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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RD MA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3249 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 18/01/1967, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOIRA GENNARO;
- Ricorrente -
contro
OMA (RM) 02/05/1956, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MOIRA GENNARO;
- Convenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Ardea il 22/07/1999 (atto n. 23, Parte I, anno
1999); dall'unione coniugale sono nate tre figlie, tutte oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti: il 5.6.1997, il 4.5.2000 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
19.2.2002.
Con ricorso depositato il 07/07/2025 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio alle condizioni in quella sede meglio specificate. si è costituita in giudizio dando atto che nelle more i coniugi hanno raggiunto Controparte_1 un accordo sulle condizioni di seguito riportate:
- ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- 1 - - nessun contributo sarà dovuto dal Sig. per il mantenimento delle figlie Pt_1 Persona_1 di anni 28, di anni 25 e di anni 23, potendo tutte contare su Persona_2 Persona_3 autonomi redditi da lavoro avendo quindi raggiunto una stabile indipendenza economica e nella ulteriore considerazione che attualmente vive a Vipiteno dove lavora e Persona_2 che ha iniziato una stabile convivenza con il compagno. Persona_3
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
La separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri
n. 1273 del 2018, passata in giudicato.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate non appaiono in contrasto con norme di ordine pubblico e di conseguenza sussistono tutti i presupposti di legge perché il Tribunale possa prenderne atto.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Ardea il 22/07/1999; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Ardea di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi conclusi dalle parti e riportati in motivazione.
4) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
RD MA
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RD MA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3249 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 18/01/1967, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOIRA GENNARO;
- Ricorrente -
contro
OMA (RM) 02/05/1956, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MOIRA GENNARO;
- Convenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Ardea il 22/07/1999 (atto n. 23, Parte I, anno
1999); dall'unione coniugale sono nate tre figlie, tutte oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti: il 5.6.1997, il 4.5.2000 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
19.2.2002.
Con ricorso depositato il 07/07/2025 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio alle condizioni in quella sede meglio specificate. si è costituita in giudizio dando atto che nelle more i coniugi hanno raggiunto Controparte_1 un accordo sulle condizioni di seguito riportate:
- ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- 1 - - nessun contributo sarà dovuto dal Sig. per il mantenimento delle figlie Pt_1 Persona_1 di anni 28, di anni 25 e di anni 23, potendo tutte contare su Persona_2 Persona_3 autonomi redditi da lavoro avendo quindi raggiunto una stabile indipendenza economica e nella ulteriore considerazione che attualmente vive a Vipiteno dove lavora e Persona_2 che ha iniziato una stabile convivenza con il compagno. Persona_3
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
La separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri
n. 1273 del 2018, passata in giudicato.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n.
898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate non appaiono in contrasto con norme di ordine pubblico e di conseguenza sussistono tutti i presupposti di legge perché il Tribunale possa prenderne atto.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Ardea il 22/07/1999; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Ardea di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi conclusi dalle parti e riportati in motivazione.
4) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
RD MA
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