Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 114
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione attiva della SI_1 spa

    La SI_1 spa ha documentato di aver ricevuto dal ex OR la concessione del servizio di riscossione coattiva dei contributi di bonifica, valida anche per l'anno in questione e protratta nel tempo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento

    Nell'atto opposto vi è chiaro riferimento al contributo in riscossione e ai terreni cui lo stesso si riferisce; inoltre, era stato precedentemente notificato un sollecito di pagamento rimasto inevaso.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito

    Non si è verificata alcuna prescrizione. La prescrizione è decennale, trattandosi di contributo determinato anno per anno in base alle opere effettuate e alle necessità finanziarie dell'Ente di Bonifica.

  • Rigettato
    Assenza di beneficio fondiario

    L'inserimento del terreno nel Piano di Classifica determina l'inversione dell'onere della prova. La ricorrente non ha assolto all'onere probatorio, non avendo dimostrato in concreto l'assenza di beneficio per il suo fondo. Le argomentazioni e i documenti prodotti sono generici e non chiaramente ricollegabili alla sua proprietà. La consulenza di parte è anch'essa generica e redatta a distanza di anni dal periodo in contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 114
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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