CA
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/12/2024, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1253/2023 promossa in sede di appello da
Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Drovetti n. 14, presso lo studio dell'Avv. Simona Donati che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante contro
Controparte_1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, C.so Luigi Einaudi n. 49, presso lo studio dell'Avv. Manuela Roberta Rossotto che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n.
3352/2023, pubblicata il 03/08/2023, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto
Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, sig. Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare la nullità del procedimento R.G. 12890/2019, con conseguente nullità della sentenza
pagina 1 di 10 definitiva n. 3352/2023 emessa in data 02.08.2023 per mancata nomina del Curatore speciale dei minori e disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
NEL MERITO
- Riformare la sentenza impugnata prevedendo l'affidamento della minore in maniera congiunta ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione prevalente presso la stessa, con possibilità per il padre di vedere la IA secondo le volontà della stessa e, in ogni caso, prevedere una calendarizzazione e un progetto di riavvicinamento al padre nelle modalità ritenute maggiormente opportune al termine dell'istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ascoltare con urgenza la minore;
Controparte_2
- Laddove non risulti sufficiente l'audizione della minore, disporre integrazione di CTU, nominando un professionista diverso dalla dott.ssa , volta a valutare le reali volontà della minore rispetto al Per_1 rapporto con il padre e le motivazioni che l'hanno spinta a rendere dichiarazioni difformi dalla realtà nel giudizio di primo grado, nonché a individuare il miglior progetto per il riavvicinamento padre- IA.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio oltre 15% ex T.F., CPA e IVA.”.
Per l'appellata, sig.ra Controparte_1
“Contrariis reiectis, Salvis iuribus
In via pregiudiziale
- Pronunciare declaratoria ex art. 348 bis c.p.c. ante Cartabia
In via istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate
Nel merito
In via principale
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per tutti i Pt_1
motivi ex ante rappresentati;
In via subordinata
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 20/02/2024 esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso e per l'effetto chiedeva la conferma pagina 2 di 10 dell'impugnata sentenza.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I sig.ri e contraevano matrimonio in Torino in data Parte_1 Controparte_1
05/07/2003 e dal matrimonio, in data 15/08/2007, è nata la IA . CP_2
Con ricorso depositato il 20/05/2019 il GN chiedeva al Tribunale di Torino di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino così disponeva:
“PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
;
[...]
RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al sig. . _1
AFFIDA la IA minore in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Controparte_1
medesima altresì le decisioni di maggior importanza per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
SOSPENDE le visite tra padre e IA.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e
NPI/Psicologia età evolutiva competenti sino a che ciò si renda necessario nell'interesse della minore.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 400,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016;
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
, spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%.”.
Il Giudice di prime cure, per quanto qui rileva, osservava: che doveva essere disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della IA minore alla madre, attesi i concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, che, come emerso nella CTU effettuata in corso di causa, si era disinteressato della minore e delle sue esigenze sin dal periodo della convivenza matrimoniale;
che la minore, consapevole pagina 3 di 10 delle ragioni dell'approfondimento peritale e per la quale era escluso un condizionamento materno, manifestava una volontà “non negoziabile” di rifiuto agli incontri con il padre, e che la CTU aveva ritenuto “nociva e iatrogena ogni forzatura”; che il perito nominato si era espresso per una prognosi negativa di recupero delle capacità genitoriali paterne;
che tale quadro dovessero altresì essere sospesi gli incontri fra padre e IA.
Avverso la predetta sentenza proponeva tempestiva impugnazione il GN , che deduceva: Pt_1
- con il primo motivo, l'errata valutazione delle emergenze istruttorie e carenza dell'istruttoria, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nella tesi dell'impugnante, il primo giudice aveva fondato la decisione esclusivamente sulle conclusioni della CTU nominata e sulle dichiarazioni rese nel corso della consulenza dalla IA , senza appurare “la veridicità di quanto CP_2
raccontato e di quanto la personalità fragile e disturbata della GNa abbia potuto _1 incidere sull'alterazione del suo racconto e, soprattutto, su quello effettuato da ”; CP_2 riferiva che dal mese di dicembre 2022 padre e IA avevano ripreso ad avere “un rapporto quotidiano” e si erano anche incontrati;
la IA aveva un rapporto di confidenza con il padre e gli riferiva le “litigate” con la mamma;
tale effettiva situazione avrebbe dovuto comportare il regime di affidamento condiviso e la previsione di un regime di frequentazione padre IA, nonché una diversa regolamentazione delle spese di lite;
chiedeva quindi che la IA fosse ascoltata dalla Corte, ovvero che fosse disposta integrazione della CTU;
indicava le seguenti produzioni: “chat whatsapp – ” (doc. 4), “foto chat whatsapp” (doc. 5), e Pt_1 CP_2 chiavetta usb “contenente file audio chat whatsapp” (doc. 6);
- con il secondo motivo, la mancata nomina del Curatore Speciale del Minore, in procedimento che aveva ad oggetto la responsabilità del genitore, mancata nomina che comportava la declaratoria di nullità del processo di primo grado per violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza e necessità di rimessione al primo giudice.
La sig.ra si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva fosse pronunciata _1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. o 348 bis c.p.c., posto che la formazione della documentazione sulla quale parte appellante fondava il proprio gravame era avvenuta durante lo svolgimento del procedimento di primo grado, ove avrebbe dovuto essere prodotta, mentre, al contrario, ad essa l'impugnante non aveva mai fatto riferimento, neppure nel corso delle operazioni peritali;
eccepiva inoltre che detta documentazione (ovvero, la trascrizione di presunti messaggi w.a. fra padre e IA) non aveva origine certa, e, in ogni caso, ne contestava l'autenticità; si opponeva pagina 4 di 10 all'audizione della minore, non richiesta dal padre in primo grado, e contestava che nel giudizio di separazione instaurato vi fosse necessità di nomina del curatore speciale, non avendo il Tribunale ravvisato alcuna ragione di conflitto di interesse fra la minore e i genitori.
All'udienza del 13.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. ovvero 348 bis c.p.c. (nella nuova formulazione prevista dalla riforma cd. “Cartabia”, applicabile alle impugnazioni instaurate dopo il
28.2.2023, come quella in esame) non è accoglibile, posto che la documentazione prodotta dall'impugnante a fondamento della censura relativa alla valutazione del primo giudice non è in astratto inammissibile, atteso il noto principio secondo il quale a tutela del diritto del minore vi sono ampi poteri istruttori d'ufficio e non sono rilevabili decadenze (precisandosi in ogni caso che tale indicazione di astratta ammissibilità della documentazione versata solo in grado di appello dal sig. Pt_1
lascia aperta la diversa questione della sua rilevanza, in concreto, in ordine al merito), né tali produzioni rendono di per sé inammissibile l'impugnazione.
L'appello proposto è invece del tutto infondato nel merito e deve essere respinto.
Ragioni di logica impongono di trattare dapprima il secondo motivo di censura, con il quale il sig.
si duole della mancata nomina, da parte del Tribunale, di un curatore speciale per la IA Pt_1
minore, atteso che nel giudizio di primo grado sono state trattate anche questioni de potestate, posto che la sig.ra , costituendosi avanti al Tribunale, formulava domanda riconvenzionale volta a _1
far dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, per condotte di grave pregiudizio ai danni della IA . CP_2
Qualora la censura dell'impugnante fosse ritenuta fondata, infatti, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, rappresentato da un curatore speciale, comporterebbe la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
E' pacifico che la giurisprudenza, ancor prima della modifica dell'art. 78 c.p.c. disposta con legge
26.11.2021, n. 206, in vigore dal giugno 2022 (norma che, al III comma, n. 1, disponeva l'obbligo di nominare il curatore speciale al minore qualora uno dei genitori avesse chiesto la decadenza dell'altro, disposizione ora trasfusa nell'art. 473bis.8, comma I, lett. a) fosse consolidata nel ritenere che dal tenore letterale dell'art. 336, u.c., c.c. (comma aggiunto dall'art. 37, comma III, legge 28.3.2001, n.
pagina 5 di 10 149, che dispone che “per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore”), derivasse che nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale fosse necessaria la nomina di un curatore speciale, ove non fosse stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi del figlio verso entrambi i genitori;
tale conflitto, secondo la giurisprudenza formatasi precedentemente alle citate, attuali disposizioni normative, era ravvisato dunque in tutti i giudizi de potestate, in quanto la posizione del figlio era da ritenersi sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento fosse richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore.
Nel caso in esame, è quindi indubbio che il Tribunale - a fronte della domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra - avrebbe dovuto integrare il contraddittorio e nominare un curatore _1
speciale alla minore . CP_2
Con la sentenza impugnata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla madre nei confronti del padre era peraltro rigettata dal Tribunale, che argomentava: “Ritiene, infine, il
Collegio che non vi siano i presupposti, allo stato, per accogliere la domanda di decadenza del sig.
dalla responsabilità genitoriale: egli ha provveduto in questi anni al mantenimento della Pt_1
minore e, seppur con i propri limiti, ha dimostrato interesse nella ripresa dei rapporti con la IA e nella crescita della stessa” (pag. 7 sentenza impugnata). Su tale capo della decisione la sig.ra non ha formulato impugnazione incidentale, e pertanto il rigetto della domanda di decadenza _1
dalla responsabilità genitoriale del padre è passato in giudicato.
