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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2024, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.V.G. 2510/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2510/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...] eni (SA) il 22.05.1960, C. F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Luigi guercio n.277, presso lo studio dell'avv. Pia Miele dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Controparte_1 ce i esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 30 maggio 1987 nel Comune di Salerno e che dalla loro unione sono nati tre figli, e maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 12.10.2004, modificato dapprima, con decreto del 15.11.2010 e successivamente con decreto del 10.12.2012, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. confermarsi la statuizione di cui alla lettera a) parte dispositiva del decreto adottato dal Tribunale di Salerno in data in data 10.12.2012 nell'ambito del procedimento n. 1557/2011 V.G. Cron. 2448/19 e, per l'effetto, il Dott. CP_1 verserà a titolo di assegno divorzile all'ex coniuge
[...] Parte_1
mensile di € 300.00, a corrispondersi entro il giorno mediante accredito sull'IBAN [...], con onere di quest'ultima di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di domiciliazione bancaria;
2. il dott. riconosce sin da ora alla SI.ra che CP_1 Parte_2 la medes a nelle more nuove nozze- qua 'art. 12 bis L. 898/1970 nelle proporzioni di Legge calcolate sulla base del TFR/TFS complessivo netto a percepirsi commisurato alla durata del matrimonio (30.05.1987 sino alla data della dichiaranda cessazione degli effetti civili del matrimonio) impegnandosi alla relativa corresponsione all'atto della effettiva liquidazione a cura del datore di lavoro a comunicarsi alla SI.ra nel termine massimo Parte_1 dei successivi giorni cinque.
3. Il sig. e la sig.ra , con la sottoscrizione Controparte_1 Parte_1 del pres i avere bo e transatto ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale, tra i medesimi pendente e che, alla data di sottoscrizione dei presenti accordi, non sussistono arretrati a titolo di mantenimento o spese straordinarie e per l'effetto, di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa.
4. Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti;
5. I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30 maggio 1987 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] Parte_1
(SA) il 22.05.1960, C. F.: , nato a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Salerno il 07.03.1955, ro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di n. 105, Parte II, Serie A, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2510/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...] eni (SA) il 22.05.1960, C. F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Luigi guercio n.277, presso lo studio dell'avv. Pia Miele dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Controparte_1 ce i esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 30 maggio 1987 nel Comune di Salerno e che dalla loro unione sono nati tre figli, e maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 12.10.2004, modificato dapprima, con decreto del 15.11.2010 e successivamente con decreto del 10.12.2012, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. confermarsi la statuizione di cui alla lettera a) parte dispositiva del decreto adottato dal Tribunale di Salerno in data in data 10.12.2012 nell'ambito del procedimento n. 1557/2011 V.G. Cron. 2448/19 e, per l'effetto, il Dott. CP_1 verserà a titolo di assegno divorzile all'ex coniuge
[...] Parte_1
mensile di € 300.00, a corrispondersi entro il giorno mediante accredito sull'IBAN [...], con onere di quest'ultima di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di domiciliazione bancaria;
2. il dott. riconosce sin da ora alla SI.ra che CP_1 Parte_2 la medes a nelle more nuove nozze- qua 'art. 12 bis L. 898/1970 nelle proporzioni di Legge calcolate sulla base del TFR/TFS complessivo netto a percepirsi commisurato alla durata del matrimonio (30.05.1987 sino alla data della dichiaranda cessazione degli effetti civili del matrimonio) impegnandosi alla relativa corresponsione all'atto della effettiva liquidazione a cura del datore di lavoro a comunicarsi alla SI.ra nel termine massimo Parte_1 dei successivi giorni cinque.
3. Il sig. e la sig.ra , con la sottoscrizione Controparte_1 Parte_1 del pres i avere bo e transatto ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale, tra i medesimi pendente e che, alla data di sottoscrizione dei presenti accordi, non sussistono arretrati a titolo di mantenimento o spese straordinarie e per l'effetto, di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa.
4. Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti;
5. I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30 maggio 1987 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] Parte_1
(SA) il 22.05.1960, C. F.: , nato a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Salerno il 07.03.1955, ro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di n. 105, Parte II, Serie A, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi