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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10859 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21341/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21341/24 riservata in decisione all'udienza del 13.11.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mauro Papaluca, presso il cui studio elett.te domicilia in San Giorgio a Cremano alla via Giovanni Papini, 8; APPELLANTE e
n.q. di FGVS (c.f. – p.i. ), rapp.ta e difesa in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Francesco Saverio Formichella e Francesco Rocco, elett.te domiciliati presso i propri domicili digitali p.e.c.
[...]
– Email_1 Email_2 APPELLATA OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO citò quale Impresa designata per la Campania per il Parte_1 Controparte_1 F.G.V.S., innanzi al Giudice di Pace di Barra, riferendo di essere stata investita al Vico Pergole in Napoli, in data 10/01/2016, alle ore 16.00 circa, da un'auto pirata il cui conducente dopo l'investimento si allontanò senza che fosse possibile rilevare il numero di targa. In seguito all'incidente si infortunava. Per tale motivo chiese la condanna della Parte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, ai sensi dell'art. 283 lett. a) D. Lg. n. 209/05. A suo dire, la dinamica del sinistro fu la seguente: mentre a piedi completava l'attraversamento della detta strada da sinistra verso destra, secondo il senso unico di marcia dei veicoli con direzione Borgo di S. Antonio Abate, veniva investita da un autoveicolo che, proveniente dalla sua destra, la urtava facendola cadere sul lato sinistro e provocando dolori alla spalla sinistra ed escoriazioni al viso per cui veniva trasportata in Ospedale. La costituita n.q. di FGVS chiese il rigetto della domanda. Controparte_1 Con la sentenza n. 1097/2024 pubblicata in data 11.03.2024, il Giudice di Pace di Barra rigettava la domanda. Per quel che rileva, il GdP osservava che la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione non era convincente, in quanto destituita di fondamento dalle risultanze istruttorie. Il GdP sosteneva che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, erano lacunose, Testimone_1 generiche e contraddittorie, dunque, tali da minarne l'attendibilità. Inoltre, anche il nominato CTU, dr. , evidenziava nel proprio elaborato peritale che il Persona_1 danno ai denti non era compatibile con la dinamica del sinistro ed il nesso causale complessivo. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Si è costituito n.q. di FGVS che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere non provato il fatto storico del sinistro. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP non avrebbe motivato le ragioni di inattendibilità del teste escusso, non avendo precisato quali sarebbero le incongruenze tra la sua deposizione e la ctu e le risultanze della documentazione versata in atti. Di conseguenza, l'appellante ribadisce l'attendibilità del teste che confermò il verificarsi del sinistro come descritto in citazione. L'appellante, inoltre, evidenzia di aver fornito la prova del danno sia documentalmente, mediante la produzione del certificato di pronto soccorso rilasciato dal nosocomio “Loreto Mare” di Napoli dove le veniva refertato: “rottura parziale I incisivo destro e sin trauma contusivo spalla sinistra”, e della successiva documentazione medica in atti, sia a mezzo di prova testimoniale (“… notai che la stessa si lamentava per dolori all'arto superiore sinistro, inoltre perdeva sangue dalla bocca. Preciso che a terra in quel tratto di strada ci sono i cd “basoli” o “sanpietrini”…”). Infine, fa rilevare che anche il CTU nominato aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e le lesioni lamentate, escludendo solo il danno dentario. Il motivo è infondato. Appare difficile credere che la sig.ra fu investita da un veicolo che proveniva dalla sua destra Pt_1
e cadde, riportando la rottura parziale del I incisivo dx e sx, ed un trauma contusivo alla spalla sx, senza riportare una qualche escoriazione e/o contusione al lato destro del corpo (gamba o fianco), attinto direttamente dall'urto del veicolo che ne provocò la caduta. Vero è che il teste riferì che l'auto < urtava la signora in maniera radente ma quel tanto che bastava a farla cadere rovinosamente al suolo>>. Ma il teste, come ritenuto dal primo giudice, non appare attendibile. Infatti, a prescindere dal rilievo che non si comprende come un urto che sembrerebbe essere stato lieve, possa avere provocato una rovinosa caduta, è decisivo il fatto che il teste riferì anche di avere notato che la signora <<… perdeva sangue dalla bocca>>. Ma sul punto è smentito dal referto del Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania in cui si legge “rottura parziale I incisivo destro e sin senza segni evidenti di trauma”. L'assenza di segni di trauma significa che la rottura dei denti era preesistente e non fu causata dalla caduta provocata dall'asserito investimento. Tanto è vero che il CTU escluse il nesso di causalità tra i danni ai denti e la dinamica del sinistro. Se questo è vero (e l'appellante non ha mosso rilievi al CTU sulla esclusione del danno dentario, avendo chiesto, con l'appello, il danno nella misura quantificata dall'ausiliare), il teste non può aver visto sangue uscire dalla bocca della sig.ra Di qui la sua Pt_1 sicura inattendibilità e conseguente carenza di prova sulla esistenza stessa del sinistro. Di conseguenza, l'appello va rigettato
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. Parte_1 1097/2024 pubblicata in data 11.03.2024;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 Controparte_1
n.q. di FGVS liquidate in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese
[...] forfettarie, Iva e CPA come per legge;
pagina 2 di 3 -Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
[...] principale. Così deciso in Napoli il 21.11.2025. Il Giudice Francesco Pastore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21341/24 riservata in decisione all'udienza del 13.11.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mauro Papaluca, presso il cui studio elett.te domicilia in San Giorgio a Cremano alla via Giovanni Papini, 8; APPELLANTE e
n.q. di FGVS (c.f. – p.i. ), rapp.ta e difesa in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Francesco Saverio Formichella e Francesco Rocco, elett.te domiciliati presso i propri domicili digitali p.e.c.
[...]
– Email_1 Email_2 APPELLATA OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO citò quale Impresa designata per la Campania per il Parte_1 Controparte_1 F.G.V.S., innanzi al Giudice di Pace di Barra, riferendo di essere stata investita al Vico Pergole in Napoli, in data 10/01/2016, alle ore 16.00 circa, da un'auto pirata il cui conducente dopo l'investimento si allontanò senza che fosse possibile rilevare il numero di targa. In seguito all'incidente si infortunava. Per tale motivo chiese la condanna della Parte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, ai sensi dell'art. 283 lett. a) D. Lg. n. 209/05. A suo dire, la dinamica del sinistro fu la seguente: mentre a piedi completava l'attraversamento della detta strada da sinistra verso destra, secondo il senso unico di marcia dei veicoli con direzione Borgo di S. Antonio Abate, veniva investita da un autoveicolo che, proveniente dalla sua destra, la urtava facendola cadere sul lato sinistro e provocando dolori alla spalla sinistra ed escoriazioni al viso per cui veniva trasportata in Ospedale. La costituita n.q. di FGVS chiese il rigetto della domanda. Controparte_1 Con la sentenza n. 1097/2024 pubblicata in data 11.03.2024, il Giudice di Pace di Barra rigettava la domanda. Per quel che rileva, il GdP osservava che la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione non era convincente, in quanto destituita di fondamento dalle risultanze istruttorie. Il GdP sosteneva che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, erano lacunose, Testimone_1 generiche e contraddittorie, dunque, tali da minarne l'attendibilità. Inoltre, anche il nominato CTU, dr. , evidenziava nel proprio elaborato peritale che il Persona_1 danno ai denti non era compatibile con la dinamica del sinistro ed il nesso causale complessivo. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Si è costituito n.q. di FGVS che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere non provato il fatto storico del sinistro. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP non avrebbe motivato le ragioni di inattendibilità del teste escusso, non avendo precisato quali sarebbero le incongruenze tra la sua deposizione e la ctu e le risultanze della documentazione versata in atti. Di conseguenza, l'appellante ribadisce l'attendibilità del teste che confermò il verificarsi del sinistro come descritto in citazione. L'appellante, inoltre, evidenzia di aver fornito la prova del danno sia documentalmente, mediante la produzione del certificato di pronto soccorso rilasciato dal nosocomio “Loreto Mare” di Napoli dove le veniva refertato: “rottura parziale I incisivo destro e sin trauma contusivo spalla sinistra”, e della successiva documentazione medica in atti, sia a mezzo di prova testimoniale (“… notai che la stessa si lamentava per dolori all'arto superiore sinistro, inoltre perdeva sangue dalla bocca. Preciso che a terra in quel tratto di strada ci sono i cd “basoli” o “sanpietrini”…”). Infine, fa rilevare che anche il CTU nominato aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e le lesioni lamentate, escludendo solo il danno dentario. Il motivo è infondato. Appare difficile credere che la sig.ra fu investita da un veicolo che proveniva dalla sua destra Pt_1
e cadde, riportando la rottura parziale del I incisivo dx e sx, ed un trauma contusivo alla spalla sx, senza riportare una qualche escoriazione e/o contusione al lato destro del corpo (gamba o fianco), attinto direttamente dall'urto del veicolo che ne provocò la caduta. Vero è che il teste riferì che l'auto < urtava la signora in maniera radente ma quel tanto che bastava a farla cadere rovinosamente al suolo>>. Ma il teste, come ritenuto dal primo giudice, non appare attendibile. Infatti, a prescindere dal rilievo che non si comprende come un urto che sembrerebbe essere stato lieve, possa avere provocato una rovinosa caduta, è decisivo il fatto che il teste riferì anche di avere notato che la signora <<… perdeva sangue dalla bocca>>. Ma sul punto è smentito dal referto del Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania in cui si legge “rottura parziale I incisivo destro e sin senza segni evidenti di trauma”. L'assenza di segni di trauma significa che la rottura dei denti era preesistente e non fu causata dalla caduta provocata dall'asserito investimento. Tanto è vero che il CTU escluse il nesso di causalità tra i danni ai denti e la dinamica del sinistro. Se questo è vero (e l'appellante non ha mosso rilievi al CTU sulla esclusione del danno dentario, avendo chiesto, con l'appello, il danno nella misura quantificata dall'ausiliare), il teste non può aver visto sangue uscire dalla bocca della sig.ra Di qui la sua Pt_1 sicura inattendibilità e conseguente carenza di prova sulla esistenza stessa del sinistro. Di conseguenza, l'appello va rigettato
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. Parte_1 1097/2024 pubblicata in data 11.03.2024;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 Controparte_1
n.q. di FGVS liquidate in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese
[...] forfettarie, Iva e CPA come per legge;
pagina 2 di 3 -Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
[...] principale. Così deciso in Napoli il 21.11.2025. Il Giudice Francesco Pastore
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