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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 16.10.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2309/2024
TRA
- Parte_1
- Parte_2 rappresentate e difese come in atti dall'avv. Andrea Sterli
ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante p.t. - Controparte_1 contumace in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Margherita Caggese e Paolo
Doneda convenuti
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, debitamente notificato,
e agivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di e per Controparte_1 Controparte_2 ottenere la condanna solidale delle convenute al pagamento delle spettanze retribuite maturate e mai corrisposte.
Le ricorrenti, in particolare, deducevano di aver prestato la loro attività lavorativa, come cameriere addette ai piani presso l'Art
Hotel di RE (BG) alle dipendenze di dal Controparte_1
13.11.2021 al 31.10.2023 con inquadramento dapprima al livello 1 poi al livello 2 CCNL Pulizie Multiservizi (Marginean) e dal
19.09.2023 al 30.11.2023, con inquadramento al livello 1 CCNL
Pulizie Multiservizi (Sene); entrambe lamentavano crediti nei confronti della datrice di lavoro: la ricorrente , in Parte_1 particolare, lamentava il mancato passaggio automatico al livello 2
CCNL di settore decorsi 9 mesi dall'inizio del rapporto, nonché
l'omesso pagamento in proprio favore dei ratei e delle competenze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, per complessivi € 4.914,69, di cui € 1.969,82 a titolo di FR;
la ricorrente invece, lamentava la mancata corresponsione in Pt_2 proprio favore delle mensilità di ottobre e novembre 2023, nonché dei ratei e delle competenze di fine rapporto, per complessivi €
2.383,38, di cui € 156,90 a titolo di FR.
Con la presente azione giudiziaria, le ricorrenti insistevano, affinché l'ex datrice di lavoro, fosse Controparte_1 condannata al pagamento delle somme ora riportate, invocando, altresì, la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 di in qualità di gestore dell di RE Controparte_2 CP_2 presso cui prestavano servizio, limitatamente ad € 2.404,80 per
(ovvero la quota relativa al FR e alle retribuzioni Parte_1 dovute per l'errato inquadramento) e ad € 1.137,54 per Pt_2
(ovvero la quota relativa alle retribuzioni non corrisposte anche a titolo di FR).
Nessuno si costituiva per la datrice di lavoro, Controparte_1 nonostante la regolarità del procedimento di notifica degli atti di causa, conseguentemente, il Giudice ne dichiarava la contumacia. In data 23.01.2025 si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando le avverse pretese ed insistendo per il rigetto della domanda;
la società riteneva non provata l'adibizione delle ricorrenti presso l' di RE e formulava domanda CP_2 di regresso nei confronti di nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento della domanda attorea.
Il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta dalle parti e, all'esito, rimetteva la causa in decisione e, con il consenso delle parti, disponeva la trattazione dell'udienza di discussione con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Esaminati gli scritti pervenuti, il Giudice, all'odierna udienza, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
La domanda può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
***
L'istruttoria orale ha confermato la tesi esposta dalle ricorrenti: è confermato sia il rapporto lavorativo alle dipendenze di
[...]
(v. buste paga e contratti in atti), sia l'adibizione delle CP_1 stesse presso l di RE gestito dalla convenuta CP_2 committente Controparte_2
Quanto al primo profilo si rammenta che le ricorrenti hanno congruamente dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass. n. 7027/2001).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la datrice di lavoro,
[...]
nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. Controparte_1
La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
Le somme richieste dal ricorrente sono portate dalle buste paga allegate.
Come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (ex multis,
Cass. n. 2239/2017); peraltro, non sussistono altri elementi per ritenere che le buste paga riportino dati erronei ovvero falsi.
Nulla osta, pertanto, alla condanna della datrice di lavoro alla corresponsione di tutti gli emolumenti richiesti, correttamente conteggiati sulla scorta della documentazione prodotta.
Anche quanto al profilo relativo all'adibizione delle ricorrenti presso l'appalto di RE ( , l'istruttoria orale ha CP_2 confermato quanto dedotto in ricorso.
Il teste di parte convenuta , direttore degli Testimone_1 alberghi Arthotel di Stezzano e di RE, ha CP_2 dichiarato che lavora a RE”, ma di non ricordare Parte_1 la ricorrente affermando “non la riconosco neppure dalla foto Pt_2 che mi viene mostrata”; il teste ha confermato che “ Parte_1 faceva la cameriera non so quando ha iniziato e che impegno aveva, gli orari erano variabili…”.
Più dettagliate le altre deposizioni raccolte.
La teste ha riferito: “ho lavorato con le ricorrenti a Tes_2
RE presso l di cui non ricordo il nome, lo ricordo solo CP_2 ora che mi viene detto, . Io ero cameriera dal Controparte_3 luglio 2023 a dicembre 2024… Anche le ricorrenti erano cameriere, come me lavoravano dalle 08.30 fino alle 14.00 o alle
15.00 una volta effettuate le pulizie. La ricorrente vi ha Parte_1 lavorato ed era già lì prima di me ed è andata via prima di me, forse tre mesi prima di me;
è arrivata dopo di me e non ha Pt_2 lavorato tanto”; ha confermato: “Lavoro in Testimone_3 albergo a RE presso l'art hotel come cameriera ai piani e le ricorrenti sono mie ex colleghe e anche loro hanno lavorato all'art
Hotel di RE. La ha iniziato a novembre 2021 fino Parte_1
a ottobre 2023; la ha lavorato un mese o un mese e mezzo, dl Pt_2 fine agosto 2023 se non erro o forse primi di settembre fino al
30.10.2023; anche loro erano cameriere e lavoravano dalle
08.30/09.00 e si finiva verso le 16.00, a volte anche più tardi se
c'erano più camere da pulire, non c'era un orario fisso”.
Entrambe le testi di parte ricorrente intrattengono cause del tutto similari, ma non si dubita della loro attendibilità stante le dichiarazioni precise e concordanti anche con quelle rese dal teste di parte convenuta (seppur queste ultime più generiche in punto orari e periodo lavorativo); le loro deposizioni sono parse del tutto genuine.
Si rappresenta, poi, che il fatto che le testi hanno indicato come luogo di lavoro l'ArtHotel in luogo dell non CP_2 sconfessa la credibilità delle stesse o la valenza probatoria delle dichiarazioni rese, dal momento che è chiaro che si riferissero all'
“hotel di RE” gestito dalla società committente (v. anche deposizione sopra riportata) Tes_1
Quanto, poi, all'ammissibilità della testimonianza di
[...]
, si ritiene superabile l'irregolarità dell'intimazione da Tes_3 parte della difesa delle ricorrenti: il primo tentativo di notifica non
è andato a buon fine per irreperibilità del destinatario e solo il secondo, effettuato presso l'indirizzo corretto, ha avuto esito positivo. Alcuna decadenza è maturata dal momento che, a parere di chi scrive, un tentativo seppur negativo è stato tentato e, ad ogni modo, l'art. 104 disp. att. c.p.c. prevede la decadenza dalla prova nel caso in cui “senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice”, pertanto, è la completa mancata citazione che comporta la decadenza e non una irregolarità della citazione. La sig.ra , poi, è stata citata all'indirizzo conosciuto dalle Pt_3 ricorrenti ed è verosimile che soltanto a seguito del ritorno della raccomandata relativa alla citazione per irreperibilità, si è avuta contezza del nuovo e diverso indirizzo;
questo ben può integrare quel “giusto motivo” richiesto dalla norma perché non si maturi alcuna decadenza.
Sulla scorta di tutto quanto emerso, il ricorso può essere integralmente accolto, così come si accoglie la domanda di regresso formulata da nei confronti di Controparte_2 [...]
pertanto, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere alla CP_1 ricorrente € 4.914,69, di cui € 1.969,82 a titolo di FR Parte_1
(solidalmente con limitatamente ad € 2.404,80, Controparte_2 per i crediti relativi all'errato inquadramento e al FR) e a corrispondere alla ricorrente € 2.383,38, di cui € 156,90 a Pt_2 titolo di FR (solidalmente con limitatamente Controparte_2 ad € 1.137,54, per i crediti relativi alla mensilità di ottobre 2023, ai ratei relativi alla 13esima e 14esima mensilità e al FR).
[...] sarà, altresì, condannata a tenere indenne e manlevare CP_1 delle conseguenze economiche della presente Controparte_2 condanna.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna a corrispondere alla ricorrente Controparte_1
la complessiva somma di € 4.914,69, di cui € 1.969,82 Parte_1
a titolo di FR e condanna, solidalmente, anche CP_2 ma limitatamente all'importo di € 2.404,80; condanna
[...] [...]
a corrispondere alla ricorrente € 2.383,38, di cui € CP_1 Pt_2 156,90 a titolo di FR e condanna, solidalmente, anche
[...] ma limitatamente all'importo di € 1.137,54; il tutto CP_2 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
- condanna a rifondere ad Controparte_1 Controparte_2 tutte le somme versate in conseguenza della presente condanna.
Così deciso in Bergamo, il 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta