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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 64/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64/2023 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Barletta, via Andria n. 52, presso lo studio dell'avv. DE FINIS Alessia, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'avv. CARPAGNANO Sabino, giusta procura in atti;
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e da questa patrocinato ex lege;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, esponeva di essere dipendente del Parte_1
a tempo indeterminato con la qualifica professionale di Controparte_1
“assistente amministrativa”, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2007 e con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto “Archimede” di Rosolini (SR); deduceva, altresì, di avere prestato servizio pre-ruolo, già a partire dall'anno 1990, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, meglio specificati in ricorso, per un totale di 7 anni,
6 mesi e 18 giorni, fino alla nomina in ruolo.
Evidenziava che, all'atto della ricostruzione della carriera, con decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Paolo Calleri” di Pachino (SR) n. 122 del 27.02.2009 non le era stato riconosciuto per intero il servizio pre-ruolo prestato, ma per intero (ai fini giuridici ed economici) solo 6 anni, 4 mesi e 12 giorni di precariato e il restante periodo ( 1 anno, 2 mesi e 6 giorni) solo ai fini economici ed al compimento di un'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6 del CCNL del Comparto Scuola del
04.08.1995.
Precisava che, nel decreto di ricostruzione il convenuto aveva, inoltre, specificato che CP_1 avrebbe inserito la ricorrente, a partire dall'1.9.2007, nella vecchia seconda fascia stipendiale (3-8 anni), con un'anzianità di 3 anni, e che la residua anzianità di 3 anni, 4 mesi e 12 giorni, già riconosciuta utile ai fini giuridici ed economici dal momento dell'immissione in ruolo, sarebbe stata utile per la successiva progressione di carriera. Rilevava che tale decurtazione si poteva evincere dai cedolini dello stipendio, ove la ricorrente risultava inquadrata nella vecchia seconda fascia stipendiale
(3-8 anni) dall'1.9.2007 al 31.03.2010, nella nuova seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.04.2010 al 31.03.2017, nella nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.04.2017 al
31.03.2023 e nella nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.04.2023 in poi, mentre, invece, avrebbe dovuto riconoscere all'istante, fin dal momento della sua immissione in ruolo, l'intera anzianità di servizio non di ruolo dallo stesso maturata, pari ad 7 anni, 6 mesi e 18 giorni, risultando creditrice, nei confronti dell'amministrazione resistente, della somma di € 1.926,74, a titolo di differenze salariali calcolate, considerato il termine di prescrizione quinquennale, a decorrere dall'1.01.2018 sino al 31.12.2022.
Lamentava, pertanto, l'illegittimità del suddetto decreto di ricostruzione carriera, adottato in violazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il
18.03.1999 ed allegato alla Direttiva del Consiglio dell'unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il , l' e Controparte_1 Controparte_1
l' , al fine di sentire dichiarare il proprio Controparte_2 diritto all'esatta ricostruzione di carriera, con il riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che economici, in ragione dei contratti di lavoro a termine e, per l'effetto condannare l'amministrazione resistente a riconoscergli un'anzianità di servizio non di ruolo pari a 7 anni, 6 mesi e 18 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo (1.9.2007); per l'effetto, riconoscere la seconda fascia stipendiale (3-8 anni) dall'1.9.2007 al
31.01.2009, la nuova seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.02.2009 al 31.01.2016, la nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.02.2016 al 31.01.2022 e la nuova quarta fascia stipendiale
(21-27 anni) dall'1.02.222 in poi (fino al 31.01.2029) e, quindi, il relativo stipendio annuo lordo meglio specificato in narrativa alla lettera “B” della parte in diritto e per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento della somma lorda di € 1.926,74 a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.01.2018 al 31.12.2022, come risultante dagli allegati conteggi elaborati tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale.
Con memoria depositata in data 23.03.2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, Controparte_3 eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. e, in subordine quella decennale;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza sia in fatto che in diritto.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Va evidenziato che la presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, affrontato da numerose pronunce della giurisprudenza di merito, tra le quali anche pronunce di questo Tribunale di Siracusa – sez, Lavoro ( cfr. in particolare, tra molte, sentenze n. 201/ 2009 Tribunale di Siracusa-sez. Lavoro;
n. 701/2019 Corte d'Appello di Palermo;
n.
28/2020 Tribunale di Marsala-sez. Lavoro;
n. 149/2020 Tribunale di Trapani-sez. Lavoro;
n.
1246/2020 Tribunale di Palermo-sez. Lavoro;
n. 1437/2020 Tribunale di Milano-sez. Lavoro;
nn.
8/2021, 969/2021, 454/2022 e 950/2022 Tribunale di Siracusa-sez. Lavoro) cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione.
In punto di diritto giova richiamare la normativa di cui all'art. 569 d. lgs. n. 297/1994 che così dispone: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici... 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà. 3…”.
La norma detta una disciplina diversa da quella del riconoscimento del servizio pre-ruolo in favore del personale docente (artt. 485 e 489 d.lgs. 297/1994), prevedendo il riconoscimento integrale solo per tre anni e non per quattro e per il residuo statuendo l'opposto di quanto previsto a fini giuridici ed economici per i docenti dall'art. 485 (per i quali 1/3 è considerato a soli fini economici e 2/3 a fini giuridici ed economici); inoltre il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” (art. 570 T.U.), non applicandosi l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che è intervenuto solo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 prevedendo l'equiparazione del servizio di insegnamento prestato per “almeno 180 giorni oppure … prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” all'anno scolastico intero.
L'art. 570 infatti prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La questione oggetto del presente procedimento attiene alla conformità o meno di tale disciplina normativa con il diritto dell'Unione e in particolare con l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 che, al primo comma, stabilisce che: “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al IV comma che “ I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'eventuale contrasto tra la normativa interna ed il diritto dell'Unione Europea infatti non potrebbe che essere risolto in favore di quest'ultimo in ragione della sua indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e risolto attraverso la disapplicazione della disposizione interna. E' pacifico invero che, come ribadito anche nella sentenza CGUE 22 dicembre 2010, conclusiva dei procedimenti riuniti C-
444/09, e C-456/09, “Qualora non possano procedere ad Per_1 Persona_2 un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” e come ribadito da ultimo nella recente sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e altri, “la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea - le cui sentenze interpretative per pacifica giurisprudenza costituzionale fanno parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità ( cfr.
C. Cost. n. 113/1985 e n. 389/1989) - si è dunque ripetutamente pronunciata su detta clausola, oltre che con le sentenze appena citate, già con la sentenza 13 settembre 2007 nel procedimento C-307/05,
, nella quale, affrontando una vicenda molto simile a quella oggetto di causa (di una Persona_3 dipendente dell'amministrazione sanitaria spagnola che era stata assunta a tempo indeterminato dopo dodici anni di rapporti a e rivendicava il riconoscimento di questi ultimi in termini di scatti triennali di anzianità, negatole sulla scorta di una previsione della legge nazionale che riconosce detti scatti soltanto al personale a tempo indeterminato), ha tra l'altro chiarito il concetto di “ragioni oggettive” che “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato
e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Tale assunto è stato confermato dalla recente sentenza n. 31150/2019 della Corte di Cassazione che dalle pronunce della CGUE e dai propri precedenti su questioni analoghe (Cass. 22558 e 23868 del
2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635,
26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale AT ) ha tratto i seguenti principi: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_3
; 8.9.2011, causa C-177/10 OS AN); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.
137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_4 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola
4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Per_5
. Pt_2
La Corte ha poi chiarito che tali principi non sono stati smentiti dalla più recente sentenza della Corte di Giustizia 20.9.2018 nella causa C-466/17, nonostante che in tale pronuncia si affermi che Per_6 la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, richiamando quali possibili ragioni oggettive “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale”.
Infatti la Corte non solo ha rimesso la verifica delle differenze e della discriminazione “in concreto” al giudice del rinvio, ma ha anche escluso decisività della diversa forma di reclutamento del personale, precisando che la disparità di trattamento deve essere giustificata da “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi”.
Ma soprattutto, nessuna discriminazione alla rovescia può determinarsi in danno del personale amministrativo assunto a tempo indeterminato, atteso che, come già detto non si applica al personale
AT la fictio iuris di cui all'art. 11, co.14 legge 124/1999.
Ne deriva che – per il personale AT – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 569 del d.lgs.
297/1994, è sostanzialmente in re ipsa.
Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera il personale amministrativo secondo le disposizioni dell'art. 569 cit. riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 3 anni per intero + 2/3 a soli fini economici. Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
“Elementi precisi e concreti” che possano giustificare la differenza di trattamento in ragione delle diverse condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato dovrebbero essere rintracciati nelle mansioni da questi svolte, che, in mancanza di allegazioni dell'Amministrazione, devono ritenersi pienamente sovrapponibili a quelle dei lavoratori a tempo indeterminato di pari qualifica, atteso che, come evidenziato dalla Cassazione nella citata sentenza n. 31159/19 “i contratti collettivi succedutisi nel tempo non hanno mai operato alcuna differenza tra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori e ai compiti propri dell'area”.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna in contrasto con quella europea.
Nel decreto di ricostruzione carriera depositato in atti dalla ricorrente risultano quali rapporti di lavoro a tempo determinato pre ruolo quelli indicati nel ricorso (primo rapporto a tempo determinato alle dipendenze del è del 13.11.1990), che non sono stati contestati in sede di Controparte_1 ricostruzione stessa.
Risulta inoltre che la è stata confermata in ruolo in data 10.06.2008 con decorrenza, sia ai Pt_1 fini giuridici che economici, dall'01.09.2007 e che le sono stati riconosciuti come anzianità complessiva anni 6, mesi 4 e giorni 12, utili ai fini giuridici ed economici, e anni 1, mesi 2 e giorni 6 ai soli fini economici.
Ne discende che deve essere dichiarato il diritto di al riconoscimento per Parte_1 intero della pregressa anzianità di servizio maturata durante i rapporti a termine instaurati con il
, fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro e per i Controparte_1 periodi di servizio effettivamente prestati (riportati del decreto di ricostruzione della carriera) nella misura complessiva alla data di assunzione in servizio (01.09.2007) di anni 7, mesi 6 e giorni 18.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne discende il diritto della ricorrente ad essere collocata nella fascia stipendiale effettivamente spettante e corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo. Va rilevato che la ricorrente, alla data del 1.9.2007 (nomina in ruolo) non ha avuto riconosciuti correttamente gli scatti di anzianità per il periodo precedente. Ciò in quanto l'amministrazione scolastica, ha considerato, ai fini della determinazione della posizione stipendiale e delle progressioni di carriera, l'anzianità di servizio preruolo utile ai fini giuridici ed economici, escludendo erroneamente l'anzianità di servizio preruolo.
Sulla base di ciò, va dichiarato il diritto di all'inquadramento, a decorrere dal Parte_1
1.9.2007 (nomina in ruolo), nella fascia stipendiale 3 – 8 anni, con un anzianità di 7 anni, 6 mesi e 18 giorni utile ai fini della progressione nelle successive fasce stipendiali a decorrere dall'1.02.2009, sulla base dell'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, alle differenze retributive maturate nei confronti dell'amministrazione scolastica in conseguenza dell'errata applicazione degli scatti stipendiali, da calcolarsi tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale.
Venendo alla quantificazione degli importi, può farsi riferimento ai conteggi indicati dalla ricorrente in quanto coerenti ed esenti da censure sulla base della Tabelle retributive per il personale AT, allegate al CCNL Comparto Scuola e, per l'effetto, il va condannato al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.926,74 oltre alla maggior somma Parte_1 tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, stante il divieto di cumulo sancito dall'art. 22, comma 6, della Legge 724/1994 (cfr. Cass. SS.UU 4 luglio 2016 n.
13573).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e della serialità del contenzioso che giustifica la liquidazione secondo i parametri minimi per ciascuna fase processuale (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.64/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplica il decreto di ricostruzione di carriera n. n. 122 del 27.02.2009;
- dichiara il diritto di al riconoscimento per intero della pregressa Parte_1 anzianità di servizio, pari a 7 anni, 6 mesi e 18 giorni, maturata durante i rapporti a termine instaurati con il nel periodo pre-ruolo e il diritto al Controparte_1 riconoscimento della progressione di carriera e agli scatti di anzianità fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a termine considerando, a decorrere dalla data dell'1.9.2007
(nomina in ruolo) la fascia stipendiale 0-8 anni dall'1.9.2007 al 31.1.2009, la fascia stipendiale 9-14 anni dall'1.2.2009 al 31.1.2016, la fascia stipendiale 15-20 anni dall'1.2.2016 al 31.1.2022 e la fascia stipendiale 21-27 anni dall'1.2.2022 ed a corrisponderle lo stipendio annuo meglio
- per l'effetto condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_4 tempore, al pagamento in favore del ricorrente di quanto alla stesso spettante in forza dell'anzianità maturata, a titolo di differenze retributive sulle retribuzioni maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, dall'1.01.2018 al 31.12.2022, pari ad € 1.926,74 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo;
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie, in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli avv.ti Carpagnano Sabino e De Finis Alessia, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64/2023 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Barletta, via Andria n. 52, presso lo studio dell'avv. DE FINIS Alessia, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'avv. CARPAGNANO Sabino, giusta procura in atti;
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e da questa patrocinato ex lege;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2023, esponeva di essere dipendente del Parte_1
a tempo indeterminato con la qualifica professionale di Controparte_1
“assistente amministrativa”, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2007 e con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto “Archimede” di Rosolini (SR); deduceva, altresì, di avere prestato servizio pre-ruolo, già a partire dall'anno 1990, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, meglio specificati in ricorso, per un totale di 7 anni,
6 mesi e 18 giorni, fino alla nomina in ruolo.
Evidenziava che, all'atto della ricostruzione della carriera, con decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Paolo Calleri” di Pachino (SR) n. 122 del 27.02.2009 non le era stato riconosciuto per intero il servizio pre-ruolo prestato, ma per intero (ai fini giuridici ed economici) solo 6 anni, 4 mesi e 12 giorni di precariato e il restante periodo ( 1 anno, 2 mesi e 6 giorni) solo ai fini economici ed al compimento di un'anzianità di servizio di 20 anni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6 del CCNL del Comparto Scuola del
04.08.1995.
Precisava che, nel decreto di ricostruzione il convenuto aveva, inoltre, specificato che CP_1 avrebbe inserito la ricorrente, a partire dall'1.9.2007, nella vecchia seconda fascia stipendiale (3-8 anni), con un'anzianità di 3 anni, e che la residua anzianità di 3 anni, 4 mesi e 12 giorni, già riconosciuta utile ai fini giuridici ed economici dal momento dell'immissione in ruolo, sarebbe stata utile per la successiva progressione di carriera. Rilevava che tale decurtazione si poteva evincere dai cedolini dello stipendio, ove la ricorrente risultava inquadrata nella vecchia seconda fascia stipendiale
(3-8 anni) dall'1.9.2007 al 31.03.2010, nella nuova seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.04.2010 al 31.03.2017, nella nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.04.2017 al
31.03.2023 e nella nuova quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.04.2023 in poi, mentre, invece, avrebbe dovuto riconoscere all'istante, fin dal momento della sua immissione in ruolo, l'intera anzianità di servizio non di ruolo dallo stesso maturata, pari ad 7 anni, 6 mesi e 18 giorni, risultando creditrice, nei confronti dell'amministrazione resistente, della somma di € 1.926,74, a titolo di differenze salariali calcolate, considerato il termine di prescrizione quinquennale, a decorrere dall'1.01.2018 sino al 31.12.2022.
Lamentava, pertanto, l'illegittimità del suddetto decreto di ricostruzione carriera, adottato in violazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il
18.03.1999 ed allegato alla Direttiva del Consiglio dell'unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il , l' e Controparte_1 Controparte_1
l' , al fine di sentire dichiarare il proprio Controparte_2 diritto all'esatta ricostruzione di carriera, con il riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che economici, in ragione dei contratti di lavoro a termine e, per l'effetto condannare l'amministrazione resistente a riconoscergli un'anzianità di servizio non di ruolo pari a 7 anni, 6 mesi e 18 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo (1.9.2007); per l'effetto, riconoscere la seconda fascia stipendiale (3-8 anni) dall'1.9.2007 al
31.01.2009, la nuova seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.02.2009 al 31.01.2016, la nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.02.2016 al 31.01.2022 e la nuova quarta fascia stipendiale
(21-27 anni) dall'1.02.222 in poi (fino al 31.01.2029) e, quindi, il relativo stipendio annuo lordo meglio specificato in narrativa alla lettera “B” della parte in diritto e per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento della somma lorda di € 1.926,74 a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.01.2018 al 31.12.2022, come risultante dagli allegati conteggi elaborati tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale.
Con memoria depositata in data 23.03.2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, Controparte_3 eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. e, in subordine quella decennale;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza sia in fatto che in diritto.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Va evidenziato che la presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, affrontato da numerose pronunce della giurisprudenza di merito, tra le quali anche pronunce di questo Tribunale di Siracusa – sez, Lavoro ( cfr. in particolare, tra molte, sentenze n. 201/ 2009 Tribunale di Siracusa-sez. Lavoro;
n. 701/2019 Corte d'Appello di Palermo;
n.
28/2020 Tribunale di Marsala-sez. Lavoro;
n. 149/2020 Tribunale di Trapani-sez. Lavoro;
n.
1246/2020 Tribunale di Palermo-sez. Lavoro;
n. 1437/2020 Tribunale di Milano-sez. Lavoro;
nn.
8/2021, 969/2021, 454/2022 e 950/2022 Tribunale di Siracusa-sez. Lavoro) cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione.
In punto di diritto giova richiamare la normativa di cui all'art. 569 d. lgs. n. 297/1994 che così dispone: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici... 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà. 3…”.
La norma detta una disciplina diversa da quella del riconoscimento del servizio pre-ruolo in favore del personale docente (artt. 485 e 489 d.lgs. 297/1994), prevedendo il riconoscimento integrale solo per tre anni e non per quattro e per il residuo statuendo l'opposto di quanto previsto a fini giuridici ed economici per i docenti dall'art. 485 (per i quali 1/3 è considerato a soli fini economici e 2/3 a fini giuridici ed economici); inoltre il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito” (art. 570 T.U.), non applicandosi l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che è intervenuto solo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 prevedendo l'equiparazione del servizio di insegnamento prestato per “almeno 180 giorni oppure … prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” all'anno scolastico intero.
L'art. 570 infatti prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La questione oggetto del presente procedimento attiene alla conformità o meno di tale disciplina normativa con il diritto dell'Unione e in particolare con l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 che, al primo comma, stabilisce che: “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al IV comma che “ I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'eventuale contrasto tra la normativa interna ed il diritto dell'Unione Europea infatti non potrebbe che essere risolto in favore di quest'ultimo in ragione della sua indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e risolto attraverso la disapplicazione della disposizione interna. E' pacifico invero che, come ribadito anche nella sentenza CGUE 22 dicembre 2010, conclusiva dei procedimenti riuniti C-
444/09, e C-456/09, “Qualora non possano procedere ad Per_1 Persona_2 un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” e come ribadito da ultimo nella recente sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e altri, “la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea - le cui sentenze interpretative per pacifica giurisprudenza costituzionale fanno parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità ( cfr.
C. Cost. n. 113/1985 e n. 389/1989) - si è dunque ripetutamente pronunciata su detta clausola, oltre che con le sentenze appena citate, già con la sentenza 13 settembre 2007 nel procedimento C-307/05,
, nella quale, affrontando una vicenda molto simile a quella oggetto di causa (di una Persona_3 dipendente dell'amministrazione sanitaria spagnola che era stata assunta a tempo indeterminato dopo dodici anni di rapporti a e rivendicava il riconoscimento di questi ultimi in termini di scatti triennali di anzianità, negatole sulla scorta di una previsione della legge nazionale che riconosce detti scatti soltanto al personale a tempo indeterminato), ha tra l'altro chiarito il concetto di “ragioni oggettive” che “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato
e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Tale assunto è stato confermato dalla recente sentenza n. 31150/2019 della Corte di Cassazione che dalle pronunce della CGUE e dai propri precedenti su questioni analoghe (Cass. 22558 e 23868 del
2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635,
26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale AT ) ha tratto i seguenti principi: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_3
; 8.9.2011, causa C-177/10 OS AN); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.
137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_4 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola
4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C- 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Per_5
. Pt_2
La Corte ha poi chiarito che tali principi non sono stati smentiti dalla più recente sentenza della Corte di Giustizia 20.9.2018 nella causa C-466/17, nonostante che in tale pronuncia si affermi che Per_6 la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, richiamando quali possibili ragioni oggettive “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale”.
Infatti la Corte non solo ha rimesso la verifica delle differenze e della discriminazione “in concreto” al giudice del rinvio, ma ha anche escluso decisività della diversa forma di reclutamento del personale, precisando che la disparità di trattamento deve essere giustificata da “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi”.
Ma soprattutto, nessuna discriminazione alla rovescia può determinarsi in danno del personale amministrativo assunto a tempo indeterminato, atteso che, come già detto non si applica al personale
AT la fictio iuris di cui all'art. 11, co.14 legge 124/1999.
Ne deriva che – per il personale AT – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 569 del d.lgs.
297/1994, è sostanzialmente in re ipsa.
Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera il personale amministrativo secondo le disposizioni dell'art. 569 cit. riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 3 anni per intero + 2/3 a soli fini economici. Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
“Elementi precisi e concreti” che possano giustificare la differenza di trattamento in ragione delle diverse condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato dovrebbero essere rintracciati nelle mansioni da questi svolte, che, in mancanza di allegazioni dell'Amministrazione, devono ritenersi pienamente sovrapponibili a quelle dei lavoratori a tempo indeterminato di pari qualifica, atteso che, come evidenziato dalla Cassazione nella citata sentenza n. 31159/19 “i contratti collettivi succedutisi nel tempo non hanno mai operato alcuna differenza tra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori e ai compiti propri dell'area”.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna in contrasto con quella europea.
Nel decreto di ricostruzione carriera depositato in atti dalla ricorrente risultano quali rapporti di lavoro a tempo determinato pre ruolo quelli indicati nel ricorso (primo rapporto a tempo determinato alle dipendenze del è del 13.11.1990), che non sono stati contestati in sede di Controparte_1 ricostruzione stessa.
Risulta inoltre che la è stata confermata in ruolo in data 10.06.2008 con decorrenza, sia ai Pt_1 fini giuridici che economici, dall'01.09.2007 e che le sono stati riconosciuti come anzianità complessiva anni 6, mesi 4 e giorni 12, utili ai fini giuridici ed economici, e anni 1, mesi 2 e giorni 6 ai soli fini economici.
Ne discende che deve essere dichiarato il diritto di al riconoscimento per Parte_1 intero della pregressa anzianità di servizio maturata durante i rapporti a termine instaurati con il
, fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro e per i Controparte_1 periodi di servizio effettivamente prestati (riportati del decreto di ricostruzione della carriera) nella misura complessiva alla data di assunzione in servizio (01.09.2007) di anni 7, mesi 6 e giorni 18.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne discende il diritto della ricorrente ad essere collocata nella fascia stipendiale effettivamente spettante e corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo. Va rilevato che la ricorrente, alla data del 1.9.2007 (nomina in ruolo) non ha avuto riconosciuti correttamente gli scatti di anzianità per il periodo precedente. Ciò in quanto l'amministrazione scolastica, ha considerato, ai fini della determinazione della posizione stipendiale e delle progressioni di carriera, l'anzianità di servizio preruolo utile ai fini giuridici ed economici, escludendo erroneamente l'anzianità di servizio preruolo.
Sulla base di ciò, va dichiarato il diritto di all'inquadramento, a decorrere dal Parte_1
1.9.2007 (nomina in ruolo), nella fascia stipendiale 3 – 8 anni, con un anzianità di 7 anni, 6 mesi e 18 giorni utile ai fini della progressione nelle successive fasce stipendiali a decorrere dall'1.02.2009, sulla base dell'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, alle differenze retributive maturate nei confronti dell'amministrazione scolastica in conseguenza dell'errata applicazione degli scatti stipendiali, da calcolarsi tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale.
Venendo alla quantificazione degli importi, può farsi riferimento ai conteggi indicati dalla ricorrente in quanto coerenti ed esenti da censure sulla base della Tabelle retributive per il personale AT, allegate al CCNL Comparto Scuola e, per l'effetto, il va condannato al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.926,74 oltre alla maggior somma Parte_1 tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, stante il divieto di cumulo sancito dall'art. 22, comma 6, della Legge 724/1994 (cfr. Cass. SS.UU 4 luglio 2016 n.
13573).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e della serialità del contenzioso che giustifica la liquidazione secondo i parametri minimi per ciascuna fase processuale (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.64/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplica il decreto di ricostruzione di carriera n. n. 122 del 27.02.2009;
- dichiara il diritto di al riconoscimento per intero della pregressa Parte_1 anzianità di servizio, pari a 7 anni, 6 mesi e 18 giorni, maturata durante i rapporti a termine instaurati con il nel periodo pre-ruolo e il diritto al Controparte_1 riconoscimento della progressione di carriera e agli scatti di anzianità fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a termine considerando, a decorrere dalla data dell'1.9.2007
(nomina in ruolo) la fascia stipendiale 0-8 anni dall'1.9.2007 al 31.1.2009, la fascia stipendiale 9-14 anni dall'1.2.2009 al 31.1.2016, la fascia stipendiale 15-20 anni dall'1.2.2016 al 31.1.2022 e la fascia stipendiale 21-27 anni dall'1.2.2022 ed a corrisponderle lo stipendio annuo meglio
- per l'effetto condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_4 tempore, al pagamento in favore del ricorrente di quanto alla stesso spettante in forza dell'anzianità maturata, a titolo di differenze retributive sulle retribuzioni maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, dall'1.01.2018 al 31.12.2022, pari ad € 1.926,74 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo;
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie, in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli avv.ti Carpagnano Sabino e De Finis Alessia, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta