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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6975 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8436/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
KONDRATYEVA DARYA con studio in VIALE FILIPPETTI, 26 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato LEONARDI CP_1 C.F._2
ARIANNA con studio in VIA MANARA N 11 20100 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a MILANO il 16/10/2015 con rito civile ) CodiceFiscale_3 Dall'unione coniugale in data 3.12.2016 è nata Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 04.03.2025 ha Parte_1 chiesto la pronuncia di separazione con addebito al marito nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento.
Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 10.09.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame della parte attrice, presente personalmente che hanno reso ampi dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. E' stata inoltre esaminata, nel contraddittorio dei difensori e del curatore speciale della minore, la relazione conoscitiva trasmessa dai SS del Comune di IL. All'esito, i procuratori delle parti -invitati dal Giudice delegato – alla discussione i ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno aderito alla proposta del Giudice ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, chiedendo il differimento della discussione in ordine alle istanze istruttorie e formulando richiesta di sentenza parziale in ordine allo status. Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.conferma allo stato i provvedimenti assunti e tutti gli incarichi conferiti dal Tribunale per i Minorenni di IL ai SS dei comuni di IL e Pisa (allo stato competenti per il luogo di domicilio di fatto del convenuto) con il decreto ex art. 473 bis. 15 cpc del 13.12.2024 (valutazione psicodiagnostica dei genitori, presa in carico del padre presso il , educativa domiciliare Pt_2 presso la mamma, supporto psicologico per la madre, invio del padre presso un centro per uomini maltrattanti), avuto particolare attenzione ad avviare con urgenza l'educativa domiciliare presso l'abitazione della madre nonché incontri in Spazio neutro tra padre e minore, che dovranno essere calendarizzati tenuto conto dell'avvio e dell'andamento dei supporti indicati sub punto 3 . A tale fine sarà onere e cura del convenuto richiedere le necessarie autorizzazioni all'autorità giudiziaria penale procedente
2.incarico ai SS del Comune di IL, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di avviare con urgenza la valutazione psicodiagnostica della minore con successiva presa in carico da parte del servizio specialistico quantomeno per un supporto piscologico
3.incarico ai SS del comune di Pisa, anche per il tramite dei servizi specialisti sul territorio, ad avviare con urgenza la valutazione usfma sullo stato psichico del sig. e un supporto alla CP_1 genitorialità in favore dello stesso
3.pone a carico obbligo del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore provvedendo in via diretta al pagamento del canone di locazione e delle utenze dell'immobile occupato da madre e dalla figlia
4.dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del 100% Rinvia la causa per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc al 12.03.2026 ore 14.30 assegnando ai SS termine fino al 2.03.2026 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento che dia conto dell'avvio e dell'andamento dei supporti e delle valutazioni delegate, della qualità della relazione tra i genitori e la minore, dello stato di benessere psico fisico della minore Trattiene la causa in decisione limitatamente alla domando sullo status, con riserva di riferire al Collegio
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025.
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
[...] CP_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a MILANO il 16/10/2015 con rito civile ( ) CodiceFiscale_3
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
IL, 17/09/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
KONDRATYEVA DARYA con studio in VIALE FILIPPETTI, 26 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: assistita e difesa dall'avvocato LEONARDI CP_1 C.F._2
ARIANNA con studio in VIA MANARA N 11 20100 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a MILANO il 16/10/2015 con rito civile ) CodiceFiscale_3 Dall'unione coniugale in data 3.12.2016 è nata Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 04.03.2025 ha Parte_1 chiesto la pronuncia di separazione con addebito al marito nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento.
Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 10.09.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame della parte attrice, presente personalmente che hanno reso ampi dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. E' stata inoltre esaminata, nel contraddittorio dei difensori e del curatore speciale della minore, la relazione conoscitiva trasmessa dai SS del Comune di IL. All'esito, i procuratori delle parti -invitati dal Giudice delegato – alla discussione i ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno aderito alla proposta del Giudice ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, chiedendo il differimento della discussione in ordine alle istanze istruttorie e formulando richiesta di sentenza parziale in ordine allo status. Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.conferma allo stato i provvedimenti assunti e tutti gli incarichi conferiti dal Tribunale per i Minorenni di IL ai SS dei comuni di IL e Pisa (allo stato competenti per il luogo di domicilio di fatto del convenuto) con il decreto ex art. 473 bis. 15 cpc del 13.12.2024 (valutazione psicodiagnostica dei genitori, presa in carico del padre presso il , educativa domiciliare Pt_2 presso la mamma, supporto psicologico per la madre, invio del padre presso un centro per uomini maltrattanti), avuto particolare attenzione ad avviare con urgenza l'educativa domiciliare presso l'abitazione della madre nonché incontri in Spazio neutro tra padre e minore, che dovranno essere calendarizzati tenuto conto dell'avvio e dell'andamento dei supporti indicati sub punto 3 . A tale fine sarà onere e cura del convenuto richiedere le necessarie autorizzazioni all'autorità giudiziaria penale procedente
2.incarico ai SS del Comune di IL, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di avviare con urgenza la valutazione psicodiagnostica della minore con successiva presa in carico da parte del servizio specialistico quantomeno per un supporto piscologico
3.incarico ai SS del comune di Pisa, anche per il tramite dei servizi specialisti sul territorio, ad avviare con urgenza la valutazione usfma sullo stato psichico del sig. e un supporto alla CP_1 genitorialità in favore dello stesso
3.pone a carico obbligo del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore provvedendo in via diretta al pagamento del canone di locazione e delle utenze dell'immobile occupato da madre e dalla figlia
4.dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del 100% Rinvia la causa per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc al 12.03.2026 ore 14.30 assegnando ai SS termine fino al 2.03.2026 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento che dia conto dell'avvio e dell'andamento dei supporti e delle valutazioni delegate, della qualità della relazione tra i genitori e la minore, dello stato di benessere psico fisico della minore Trattiene la causa in decisione limitatamente alla domando sullo status, con riserva di riferire al Collegio
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025.
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
[...] CP_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a MILANO il 16/10/2015 con rito civile ( ) CodiceFiscale_3
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
IL, 17/09/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato