Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 718
Articolo 1
Versione
30 settembre 1950
Art. 2.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

Entrata in vigore il 30 settembre 1950