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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 43257 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 05/12/2024 e vertente
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Luogo e data di nascita ON IR (AV) in data 25/01/1971
Cittadinanza: italiana;
Residenza in VIA MOROSINI 2 20135 MILANO ITALIA
rappresentata e difesa dall'Avv. FOSTI ANNA presso la quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( ), Controparte_1 C.F._2
Luogo e data di nascita in data 05/10/1987 Persona_1
Cittadinanza: camerunense
Residenza: in VIA DEL TURCHINO 20 20137 MILANO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. SALVETTI LAURA MARIA RACHELE presso la quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
pagina 1 di 4
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 9 aprile 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 03/12/2019 (anno 2019 atto n. 1641; parte I serie ). Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono, in seguito, separati con sentenza n. 1547/2024 del
Tribunale di Milano emessa il 3 febbraio 2024, pubblicata il 9 febbraio 2024.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/12/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, senza altre statuizioni.
Con memoria si è costituito il convenuto, che ha aderito alla richiesta di parte attrice, chiedendo anche egli la pronuncia di scioglimento del matrimonio con spese compensate.
Con istanza congiunta sottoscritta dalle parti, le stesse hanno congiuntamente chiesto che il Tribunale “voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IGnor con rito civile in Milano Parte_1 Parte_2
(MI) il 3.12.2019 (n, 1641 p. 1 anno 2019) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nei registri dello stato civile.
Con compensazione delle spese e rinuncia alla solidarietà passiva da parte degli intervenuti avvocati.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 9 aprile 2025, comparivano i difensori delle parti i quali, anche per conto dei rispettivi assistiti, si riportavano all'istanza congiunta sottoscritta dalle parti depositata in atti, con richiesta concorde di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio senza altre statuizioni. Chiedevano, quindi, che il Giudice delegato non emettesse provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di figli minori della coppia e di istanze.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
I difensori, come da richiesta concorde delle parti, chiedevano la pronuncia sullo status con la declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile e spese compensate come da accordo.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
pagina 2 di 4 Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza camerunense, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiedono entrambi i coniugi;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.
1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 03/12/2019 (anno 2019 atto n. 1641; parte I serie). Dalla loro unione non nascevano figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 1547/2024 del Tribunale di Milano emessa il 3 febbraio
2024, pubblicata il 9 febbraio 2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite
Le spese di lite, come da accordo, vanno compensate con rinuncia alla solidarietà passiva da parte degli intervenuti avvocati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, anche su conclusioni congiunte delle parti, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
n MILANO il 03/12/2019 (anno 2019 atto n. 1641; parte I, serie).
[...]
2) COMPENSA le spese di lite come da accordo con rinuncia alla solidarietà passiva da parte degli intervenuti avvocati.
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 9 aprile 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 05/12/2024 e vertente
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Luogo e data di nascita ON IR (AV) in data 25/01/1971
Cittadinanza: italiana;
Residenza in VIA MOROSINI 2 20135 MILANO ITALIA
rappresentata e difesa dall'Avv. FOSTI ANNA presso la quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( ), Controparte_1 C.F._2
Luogo e data di nascita in data 05/10/1987 Persona_1
Cittadinanza: camerunense
Residenza: in VIA DEL TURCHINO 20 20137 MILANO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. SALVETTI LAURA MARIA RACHELE presso la quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
pagina 1 di 4
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 9 aprile 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 03/12/2019 (anno 2019 atto n. 1641; parte I serie ). Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono, in seguito, separati con sentenza n. 1547/2024 del
Tribunale di Milano emessa il 3 febbraio 2024, pubblicata il 9 febbraio 2024.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/12/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, senza altre statuizioni.
Con memoria si è costituito il convenuto, che ha aderito alla richiesta di parte attrice, chiedendo anche egli la pronuncia di scioglimento del matrimonio con spese compensate.
Con istanza congiunta sottoscritta dalle parti, le stesse hanno congiuntamente chiesto che il Tribunale “voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IGnor con rito civile in Milano Parte_1 Parte_2
(MI) il 3.12.2019 (n, 1641 p. 1 anno 2019) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nei registri dello stato civile.
Con compensazione delle spese e rinuncia alla solidarietà passiva da parte degli intervenuti avvocati.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 9 aprile 2025, comparivano i difensori delle parti i quali, anche per conto dei rispettivi assistiti, si riportavano all'istanza congiunta sottoscritta dalle parti depositata in atti, con richiesta concorde di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio senza altre statuizioni. Chiedevano, quindi, che il Giudice delegato non emettesse provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di figli minori della coppia e di istanze.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
I difensori, come da richiesta concorde delle parti, chiedevano la pronuncia sullo status con la declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile e spese compensate come da accordo.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
pagina 2 di 4 Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza camerunense, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiedono entrambi i coniugi;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.
1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 03/12/2019 (anno 2019 atto n. 1641; parte I serie). Dalla loro unione non nascevano figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 1547/2024 del Tribunale di Milano emessa il 3 febbraio
2024, pubblicata il 9 febbraio 2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite
Le spese di lite, come da accordo, vanno compensate con rinuncia alla solidarietà passiva da parte degli intervenuti avvocati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, anche su conclusioni congiunte delle parti, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
n MILANO il 03/12/2019 (anno 2019 atto n. 1641; parte I, serie).
[...]
2) COMPENSA le spese di lite come da accordo con rinuncia alla solidarietà passiva da parte degli intervenuti avvocati.
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 9 aprile 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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