La questione de potestate è quindi coperta dal giudicato interno e non può più essere trattata nell'ambito del presente procedimento, né in primo, né in secondo grado. L'annullamento della sentenza del primo giudice per violazione del contraddittorio sarebbe quindi del tutto ininfluente in ordine a tale questione, come fondata sulle allegazioni già dedotte, non potendo la stessa essere nuovamente trattata nel merito.
La Cassazione (ord. n. 38024 del 2.12.2021) ha infatti affermato che il giudicato interno impedisce al giudice di secondo grado di tornare sul giudizio di merito, anche al solo scopo di valutare l'integrità del contraddittorio: “la rimessione della causa al giudice di primo grado per consentire lo svolgimento del giudizio a contraddittorio integro può aver senso e pratica utilità solo laddove sia ancora effettivamente possibile lo svolgimento del giudizio stesso”, il che, nel caso qui in esame, è impedito in radice dal giudicato già formatosi sulla questione de potestate.
Anche il primo motivo di censura proposto dal sig. è destituito di fondamento. Pt_1
pagina 6 di 10 In merito alla richiesta di ascolto della IA , incombente richiesto solo in questo grado dal CP_2
padre, si osserva quanto segue.
Occorre premettere, come ribadito dalla Corte di Cassazione, che l'ascolto del minore “non è un diritto dell'adulto che ha o desidera avere una relazione con lui, ma un diritto proprio del minore”, essendo l'essere ascoltato “un diritto del minore, non un dovere da imporgli” (Cass. n. 437 del 8.1.2024, che richiama anche le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura del minore, punto 46).
Tale incombente può essere omesso quando esso appare in contrasto con l'interesse del minore stesso ovvero sia manifestamente superfluo.
Nel caso in esame, si ritiene che l'eventuale audizione di comporti un pregiudizio al suo CP_2
interesse, e sia anche manifestamente superfluo.
La minore è ragazzina che ha molto sofferto per le condotte di violenza assistita e di prevaricazione del padre nei confronti della madre;
dagli atti di causa emerge che ella non incontra il padre dal Febbraio
2019 e non ha mai mutato atteggiamento nei riguardi di tale figura genitoriale, nei confronti della quale pone un netto e irremovibile rifiuto.
ha seguito un percorso di psicoterapia individuale dal giugno 2018 con la dott.ssa ; CP_2 Per_2
nella relazione depositata con la comparsa di costituzione della sig.ra in primo grado, la _1 psicologa riferiva che la bambina narrava di un padre assente, con il quale “bisognava fare silenzio”, e che una volta era stata lei stessa a richiedere l'intervento dei Carabinieri a tutela della madre e contro gli agiti aggressivi del padre;
riguardo al padre esprimeva “rabbia e paura per sé stessa e per la madre” e “rifiuta categoricamente di parlare col padre e di vederlo per non dover più subire minacce
e accuse rivolte alla mamma e perché ha di fatto molta paura che il padre possa un giorno passare dalle minacce e dalle percosse a qualcosa il più grave”.
Sin dal primo colloquio diretto con l'Assistente sociale (cfr. relazione del Servizio Sociale Distretto
Nord Ovest del 6.10.2020) dichiarava “senza alcuna incertezza né tentennamento la sua CP_2
irrevocabile intenzione di non incontrare il padre. Ella lo ritiene responsabile della separazione e riferisce di ricordare nitidamente ogni episodio aggressivo e intimidatorio, confermando sostanzialmente quanto riferito anche durante il percorso psicoterapeutico privato. La sua decisione appare in questo momento così poco negoziabile, da rendere inutili ulteriori approfondimenti, fatto salvi quelli che verranno eseguiti dal servizio di NPI incaricato”; analoga, ferma volontà CP_2
esprimeva avanti al Servizio di NPI (cfr. relazione del 6.10.2020).
Di identico tenore sono state le dichiarazioni di nel corso della CTU: “io mi ricordo che CP_2 quando litigava, mio padre alzava le mani a mia madre…io stavo in camera mia… queste cose
pagina 7 di 10 succedevano fino alla quinta elementare… alle volte era tranquillo…altre volte no… le violenze succedevano ogni due giorni circa… alle volte stavo in camera, altre volte stavo lì e guardavo. ADR: quando duravano poco non mi facevano effetto…altre volte, quando duravano di più ed erano più intense e mio padre le alzava le mani e la minacciava, allora avevo paura che facesse davvero le cose che diceva (…) mi ha colpito di più quando mio padre aveva aperto la finestra della cucina e la spingeva come se la volesse buttare giù, mia madre… il ricordo più antico era che io ero più piccola, facevo la materna, durante una lite con mia madre, mio padre aveva fatto mettere le mani a mia madre avvicinate, di fianco, e le tirava le ciabatte sulle mani” (cfr. pag. 49 CTU ), e ha espresso Per_1 con fermezza anche con la Consulente la volontà di non vedere e non sentire il padre, che “non ritiene faccia parte della famiglia” (pag. 51 CTU); è apparsa alla CTU “molto stanca e provata dalla situazione di valutazione in atto che prosegue a partire dalla separazione tra i genitori avvenuta nel
2018”.
La convocazione della minore avanti alla Corte non potrebbe che accrescere questo suo sentimento di
“stanchezza” e disagio per una situazione che ha già reiteratamente esposto ed analizzato con plurimi operatori. L'ascolto non potrebbe apportare alcun elemento conoscitivo ulteriore, posto che ella ha espresso in ogni sede, sia nel corso del percorso psicoterapico (privato, e presso il Servizio Sociale e di
NPI), sia avanti alla dott.ssa una posizione ferma, univoca, priva di tentennamenti, ovvero Per_1
“la sua irrevocabile intenzione di non incontrare il padre che ritiene responsabile della separazione” e di cui “riferisce con grande nitidezza e particolari gli episodi aggressivi e intimidatori subiti da lei e dalla madre” (CTU ). Per_1
Nessun preteso elemento sopravvenuto allegato dal sig. può avere rilievo in tale Pt_1
valutazione di rigetto della richiesta di ascolto e in merito alla devoluta impugnazione sul regime di affidamento.
Egli ha sostenuto di aver incontrato la minore successivamente all'espletamento della CTU, dal dicembre 2022, ed a riprova della ripresa dei rapporti con la IA in atto d'appello ha indicato di produrre “4. Chat whatsapp;
5. Foto Chat whatsapp;
6. Chiavetta usb contenente file Persona_3 audio chat whatsapp” (cfr. elenco produzioni, pag. 21 ricorso in appello). Peraltro, tali riferiti rapporti padre/IA si sarebbero comunque successivamente nuovamente interrotti, come riferito dal difensore dell'appellante all'udienza del 13.9.2024.
Su tali documenti dell'impugnante si osserva quanto segue.
Il documento indicato sub 6 non è mai stato prodotto in atti.
Quanto al documento n. 4, occorre precisare che il non ha prodotto in giudizio né il Pt_1 dispositivo sul quale vi sarebbe traccia delle chat sull'applicazione whatsapp che assume sarebbero pagina 8 di 10 intercorse con la IA, né lo screenshot di tali chat, ma soltanto una trascrizione, riportata su figlio dattiloscritto, di dialoghi che lo stesso sostiene di aver intrattenuto con con tali modalità. CP_2
L'autenticità e veridicità di tale trascrizione di messaggistica, asseritamente riproducente conversazioni intrattenute via whatsapp fra padre e IA, è stata disconosciuta dalla sig.ra ed essa pertanto _1
non può assumere alcun rilievo probatorio in questo giudizio, non avendo il sig. – a fronte Pt_1
di tale contestazione – provato l'autenticità di tali conversazioni. Tale autenticità, peraltro, è smentita anche dalla allegazione solo in sede di gravame di tale presunta ripresa dei rapporti;
in primo grado, nessun cenno a tali asserite ed in astratto rilevanti circostanze era formulato, pur se – nella versione del sig. – i contatti sarebbero ripresi sin dal dicembre 2022, a giudizio ancora in corso, posto Pt_1 che l'udienza di precisazione delle conclusioni avanti al primo giudice si svolgeva il 6.4.2023 e a tale data erano ulteriormente concessi i termini per gli scritti difensivi, i cui ultimi termini scadevano a fine maggio 2023.
Le fotografie riprodotte sub doc. 5 ritraggono la minore da piccola o in momenti di socialità; non vi è alcun elemento che confermi che esse appartengano a chat scambiate fra padre e IA e siano state quindi inviate da al padre. CP_2
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e devono essere integralmente poste a carico della parte impugnante. L'appellante sig. deve quindi essere condannato alla rifusione delle Pt_1 spese di secondo grado a favore dell'appellata sig.ra , spese che si liquidano con riferimento _1
alle cause di valore indeterminato di bassa complessità, secondo i parametri medi stabiliti dal d.m.
147/2022, ovvero: euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.470 per la fase decisionale, per complessivi euro 6.946,00, oltre ad iva e cpa di legge e rimb. Forf. 15%.
Deve infine darsi atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di Stabilità 2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante sig. . Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, Sezione Famiglia e Minori
Rigetta l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Torino, Parte_1
Settima Sezione Civile, n. 3352/2023, pubblicata il 03/08/2023, pagina 9 di 10 dichiara tenuto e condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1 dell'appellata sig.ra , spese che si liquidano, come da motivazione, in complessivi Controparte_1
euro 6.946,00, oltre ad iva e cpa di legge e rimb. Forf. 15%
Dà atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
Stabilità 2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio in data 28.11.2024
Si comunichi.
