Articolo 108 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 107Articolo 109
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15 marzo 1974
Art. 108.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'anno finanziario 1974, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974