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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/06/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 23/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 23/2024 del Ruolo Generale promossa da: (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Edoardo Mazzucchelli;
C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro c.f. ), in persona del legale rappresentante E_ P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Federico Lerro e Filippo Scarpino;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti Per gli attori opponenti:
«Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- nel merito, in via principale: preso atto della narrativa che precede, accertata l'intervenuta Cont estinzione del diritto di credito di e/o la nullità della fideiussione del 18 agosto 2020, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in subordine: preso atto della narrativa che precede, dichiarare inefficace il contratto stipulato dalle parti in data 24 novembre 2016 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in esito alle eventuali difese di controparte.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio».
Per la convenuta opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere l'opposizione proposta nella presente causa dai signori e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2 1662/2023 DI – n. 4093/2023 R.g. e conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni opportuna declaratoria;
pagina 1 di 7 respingere comunque ogni ulteriore domanda, anche riconvenzionale, e istanza, anche istruttoria, proposta dai signori e nella presente causa;
Parte_1 Parte_2 in subordine: condannare, comunque, i signori e pagare alla Parte_1 Parte_2 E_
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, la somma di euro 50.362,08.= quale
[...] saldo debitore del conto corrente ordinario n. 20133/10, oltre interessi al tasso convenzionale del 7,7500% a decorrere dal giorno 8 giugno 2023, euro 166.278,48.=, quale residuo debito del mutuo chirografario n. 1347163, di originari euro 220.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale del 5,2640% a decorrere dal giorno 8 giugno 2023 fino all'effettivo pagamento, il tutto per complessivi euro 216.640,56, o la diversa, maggiore o minore, somma che il Tribunale riterrà dovuta, o le diverse somme ritenute di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso spese forfetario (15,00% su diritti e onorari), oltre a IVA e CPA come per legge secondo le aliquote vigenti al tempo del pagamento.
Con osservanza».
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1662/2023, emesso in accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato da il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva a ed E_ Parte_1 a , garanti della società in forza di tre distinti contratti di fideiussione Parte_2 Parte_3 stipulati, rispettivamente, il 24.11.2016, il 12.07.2017 ed il 18.08.2020, di pagare alla ricorrente euro 50.362,08, quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 20133/10 intestato alla società garantita, oltre interessi al tasso convenzionale del 7,7500% a decorrere dal giorno 08.06.2023, ed euro 166.278,48, quale residuo debito del mutuo chirografario n. 1347163 acceso dalla debitrice principale, oltre interessi al tasso convenzionale del 5,2640% decorrenti dalla medesima data e fino all'effettivo pagamento.
e proponevano tempestiva opposizione eccependo innanzitutto Parte_1 Parte_2 l'estinzione delle obbligazioni di garanzia: deducevano, infatti, che E_ non aveva intrapreso e poi diligentemente coltivato le iniziative di recupero del credito nei confronti di entro il semestre successivo alla scadenza delle obbligazioni garantite prescritto Parte_3 dall'art. 1957 c.c., coincidente con l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale cui la società debitrice era stata sottoposta nelle more. Rispetto a tale profilo, affermavano la nullità delle clausole derogatorie ai termini previsti dall'art. 1957 inserite nei singoli contratti di fideiussione, in quanto sottoscritte in assenza di previa specifica trattativa tra le parti e, dunque, in violazione degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206 (Codice del Consumo).
In secondo luogo, gli opponenti asserivano che le riferite fideiussioni dovevano intendersi, a vario titolo, nulle (così quella sottoscritta il 18.08.2020) e/o inefficaci (è il caso della fideiussione del 24.11.2016).
Quanto contratto stipulato il 18.08.2020 a garanzia del mutuo chirografario acceso da Parte_3 e affermavano che il contratto di garanzia era stato concluso Parte_1 Parte_2 prima del perfezionamento del prestito garantito, avvenuto soltanto il 23.09.2020, ed invocavano le disposizioni dettate dall'art. 1938 c.c. in materia di fideiussione prestata per obbligazioni future, a mente delle quali l'istituto di credito avrebbe obbligatoriamente dovuto riportare nel contratto fideiussorio l'importo massimo garantito, obbligo che, tuttavia, E_ aveva illegittimamente disatteso.
Rispetto alla fideiussione sottoscritta in data 24.11.2016, con la quale gli opponenti avevano prestato garanzia in favore di fino a concorrenza di 100.000,00 euro, ne eccepivano Parte_3 pagina 2 di 7 l'inefficacia, deducendo di avere stipulato con la banca un nuovo accordo in data 12.07.2017 che aveva modificato e sostituito il precedente e che aveva ridotto l'importo massimo garantito a soli 40.000,00 euro.
Pertanto, concludevano domandando in via pregiudiziale la declaratoria d'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della procedura di mediazione prescritta dal D. Lgs. N. 28/2010 tentativo obbligatorio e, nel merito, domandando accertarsi l'estinzione del diritto di credito ex adverso azionato, in applicazione dell'art. 1957 c.c. In subordine, chiedevano dichiararsi l'inefficacia del contratto di fideiussione stipulato il 24.11.2016, in ogni caso con revoca del decreto ingiuntivo opposto. si costituiva con comparsa depositata il 26.04.2024, con la quale E_ contestava integralmente la difese avversarie ed osservava, in primis, che e Parte_1 Parte_2 non avevano svolto alcuna contestazione in merito all'an ed al quantum del credito azionato in
[...] via monitoria, essendosi limitati ad eccezioni afferenti all'invalidità o all'inefficacia delle fideiussioni in essere.
Affermava, poi, la tempestività dell'azione giudiziale promossa nei confronti di parte attrice opponente, rilevando che la debitrice principale era stata posta in liquidazione giudiziale con Parte_3 sentenza pubblicata l'08.06.2023 e che, dato il divieto sancito per legge di promuovere o di proseguire azioni individuali nei suoi confronti dirette al recupero coattivo del credito, in data 09.10.2023 aveva presentato istanza tardiva di ammissione al passivo, osservando pienamente il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Quanto alle eccezioni svolte dagli opponenti avverso le fideiussioni, E_ negava l'invalidità del contratto stipulato il 18.08.2020 ed escludeva che la fattispecie in esame ricadesse nell'ambito di applicazione dell'art. 1938 c.c. Tale disposizione mira infatti ad evitare che il fideiussore risponda illimitatamente di obbligazioni non ancora sorte o non ancora attuali e di cui, al momento del rilascio della garanzia personale, egli non ha conoscenza, mentre, nel caso di specie, nel momento della firma della fideiussione la banca aveva già deliberato la concessione del mutuo ed i dettagli dell'operazione garantita erano già stati resi noti anche ai garanti.
Quanto all'asserita inefficacia della fideiussione stipulata il 24.11.2016, l'opposta evidenziava che l'accordo supplementare intervenuto in data 12.07.2017 non conteneva alcuna rinuncia alle garanzie pregresse e che, pertanto, esso era da considerare cumulativo e non alternativo rispetto a queste ultime.
Domandava, perciò, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, l'emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. di pagamento di complessivi 216.640,56 euro o del diverso importo ritenuto dovuto.
Nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, ovvero, in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme ingiunte o del diverso importo risultante di giustizia all'esito dell'istruttoria.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 10.07.2024 il Giudice, ritenuta l'opposizione di improbabile accoglimento, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed assegnava a parte opposta termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, che sortiva esito negativo.
La causa era quindi istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti ed era trattenuta in decisione al termine dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies del 03.06.2025.
*** *** *** L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
pagina 3 di 7 È pacifico tra le parti che la debitrice principale, la società era stata posta in Parte_3 liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 08.06.2023.
È altrettanto pacifico che il D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (Codice dell'Insolvenza e della Crisi d'Impresa) ha tenuto fermo il principio, strettamente correlato a quello della par condicio creditorum, per il quale nella liquidazione giudiziale i crediti pecuniari nei confronti dell'impresa insolvente si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura concorsuale (art. 154, comma 2, C.C.I.I.) e debbono essere accertati in via esclusiva dinanzi al giudice delegato alla procedura stessa. Ciò comporta che l'unica via concretamente percorribile da per E_ tentare di recuperare il credito vantato nei confronti dell'obbligata principale Parte_3 consisteva nell'insinuarsi al passivo, con l'onere di procedervi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ovvero con decorrenza dall'08.06.2023, onde soddisfare la condizione prevista dall'art. 1957 c.c. e non pregiudicare il proprio diritto nei confronti dei fideiussori coobbligati in solido.
L'opposta documentava di avere trasmesso al curatore della procedura la propria domanda di ammissione al passivo ex art. 208 C.C.I.I. in data 09.10.2023, avendone depositato in giudizio la relativa copia, corredata delle ricevute di accettazione e di consegna del massaggio di posta elettronica certificata al quale era allegata (doc. 11 del fascicolo di parte convenuta), unitamente alla copia della ricevuta di accettazione della domanda generata dal software di gestione delle procedure concorsuali in uso presso il Tribunale di Busto Arsizio, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza (documento n. 12 del fascicolo medesimo).
Per inciso, si osserva che la circostanza, incontestata, che la domanda di insinuazione al passivo formulata da fosse stata depositata oltre il termine di trenta giorni prima E_ dell'udienza chiamata per la verifica dei crediti, fissata per il giorno 25.10.2023, è irrilevante ai fini che qui interessano.
Infatti, l'art. 225 C.C.I.I., rubricato Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente, dispone che «I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili»
Ciò significa che la tardività della domanda di insinuazione al passivo può, eventualmente, determinare conseguenze incidenti sul riparto dell'attivo disponibile, ma comunque destinate a rimanere circoscritte alla procedura concorsuale, insuscettibili di riverberarsi sui rapporti sostanziali esistenti tra il soggetto creditore ed i fideiussori coobbligati in solido con il debitore principale soggetto alla procedura stessa. Si deve pertanto ritenere, per quanto d'interesse, che la domanda di insinuazione al passivo di pur qualificabile come «tardiva» ai fini della procedura, era stata depositata da Parte_3 [...] nel rispetto del termine semestrale prescritto dall'art. 1957 c.c., spirato E_ soltanto l'08.12.2023, ovvero sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza con cui era stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società debitrice. Ciò aveva efficacemente impedito la produzione dell'effetto estintivo delle garanzie fideiussorie previsto dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui l'azione giudiziale venga intrapresa dal creditore nei confronti dell'obbligata principale oltre il termine di sei mesi dopo la scadenza della relativa obbligazione.
L'eccezione di estinzione delle obbligazioni fideiussorie contratte dagli opponenti è, dunque, infondata.
Conseguentemente, deve considerarsi assorbita l'ulteriore eccezione proposta dagli opponenti, diretta ad accertare l'invalidità delle rispettive rinunce a far valere il predetto termine semestrale determinata dalla affermata mancanza di previa specifica trattativa tra le parti e dalla conseguente violazione delle disposizioni dettate in punto di clausole vessatorie dal Codice del Consumo. pagina 4 di 7 Ugualmente infondata è l'ulteriore eccezione di nullità della garanzia personale prestata dagli opponenti in data 18.08.2020, per l'asserita contrarietà alle prescrizioni dell'art. 1938 c.c. in tema di fideiussione per obbligazioni future o condizionate.
È incontroverso il fatto che la fideiussione de qua era stata stipulata dopo la delibera favorevole alla concessione del mutuo chirografario in favore di da parte dell'istituto di credito, Parte_3 risalente al 07.08.2020, ma prima della materiale sottoscrizione del prestito, avvenuta soltanto in data 23.09.2020. Secondo parte opponente, si verserebbe perciò in ipotesi di obbligazione futura, con la conseguenza che il contratto di fideiussione avrebbe dovuto necessariamente indicare l'importo massimo garantito, a pena di invalidità dell'accordo.
Tale tesi non può essere condivisa.
Vanno, innanzitutto, ribaditi ed integralmente richiamati i rilievi espressi nell'ordinanza del 12.07.2024, ed in particolare quello secondo il quale la fideiussione di cui trattasi non era una fideiussione omnibus bensì una fideiussione specifica, relativa alla ben specifica e determinata operazione di finanziamento rappresentata dal mutuo chirografario. Tant'è vero che il contratto del 18.08.2020 (documento n. 6 del fascicolo di parte opposta) riportava espressamente l'ammontare che sarebbe stato concesso a mutuo di lì a poco: «[…] Premesso che in data 07/08/2020 codesta Azienda ha deliberato la concessione di un mutuo chirografario di euro 220.000,00 (euro duecentoventimila//00) alla società con sede legale a Saronno Corso Italia 94 […]». Parte_3 È evidente che la somma mutuata rappresentava, ad un tempo, anche l'importo massimo garantito dai fideiussori, i quali erano stati messi in tal modo in grado di conoscere ab origine il contenuto dell'obbligazione restitutoria assunta da che andavano a garantire. Parte_3
Tenuto presente che l'invocato art. 1938 c.c. «[…] trova la sua ratio nella esigenza di porre rimedio alla indeterminatezza della garanzia che il fideiussore va ad assumere a suo carico in caso di fideiussione c.d.omnibus […]» (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 31.01.2017, n. 2492), si deve escludere l'applicabilità di tale disposizione al caso di specie, atteso che, come detto, la garanzia personale sottoscritta il 18.08.2020 dagli opponenti è invece qualificabile quale fideiussione specifica ed altresì che difetta il presupposto dell'«indeterminatezza della garanzia» sotteso alla concreta applicabilità della norma, a nulla rilevando l'epoca del perfezionamento giuridico dell'operazione di finanziamento.
Si deve concludere, pertanto, per la piena validità ed efficacia della fideiussione di cui trattasi.
Deve, infine, essere rigettata anche l'eccezione di inefficacia della garanzia prestata il 24.11.2016 (documento n. 3 del fascicolo di parte convenuta).
Come già evidenziato nella richiamata ordinanza del 12.07.2024, il successivo accordo del 12.07.2017 nulla dice circa l'asserita volontà comune alle parti di ridurre l'importo garantito dagli iniziali 100.000,00 euro alla minor somma di euro 40.000,00, né risultano versati in atti altri documenti che confortino la tesi sostenuta dagli opponenti circa l'effetto novativo prodotto dalla fideiussione del 2017, ovvero l'estinzione dell'originaria obbligazione di pagamento fino a concorrenza di euro 100.000,00 e la sua sostituzione con quella comportante l'obbligazione di garanzia per soli euro 40.000,00. Le allegazioni attoree sul punto rimanevano, dunque, del tutto indimostrate.
Merita ricordare, al riguardo, che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'emissione del provvedimento monitorio inverte soltanto l'onere di instaurare il contraddittorio ma non incide sull'onere della prova, per il quale restano valide le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c.
Conseguentemente, l'atto di citazione possiede la struttura della comparsa di risposta, poiché contiene la contestazione del credito fatto valere con il ricorso, il quale ha invece il contenuto della domanda. Riguardo all'onere della prova, il creditore opposto deve dunque provare il fatto costitutivo del credito pagina 5 di 7 affermato, mentre l'opponente deve provare che il diritto si è modificato o estinto. L'opposizione dà così luogo ad un giudizio ordinario che investe non più soltanto la legittimità della pronuncia del decreto, le cui eventuali questioni restano in un certo senso superate, ma senz'altro il merito della questione (cfr., ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 17.12.2024, n. 32959 e Cass. Civ., Sez. VI
– L, Ordinanza 28.05.2019, n. 14486).
Orbene, a fondamento della domanda offriva in comunicazione, tra gli altri, E_ gli estratti di conto corrente certificati attestanti la situazione del conto corrente bancario intestato a tra il 31.12.2016 e l'11.07.2023 (doc, 9), dai quali emergeva un saldo a debito di euro Parte_3 50.362,08, il contratto di mutuo chirografario intercorso con la medesima società (doc. 7) e la certificazione dell'importo residuo ancora dovuto alla data del 18.09.2023, pari a € 166.278,48 (doc. 10), per un credito complessivo vantato nei confronti della debitrice principale di euro 216.640,56, importo peraltro non contestato né nell'an, né nel quantum, come osservato dalla convenuta.
e , difatti, nulla eccepivano quanto alla debenza di tali importi ed Parte_1 Parte_2 alla quantificazione operata dalla controparte, essendosi limitati a contestare l'operatività delle garanzie fideiussorie sottoscritte. Poiché «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 10.005.2024, n. 12818) deve ritenersi che la convenuta opposta abbia fornito la piena prova della sussistenza del preteso credito nei confronti della debitrice principale.
Allo stesso modo, attraverso la produzione in giudizio delle fideiussioni stipulate con
[...] e con a garanzia delle obbligazioni contratte da Parte_1 Parte_2 Parte_3 (documenti 3, 4, 5, e 6 del fascicolo di parte opposta), ottemperava E_ all'onere di provare il titolo alla base della domanda azionata in sede monitoria nei confronti degli opponenti.
Per contro, questi ultimi, quali condebitori in solido di e convenuti in senso sostanziale, Parte_3 non ottemperavano all'onere sugli stessi gravanti di dimostrare la sussistenza di fatti modificativi o estintivi del preteso credito, essendo state integralmente rigettate le loro difese per i motivi diffusamente esposti nella superiore parte motiva. In difetto di tale prova, l'opposizione spiegata da e da avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo non può dunque trovare accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna e a rifondere alla convenuta opposta Parte_1 Parte_2 E_ le spese di lite, liquidate in euro 9.141,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali I.V.A e C.P.A. come per legge.
Busto Arsizio, 26.06.2025
Il Giudice
pagina 6 di 7 Dott. Nicola Cosentino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 23/2024 del Ruolo Generale promossa da: (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Edoardo Mazzucchelli;
C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro c.f. ), in persona del legale rappresentante E_ P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Federico Lerro e Filippo Scarpino;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti Per gli attori opponenti:
«Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- nel merito, in via principale: preso atto della narrativa che precede, accertata l'intervenuta Cont estinzione del diritto di credito di e/o la nullità della fideiussione del 18 agosto 2020, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in subordine: preso atto della narrativa che precede, dichiarare inefficace il contratto stipulato dalle parti in data 24 novembre 2016 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in esito alle eventuali difese di controparte.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio».
Per la convenuta opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere l'opposizione proposta nella presente causa dai signori e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2 1662/2023 DI – n. 4093/2023 R.g. e conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni opportuna declaratoria;
pagina 1 di 7 respingere comunque ogni ulteriore domanda, anche riconvenzionale, e istanza, anche istruttoria, proposta dai signori e nella presente causa;
Parte_1 Parte_2 in subordine: condannare, comunque, i signori e pagare alla Parte_1 Parte_2 E_
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, la somma di euro 50.362,08.= quale
[...] saldo debitore del conto corrente ordinario n. 20133/10, oltre interessi al tasso convenzionale del 7,7500% a decorrere dal giorno 8 giugno 2023, euro 166.278,48.=, quale residuo debito del mutuo chirografario n. 1347163, di originari euro 220.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale del 5,2640% a decorrere dal giorno 8 giugno 2023 fino all'effettivo pagamento, il tutto per complessivi euro 216.640,56, o la diversa, maggiore o minore, somma che il Tribunale riterrà dovuta, o le diverse somme ritenute di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso spese forfetario (15,00% su diritti e onorari), oltre a IVA e CPA come per legge secondo le aliquote vigenti al tempo del pagamento.
Con osservanza».
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1662/2023, emesso in accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato da il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva a ed E_ Parte_1 a , garanti della società in forza di tre distinti contratti di fideiussione Parte_2 Parte_3 stipulati, rispettivamente, il 24.11.2016, il 12.07.2017 ed il 18.08.2020, di pagare alla ricorrente euro 50.362,08, quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 20133/10 intestato alla società garantita, oltre interessi al tasso convenzionale del 7,7500% a decorrere dal giorno 08.06.2023, ed euro 166.278,48, quale residuo debito del mutuo chirografario n. 1347163 acceso dalla debitrice principale, oltre interessi al tasso convenzionale del 5,2640% decorrenti dalla medesima data e fino all'effettivo pagamento.
e proponevano tempestiva opposizione eccependo innanzitutto Parte_1 Parte_2 l'estinzione delle obbligazioni di garanzia: deducevano, infatti, che E_ non aveva intrapreso e poi diligentemente coltivato le iniziative di recupero del credito nei confronti di entro il semestre successivo alla scadenza delle obbligazioni garantite prescritto Parte_3 dall'art. 1957 c.c., coincidente con l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale cui la società debitrice era stata sottoposta nelle more. Rispetto a tale profilo, affermavano la nullità delle clausole derogatorie ai termini previsti dall'art. 1957 inserite nei singoli contratti di fideiussione, in quanto sottoscritte in assenza di previa specifica trattativa tra le parti e, dunque, in violazione degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206 (Codice del Consumo).
In secondo luogo, gli opponenti asserivano che le riferite fideiussioni dovevano intendersi, a vario titolo, nulle (così quella sottoscritta il 18.08.2020) e/o inefficaci (è il caso della fideiussione del 24.11.2016).
Quanto contratto stipulato il 18.08.2020 a garanzia del mutuo chirografario acceso da Parte_3 e affermavano che il contratto di garanzia era stato concluso Parte_1 Parte_2 prima del perfezionamento del prestito garantito, avvenuto soltanto il 23.09.2020, ed invocavano le disposizioni dettate dall'art. 1938 c.c. in materia di fideiussione prestata per obbligazioni future, a mente delle quali l'istituto di credito avrebbe obbligatoriamente dovuto riportare nel contratto fideiussorio l'importo massimo garantito, obbligo che, tuttavia, E_ aveva illegittimamente disatteso.
Rispetto alla fideiussione sottoscritta in data 24.11.2016, con la quale gli opponenti avevano prestato garanzia in favore di fino a concorrenza di 100.000,00 euro, ne eccepivano Parte_3 pagina 2 di 7 l'inefficacia, deducendo di avere stipulato con la banca un nuovo accordo in data 12.07.2017 che aveva modificato e sostituito il precedente e che aveva ridotto l'importo massimo garantito a soli 40.000,00 euro.
Pertanto, concludevano domandando in via pregiudiziale la declaratoria d'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della procedura di mediazione prescritta dal D. Lgs. N. 28/2010 tentativo obbligatorio e, nel merito, domandando accertarsi l'estinzione del diritto di credito ex adverso azionato, in applicazione dell'art. 1957 c.c. In subordine, chiedevano dichiararsi l'inefficacia del contratto di fideiussione stipulato il 24.11.2016, in ogni caso con revoca del decreto ingiuntivo opposto. si costituiva con comparsa depositata il 26.04.2024, con la quale E_ contestava integralmente la difese avversarie ed osservava, in primis, che e Parte_1 Parte_2 non avevano svolto alcuna contestazione in merito all'an ed al quantum del credito azionato in
[...] via monitoria, essendosi limitati ad eccezioni afferenti all'invalidità o all'inefficacia delle fideiussioni in essere.
Affermava, poi, la tempestività dell'azione giudiziale promossa nei confronti di parte attrice opponente, rilevando che la debitrice principale era stata posta in liquidazione giudiziale con Parte_3 sentenza pubblicata l'08.06.2023 e che, dato il divieto sancito per legge di promuovere o di proseguire azioni individuali nei suoi confronti dirette al recupero coattivo del credito, in data 09.10.2023 aveva presentato istanza tardiva di ammissione al passivo, osservando pienamente il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Quanto alle eccezioni svolte dagli opponenti avverso le fideiussioni, E_ negava l'invalidità del contratto stipulato il 18.08.2020 ed escludeva che la fattispecie in esame ricadesse nell'ambito di applicazione dell'art. 1938 c.c. Tale disposizione mira infatti ad evitare che il fideiussore risponda illimitatamente di obbligazioni non ancora sorte o non ancora attuali e di cui, al momento del rilascio della garanzia personale, egli non ha conoscenza, mentre, nel caso di specie, nel momento della firma della fideiussione la banca aveva già deliberato la concessione del mutuo ed i dettagli dell'operazione garantita erano già stati resi noti anche ai garanti.
Quanto all'asserita inefficacia della fideiussione stipulata il 24.11.2016, l'opposta evidenziava che l'accordo supplementare intervenuto in data 12.07.2017 non conteneva alcuna rinuncia alle garanzie pregresse e che, pertanto, esso era da considerare cumulativo e non alternativo rispetto a queste ultime.
Domandava, perciò, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, l'emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. di pagamento di complessivi 216.640,56 euro o del diverso importo ritenuto dovuto.
Nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, ovvero, in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme ingiunte o del diverso importo risultante di giustizia all'esito dell'istruttoria.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 10.07.2024 il Giudice, ritenuta l'opposizione di improbabile accoglimento, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed assegnava a parte opposta termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, che sortiva esito negativo.
La causa era quindi istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti ed era trattenuta in decisione al termine dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies del 03.06.2025.
*** *** *** L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
pagina 3 di 7 È pacifico tra le parti che la debitrice principale, la società era stata posta in Parte_3 liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 08.06.2023.
È altrettanto pacifico che il D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (Codice dell'Insolvenza e della Crisi d'Impresa) ha tenuto fermo il principio, strettamente correlato a quello della par condicio creditorum, per il quale nella liquidazione giudiziale i crediti pecuniari nei confronti dell'impresa insolvente si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura concorsuale (art. 154, comma 2, C.C.I.I.) e debbono essere accertati in via esclusiva dinanzi al giudice delegato alla procedura stessa. Ciò comporta che l'unica via concretamente percorribile da per E_ tentare di recuperare il credito vantato nei confronti dell'obbligata principale Parte_3 consisteva nell'insinuarsi al passivo, con l'onere di procedervi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ovvero con decorrenza dall'08.06.2023, onde soddisfare la condizione prevista dall'art. 1957 c.c. e non pregiudicare il proprio diritto nei confronti dei fideiussori coobbligati in solido.
L'opposta documentava di avere trasmesso al curatore della procedura la propria domanda di ammissione al passivo ex art. 208 C.C.I.I. in data 09.10.2023, avendone depositato in giudizio la relativa copia, corredata delle ricevute di accettazione e di consegna del massaggio di posta elettronica certificata al quale era allegata (doc. 11 del fascicolo di parte convenuta), unitamente alla copia della ricevuta di accettazione della domanda generata dal software di gestione delle procedure concorsuali in uso presso il Tribunale di Busto Arsizio, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza (documento n. 12 del fascicolo medesimo).
Per inciso, si osserva che la circostanza, incontestata, che la domanda di insinuazione al passivo formulata da fosse stata depositata oltre il termine di trenta giorni prima E_ dell'udienza chiamata per la verifica dei crediti, fissata per il giorno 25.10.2023, è irrilevante ai fini che qui interessano.
Infatti, l'art. 225 C.C.I.I., rubricato Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente, dispone che «I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili»
Ciò significa che la tardività della domanda di insinuazione al passivo può, eventualmente, determinare conseguenze incidenti sul riparto dell'attivo disponibile, ma comunque destinate a rimanere circoscritte alla procedura concorsuale, insuscettibili di riverberarsi sui rapporti sostanziali esistenti tra il soggetto creditore ed i fideiussori coobbligati in solido con il debitore principale soggetto alla procedura stessa. Si deve pertanto ritenere, per quanto d'interesse, che la domanda di insinuazione al passivo di pur qualificabile come «tardiva» ai fini della procedura, era stata depositata da Parte_3 [...] nel rispetto del termine semestrale prescritto dall'art. 1957 c.c., spirato E_ soltanto l'08.12.2023, ovvero sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza con cui era stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società debitrice. Ciò aveva efficacemente impedito la produzione dell'effetto estintivo delle garanzie fideiussorie previsto dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui l'azione giudiziale venga intrapresa dal creditore nei confronti dell'obbligata principale oltre il termine di sei mesi dopo la scadenza della relativa obbligazione.
L'eccezione di estinzione delle obbligazioni fideiussorie contratte dagli opponenti è, dunque, infondata.
Conseguentemente, deve considerarsi assorbita l'ulteriore eccezione proposta dagli opponenti, diretta ad accertare l'invalidità delle rispettive rinunce a far valere il predetto termine semestrale determinata dalla affermata mancanza di previa specifica trattativa tra le parti e dalla conseguente violazione delle disposizioni dettate in punto di clausole vessatorie dal Codice del Consumo. pagina 4 di 7 Ugualmente infondata è l'ulteriore eccezione di nullità della garanzia personale prestata dagli opponenti in data 18.08.2020, per l'asserita contrarietà alle prescrizioni dell'art. 1938 c.c. in tema di fideiussione per obbligazioni future o condizionate.
È incontroverso il fatto che la fideiussione de qua era stata stipulata dopo la delibera favorevole alla concessione del mutuo chirografario in favore di da parte dell'istituto di credito, Parte_3 risalente al 07.08.2020, ma prima della materiale sottoscrizione del prestito, avvenuta soltanto in data 23.09.2020. Secondo parte opponente, si verserebbe perciò in ipotesi di obbligazione futura, con la conseguenza che il contratto di fideiussione avrebbe dovuto necessariamente indicare l'importo massimo garantito, a pena di invalidità dell'accordo.
Tale tesi non può essere condivisa.
Vanno, innanzitutto, ribaditi ed integralmente richiamati i rilievi espressi nell'ordinanza del 12.07.2024, ed in particolare quello secondo il quale la fideiussione di cui trattasi non era una fideiussione omnibus bensì una fideiussione specifica, relativa alla ben specifica e determinata operazione di finanziamento rappresentata dal mutuo chirografario. Tant'è vero che il contratto del 18.08.2020 (documento n. 6 del fascicolo di parte opposta) riportava espressamente l'ammontare che sarebbe stato concesso a mutuo di lì a poco: «[…] Premesso che in data 07/08/2020 codesta Azienda ha deliberato la concessione di un mutuo chirografario di euro 220.000,00 (euro duecentoventimila//00) alla società con sede legale a Saronno Corso Italia 94 […]». Parte_3 È evidente che la somma mutuata rappresentava, ad un tempo, anche l'importo massimo garantito dai fideiussori, i quali erano stati messi in tal modo in grado di conoscere ab origine il contenuto dell'obbligazione restitutoria assunta da che andavano a garantire. Parte_3
Tenuto presente che l'invocato art. 1938 c.c. «[…] trova la sua ratio nella esigenza di porre rimedio alla indeterminatezza della garanzia che il fideiussore va ad assumere a suo carico in caso di fideiussione c.d.omnibus […]» (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 31.01.2017, n. 2492), si deve escludere l'applicabilità di tale disposizione al caso di specie, atteso che, come detto, la garanzia personale sottoscritta il 18.08.2020 dagli opponenti è invece qualificabile quale fideiussione specifica ed altresì che difetta il presupposto dell'«indeterminatezza della garanzia» sotteso alla concreta applicabilità della norma, a nulla rilevando l'epoca del perfezionamento giuridico dell'operazione di finanziamento.
Si deve concludere, pertanto, per la piena validità ed efficacia della fideiussione di cui trattasi.
Deve, infine, essere rigettata anche l'eccezione di inefficacia della garanzia prestata il 24.11.2016 (documento n. 3 del fascicolo di parte convenuta).
Come già evidenziato nella richiamata ordinanza del 12.07.2024, il successivo accordo del 12.07.2017 nulla dice circa l'asserita volontà comune alle parti di ridurre l'importo garantito dagli iniziali 100.000,00 euro alla minor somma di euro 40.000,00, né risultano versati in atti altri documenti che confortino la tesi sostenuta dagli opponenti circa l'effetto novativo prodotto dalla fideiussione del 2017, ovvero l'estinzione dell'originaria obbligazione di pagamento fino a concorrenza di euro 100.000,00 e la sua sostituzione con quella comportante l'obbligazione di garanzia per soli euro 40.000,00. Le allegazioni attoree sul punto rimanevano, dunque, del tutto indimostrate.
Merita ricordare, al riguardo, che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'emissione del provvedimento monitorio inverte soltanto l'onere di instaurare il contraddittorio ma non incide sull'onere della prova, per il quale restano valide le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c.
Conseguentemente, l'atto di citazione possiede la struttura della comparsa di risposta, poiché contiene la contestazione del credito fatto valere con il ricorso, il quale ha invece il contenuto della domanda. Riguardo all'onere della prova, il creditore opposto deve dunque provare il fatto costitutivo del credito pagina 5 di 7 affermato, mentre l'opponente deve provare che il diritto si è modificato o estinto. L'opposizione dà così luogo ad un giudizio ordinario che investe non più soltanto la legittimità della pronuncia del decreto, le cui eventuali questioni restano in un certo senso superate, ma senz'altro il merito della questione (cfr., ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 17.12.2024, n. 32959 e Cass. Civ., Sez. VI
– L, Ordinanza 28.05.2019, n. 14486).
Orbene, a fondamento della domanda offriva in comunicazione, tra gli altri, E_ gli estratti di conto corrente certificati attestanti la situazione del conto corrente bancario intestato a tra il 31.12.2016 e l'11.07.2023 (doc, 9), dai quali emergeva un saldo a debito di euro Parte_3 50.362,08, il contratto di mutuo chirografario intercorso con la medesima società (doc. 7) e la certificazione dell'importo residuo ancora dovuto alla data del 18.09.2023, pari a € 166.278,48 (doc. 10), per un credito complessivo vantato nei confronti della debitrice principale di euro 216.640,56, importo peraltro non contestato né nell'an, né nel quantum, come osservato dalla convenuta.
e , difatti, nulla eccepivano quanto alla debenza di tali importi ed Parte_1 Parte_2 alla quantificazione operata dalla controparte, essendosi limitati a contestare l'operatività delle garanzie fideiussorie sottoscritte. Poiché «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 10.005.2024, n. 12818) deve ritenersi che la convenuta opposta abbia fornito la piena prova della sussistenza del preteso credito nei confronti della debitrice principale.
Allo stesso modo, attraverso la produzione in giudizio delle fideiussioni stipulate con
[...] e con a garanzia delle obbligazioni contratte da Parte_1 Parte_2 Parte_3 (documenti 3, 4, 5, e 6 del fascicolo di parte opposta), ottemperava E_ all'onere di provare il titolo alla base della domanda azionata in sede monitoria nei confronti degli opponenti.
Per contro, questi ultimi, quali condebitori in solido di e convenuti in senso sostanziale, Parte_3 non ottemperavano all'onere sugli stessi gravanti di dimostrare la sussistenza di fatti modificativi o estintivi del preteso credito, essendo state integralmente rigettate le loro difese per i motivi diffusamente esposti nella superiore parte motiva. In difetto di tale prova, l'opposizione spiegata da e da avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo non può dunque trovare accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna e a rifondere alla convenuta opposta Parte_1 Parte_2 E_ le spese di lite, liquidate in euro 9.141,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali I.V.A e C.P.A. come per legge.
Busto Arsizio, 26.06.2025
Il Giudice
pagina 6 di 7 Dott. Nicola Cosentino
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