Decreto cautelare 23 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/02/2022, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00185/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italiana Carburanti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Fucci e Flavia De Bartolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Annunziata Saponaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Francavilla Fontana, c.so Garibaldi, n. 9;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- della determinazione dirigenziale del Comune di Francavilla Fontana n. 833 del 23.4.2020, ad oggetto: “Legge Regionale n. 24/2015 ss.mm.ii. - Reg. Reg. n. 11/2019 - Decadenza dell'autorizzazione amministrativa n. 01/14 del 28.1.2014 rilasciata alla Soc. Italiana Carburanti S.p.A.”;
- di tutti gli atti alla predetta presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorchè non conosciuti, inclusi la nota prot. n. 53795 del 16.12.2019, recante diffida a presentare istanza di collaudo entro 30 giorni attestando l’adeguamento alla L.R. n. 24/2015 e ss.mm. circa la presenza di infrastrutture per la ricarica elettrica e per il rifornimento di GNC o GNL, ed ove occorra il Documento Strategico del Commercio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana n. 108 del 29.11.2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italiana Carburanti S.p.A. il 28/09/2020, per l’annullamento previa sospensiva,
- in parte qua , della nota prot. n. 25206 datata 1.7.2020, con la quale il Comune di Francavilla Fontana, nel riscontrare l'istanza di annullamento in autotutela presentata, pur sospendendo il provvedimento di decadenza impugnato con l'atto introduttivo, ne ha però confermato i contenuti, invitando la Società ricorrente a regolarizzare entro il termine di sei mesi la procedura edilizia avviata dimostrando “l’avvenuto collaudo delle stesse” e richiedendo “il collaudo dell’impianto di distribuzione carburanti conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente”;
- di tutti gli atti alla predetta presupposti, connessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. M. Fucci e avv.to C. Saponaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 02/07/2020 e depositato in giudizio il 13/07/2020, impugna la determinazione dirigenziale del Comune di Francavilla Fontana n. 833 del 23.4.2020, ad oggetto: “Legge Regionale n. 24/2015 ss.mm.ii. - Reg. Reg. n. 11/2019 - Decadenza dell'autorizzazione amministrativa n. 01/14 del 28.1.2014 rilasciata alla Soc. Italiana Carburanti S.p.A.” per la ristrutturazione dell’impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ubicato nel Comune di Francavilla Fontana, Strada Provinciale Francavilla - Ostuni, per mancata ultimazione dei lavori e presentazione dell’istanza di collaudo nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio ex art. 18 comma 1 della L.R. n. 23/2004, nonché tutti gli atti alla predetta presupposti, connessi e/o conseguenziali, inclusi la nota prot. n. 53795 del 16.12.2019, recante diffida a presentare istanza di collaudo nel termine perentorio di giorni 30 (trenta), attestando l’adeguamento alla normativa regionale circa la presenza di infrastrutture per la ricarica elettrica nonchè per il rifornimento di GNC o GNL, pena l’adozione di decadenza dell'autorizzazione amministrativa n. 01/14 del 28.1.2014, ed ove occorra il Documento Strategico del Commercio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana n. 108 del 29.11.2019.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
A. - Violazione e/o erronea applicazione L.R. n. 23/2004 e Reg. Reg. n. 2/2006. Violazione e/o erronea applicazione L.R. n. 24/2015 e Reg. Reg. n. 11/2019. Violazione e/o erronea applicazione art. 11 Preleggi e del principio di irretroattività delle leggi. Violazione del principio dell’affidamento. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, parte ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 14/07/2020, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinuncia alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, avendo il Comune di Francavilla Fontana, con determina dirigenziale prot. n. 25206/2020, sospeso cautelativamente (per la durata di sei mesi in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19) l’efficacia degli atti impugnati.
Il 24/07/2020, si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana, depositando un atto di costituzione, nel quale ha chiesto di respingere la domanda cautelare per assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e di dichiarare inammissibile ovvero respingere perché infondato, nel merito, il ricorso.
Con motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio il 28/09/2020, la Società ricorrente impugna, in parte qua , la nota prot. n. 25206 datata 1.7.2020, con la quale il Comune di Francavilla Fontana, nel riscontrare l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla Società ricorrente, pur sospendendo cautelativamente il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, in ragione delle difficoltà conseguenti all’emergenza sanitaria COVID - 19, lo ha confermato nei contenuti, assegnando alla Società ricorrente il termine di mesi 6 (sei) affinchè la Società ricorrente “ proceda alla regolarizzazione della procedura edilizia, dimostri l'avvenuto collaudo delle stesse e richieda il collaudo dell’impianto di distribuzione carburanti conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente ”, nonchè tutti gli atti alla predetta presupposti, connessi e/o conseguenziali.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
A. - Violazione e/o erronea applicazione L.R. n. 23/2004 e Reg. Reg. n. 2/2006. Violazione e/o erronea applicazione L.R. n. 24/2015 e Reg. Reg. n. 11/2019. Violazione e/o erronea applicazione art. 11 Preleggi e del principio di irretroattività delle leggi. Violazione del principio dell’affidamento. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
Il 02/12/2020, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinuncia alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, continuando “ a spiegare effetti la sospensione del provvedimento disposta dal Comune di Francavilla con Determina Dirigenziale prot. n. 25206/2020 ”.
Il 16/12/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una istanza per la discussione mediante collegamento da remoto in vista della Camera di Consiglio del 22.12.2020.
Il 18/12/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per coltivare la tutela cautelare, avendo il Comune, con nota del 15/12/2020, confermato “ che il provvedimento dirigenziale n. 833/2020 resta valido in tutto il suo contenuto e, di conseguenza, si conferma il termine del 02.01.2020 di sospensione entro cui codesta Società, conclusi i lavori, richieda il collaudo dell’impianto di distribuzione carburanti ”.
Il 18/12/2020, il Comune di Francavilla Fontana ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, in parte qua , l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per carenza di interesse della Società ricorrente e, nel merito, ribadendo “ la piena legittimità del provvedimento comunale nr. 833/2020 di decadenza dell’autorizzazione amministrativa nr. 01/14 ”, con richiesta di rigettare, nel merito, il ricorso ed i motivi aggiunti, poiché totalmente infondati, unitamente alla domanda cautelare avanzata.
Il 18/12/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio un’istanza per la discussione da remoto della Camera di Consiglio del 22.12.2020.
Nella Camera di Consiglio del 22/12/2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, il difensore di quest’ultima, su invito del Presidente in tal senso, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio con riserva di riproporre l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a., quindi la causa è stata cancellata dal ruolo delle Camere di Consiglio.
Con separata istanza notificata e depositata in giudizio il 22/12/2020, la Società ricorrente ha riproposto la domanda cautelare sia monocratica che collegiale, anche ai sensi dell’art. 58 c.p.a., avverso i provvedimenti già impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Con decreto cautelare n. 813 del 23/12/2020, il Presidente di questa Sezione ha accolto la suindicata istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare riproposta ex art. 58 c.p.a. la Camera di Consiglio del 14 Gennaio 2021, con la seguente motivazione: “ Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sull’esistenza del fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio), si ravvisa la presenza dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la Società ricorrente, tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione. Ritenuto giusto ed opportuno giungere alla trattazione collegiale della domanda cautelare riproposta, ex art. 58 c.p.a., dalla parte ricorrente “ re adhuc integra ”.”.
In data 08/01/2021, le parti in causa hanno depositato in giudizio un’istanza per la discussione orale mediante collegamento da remoto per la trattazione della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, fissata per la Camera di Consiglio del 14.1.2021.
L’11/01/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva in replica alla memoria difensiva del Comune del 18.12.2020, chiedendo di accogliere la domanda cautelare e, per l’effetto, sospendere i provvedimenti impugnati.
In pari data 11/01/2021, anche il Comune di Francavilla Fontana ha depositato in giudizio una memoria difensiva, contestando ed impugnando il ricorso, i motivi aggiunti e le richieste cautelari, giacché improcedibili, inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, chiedendo di rigettare, nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti, totalmente infondati, unitamente alla domanda cautelare avanzata, ai sensi dell’art. 58 c.p.a..
Ad esito della Camera di Consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare riproposta da parte ricorrente, con ordinanza cautelare n. 27 del 15/01/2021, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare riproposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospeso l’efficacia degli atti comunali impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 17/11/2021, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, appare assistito dal necessario fumus boni iuris, ove si consideri, da un lato, che il collaudo dell’impianto di distribuzione carburanti in questione non poteva essere chiesto dalla Società ricorrente in assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Brindisi (solo) il 16/12/2019 e notificata alla ricorrente in allegato alla nota del Comune di Francavilla Fontana n. 53795 del 17/12/2019 di “avvio del procedimento di presa d'atto della decadenza artt. 7/10 legge 241/90 ss.mm.ii.” (recante avvertimento che il Comune di Francavilla Fontana “adotterà formale provvedimento di presa d'atto della decadenza della più volte citata autorizzazione, ove Codesta Società non produca istanza di collaudo nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente, attestando, nel contempo, l'adeguamento alla normativa regionale circa la presenza di infrastrutture per la ricarica elettrica nonché per il rifornimento di GNC o GNL”) e, dall’altro lato, che la normativa regionale sopravvenuta di cui alla L.R. n. 24/2015 e ss.mm.ii. (il cui art. 45 prevede che “I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3”) non sembra potersi applicare, in base al principio tempus regit actum, all’autorizzazione n. 01/14 del 28.01.2014 rilasciata per la ristrutturazione dell’impianto di distribuzione carburanti in questione e, comunque, che il Comune resistente non si è pronunciato sulla richiesta, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del R.R. n. 11 del 28/03/2019, di verifica e certificazione dell’impossibilità tecnica e/o eccessiva onerosità di installazione del prodotto ecocompatibile GNC e GNL, presentata dalla Società ricorrente con nota del 12/11/2020.
Ritenuto, altresì, sussistente, sul piano del periculum in mora, l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile.
Ritenuto, in ogni caso, opportuno giungere alla trattazione del merito delle causa “re adhuc integra” ”.
Il 15/10/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di accogliere l’impugnativa e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione in merito alle spese e compensi di lite e rimborso dei contributi unificati versati.
Il 27/10/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria di replica alle memorie difensive depositate da parte avversa, chiedendo di rigettare integralmente il ricorso proposto dalla società Italiana Carburanti S.p.A. in quanto destituito di ogni fondamento giuridico e di dichiarare improcedibile il ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse ad agire.
Nella pubblica udienza del 17/11/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto.
1. - In via preliminare, osserva il Collegio che va disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse da parte della Società ricorrente “ giacché il provvedimento gravato è un atto non impugnabile e non autonomamente lesivo degli interessi della predetta società ”, in quanto, nella concreta fattispecie di causa, la nota prot. n. 25206 dell’1.7.2020 impugnata con i motivi aggiunti proposti in corso di causa, risolvendosi in una nuova ponderazione comparativa degli interessi, deve essere qualificata come "conferma propria", soggetta alle ordinarie regole di impugnazione. Infatti, « alla luce del costante orientamento giurisprudenziale “allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se sia stato adottato o non senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo, rispetto ad un atto precedente, l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente di conferma, in grado, come tale, di costituire un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere una nuova istruttoria e una nuova motivazione” (Consiglio di Stato, sez. IV, 27/01/2017, n. 357) » (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 18 maggio 2017, n. 2672).
2. - Ciò premesso, nel merito, con un unico pluriarticolato motivo di gravame (formulato nel ricorso introduttivo del presente giudizio e riproposto nei motivi aggiunti interposti in corso di causa), la Società ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, il provvedimento n. 833 del 23.4.2020 con cui (come si legge nel ricorso a p. 4) “ il Comune di Francavilla Fontana ha disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 1/14 rilasciata in favore della società “Italiana Carburanti” per l’esecuzione degli interventi sull’impianto di distribuzione carburanti di cui è titolare in quanto la società, nei 30 giorni assegnati con la nota del 17.12.2019, non avrebbe, in applicazione della disciplina sopravvenuta, presentato istanza di collaudo, né avrebbe attestato l’adeguamento alla nuova normativa mediante l’installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica, nonché per il rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) ”, nonché la nota n. 25206 datata 1.7.2020, con la quale il predetto Comune conferma il contenuto del provvedimento già impugnato con l’atto introduttivo, lamentandone l’illegittimità, sia in via autonoma che derivata, per gli stessi motivi diretti contro l’originario provvedimento di decadenza.
Come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 27 del 15/01/2021 di questa Sezione, il Tribunale ritiene fondate le principali censure formulate nel ricorso, integrato dai motivi aggiunti, incentrate, da un lato, sulla rappresentata impossibilità per la Società ricorrente di completare i lavori e, quindi, di chiedere il collaudo entro il termine indicato dall’A.C., tenuto conto del mancato tempestivo rilascio da parte della P.A. della richiesta A.U.A. (per l’esecuzione dei lavori di adeguamento del sistema depurativo delle acque meteoriche) e, dall’altro lato, della inapplicabilità della normativa regionale sopravvenuta di cui alla L.R. n. 24/2015 e ss.mm.ii. in base al principio “ tempus regit actum ”.
2.1. - In particolare, con riferimento alla questione del collaudo, osserva il Collegio che, nell’autorizzazione n. 1/2014 rilasciata in favore della Società ricorrente, si prevede:
“ 3. L'impianto dovrà essere ristrutturato, ultimata ed attivato, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma1, della L.R. n. 23/04, entro 24 mesi dalla notifica dal ritiro autorizzazione che, in caso contrario, dovrà essere considerata decaduta;
4. Prima dell'inizio del funzionamento dell'impianto e, comunque, entro il termine suddetto di ultimazione dei lavori, la ditta titolare dell' autorizzazione deve presentare, a questa Amministrazione Comunale, apposita richiesta di collaudo dell' impianto. Le spese per le verifiche ed i controlli necessari per il collaudo saranno a totale carico della ditta titolare dell'autorizzazione; …
6. L'inizio del funzionamento dell'impianto, prima del collaudo definitivo da parte della Commissione, comporta la decadenza dell’autorizzazione;
7. L'impianto non potrà essere posto in esercizio prima dell’ottenimento:
a. del verbale con parere favorevole della Commissione di collaudo dell'impianto;
b. del certificate prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
c. di quelle autorizzazioni o nulla osta che, eventualmente, fossero previsti; … ”.
Anche alla luce delle previsioni sopra riportate, è evidente che, benché fosse effettivamente contemplato, nel provvedimento autorizzativo di che trattasi, il collaudo dell’impianto prima della sua messa in esercizio e, comunque, entro il termine di ultimazione dei lavori (stabilito in 24 mesi dalla notifica del ritiro dell’autorizzazione, a pena di decadenza), il collaudo dell’impianto di distribuzione carburanti in questione, nel concreto caso di specie, non poteva essere chiesto dalla Società ricorrente in assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Brindisi (solo) il 16/12/2019 e notificata alla ricorrente in allegato alla nota del Comune di Francavilla Fontana n. 53795 del 17/12/2019 di “ avvio del procedimento di presa d'atto della decadenza artt. 7/10 legge 241/90 ss.mm.ii. ”, recante avvertimento che il Comune di Francavilla Fontana “ adotterà formale provvedimento di presa d'atto della decadenza della più volte citata autorizzazione, ove Codesta Società non produca istanza di collaudo nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente, attestando, nel contempo, l'adeguamento alla normativa regionale circa la presenza di infrastrutture per la ricarica elettrica nonché per il rifornimento di GNC o GNL ”.
Né alcun provvedimento di revoca o decadenza era stato adottato, allo spirare dei 24 mesi, dal Comune resistente, che, anche con la sopra richiamata nota n. 53795 del 17/12/2019, ha rimesso in termini parte ricorrente, sia pure concedendole ulteriore termine di appena 30 giorni per presentare istanza di collaudo e attestazione di adeguamento dell’impianto alla nuova disciplina regionale sopravvenuta, pena la decadenza.
Devono ritenersi, quindi, condivisibili i rilevi di parte ricorrente, secondo cui “ il termine di 30 giorni assegnato dal Comune di Francavilla Fontana con la nota del 16.12.2019 si è rivelato oggettivamente incongruo ed insufficiente per poter ultimare i lavori, tenuto conto che l’AUA era stata rilasciata in pari data e che sarebbero occorsi una serie di ulteriori adempimenti anche amministrativi ” e, comunque, tutte le predette circostanze (oltre alle sopravvenute misure restrittive COVID 19) “ rappresentino cause di forza maggiore che hanno impedito la possibilità di ultimare i lavori e, quindi, di presentare l’istanza di collaudo quand’anche ritenuta occorrente, presupponendo quest’ultima l’avvenuto completamento dei lavori ”.
2.2. - Con riferimento, poi, alla questione dell’adeguamento dell’impianto in questione alla normativa regionale sopravvenuta di cui alla L.R. n. 24/2015 e ss.mm.ii. (il cui art. 45 prevede che “ I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3 ”), osserva il Tribunale che, a prescindere dalla tipologia degli interventi oggetto del provvedimento autorizzativo (ristrutturazione totale o modifica), la predetta normativa regionale, sopravvenuta al rilascio, in data 28.01.2014, dell’autorizzazione n. 01/2014 per la ristrutturazione dell’impianto di distribuzione carburanti in questione, non è applicabile al caso di specie in base al noto principio tempus regit actum , secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato.
Pertanto, soggiacendo l’autorizzazione n. 1/2014 alla disciplina in vigore al momento del rilascio del titolo autorizzativo (L.R. n. 23/2004 e Reg. Reg. n. 2/2006, come indicato anche nello stesso titolo autorizzativo), per la Società ricorrente non sussiste l’obbligo introdotto dall’art. 45 L.R. n. 24/2015 di dotare l’impianto di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL.
In ogni caso, poi, anche a voler ritenere applicabile nel caso di specie la predetta normativa regionale sopravvenuta, l’obbligo di adeguamento dell’impianto ex art. 45 L.R. n. 24/2015 va comunque escluso, nella particolare fattispecie di causa, alla stregua di quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del Regolamento Regionale n. 11/2019 in tema di esonero dall’obbligo di installazione degli impianti GNC o GNL per impossibilità tecnica e per oneri economici eccessivi e non proporzionali, come da istanza presentata in via amministrativa dalla Società ricorrente il 12/11/2020 e riscontrata favorevolmente dal Comune resistente con la nota prot. n. 21352 del 27/05/2021, con la quale si conferma che “ che le dichiarazioni rese dal soggetto richiedente e dal tecnico incaricato circa le cause ostative di tipo strutturale per l'installazione di prodotto ecocompatibile GCN e GNL risultano verificate ”.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, va, quindi, accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti comunali impugnati.
4. - Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla tutti gli atti comunali impugnati.
Condanna il Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Società ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO