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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 7533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7533 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5450/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 5450/2022 trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. sino al 13.05.2024, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Ciccotti Simone presso il quale è elettivamente domiciliata appellante contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Marc esso i quali è elettivamente domiciliato
appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3958/2022 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 14/03/2022
1 Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure così statuire: in via principale, preso atto della precisazione della domanda e dunque della riduzione della pretesa azionata in sede monitoria dell'importo di € 450,00 condannare il Sig. al pagamento della minor somma di € 20.406,61 CP_1 rispetto a quella indicata . 27277/2018 oltre ad accessori e spese come specificati nel predetto decreto. In via subordinata, revocare il capo della sentenza che reca la condanna alle spese ponendo, invece, le stesse proporzionalmente a carico della parte condannata al pagamento ovvero, in ulteriore subordine, compensarle integralmente. in ogni caso, spese del doppio grado rifuse. In via istruttoria, si rinnova la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del sig. ed all'esito CP_1 occorrendo della prova per testi sui capitoli dedotti nella istruttoria autorizzata ex art.183 c.p.c.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza ed avversa eccezione, respingere l'appello poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 3958 del 14 marzo 2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Premesso che otteneva dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 27277/2018, Parte_1
emesso il 28.12.2018, nei confronti dell'ex-coniuge, per il Controparte_1
pagamento della somma di 20.986,61 euro, oltre interessi e spese di lite, a titolo di rimborso del 100% delle spese mediche straordinarie che la assumeva di avere Pt_1
sostenuto per la figlia dal mese di ottobre 2009 – anno di omologa della Per_1
separazione consensuale – sino all'avvio del procedimento monitorio;
avverso il decreto proponeva opposizione il deducendo di nulla dovere in CP_1
relazione alle spese ingiunte, trattandosi di spese straordinarie non concordate, alcune già corrisposte, altre da ritenersi ordinarie quindi comprese nell'assegno di mantenimento da lui versato per la figlia, pari all'epoca all'importo di 30.000,00 euro mensili;
2 la costituendosi in giudizio, riconosceva l'avvenuto parziale pagamento Pt_1
eccepito da parte opponente (450,00 euro), contestando nel resto la fondatezza dell'opposizione; con sentenza n. 3958/2022 pubblicata il 14.03.2022 il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione per la gran parte, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava il al pagamento in favore della della minore somma di CP_1 Pt_1
112,00 euro, oltre interessi legali decorrenti dal deposito del ricorso per ingiunzione, a titolo di rimborso di un'unica spesa medica in data 6.5.2016, condannava la al Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente; con atto notificato il 14.10.2022 la ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
censurando, come erronea, l'affermazione della necessità, per il genitore anticipatario di spese mediche straordinarie per il figlio minore, di conseguire il consenso dell'altro genitore anche in relazione a spese congrue e utili, contestando altresì l'omesso esame e l'omessa ammissione delle istanze istruttorie volte a dimostrare la sussistenza del consenso nonché l'errato regolamento delle spese di lite poste a carico della parte la cui domanda, seppure in via estremamente parziale, era accolta;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la condanna del al pagamento della somma di CP_1
20.406,61 euro e al pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, l'integrale compensazione di queste ultime;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28.02.2023, il ha CP_1
contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
precisate le conclusioni nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 22.02.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge per le memorie e repliche conclusionali, da entrambe le parti depositate;
Motivazione
Va preliminarmente disattesa, poiché inammissibile, l'istanza avanzata in via istruttoria dall'appellante di ammissione della prova per testi articolata in primo grado. Nella specie invero deve rilevarsi che il Giudice istruttore, con ordinanza resa
3 il 16.9.2020 (diversamente da quanto asserito nell'atto di appello) ha esaminato le istanze istruttorie formulate dalle parti, disattendendole con provvedimento argomentato nel dettaglio dei singoli capitoli di prova per testi. A fronte di un'attività istruttoria così precisamente valutata, la generica richiesta avanzata in sede di appello
(conformemente alla richiesta di cui alle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado) si palesa inammissibile per mancata individuazione specifica della contestazione della decisione adottata sul mezzo di prova (ovvero su parte di esso) disatteso dal primo giudice e della correlazione con i motivi di impugnazione con conseguente impedimento di esercizio del contraddittorio.
