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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13709/2021, promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LUPPI ALBERTO ATTORE contro
c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BUIZZA DANTE DA CONVENUTA c.f. ) CP_2 C.F._3
e c.f. ) Controparte_3 C.F._4
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5
c.f. ) CP_5 C.F._6
(c.f. ) Controparte_6 C.F._7 quali eredi di Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E
1. Con atto di citazione datato 1.12.21, ha convenuto in giudizio i fratelli Parte_1
e , nonché gli eredi della sorella (ossia il marito CP_1 CP_2 Persona_1 CP_3
e i figli , e in relazione all'eredità
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 della madre, deceduta il 5.12.16. Persona_2 si è costituita in giudizio il 3.3.22. CP_1
Gli altri convenuti, pur avendo ricevuto personalmente la notificazione, sono rimasti contumaci.
A seguito della prima udienza, con ordinanza del 28.3.22 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Il fascicolo è stato assegnato a questo relatore il 12.12.22. A seguito di un paio di udienze, con
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ordinanza del 13.8.24 sono state motivatamente rigettate le prove e la causa è stata rimessa al Collegio.
La precisazione delle conclusioni si è tenuta il 17.6.25. È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 10.9.25 e 30.9.25.
2.
2.1. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere riassunte in ordine cronologico:
− Il 23.4.07, marito della de cuius e padre delle parti, redigeva un testamento Persona_3 olografo del seguente tenore letterale: 23-4-2007 | Lascio alla mia cara moglie Per_4 Per_2
come quota disponibile, la casa di cioè tutta la cascina, l'orto e tremila metri di terreno
[...] Per_4 confinante alla cascina | (doc. 1 conv.); Pt_2 Persona_3
− Il 15.5.11 moriva Persona_3
− Il 1.6.11, firmava due scritture (all. 2 e 3 al doc. 5 att.): Persona_2
i. la prima recita «Castegnato 1-6-2011 | Per la mia assistenza passo a mia figlia 1000,00 CP_1 mille euro al mese, partendo dal 1 Giugno 2011 | AM ; Persona_2
ii. la seconda recita «Castegnato 1-6-2011 | Ricevo dalla LI a titolo di canone per CP_1
l'appartamento occupato in affitto 150,00 euro al mese | ; Persona_2
− Il 20.1.13, redigeva un testamento olografo del seguente tenore letterale: Persona_2
«Castegnato 20 Gennaio 2013 | Lascio a mia LI come quota disponibile L'appartamento da Lei CP_1 abitato e 2 portici difronte alla casa, | (doc. 2 att.); Persona_2
− Il 23.1.13, sullo stesso foglio, aggiungeva: « 23 Gennaio 2013 | Lascio a Persona_2 Per_4 mia LI , per tutti i servizi che mi a Reso, oltre all'appartamento, anche mq. 3000 dietro la cascina | CP_1
Il resto verrà diviso in parti uguali fra i miei 4 figli | (ibidem); Persona_2
− Con citazione del 7.10.13, e convenivano dinanzi a questo Tribunale Pt_1 Persona_1 la madre e i figli e in relazione all'eredità del padre (giudizio n.r.g. 18298/13 e non CP_2 CP_1
16289/13 com'è scritto talvolta negli atti);
− Con “atto di transazione”, non datato ma pacificamente collocato negli atti a maggio 2015, la madre e i figli convenivano, per quanto qui interessa, che (doc. 28 att. e doc. 14 conv.):
i. il prezzo di una vendita eseguita nel 2006 fosse «di proprietà esclusiva di In Persona_3 proposito, convengono che la somma di € 628.000 – parziale corrispettivo della predetta compravendita
– di cui la sig.ra ha beneficiato per effetto della cointestazione delle posizioni bancarie e postali, Per_2 venga divisa, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione, in parti uguali tra i quattro fratelli»;
ii. tutti i terreni di andassero divisi in parti uguali tra i fratelli e che la madre Per_4
«anticipando per quanto di ragione le attribuzioni successorie, cede ai 4 figli in parti uguali le quote di cui è titolare dei terreni oggetto di divisione, esclusi i 2920 mq relativi al mappale 691, a Lei attribuiti per disposizione testamentaria»; sarebbero rimasti invece interamente alla madre gli immobili identificati al fg. 5 mapp. 120 sub 1 e 2, al fg. 5 mapp. 151, al fg. 5 mapp. 241, «nonché il terreno di mq. 2920 di cui al mappale 691»;
iii. l'obbligo per di dividere in parti uguali con i fratelli € 11.601 «pari alla differenza tra CP_1 le somme prelevate dopo il decesso [del padre, n.d.r.] e quelle supportate da giustificazione»; iv. «le parti tutte dichiarano e riconoscono che la somma di € 87.000,00 trasferita in data 1.8.06 da libretto postale ordinario nr. 165390 [non più menzionato negli atti, n.d.r.] a libretto postale
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ordinario nr. 20337611 intestato a e appartiene, in via esclusiva a CP_1 Persona_2
conferma che i denari sono tuttora presenti su libretto postale ordinario Persona_5 CP_1 intestato alla sola [i.e. il n. 40818259, n.d.r.]; Persona_2
− Il 9.6.15, la madre donava ai figli € 628.000 in parti uguali con assegni e bonifici (cfr. infra § 2.4);
− Con atto notarile del 13.7.15, madre e figli accettavano l'eredità del padre e la prima donava ai secondi i terreni indicati al § 2.4 (doc. 12 att.);
− Sempre il 13.7.15, i soli figli stipulavano una “convenzione privata integrativa” a confermare la precedente transazione (doc. 30 att.);
− Con ulteriore “convenzione privata integrativa” del 27.7.15, la madre e i figli assegnavano i lotti di terreno, sciogliendo la comunione sui beni ricevuti in donazione;
nella planimetria allegata venivano indicati i 2920 mq rimasti alla madre. Le firme, invero, sono solo di e Pt_1
(doc. 31 att.); e firmavano una “convenzione privata” con richiamo Persona_1 CP_1 CP_2 di quella precedente solo l'11.12.17 (doc. 31-bis att.); la madre era citata nelle premesse dell'atto ma non ne risulta la firma;
− Con ricorso datato 22.7.15 ma notificato in ottobre, e chiedevano la Pt_1 Persona_1 nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre (doc. 3 att.); la c.t.u. del dott.
datata 8.4.16, escludeva la capacità di intendere e di volere della signora per Persona_6 avanzato deficit cognitivo (doc. 8 att.); con decreto del 27.4.16, veniva quindi nominato come a.d.s (doc. 4 att.), che depositava un rendiconto finale al decesso (doc. 5 att.). Persona_7
L'attore rileva che la sorella avesse consegnato il testamento della madre al notaio solo tre giorni prima della visita del dott. (8-11.3.16) e che ella stessa avesse dichiarato al c.t.u. che Per_6
«i primi disturbi psichici sono iniziati proprio successivamente alla morte del marito» (p. 2 c.t.u.);
− Il 5.12.16 moriva Persona_5
− Il 24.1.17 veniva pubblicato il (doppio) testamento;
− Il 17.11.17 la cascina di veniva frazionata al catasto (doc. 9 conv.); l'attore precisa Per_4 che ciò fosse avvenuto per esclusiva iniziativa di CP_1
− Il 14.5.18 veniva depositata la dichiarazione di successione della de cuius (doc. 10 conv.);
− Il 27.5.19 veniva frazionato il fg. 5 mapp. 691 (così divenuto fg. 4 mapp. 783), identificando i ridetti 3000 mq;
− Con atto notarile del 30.7.19, gli eredi perfezionavano una divisione di alcuni terreni in comunione, assegnando alla convenuta il mapp. 783 di ha 00.29.81 (doc. 11 conv.);
− Il giudizio n.r.g. 18298/13 veniva quindi abbandonato e si estingueva il 3.10.19 (doc. 5 conv.).
2.2. Il relictum risulta composto come segue:
− Appartamento a in via Torre 70, piena proprietà, fg. 5 part. 120 sub 1; Per_4
− Appartamento a in via Torre 70, piena proprietà, fg. 5 part. 120 sub 2. Per_4
L'appartamento era stato concesso in godimento dalla de cuius a a partire dal 1.6.11 per CP_1 un canone mensile di € 150 (cfr. supra), a fronte di un valore locatizio stimato dall'attore in
€ 900 (doc. 17 att.); secondo l'attore, vi sarebbe quindi stata una donazione indiretta di € (900-
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150)*67 mesi = € 50.250;
− Terreno a , piena proprietà, fg. 5 part. 151; Per_4
− Terreno a , piena proprietà, fg. 5 part. 241; Per_4
− Terreno a , proprietà per 28/100, fg. 5 part. 691 (poi fg. 4 mapp. 783); Per_4
− Conto corrente UBI n. 65705, aperto il 2.8.16, con saldo di € 34.826,46 stando agli atti (nella dichiarazione di successione sono indicati invero € 42.868,29);
− Libretto postale n. 40818259, aperto l'11.1.13, con saldo di € 9.445,08.
Secondo l'attore, avrebbe prelevato indebitamente da questo libretto € 33.200. Secondo CP_1 la convenuta, i prelievi erano dovuti al rimborso di spese varie sostenute per la madre (con la II mem. istr., la convenuta ha allegato giustificativi degli anni 2011/16 per € 30.164) e agli € 1000 mensili riconosciuti per la sua assistenza dal 1.6.11; inoltre, l'11.1.13 erano stati accreditati
€ 98.700 provenienti dal libretto n. 20337611.
L'attore calcola il valore degli immobili relitti in € 721.985; la convenuta, assumendo la stessa stima ma aggiungendo i 28/100 del terreno non considerati dall'attore, calcola € 766.274. A questi importi vanno sommate le liquidità per € 44.272 totali. Pertanto, il relictum oscilla tra € 766.257 ed € 810.545.
2.3. In vita, la madre aveva posseduto altresì:
− Libretto postale n. 20337611, aperto il 12.3.03 e chiuso il 13.2.13, cointestato con CP_1
Secondo l'attore, il libretto sarebbe stato alimentato solo dalla madre e avrebbe CP_1 prelevato € 46.000. Secondo la convenuta, invece, ella avrebbe versato € 111.000 a fronte di prelievi per € 46.000 e quindi con un avanzo di € 65.000; in particolare, ella inizialmente si attribuisce il versamento di € 87.000 avvenuto il 1.8.06, che però nell'accordo del maggio 2015 erano stati riconosciuti come esclusiva pertinenza della madre e a sua disposizione sul libretto a lei sola intestato (vale a dire il n. 40818259; cfr. supra, § 2.1, iv);
− Conto corrente n. 704017, aperto il 1.1.10 e chiuso il 18.7.16. CP_7
Secondo l'attore, avrebbe prelevato indebitamente € 20.100. Secondo la convenuta, CP_1 invece, questi prelievi erano dovuti al rimborso di spese varie sostenute per la madre e agli € 1000 mensili riconosciuti per la sua assistenza (ossia la stessa giustificazione fornita per i prelievi dal libretto n. 40818259);
− Conto corrente Credito Bergamasco n. 6477, aperto il 19.6.11 e chiuso il 25.11.15.
Secondo l'attore, avrebbe prelevato indebitamente € 90.573,74. Secondo la convenuta, CP_1
l'attore non avrebbe fornito la prova dell'imputabilità dei prelievi, avendo prodotto con la citazione soltanto solo una tabella con calcoli propri (doc. 17 att.); in seguito, tuttavia, l'attore ha allegato le distinte dei movimenti (doc. 32 att.).
La convenuta aggiunge che € 16.478 erano stati prelevati il 6.3.15 direttamente dalla madre (distinta sub doc. 13 conv.) e poi versati in parti uguali ai figli nel 2018 (sembra come “eredità Per della zia ”, cfr. pp. 10-11 I mem. att. e p. 11 II mem. conv.); che € 4.517 prelevati il 18.3.15 erano serviti per pagare il granoturco;
che € 29.759 sarebbero stati versati dalla convenuta stessa (pp.
9-12 II mem. conv. e p. 16 comp. concl. conv.).
