Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/1989, n. 33
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Sentenza 10 gennaio 1989

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L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S. C., aveva interpretato l'art. 24 del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 nel senso che la data del collocamento in pensione - con riguardo alla quale, e secondo che fosse o meno successiva al 31 dicembre 1976, era determinato il parametro per la liquidazione della buonuscita in 30 o 24 giornate retributive per anno di servizio - doveva intendersi non coincidente con quella della cessazione dal servizio, perché ad essa necessariamente successiva, con conseguente attribuzione del parametro più favorevole anche a dipendenti cessati dal servizio lo stesso 31 dicembre 1976). ( Conf 5396/87, mass n 453984).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/1989, n. 33
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33
    Data del deposito : 10 gennaio 1989

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