“La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”. (Cass. civ.
Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017).
Nel merito l'appello è solo in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale ha esattamente ricostruito, come segue, le disposizioni giudiziali che hanno regolamentato nel tempo i rapporti patrimoniali tra le parti in relazione al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
In virtù delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Roma nell'ottobre
2009 il era tenuto a corrispondere un contributo mensile di 30.000,00 euro CP_1
per il mantenimento ordinario della figlia e il 100% delle spese straordinarie da sostenere per la stessa (ivi comprese quelle mediche), da concordare previamente, indicando i destinatari degli esborsi al fine di consentire al il pagamento CP_1
diretto delle prestazioni.
4 Per effetto delle condizioni della sentenza di divorzio, intervenuta in data 5.05.2014 su ricorso congiunto delle parti, il continuava a corrispondere l'assegno CP_1
mensile di mantenimento per la figlia di 30.000,00 euro (di cui 20.000,00 alla Per_1
e 10.000,00 destinate ad un conto intestato alla figlia), che le parti Pt_1
concordavano comprensivo delle spese straordinarie ad eccezione di quelle mediche
(testualmente “le parti concordano che l'assegno di mantenimento per la figlia sia Per_1
comprensivo delle spese straordinarie, salvo le spese mediche straordinarie”).
Il Tribunale ha interpretato suddetta clausola ritenendo concordato tra le parti, con riferimento alle spese mediche straordinarie, lo stesso regime adottato in sede di separazione quanto all'onere integrale a carico del sulla base delle CP_1
espressioni letterali utilizzate in continuità con gli obblighi pregressi nonché del comportamento in tal senso attuato dal in relazione a spese mediche CP_1
straordinarie successive alla sentenza di divorzio e precedenti al giudizio monitorio.
Si aggiunga altresì che tale interpretazione era già intervenuta con il decreto in data
15.1.2019 in sede di giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, lì motivando il Tribunale di Roma, ai fini del rigetto della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia proposta dalla anche in ragione Pt_1
dell'integrale onere per le spese mediche straordinarie gravante sul CP_1
Ciò premesso, il Tribunale, esaminando le singole spese di cui alla pretesa azionata, ha escluso il rimborso delle spese sostenute dalla per la polizza assicurativa Pt_1
sanitaria da lei stipulata anche per la figlia in quanto frutto di libera e autonoma determinazione, così come analogamente effettuato dal ha escluso il CP_1
rimborso di tutte le spese mediche (ad eccezione dell'unica spesa effettuata tramite il
SSN) poiché, in quanto straordinarie, non urgenti né indifferibili, prive della preventiva concertazione tra i genitori, obbligo esplicitamente concordato in sede di separazione e da ritenersi sussistente anche nel regime di divorzio come riconosciuto dal protocollo sulle spese straordinarie del 17.12.2014 vigente nel foro.
Il Tribunale ha, infine, motivato la condanna della alle spese di lite in ragione Pt_1
dell'esiguità della somma alla stessa riconosciuta a fronte della complessiva pretesa,
5 circostanza che induceva a valutare l'opposta quale parte sostanzialmente soccombente.
La decisione è censurabile esclusivamente in relazione all'ultimo motivo di impugnazione, inerente la statuizione sulle spese processuali.
Deve in primo luogo precisarsi che, come chiaramente indicato nell'atto di appello,
l'appellante ha censurato la decisione di primo grado quanto al ritenuto necessario consenso dell'altro genitore rispetto a spese mediche straordinarie utili e congrue, quanto all'omessa attività istruttoria sul conseguimento del consenso (motivo sul quale si è già risposto in via preliminare), quanto alla pronuncia sulle spese processuali. L'impugnazione non ha specificamente indicato il punto della decisione inerente l'esclusione delle spese relative alla polizza assicurativa sanitaria, rispetto alla quale l'appellante non ha neppure argomentato alcunchè in contestazione della motivazione adottata in sentenza (estranea al profilo del preventivo consenso).
Così circoscritto l'esame devoluto al giudice di appello, la Corte è consapevole della giurisprudenza di legittimità evocata dall'appellante a sostegno delle proprie argomentazioni, secondo la quale il mancato accordo preventivo non esclude il diritto al rimborso della spesa anticipata da un genitore ove il Giudice, verificando le ragioni del rifiuto dell'altro genitore, valuti la corrispondenza della spesa (quindi della relativa prestazione) all'interesse del minore e la congruità e sostenibilità rispetto alle condizioni del genitore. Tale giurisprudenza, tuttavia, non può assurgere a principio di diritto astratto automaticamente applicabile, esso dovendosi al contrario calare nel singolo caso nel cui contesto è derivato e, soprattutto, nei singoli contesti nei quali il
Giudice è chiamato ad applicarlo.
Ed invero detta giurisprudenza (si veda per tutte la più recente Cass. n.5059/2021) si
è affermata su un caso concreto in cui il credito azionato si fondava su un provvedimento giurisdizionale che non subordinava l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie, lì previsto al 50% tra i genitori, ad un preventivo consenso tra gli stessi;
nella fattispecie qui sottoposta all'esame della Corte, al contrario, non solo i provvedimenti giurisdizionali fondanti le pretese azionate, esplicitamente o per
6 interpretazione in continuità tra condizioni di separazione e divorzio, richiedevano la concertazione preventiva tra i genitori, ma detti provvedimenti ratificavano condizioni concordate tra le parti, in sede di separazione (consensuale) e di divorzio
(congiunto), sicchè una volontà in tal senso convenuta, che in applicazione del regime di affido condiviso, non può che ritenersi prioritariamente rivolta al coinvolgimento di entrambi i genitori coaffidatari nella decisione della prestazione sanitaria cui sottoporre la minore prima ancora che della relativa spesa, non potrebbe essere poi interpretata in termini assolutamente opposti, negatori dell'obbligo di preventivo consenso liberamente pattuito, in applicazione di una giurisprudenza di legittimità che non si addice al caso concreto.
Tale superiore interpretazione ancor più s'impone, nel caso concreto, alla stregua di due ulteriori circostanze: -il cospicuo importo corrisposto dal padre per il mantenimento ordinario della figlia (30.000,00 euro mensili ripartito come anzi precisato) giustificava una preventiva valutazione e condivisione di spese ulteriori rispetto a detta somma, ricadenti esclusivamente sullo stesso genitore;
-nelle condizioni di divorzio, diversamente dal pregresso, le parti concordavano l'inserimento nell'assegno di mantenimento ordinario, e di conseguenza l'esclusione di una necessaria preventiva concertazione, di tutte le spese straordinarie diverse da quelle mediche, lasciando solo queste ultime nel regime delle spese straordinarie in continuità con il pregresso (onere integrale al padre, preventivo accordo).
L'impugnazione relativa al merito della controversia è dunque infondata.
Merita invece accoglimento la doglianza in punto di spese processuali, dal momento che la decisione adottata in primo grado, a fronte di un accoglimento della domanda articolata in un unico capo, sia pure molto ridotto rispetto alla pretesa, giustificava più correttamente la compensazione delle spese processuali (si veda Sez U. n.
32061/22 “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
7 capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Il tenore della decisione impone infine analoga statuizione sulle spese di lite del presente grado.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 3958/2022 nei confronti di , così dispone: Controparte_1
-compensa tra le parti le spese di giudizio del primo grado;
-rigetta nel resto l'appello;
-compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/10/2024
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 5450/2022 trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. sino al 13.05.2024, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Ciccotti Simone presso il quale è elettivamente domiciliata appellante contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Marc esso i quali è elettivamente domiciliato
appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3958/2022 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 14/03/2022
1 Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure così statuire: in via principale, preso atto della precisazione della domanda e dunque della riduzione della pretesa azionata in sede monitoria dell'importo di € 450,00 condannare il Sig. al pagamento della minor somma di € 20.406,61 CP_1 rispetto a quella indicata . 27277/2018 oltre ad accessori e spese come specificati nel predetto decreto. In via subordinata, revocare il capo della sentenza che reca la condanna alle spese ponendo, invece, le stesse proporzionalmente a carico della parte condannata al pagamento ovvero, in ulteriore subordine, compensarle integralmente. in ogni caso, spese del doppio grado rifuse. In via istruttoria, si rinnova la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del sig. ed all'esito CP_1 occorrendo della prova per testi sui capitoli dedotti nella istruttoria autorizzata ex art.183 c.p.c.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza ed avversa eccezione, respingere l'appello poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 3958 del 14 marzo 2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Premesso che otteneva dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 27277/2018, Parte_1
emesso il 28.12.2018, nei confronti dell'ex-coniuge, per il Controparte_1
pagamento della somma di 20.986,61 euro, oltre interessi e spese di lite, a titolo di rimborso del 100% delle spese mediche straordinarie che la assumeva di avere Pt_1
sostenuto per la figlia dal mese di ottobre 2009 – anno di omologa della Per_1
separazione consensuale – sino all'avvio del procedimento monitorio;
avverso il decreto proponeva opposizione il deducendo di nulla dovere in CP_1
relazione alle spese ingiunte, trattandosi di spese straordinarie non concordate, alcune già corrisposte, altre da ritenersi ordinarie quindi comprese nell'assegno di mantenimento da lui versato per la figlia, pari all'epoca all'importo di 30.000,00 euro mensili;
2 la costituendosi in giudizio, riconosceva l'avvenuto parziale pagamento Pt_1
eccepito da parte opponente (450,00 euro), contestando nel resto la fondatezza dell'opposizione; con sentenza n. 3958/2022 pubblicata il 14.03.2022 il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione per la gran parte, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava il al pagamento in favore della della minore somma di CP_1 Pt_1
112,00 euro, oltre interessi legali decorrenti dal deposito del ricorso per ingiunzione, a titolo di rimborso di un'unica spesa medica in data 6.5.2016, condannava la al Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente; con atto notificato il 14.10.2022 la ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
censurando, come erronea, l'affermazione della necessità, per il genitore anticipatario di spese mediche straordinarie per il figlio minore, di conseguire il consenso dell'altro genitore anche in relazione a spese congrue e utili, contestando altresì l'omesso esame e l'omessa ammissione delle istanze istruttorie volte a dimostrare la sussistenza del consenso nonché l'errato regolamento delle spese di lite poste a carico della parte la cui domanda, seppure in via estremamente parziale, era accolta;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la condanna del al pagamento della somma di CP_1
20.406,61 euro e al pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, l'integrale compensazione di queste ultime;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28.02.2023, il ha CP_1
contestato il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
precisate le conclusioni nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 22.02.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge per le memorie e repliche conclusionali, da entrambe le parti depositate;
Motivazione
Va preliminarmente disattesa, poiché inammissibile, l'istanza avanzata in via istruttoria dall'appellante di ammissione della prova per testi articolata in primo grado. Nella specie invero deve rilevarsi che il Giudice istruttore, con ordinanza resa
3 il 16.9.2020 (diversamente da quanto asserito nell'atto di appello) ha esaminato le istanze istruttorie formulate dalle parti, disattendendole con provvedimento argomentato nel dettaglio dei singoli capitoli di prova per testi. A fronte di un'attività istruttoria così precisamente valutata, la generica richiesta avanzata in sede di appello
(conformemente alla richiesta di cui alle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado) si palesa inammissibile per mancata individuazione specifica della contestazione della decisione adottata sul mezzo di prova (ovvero su parte di esso) disatteso dal primo giudice e della correlazione con i motivi di impugnazione con conseguente impedimento di esercizio del contraddittorio.
“La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”. (Cass. civ.
Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017).
Nel merito l'appello è solo in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale ha esattamente ricostruito, come segue, le disposizioni giudiziali che hanno regolamentato nel tempo i rapporti patrimoniali tra le parti in relazione al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
In virtù delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Roma nell'ottobre
2009 il era tenuto a corrispondere un contributo mensile di 30.000,00 euro CP_1
per il mantenimento ordinario della figlia e il 100% delle spese straordinarie da sostenere per la stessa (ivi comprese quelle mediche), da concordare previamente, indicando i destinatari degli esborsi al fine di consentire al il pagamento CP_1
diretto delle prestazioni.
4 Per effetto delle condizioni della sentenza di divorzio, intervenuta in data 5.05.2014 su ricorso congiunto delle parti, il continuava a corrispondere l'assegno CP_1
mensile di mantenimento per la figlia di 30.000,00 euro (di cui 20.000,00 alla Per_1
e 10.000,00 destinate ad un conto intestato alla figlia), che le parti Pt_1
concordavano comprensivo delle spese straordinarie ad eccezione di quelle mediche
(testualmente “le parti concordano che l'assegno di mantenimento per la figlia sia Per_1
comprensivo delle spese straordinarie, salvo le spese mediche straordinarie”).
Il Tribunale ha interpretato suddetta clausola ritenendo concordato tra le parti, con riferimento alle spese mediche straordinarie, lo stesso regime adottato in sede di separazione quanto all'onere integrale a carico del sulla base delle CP_1
espressioni letterali utilizzate in continuità con gli obblighi pregressi nonché del comportamento in tal senso attuato dal in relazione a spese mediche CP_1
straordinarie successive alla sentenza di divorzio e precedenti al giudizio monitorio.
Si aggiunga altresì che tale interpretazione era già intervenuta con il decreto in data
15.1.2019 in sede di giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, lì motivando il Tribunale di Roma, ai fini del rigetto della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia proposta dalla anche in ragione Pt_1
dell'integrale onere per le spese mediche straordinarie gravante sul CP_1
Ciò premesso, il Tribunale, esaminando le singole spese di cui alla pretesa azionata, ha escluso il rimborso delle spese sostenute dalla per la polizza assicurativa Pt_1
sanitaria da lei stipulata anche per la figlia in quanto frutto di libera e autonoma determinazione, così come analogamente effettuato dal ha escluso il CP_1
rimborso di tutte le spese mediche (ad eccezione dell'unica spesa effettuata tramite il
SSN) poiché, in quanto straordinarie, non urgenti né indifferibili, prive della preventiva concertazione tra i genitori, obbligo esplicitamente concordato in sede di separazione e da ritenersi sussistente anche nel regime di divorzio come riconosciuto dal protocollo sulle spese straordinarie del 17.12.2014 vigente nel foro.
Il Tribunale ha, infine, motivato la condanna della alle spese di lite in ragione Pt_1
dell'esiguità della somma alla stessa riconosciuta a fronte della complessiva pretesa,
5 circostanza che induceva a valutare l'opposta quale parte sostanzialmente soccombente.
La decisione è censurabile esclusivamente in relazione all'ultimo motivo di impugnazione, inerente la statuizione sulle spese processuali.
Deve in primo luogo precisarsi che, come chiaramente indicato nell'atto di appello,
l'appellante ha censurato la decisione di primo grado quanto al ritenuto necessario consenso dell'altro genitore rispetto a spese mediche straordinarie utili e congrue, quanto all'omessa attività istruttoria sul conseguimento del consenso (motivo sul quale si è già risposto in via preliminare), quanto alla pronuncia sulle spese processuali. L'impugnazione non ha specificamente indicato il punto della decisione inerente l'esclusione delle spese relative alla polizza assicurativa sanitaria, rispetto alla quale l'appellante non ha neppure argomentato alcunchè in contestazione della motivazione adottata in sentenza (estranea al profilo del preventivo consenso).
Così circoscritto l'esame devoluto al giudice di appello, la Corte è consapevole della giurisprudenza di legittimità evocata dall'appellante a sostegno delle proprie argomentazioni, secondo la quale il mancato accordo preventivo non esclude il diritto al rimborso della spesa anticipata da un genitore ove il Giudice, verificando le ragioni del rifiuto dell'altro genitore, valuti la corrispondenza della spesa (quindi della relativa prestazione) all'interesse del minore e la congruità e sostenibilità rispetto alle condizioni del genitore. Tale giurisprudenza, tuttavia, non può assurgere a principio di diritto astratto automaticamente applicabile, esso dovendosi al contrario calare nel singolo caso nel cui contesto è derivato e, soprattutto, nei singoli contesti nei quali il
Giudice è chiamato ad applicarlo.
Ed invero detta giurisprudenza (si veda per tutte la più recente Cass. n.5059/2021) si
è affermata su un caso concreto in cui il credito azionato si fondava su un provvedimento giurisdizionale che non subordinava l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie, lì previsto al 50% tra i genitori, ad un preventivo consenso tra gli stessi;
nella fattispecie qui sottoposta all'esame della Corte, al contrario, non solo i provvedimenti giurisdizionali fondanti le pretese azionate, esplicitamente o per
6 interpretazione in continuità tra condizioni di separazione e divorzio, richiedevano la concertazione preventiva tra i genitori, ma detti provvedimenti ratificavano condizioni concordate tra le parti, in sede di separazione (consensuale) e di divorzio
(congiunto), sicchè una volontà in tal senso convenuta, che in applicazione del regime di affido condiviso, non può che ritenersi prioritariamente rivolta al coinvolgimento di entrambi i genitori coaffidatari nella decisione della prestazione sanitaria cui sottoporre la minore prima ancora che della relativa spesa, non potrebbe essere poi interpretata in termini assolutamente opposti, negatori dell'obbligo di preventivo consenso liberamente pattuito, in applicazione di una giurisprudenza di legittimità che non si addice al caso concreto.
Tale superiore interpretazione ancor più s'impone, nel caso concreto, alla stregua di due ulteriori circostanze: -il cospicuo importo corrisposto dal padre per il mantenimento ordinario della figlia (30.000,00 euro mensili ripartito come anzi precisato) giustificava una preventiva valutazione e condivisione di spese ulteriori rispetto a detta somma, ricadenti esclusivamente sullo stesso genitore;
-nelle condizioni di divorzio, diversamente dal pregresso, le parti concordavano l'inserimento nell'assegno di mantenimento ordinario, e di conseguenza l'esclusione di una necessaria preventiva concertazione, di tutte le spese straordinarie diverse da quelle mediche, lasciando solo queste ultime nel regime delle spese straordinarie in continuità con il pregresso (onere integrale al padre, preventivo accordo).
L'impugnazione relativa al merito della controversia è dunque infondata.
Merita invece accoglimento la doglianza in punto di spese processuali, dal momento che la decisione adottata in primo grado, a fronte di un accoglimento della domanda articolata in un unico capo, sia pure molto ridotto rispetto alla pretesa, giustificava più correttamente la compensazione delle spese processuali (si veda Sez U. n.
32061/22 “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
7 capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Il tenore della decisione impone infine analoga statuizione sulle spese di lite del presente grado.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 3958/2022 nei confronti di , così dispone: Controparte_1
-compensa tra le parti le spese di giudizio del primo grado;
-rigetta nel resto l'appello;
-compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/10/2024
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
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