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2.4. Il donatum risulta composto come segue:
A. Donazioni di denaro del 9.6.15 per un totale di € 628.000 (dedotti dalla convenuta nella comparsa di costituzione e non contestati dall'attore, ma da lui attributi all'eredità del padre con richiamo al doc. 28 conv., cfr. supra):
− € 150.000 a con assegni dal conto n. 702213 (non più menzionato negli CP_2 CP_7 atti, n.d.r.) ed € 7.000 con assegno dal conto Credito Bergamasco n. 6477;
− € 150.000 a con bonifico dal conto n. 702213 ed € 7.000 con assegno CP_1 CP_7 dal conto Credito Bergamasco n. 6477;
− € 157.000 ad con bonifico dal conto Credito Bergamasco n. 6477; Persona_1
− € 157.000 a con bonifico dal conto Credito Bergamasco n. 6477; Pt_1
B. Donazione del 13.7.15 ai figli per 1/4 ciascuno dei seguenti immobili dal valore indicato nell'atto notarile in € 520.000 totali (doc. 12 att.):
− Terreni a , proprietà per 4/12, fg. 4 mapp. 383 e fg. 5 mapp. 682-683-685-686-688; Per_4
− Terreno a , proprietà per 8/12, fg. 5 mapp. 701; Per_4
− Terreno a , proprietà per 24/100, fg. 5 mapp. 691; dopo la donazione, il terreno Per_4 apparteneva per 18/100 a ciascuno dei quattro figli e per 28/100 alla madre (quota oggetto del relictum).
3. Le conclusioni dell'attore (come da citazione, richiamata nel foglio di p.c.) sono state:
«In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque annullare ex artt. 428 c.c. e 591, II comma n. 3 c.c., il testamento olografo 20/1/13 e 23/1/13, pubblicato in data 24/01/2017 a ministero notaio (n. 69938 Per_9
Rep. E n. 36382 Racc.) per incapacità di intendere e volere di ovvero, in via subordinata, accertare e Persona_2 dichiarare nulla, per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, la disposizione testamentaria a favore di;
CP_1
- Per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima in morte di Persona_2
- Previo, ove occorra, accertamento che le somme depositate sul libretto postale n. 20337611, emesso dall'Ufficio Postale di
appartengono in via esclusiva a ordinare a di rendere il conto dei prelievi Per_4 Persona_2 CP_1 operati sui conti correnti bancari e libretti postali intestati alla de cuius, meglio identificati nella superiore narrativa, con condanna della convenuta alla restituzione alla massa delle somme illegittimamente prelevate;
- Previa ricostruzione del patrimonio ereditario, all'esito delle restituzioni di cui al precedente capo e della collazione ex art. 737 c.c. delle donazioni dirette (atto 13/7/15 Notaio e indirette (differenza tra canone corrisposto e valore Per_9 locativo dell'immobile abitato da ) effettuate dalla in favore degli eredi, procedersi alla divisione del CP_1 Per_2 compendio ereditario nel rispetto delle quote spettanti ad ognuno;
In via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di nullità / annullamento del testamento olografo ut supra articolata, - Previo, ove occorra, accertamento che le somme depositate sul libretto postale n. 20337611, emesso dall'Ufficio Postale di appartengono in via esclusiva a ordinare a di rendere Per_4 Persona_2 CP_1 il conto dei prelievi operati sui conti correnti bancari e libretti postali intestati alla de cuius meglio identificati nella superiore narrativa, con condanna della convenuta alla restituzione alla massa delle somme illegittimamente prelevate, con interessi moratori;
- Previa ricostruzione del patrimonio ereditario, all'esito delle restituzioni di cui al precedente capo e della collazione ex art. 737 c.c. delle donazioni dirette (atto 13/7/15 Notaio e indirette (differenza tra canone Per_9 corrisposto e valore locativo dell'immobile abitato da ) effettuate dalla in favore degli eredi, procedersi alla CP_1 Per_2 divisione del compendio ereditario in conformità con le disposizioni testamentarie di cui all'olografo 23/1/13, pubblicato
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in data 24/1/17 a ministero Notaio Per_9
In ogni caso, spese e compensi professionali rifusi. In via istruttoria: [omissis]».
Le conclusioni della convenuta (come da foglio di p.c.) sono state:
«Nel merito:
1. Respingere le domande tutte avanzate dal convenuto in via principale e subordinata inerenti la nullità e/o annullabilità ex art. 428 cod. civ. e 591 II comma n. 3 cod. civ., del testamento olografo 20.01.2013 e 23.01.2013 pubblicato in data 24.01.2017 a ministero notaio (n. 69938Rep. e n. 36382 Racc) per asserita incapacità di Per_9 intendere e volere di e, in subordine, per assoluta indeterminatezza dell'oggetto delle disposizioni Persona_2 testamentarie a favore della convenuta . CP_1
2. Per l'effetto dichiarare e confermare aperta la successione testamentaria in morte di con attribuzione Persona_2 della quota liberamente disponibile dalla testatrice alla convenuta . CP_1
3. Respingere, per quanto in narrativa motivato e provato, ogni domanda di rendicontazione di somme disposte dalla convenuta dai libretti postali e dai conti corrente bancari dedotti in giudizio dall'attore con reiezione della richiesta condanna di ripetizione alla massa.
4. Previa ricostruzione del patrimonio ereditario in forza della collazione delle documentate donazioni di € 628.000,00 e di € 520.000,00 rispettivamente disposte da a favore dei figli in data 09.06.2015 ed in data Persona_2
13.07.2015, determinare l'asse ereditario nell'importo di € 2.010.545,54 o nel diverso maggiore o minore importo determinato in corso di causa.
5. Procedersi di conseguenza alla divisione del compendio ereditario con riconoscimento dell'attribuzione della quota disponibile disposta dalla testatrice a favore della convenuta cui sommare la quota necessaria a lei spettante ex art. 537 cc.
6. Dichiarare la responsabilità aggravata del convenuto ex art. 96 c.p.c. per avere promosso il giudizio in mala fede o con colpa grave, con sua condanna al risarcimento dei danni che il giudice vorrà liquidare, anche d'ufficio ed equitativamente, alla convenuta.
7. Condannare il convenuto alla rifusione di spese ed onorari di causa con distrazione a favore dei difensori antistatari. In via istruttoria [omissis]».
4. I paragrafi che precedono offrono una ricostruzione completa dei beni caduti in eredità e delle posizioni delle parti. La competenza è attribuita al Collegio ai sensi dell'art. 50-bis n. 6 c.p.c. per l'impugnazione del testamento (e per la riduzione della quota di legittima, domanda che però l'attore non ha proposto). Sebbene la causa fosse stata rimessa in decisione potenzialmente su tutte le questioni, per il rendiconto e la divisione dei beni è necessario proseguire l'istruttoria.
4.1. Il Collegio osserva che i testamenti di del 20 e 23.1.13 vanno considerati senza Persona_2 dubbio unitariamente (e non il secondo in sostituzione del primo, come invece vorrebbe l'attore), in quanto vergati a pochissima distanza di tempo, sullo stesso foglio e con un espresso richiamo da uno all'altro (“oltre all'appartamento”). È evidente infatti l'intenzione della testatrice di precisare meglio le proprie volontà, aggiungendo il lascito alla figlia del terreno dietro alla cascina.
4.2. L'attore ha sostenuto che il testamento sia invalido per incapacità naturale della de cuius, desunta principalmente dai certificati medici prodotti al doc. 42 att. e dalla c.t.u. del dott. al doc. 8 att. Per_6
Il Collego rileva tuttavia che – pacifica la demenza per Alzheimer nel 2016 – i documenti datano da metà 2014 in poi, vale a dire un anno e mezzo dopo il testamento (cfr. in particolare il certificato del dott. del 24.7.14 con MMSE di 9/30). L'ordine di esibizione di ulteriori certificati o una c.t.u. Per_10 medica atta a ricostruire le condizioni della signora sono stati giustamente ritenuti esplorativi e dagli esiti alquanto incerti. Inoltre, non sono stati formulati capitoli di prova orale sulla demenza nel 2013 e
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l'affermazione della convenuta riportata dal c.t.u. (secondo cui il decadimento iniziò dopo la morte del marito) è piuttosto generica. Parimenti appare irrilevante la circostanza che la convenuta avesse consegnato il testamento al notaio tre giorni prima della visita del c.t.u., dato che l'atto di ultima volontà risale a oltre tre anni prima.
Soprattutto, coglie nel segno la convenuta, quando sostiene che l'attore nulla ebbe da obiettare sulle condizioni mentali della madre all'epoca degli atti stipulati in sua presenza (in particolare, la transazione del maggio 2015, i bonifici del 9.6.15 e ancor più la donazione notarile del 13.7.15). Non basta affermare che l'attore, i testimoni, gli altri figli etc. non poterono avvedersi delle condizioni della madre: va piuttosto respinta la pretesa di ritenerla inabile a testare e invece perfettamente capace per gli atti successivi, solo perché favorevoli all'attore.
4.3. In secondo luogo, l'attore ha sostenuto l'invalidità del testamento per indeterminatezza dell'oggetto, quando identifica l'appartamento, i portici e il terreno lasciati alla convenuta.
Queste eccezioni vanno disattese, perché il testamento indica con precisione “l'appartamento da lei abitato”, ossia quello accanto alla madre e assegnato a fin dalla scrittura del 1.6.11. Appare inoltre CP_1 poco consistente il dubbio su quali dei quattro portici fossero attribuiti alla convenuta, trattandosi evidentemente anche in questo caso di quelli da lei usati “di fronte alla casa”. Quanto poi ai 3000 mq
“dietro la cascina”, il Collegio osserva come non possano sussistere incertezze, dal momento che quella porzione: – era oggetto del testamento paterno;
– era chiaramente identificata con il mappale 691 nella transazione del maggio 2015 firmata anche dall'attore (doc. 28 att.); – era disegnata nella “convenzione privata integrativa” del 27.7.15 firmata anche dall'attore (doc. 31 att., p. 15); – dopo la morte della madre, l'attore firmava la divisione del 30.7.19 accettando l'attribuzione alla sorella del nuovo mapp. 783 di ha 00.29.81 (doc. 11 conv.). Pertanto, un'interpretazione in buona fede porta sicuramente a escludere che sussistesse incertezza sulla porzione di terreno in questione, sembrano piuttosto che l'attore voglia venire contra factum proprium.
4.4. Ne deriva che il testamento della madre del 20-23.1.13 supera le censure mosse;
che vada quindi seguita la divisione testamentaria e non legittima;
che la divisione dell'asse dovrà partire dall'assegnazione alla convenuta dell'appartamento, dei portici e del terreno a titolo di disponibile, dividendo il resto in parti uguali.
4.5. Da ultimo, il Collegio ritiene opportuno fissare fin d'ora alcuni punti fermi necessari alla prosecuzione del giudizio con una c.t.u. sulla divisione (disposta con separata ordinanza):
− Non va ordinato alla convenuta di rendere il conto dei movimenti bancari, perché ella ha già fornito le giustificazioni a sua disposizione e il c.t.u. esaminerà in ogni caso gli estratti conto;
− Gli € 87.000 movimentati il 1.8.06 non vanno considerati versamenti di alla madre, ma CP_1 un semplice giroconto tra i libretti della de cuius (così infatti è scritto nella transazione del maggio 2015, cfr. doc. 28 att. e doc. 14 conv.);
− Gli € 628.000 versati il 9.6.15 dalla de cuius ai figli non vanno inclusi nell'asse, in quanto la madre stessa e i figli avevano riconosciuto e pattuito che l'importo afferisse all'eredità paterna (ibidem);
− Nell'asse vanno invece inclusi i terreni donati dalla madre ai figli il 13.7.15 (doc. 12 att.);
− Visti gli all.
2-3 al doc. 5 att., non si deve considerare il valore del godimento dell'immobile attribuito dalla de cuius a (calcolato in € 50.000 circa dall'attore per gli anni di CP_1 occupazione), in quanto era stato pattuito un canone di € 150 mensili, modesto ma giustificato dall'assistenza pacificamente fornita dalla figlia alla madre anziana (cfr. rendiconto finale
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dell' ; la giurisprudenza, inoltre, afferma che perfino il comodato di un immobile concesso CP_8 al figlio non costituisce donazione valutabile ai fini successori (cfr. Cass. n. 24866/06 e n. 27259/17), quando come in questo caso trattasi di un titolo comunque precario e peraltro sorretto da una causa principale diversa dall'arricchimento del figlio;
− Occorre di contro riconoscere esborsi per € 1000/mese a favore della figlia, come da scrittura del 1.6.11, non sproporzionati per la causa di assistenza;
− Devono essere fatte salve per quanto possibile le divisioni già intervenute tra le parti e inserite nel fascicolo, limitandosi alla divisione dei soli beni ancora in comunione;
− Dei conti correnti/libretti postali dovranno essere verificati i movimenti e confrontati con i giustificativi prodotti dalle parti, per determinare le entrate e le uscite riconducibili alla de cuius, a e a eventuali terzi e quelle non ascrivibili ad alcuno. CP_1
5. Le spese di lite possono essere liquidate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza parziale: rigetta la domanda di impugnazione del testamento e, per l'effetto, dichiara aperta la successione di come da testamento del 20-23.1.13; Persona_2 rimette la causa in istruttoria per la divisione e la liquidazione delle spese di lite anche di questa fase.
Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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