TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/09/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 728 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 728 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rossella Giamogante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Rieti, Largo Graziosi n. 5 giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
, (C.F.: residente in Controparte_1 C.F._2
Heath End Road 562b Cap CV10 7HD - Nuneaton - Londra - Regno Unito
- resistente contumace - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.06.2024, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 in data 22 ottobre 2003, presso L'Ufficio di Stato Civile di Benin City, Nigeria, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Colli sul Velino in data
22.10.2003 (anno n.1, parte II, Serie C).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
l'unione matrimoniale non si è rivelata felice ed, essendo divenuta la convivenza
1 improseguibile, alla udienza del 15.04.2019 nell'ambito del giudizio di separazione i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Rieti;
sono trascorsi ad oggi, oltre sei mesi dalla data della sentenza di separazione del Tribunale di Rieti n.
285/21 senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
si è Controparte_1 trasferita a Londra dove attualmente vive e lavora da alcuni anni;
avverso la sentenza di separazione era stato proposto appello, accolto, unicamente per la declaratoria della revoca dell'assegno di mantenimento, come da sentenza della Corte Appello n.
1121/24; dalla data della comparizione dinanzi al Tribunale, i ricorrenti vivono separati, non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio come da ricorso.
Alla udienza dell'08.05.2025 è comparso il solo ricorrente ed il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente.
All'udienza del 05.06.2025 è comparso il solo ricorrente, all'esito il Giudice ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Nel caso di specie che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett.
b), L. Div.) del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla L. 6 maggio
2015, n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione.
Nulla sulle spese data la natura necessaria della pronuncia e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 728/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con
[...] Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] presso L'Ufficio di Stato Civile di Benin City, Nigeria, trascritto Controparte_1
2 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Colli sul Velino in data 22.10.2003
(atto n.1, parte II, Serie C);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colli Sul Velino di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rieti, il 23.7.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 728 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rossella Giamogante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Rieti, Largo Graziosi n. 5 giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
, (C.F.: residente in Controparte_1 C.F._2
Heath End Road 562b Cap CV10 7HD - Nuneaton - Londra - Regno Unito
- resistente contumace - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.06.2024, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 in data 22 ottobre 2003, presso L'Ufficio di Stato Civile di Benin City, Nigeria, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Colli sul Velino in data
22.10.2003 (anno n.1, parte II, Serie C).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
l'unione matrimoniale non si è rivelata felice ed, essendo divenuta la convivenza
1 improseguibile, alla udienza del 15.04.2019 nell'ambito del giudizio di separazione i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Rieti;
sono trascorsi ad oggi, oltre sei mesi dalla data della sentenza di separazione del Tribunale di Rieti n.
285/21 senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
si è Controparte_1 trasferita a Londra dove attualmente vive e lavora da alcuni anni;
avverso la sentenza di separazione era stato proposto appello, accolto, unicamente per la declaratoria della revoca dell'assegno di mantenimento, come da sentenza della Corte Appello n.
1121/24; dalla data della comparizione dinanzi al Tribunale, i ricorrenti vivono separati, non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio come da ricorso.
Alla udienza dell'08.05.2025 è comparso il solo ricorrente ed il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente.
All'udienza del 05.06.2025 è comparso il solo ricorrente, all'esito il Giudice ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Nel caso di specie che la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett.
b), L. Div.) del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla L. 6 maggio
2015, n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione.
Nulla sulle spese data la natura necessaria della pronuncia e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 728/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con
[...] Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] presso L'Ufficio di Stato Civile di Benin City, Nigeria, trascritto Controparte_1
2 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Colli sul Velino in data 22.10.2003
(atto n.1, parte II, Serie C);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colli Sul Velino di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rieti, il 23.7.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3