alla via Appia km 240, accertavano che la porta di ingresso era stata aperta a seguito di una effrazione;
accertavano che erano state asportate n. 4 statue altezza 70-80 cm
3 raffiguranti putti in marmo di colore bianco, oltre ad una testa in bronzo raffigurante il volto di e di un notebook il Per_1 Per_2
tutto per un danno complessivo di euro 30.000,00 circa;
la società
provvedeva a sporgere formale querela;
in data 28/10/2019 la società subiva un ulteriore furto all'interno dei locali Parte_1
commerciali, sempre caratterizzato dalla forzatura delle porte di ingresso e delle finestre, con asportazione di uno scanner 3D, oltre la somma di euro 4.100,00 in contanti riposta all'interno del registratore di cassa, anch'esso danneggiato. A seguito dei predetti furti anche i serramenti subivano danni per l'importo di € 2.747,32
mentre per il registratore di cassa € 732,00.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene all'odierna udienza assegnata in decisione a seguito di discussione orale, con lettura della sentenza a fine udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più
liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più
4 rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
5 La domanda va rigettata.
Nel merito, non può che condividersi la decisione del precedente giudice, giusta ordinanza al verbale del 04.01.2024 di rinvio per conclusioni, in quanto “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, da valutarsi nel merito (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010); considerato altresì
che nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento, tramite perizia contrattuale, del danno astrattamente risarcibile non impedisce alle parti di sollevare in giudizio questioni preliminari di merito concernenti la stessa esistenza del diritto all'indennizzo, trattandosi di questioni sottratte alla competenza dei periti e idonee a definire la lite senza necessità
di ulteriori indagini sull'entità del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3961 del 13/03/2012)”
In base al consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale,
infatti, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che si assume averlo cagionato, poiché il rapporto di causalità
costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai
6 sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
Nel caso di specie, la domanda di pagamento di indennizzo è
assolutamente inammissibile in quanto non è stata correttamente espletata e portata a termine la procedura di perizia contrattuale prevista in polizza (cfr. ordinanza del 19.11.2009, Trib. Napoli, XI°
sez. civ.) ma soprattutto il pagamento di indennizzo non può essere richiesto qualora i periti incaricati in virtù del dettato di polizza per la valutazione e la stima dei danni richiesta dall'assicurato non abbiano raggiunto una valutazione "di massima” del minimo danno indennizzabile.
In ordine alla violazione dell'obbligo di salvataggio va rilevato che non ha provveduto al ripristino dello stato dei Parte_1
luoghi, ovvero, adoperarsi al fine di evitare o diminuire i danni al rischio assicurato. Infatti, l'assicurato , per evitare Parte_1
l'aggravamento del danno, avrebbe dovuto ripristinare le porte oggetto della effrazione a seguito del furto del 3/08/19 impedendo,
in tal modo, che il pregiudizio già determinatosi a seguito di detto evento, potesse crescere ulteriormente e comportare i danni poi riscontrati con il successivo evento furto del 28/10/2019. Nella
7 denuncia sporta dal legale rapp.te della inoltre, Parte_1
viene omessa l'indicazione della Compagnia assicuratrice dell'esercizio commerciale nel quale ebbe a concretizzarsi l'evento furto, nè vengono indicati il valore dei beni danneggiati.
Deve concordarsi infine sulla sollevata inoperatività della polizza per violazione dell'art. 10.6 delle GCA.
E invero, dalla lettura del verbale di primo sopralluogo dell'11.11.2019, scaturente a seguito del secondo evento furto del
28/10/2019, nel corpo dello stesso viene richiamato anche il primo furto del 3/08/19, a pag. 3, il legale rapp.te della Parte_1
dichiarava che al momento del sinistro, a protezione delle cose asportate esisteva un impianto automatico di allarme collegato con l'utenza dell'assicurato a mezzo di linea telefonica, che al momento del verificarsi dell'evento furto del 3/08/19 era disattivato in quanto l'impianto non era stato inserito.
Ai sensi dell'art. 10.6 delle condizioni generali di assicurazione,
nella sezione denominata: “impianti allarme” viene espressamente concordato che: “nel modulo di polizza il contraente deve dichiarare se i locali che contengono le cose assicurate siano protetti da impianti allarme installato da una ditta specializzata e
8 omologato alle norme vigenti;
mantenuto in efficienza e attivato tutte le volte in cui i locali rimangono incustoditi;
in caso di mancata attivazione o provata inefficienza dell'impianto, in caso di sinistro la compagnia applica uno scoperto del 10% con massimo 2.500,00
euro”.
Pertanto, la domanda di indennizzo di parte attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281
sexies cpc:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte attrice in persona legale Parte_1
rapp.te, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge.
Avellino, 6.10.2025 Il giudice
Dott.ssa Lucia Cammarota
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 1697/2021, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
TRA
in persona legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
TA Di TT (C.F. ;C.F._1
-ATTORE -
E
, P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Francesco
OL (C.F. ; C.F._2
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
1 Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.
n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione, in persona del r.l.p.t, esponeva Parte_1
di aver subito una serie di furti il giorno 03/08/19 e il giorno
28/10/19 all'interno della propria azienda che si occupa prevalentemente di lavorazione e commercio di marmi ed essendo coperta, anche in caso di furto, dalla polizza Tutela business-
commercio di recante n. 51980012715 Controparte_2
2 chiedeva di accertare e dichiarare la piena operatività con indennizzo dei danni subiti.
Con comparsa si costituiva la quale Controparte_3
chiedeva il rigetto della domanda attorea stante il mancato espletamento delle operazioni di cd. “perizia contrattuale”, previste dalla polizza, accertare la inoperatività della garanzia invocata per violazione dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 cc, dichiarare la perdita e/o riduzione dell'indennizzo richiesto per violazione dell'art. 1915 c.c., accertare e dichiarare l'assenza del nesso causale ovvero che i danni denunciati per il sinistro del 28/10/2009 sono diretta conseguenza dell'aggravamento del furto del 3/8/2019,
accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia invocata per violazione dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 cc, dichiarare la perdita e/o riduzione dell'indennizzo richiesto.
Nell'atto di citazione la società dichiarava che in data 03/08/2019,
intorno alle ore 8.00 circa, l'amministratore unitamente ad alcuni collaboratori, nell'accedere nell'ufficio retrostante i locali della azienda sita in Rotondi alla via Appia km 240, accertavano che la porta di ingresso era stata aperta a seguito di una effrazione;
accertavano che erano state asportate n. 4 statue altezza 70-80 cm
3 raffiguranti putti in marmo di colore bianco, oltre ad una testa in bronzo raffigurante il volto di e di un notebook il Per_1 Per_2
tutto per un danno complessivo di euro 30.000,00 circa;
la società
provvedeva a sporgere formale querela;
in data 28/10/2019 la società subiva un ulteriore furto all'interno dei locali Parte_1
commerciali, sempre caratterizzato dalla forzatura delle porte di ingresso e delle finestre, con asportazione di uno scanner 3D, oltre la somma di euro 4.100,00 in contanti riposta all'interno del registratore di cassa, anch'esso danneggiato. A seguito dei predetti furti anche i serramenti subivano danni per l'importo di € 2.747,32
mentre per il registratore di cassa € 732,00.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene all'odierna udienza assegnata in decisione a seguito di discussione orale, con lettura della sentenza a fine udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più
liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più
4 rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
5 La domanda va rigettata.
Nel merito, non può che condividersi la decisione del precedente giudice, giusta ordinanza al verbale del 04.01.2024 di rinvio per conclusioni, in quanto “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, da valutarsi nel merito (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010); considerato altresì
che nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento, tramite perizia contrattuale, del danno astrattamente risarcibile non impedisce alle parti di sollevare in giudizio questioni preliminari di merito concernenti la stessa esistenza del diritto all'indennizzo, trattandosi di questioni sottratte alla competenza dei periti e idonee a definire la lite senza necessità
di ulteriori indagini sull'entità del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3961 del 13/03/2012)”
In base al consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale,
infatti, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che si assume averlo cagionato, poiché il rapporto di causalità
costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai
6 sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
Nel caso di specie, la domanda di pagamento di indennizzo è
assolutamente inammissibile in quanto non è stata correttamente espletata e portata a termine la procedura di perizia contrattuale prevista in polizza (cfr. ordinanza del 19.11.2009, Trib. Napoli, XI°
sez. civ.) ma soprattutto il pagamento di indennizzo non può essere richiesto qualora i periti incaricati in virtù del dettato di polizza per la valutazione e la stima dei danni richiesta dall'assicurato non abbiano raggiunto una valutazione "di massima” del minimo danno indennizzabile.
In ordine alla violazione dell'obbligo di salvataggio va rilevato che non ha provveduto al ripristino dello stato dei Parte_1
luoghi, ovvero, adoperarsi al fine di evitare o diminuire i danni al rischio assicurato. Infatti, l'assicurato , per evitare Parte_1
l'aggravamento del danno, avrebbe dovuto ripristinare le porte oggetto della effrazione a seguito del furto del 3/08/19 impedendo,
in tal modo, che il pregiudizio già determinatosi a seguito di detto evento, potesse crescere ulteriormente e comportare i danni poi riscontrati con il successivo evento furto del 28/10/2019. Nella
7 denuncia sporta dal legale rapp.te della inoltre, Parte_1
viene omessa l'indicazione della Compagnia assicuratrice dell'esercizio commerciale nel quale ebbe a concretizzarsi l'evento furto, nè vengono indicati il valore dei beni danneggiati.
Deve concordarsi infine sulla sollevata inoperatività della polizza per violazione dell'art. 10.6 delle GCA.
E invero, dalla lettura del verbale di primo sopralluogo dell'11.11.2019, scaturente a seguito del secondo evento furto del
28/10/2019, nel corpo dello stesso viene richiamato anche il primo furto del 3/08/19, a pag. 3, il legale rapp.te della Parte_1
dichiarava che al momento del sinistro, a protezione delle cose asportate esisteva un impianto automatico di allarme collegato con l'utenza dell'assicurato a mezzo di linea telefonica, che al momento del verificarsi dell'evento furto del 3/08/19 era disattivato in quanto l'impianto non era stato inserito.
Ai sensi dell'art. 10.6 delle condizioni generali di assicurazione,
nella sezione denominata: “impianti allarme” viene espressamente concordato che: “nel modulo di polizza il contraente deve dichiarare se i locali che contengono le cose assicurate siano protetti da impianti allarme installato da una ditta specializzata e
8 omologato alle norme vigenti;
mantenuto in efficienza e attivato tutte le volte in cui i locali rimangono incustoditi;
in caso di mancata attivazione o provata inefficienza dell'impianto, in caso di sinistro la compagnia applica uno scoperto del 10% con massimo 2.500,00
euro”.
Pertanto, la domanda di indennizzo di parte attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281
sexies cpc:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte attrice in persona legale Parte_1
rapp.te, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge.
Avellino, 6.10.2025 Il giudice
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