Il Cons. est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Dott.ssa Carmela Mascarello
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1253/2023 promossa in sede di appello da
Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Drovetti n. 14, presso lo studio dell'Avv. Simona Donati che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante contro
Controparte_1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, C.so Luigi Einaudi n. 49, presso lo studio dell'Avv. Manuela Roberta Rossotto che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n.
3352/2023, pubblicata il 03/08/2023, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto
Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, sig. Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare la nullità del procedimento R.G. 12890/2019, con conseguente nullità della sentenza
pagina 1 di 10 definitiva n. 3352/2023 emessa in data 02.08.2023 per mancata nomina del Curatore speciale dei minori e disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
NEL MERITO
- Riformare la sentenza impugnata prevedendo l'affidamento della minore in maniera congiunta ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione prevalente presso la stessa, con possibilità per il padre di vedere la IA secondo le volontà della stessa e, in ogni caso, prevedere una calendarizzazione e un progetto di riavvicinamento al padre nelle modalità ritenute maggiormente opportune al termine dell'istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ascoltare con urgenza la minore;
Controparte_2
- Laddove non risulti sufficiente l'audizione della minore, disporre integrazione di CTU, nominando un professionista diverso dalla dott.ssa , volta a valutare le reali volontà della minore rispetto al Per_1 rapporto con il padre e le motivazioni che l'hanno spinta a rendere dichiarazioni difformi dalla realtà nel giudizio di primo grado, nonché a individuare il miglior progetto per il riavvicinamento padre- IA.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio oltre 15% ex T.F., CPA e IVA.”.
Per l'appellata, sig.ra Controparte_1
“Contrariis reiectis, Salvis iuribus
In via pregiudiziale
- Pronunciare declaratoria ex art. 348 bis c.p.c. ante Cartabia
In via istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate
Nel merito
In via principale
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per tutti i Pt_1
motivi ex ante rappresentati;
In via subordinata
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 20/02/2024 esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso e per l'effetto chiedeva la conferma pagina 2 di 10 dell'impugnata sentenza.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I sig.ri e contraevano matrimonio in Torino in data Parte_1 Controparte_1
05/07/2003 e dal matrimonio, in data 15/08/2007, è nata la IA . CP_2
Con ricorso depositato il 20/05/2019 il GN chiedeva al Tribunale di Torino di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino così disponeva:
“PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
;
[...]
RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al sig. . _1
AFFIDA la IA minore in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Controparte_1
medesima altresì le decisioni di maggior importanza per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
SOSPENDE le visite tra padre e IA.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e
NPI/Psicologia età evolutiva competenti sino a che ciò si renda necessario nell'interesse della minore.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 400,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016;
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
, spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%.”.
Il Giudice di prime cure, per quanto qui rileva, osservava: che doveva essere disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della IA minore alla madre, attesi i concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, che, come emerso nella CTU effettuata in corso di causa, si era disinteressato della minore e delle sue esigenze sin dal periodo della convivenza matrimoniale;
che la minore, consapevole pagina 3 di 10 delle ragioni dell'approfondimento peritale e per la quale era escluso un condizionamento materno, manifestava una volontà “non negoziabile” di rifiuto agli incontri con il padre, e che la CTU aveva ritenuto “nociva e iatrogena ogni forzatura”; che il perito nominato si era espresso per una prognosi negativa di recupero delle capacità genitoriali paterne;
che tale quadro dovessero altresì essere sospesi gli incontri fra padre e IA.
Avverso la predetta sentenza proponeva tempestiva impugnazione il GN , che deduceva: Pt_1
- con il primo motivo, l'errata valutazione delle emergenze istruttorie e carenza dell'istruttoria, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nella tesi dell'impugnante, il primo giudice aveva fondato la decisione esclusivamente sulle conclusioni della CTU nominata e sulle dichiarazioni rese nel corso della consulenza dalla IA , senza appurare “la veridicità di quanto CP_2
raccontato e di quanto la personalità fragile e disturbata della GNa abbia potuto _1 incidere sull'alterazione del suo racconto e, soprattutto, su quello effettuato da ”; CP_2 riferiva che dal mese di dicembre 2022 padre e IA avevano ripreso ad avere “un rapporto quotidiano” e si erano anche incontrati;
la IA aveva un rapporto di confidenza con il padre e gli riferiva le “litigate” con la mamma;
tale effettiva situazione avrebbe dovuto comportare il regime di affidamento condiviso e la previsione di un regime di frequentazione padre IA, nonché una diversa regolamentazione delle spese di lite;
chiedeva quindi che la IA fosse ascoltata dalla Corte, ovvero che fosse disposta integrazione della CTU;
indicava le seguenti produzioni: “chat whatsapp – ” (doc. 4), “foto chat whatsapp” (doc. 5), e Pt_1 CP_2 chiavetta usb “contenente file audio chat whatsapp” (doc. 6);
- con il secondo motivo, la mancata nomina del Curatore Speciale del Minore, in procedimento che aveva ad oggetto la responsabilità del genitore, mancata nomina che comportava la declaratoria di nullità del processo di primo grado per violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza e necessità di rimessione al primo giudice.
La sig.ra si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva fosse pronunciata _1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. o 348 bis c.p.c., posto che la formazione della documentazione sulla quale parte appellante fondava il proprio gravame era avvenuta durante lo svolgimento del procedimento di primo grado, ove avrebbe dovuto essere prodotta, mentre, al contrario, ad essa l'impugnante non aveva mai fatto riferimento, neppure nel corso delle operazioni peritali;
eccepiva inoltre che detta documentazione (ovvero, la trascrizione di presunti messaggi w.a. fra padre e IA) non aveva origine certa, e, in ogni caso, ne contestava l'autenticità; si opponeva pagina 4 di 10 all'audizione della minore, non richiesta dal padre in primo grado, e contestava che nel giudizio di separazione instaurato vi fosse necessità di nomina del curatore speciale, non avendo il Tribunale ravvisato alcuna ragione di conflitto di interesse fra la minore e i genitori.
All'udienza del 13.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. ovvero 348 bis c.p.c. (nella nuova formulazione prevista dalla riforma cd. “Cartabia”, applicabile alle impugnazioni instaurate dopo il
28.2.2023, come quella in esame) non è accoglibile, posto che la documentazione prodotta dall'impugnante a fondamento della censura relativa alla valutazione del primo giudice non è in astratto inammissibile, atteso il noto principio secondo il quale a tutela del diritto del minore vi sono ampi poteri istruttori d'ufficio e non sono rilevabili decadenze (precisandosi in ogni caso che tale indicazione di astratta ammissibilità della documentazione versata solo in grado di appello dal sig. Pt_1
lascia aperta la diversa questione della sua rilevanza, in concreto, in ordine al merito), né tali produzioni rendono di per sé inammissibile l'impugnazione.
L'appello proposto è invece del tutto infondato nel merito e deve essere respinto.
Ragioni di logica impongono di trattare dapprima il secondo motivo di censura, con il quale il sig.
si duole della mancata nomina, da parte del Tribunale, di un curatore speciale per la IA Pt_1
minore, atteso che nel giudizio di primo grado sono state trattate anche questioni de potestate, posto che la sig.ra , costituendosi avanti al Tribunale, formulava domanda riconvenzionale volta a _1
far dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, per condotte di grave pregiudizio ai danni della IA . CP_2
Qualora la censura dell'impugnante fosse ritenuta fondata, infatti, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, rappresentato da un curatore speciale, comporterebbe la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
E' pacifico che la giurisprudenza, ancor prima della modifica dell'art. 78 c.p.c. disposta con legge
26.11.2021, n. 206, in vigore dal giugno 2022 (norma che, al III comma, n. 1, disponeva l'obbligo di nominare il curatore speciale al minore qualora uno dei genitori avesse chiesto la decadenza dell'altro, disposizione ora trasfusa nell'art. 473bis.8, comma I, lett. a) fosse consolidata nel ritenere che dal tenore letterale dell'art. 336, u.c., c.c. (comma aggiunto dall'art. 37, comma III, legge 28.3.2001, n.
pagina 5 di 10 149, che dispone che “per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore”), derivasse che nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale fosse necessaria la nomina di un curatore speciale, ove non fosse stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi del figlio verso entrambi i genitori;
tale conflitto, secondo la giurisprudenza formatasi precedentemente alle citate, attuali disposizioni normative, era ravvisato dunque in tutti i giudizi de potestate, in quanto la posizione del figlio era da ritenersi sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento fosse richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore.
Nel caso in esame, è quindi indubbio che il Tribunale - a fronte della domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra - avrebbe dovuto integrare il contraddittorio e nominare un curatore _1
speciale alla minore . CP_2
Con la sentenza impugnata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla madre nei confronti del padre era peraltro rigettata dal Tribunale, che argomentava: “Ritiene, infine, il
Collegio che non vi siano i presupposti, allo stato, per accogliere la domanda di decadenza del sig.
dalla responsabilità genitoriale: egli ha provveduto in questi anni al mantenimento della Pt_1
minore e, seppur con i propri limiti, ha dimostrato interesse nella ripresa dei rapporti con la IA e nella crescita della stessa” (pag. 7 sentenza impugnata). Su tale capo della decisione la sig.ra non ha formulato impugnazione incidentale, e pertanto il rigetto della domanda di decadenza _1
dalla responsabilità genitoriale del padre è passato in giudicato.
La questione de potestate è quindi coperta dal giudicato interno e non può più essere trattata nell'ambito del presente procedimento, né in primo, né in secondo grado. L'annullamento della sentenza del primo giudice per violazione del contraddittorio sarebbe quindi del tutto ininfluente in ordine a tale questione, come fondata sulle allegazioni già dedotte, non potendo la stessa essere nuovamente trattata nel merito.
La Cassazione (ord. n. 38024 del 2.12.2021) ha infatti affermato che il giudicato interno impedisce al giudice di secondo grado di tornare sul giudizio di merito, anche al solo scopo di valutare l'integrità del contraddittorio: “la rimessione della causa al giudice di primo grado per consentire lo svolgimento del giudizio a contraddittorio integro può aver senso e pratica utilità solo laddove sia ancora effettivamente possibile lo svolgimento del giudizio stesso”, il che, nel caso qui in esame, è impedito in radice dal giudicato già formatosi sulla questione de potestate.
Anche il primo motivo di censura proposto dal sig. è destituito di fondamento. Pt_1
pagina 6 di 10 In merito alla richiesta di ascolto della IA , incombente richiesto solo in questo grado dal CP_2
padre, si osserva quanto segue.
Occorre premettere, come ribadito dalla Corte di Cassazione, che l'ascolto del minore “non è un diritto dell'adulto che ha o desidera avere una relazione con lui, ma un diritto proprio del minore”, essendo l'essere ascoltato “un diritto del minore, non un dovere da imporgli” (Cass. n. 437 del 8.1.2024, che richiama anche le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura del minore, punto 46).
Tale incombente può essere omesso quando esso appare in contrasto con l'interesse del minore stesso ovvero sia manifestamente superfluo.
Nel caso in esame, si ritiene che l'eventuale audizione di comporti un pregiudizio al suo CP_2
interesse, e sia anche manifestamente superfluo.
La minore è ragazzina che ha molto sofferto per le condotte di violenza assistita e di prevaricazione del padre nei confronti della madre;
dagli atti di causa emerge che ella non incontra il padre dal Febbraio
2019 e non ha mai mutato atteggiamento nei riguardi di tale figura genitoriale, nei confronti della quale pone un netto e irremovibile rifiuto.
ha seguito un percorso di psicoterapia individuale dal giugno 2018 con la dott.ssa ; CP_2 Per_2
nella relazione depositata con la comparsa di costituzione della sig.ra in primo grado, la _1 psicologa riferiva che la bambina narrava di un padre assente, con il quale “bisognava fare silenzio”, e che una volta era stata lei stessa a richiedere l'intervento dei Carabinieri a tutela della madre e contro gli agiti aggressivi del padre;
riguardo al padre esprimeva “rabbia e paura per sé stessa e per la madre” e “rifiuta categoricamente di parlare col padre e di vederlo per non dover più subire minacce
e accuse rivolte alla mamma e perché ha di fatto molta paura che il padre possa un giorno passare dalle minacce e dalle percosse a qualcosa il più grave”.
Sin dal primo colloquio diretto con l'Assistente sociale (cfr. relazione del Servizio Sociale Distretto
Nord Ovest del 6.10.2020) dichiarava “senza alcuna incertezza né tentennamento la sua CP_2
irrevocabile intenzione di non incontrare il padre. Ella lo ritiene responsabile della separazione e riferisce di ricordare nitidamente ogni episodio aggressivo e intimidatorio, confermando sostanzialmente quanto riferito anche durante il percorso psicoterapeutico privato. La sua decisione appare in questo momento così poco negoziabile, da rendere inutili ulteriori approfondimenti, fatto salvi quelli che verranno eseguiti dal servizio di NPI incaricato”; analoga, ferma volontà CP_2
esprimeva avanti al Servizio di NPI (cfr. relazione del 6.10.2020).
Di identico tenore sono state le dichiarazioni di nel corso della CTU: “io mi ricordo che CP_2 quando litigava, mio padre alzava le mani a mia madre…io stavo in camera mia… queste cose
pagina 7 di 10 succedevano fino alla quinta elementare… alle volte era tranquillo…altre volte no… le violenze succedevano ogni due giorni circa… alle volte stavo in camera, altre volte stavo lì e guardavo. ADR: quando duravano poco non mi facevano effetto…altre volte, quando duravano di più ed erano più intense e mio padre le alzava le mani e la minacciava, allora avevo paura che facesse davvero le cose che diceva (…) mi ha colpito di più quando mio padre aveva aperto la finestra della cucina e la spingeva come se la volesse buttare giù, mia madre… il ricordo più antico era che io ero più piccola, facevo la materna, durante una lite con mia madre, mio padre aveva fatto mettere le mani a mia madre avvicinate, di fianco, e le tirava le ciabatte sulle mani” (cfr. pag. 49 CTU ), e ha espresso Per_1 con fermezza anche con la Consulente la volontà di non vedere e non sentire il padre, che “non ritiene faccia parte della famiglia” (pag. 51 CTU); è apparsa alla CTU “molto stanca e provata dalla situazione di valutazione in atto che prosegue a partire dalla separazione tra i genitori avvenuta nel
2018”.
La convocazione della minore avanti alla Corte non potrebbe che accrescere questo suo sentimento di
“stanchezza” e disagio per una situazione che ha già reiteratamente esposto ed analizzato con plurimi operatori. L'ascolto non potrebbe apportare alcun elemento conoscitivo ulteriore, posto che ella ha espresso in ogni sede, sia nel corso del percorso psicoterapico (privato, e presso il Servizio Sociale e di
NPI), sia avanti alla dott.ssa una posizione ferma, univoca, priva di tentennamenti, ovvero Per_1
“la sua irrevocabile intenzione di non incontrare il padre che ritiene responsabile della separazione” e di cui “riferisce con grande nitidezza e particolari gli episodi aggressivi e intimidatori subiti da lei e dalla madre” (CTU ). Per_1
Nessun preteso elemento sopravvenuto allegato dal sig. può avere rilievo in tale Pt_1
valutazione di rigetto della richiesta di ascolto e in merito alla devoluta impugnazione sul regime di affidamento.
Egli ha sostenuto di aver incontrato la minore successivamente all'espletamento della CTU, dal dicembre 2022, ed a riprova della ripresa dei rapporti con la IA in atto d'appello ha indicato di produrre “4. Chat whatsapp;
5. Foto Chat whatsapp;
6. Chiavetta usb contenente file Persona_3 audio chat whatsapp” (cfr. elenco produzioni, pag. 21 ricorso in appello). Peraltro, tali riferiti rapporti padre/IA si sarebbero comunque successivamente nuovamente interrotti, come riferito dal difensore dell'appellante all'udienza del 13.9.2024.
Su tali documenti dell'impugnante si osserva quanto segue.
Il documento indicato sub 6 non è mai stato prodotto in atti.
Quanto al documento n. 4, occorre precisare che il non ha prodotto in giudizio né il Pt_1 dispositivo sul quale vi sarebbe traccia delle chat sull'applicazione whatsapp che assume sarebbero pagina 8 di 10 intercorse con la IA, né lo screenshot di tali chat, ma soltanto una trascrizione, riportata su figlio dattiloscritto, di dialoghi che lo stesso sostiene di aver intrattenuto con con tali modalità. CP_2
L'autenticità e veridicità di tale trascrizione di messaggistica, asseritamente riproducente conversazioni intrattenute via whatsapp fra padre e IA, è stata disconosciuta dalla sig.ra ed essa pertanto _1
non può assumere alcun rilievo probatorio in questo giudizio, non avendo il sig. – a fronte Pt_1
di tale contestazione – provato l'autenticità di tali conversazioni. Tale autenticità, peraltro, è smentita anche dalla allegazione solo in sede di gravame di tale presunta ripresa dei rapporti;
in primo grado, nessun cenno a tali asserite ed in astratto rilevanti circostanze era formulato, pur se – nella versione del sig. – i contatti sarebbero ripresi sin dal dicembre 2022, a giudizio ancora in corso, posto Pt_1 che l'udienza di precisazione delle conclusioni avanti al primo giudice si svolgeva il 6.4.2023 e a tale data erano ulteriormente concessi i termini per gli scritti difensivi, i cui ultimi termini scadevano a fine maggio 2023.
Le fotografie riprodotte sub doc. 5 ritraggono la minore da piccola o in momenti di socialità; non vi è alcun elemento che confermi che esse appartengano a chat scambiate fra padre e IA e siano state quindi inviate da al padre. CP_2
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e devono essere integralmente poste a carico della parte impugnante. L'appellante sig. deve quindi essere condannato alla rifusione delle Pt_1 spese di secondo grado a favore dell'appellata sig.ra , spese che si liquidano con riferimento _1
alle cause di valore indeterminato di bassa complessità, secondo i parametri medi stabiliti dal d.m.
147/2022, ovvero: euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.470 per la fase decisionale, per complessivi euro 6.946,00, oltre ad iva e cpa di legge e rimb. Forf. 15%.
Deve infine darsi atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di Stabilità 2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante sig. . Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, Sezione Famiglia e Minori
Rigetta l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Torino, Parte_1
Settima Sezione Civile, n. 3352/2023, pubblicata il 03/08/2023, pagina 9 di 10 dichiara tenuto e condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1 dell'appellata sig.ra , spese che si liquidano, come da motivazione, in complessivi Controparte_1
euro 6.946,00, oltre ad iva e cpa di legge e rimb. Forf. 15%
Dà atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
Stabilità 2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio in data 28.11.2024
Si comunichi.
Il Cons. est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Dott.ssa Carmela Mascarello
pagina 10 di 10