TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ; Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Naso del Foro di Roma
(c.f. ) e Ganzerli Cinzia del Foro di Mantova (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._5
quest'ultima in Mantova, via Chiassi 54 ricorrenti contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro p.t.
(c.f. Controparte_2
), in persona del Direttore Generale l.r.p.t. P.IVA_2
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t. resistenti contumaci OGGETTO: “Riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto periodi di supplenze brevi e saltuarie”.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto, - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti delle ricorrenti, la Nota del CP_4
17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999; - Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti – e - Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art.
7 CCNL 2001; - Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, della complessiva somma di euro
4.290,27 (€ 1.110,73 + € 1.654,83 + € Parte_1 Parte_2
1.524,71 ), e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, Parte_3
oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare
l'amministrazione al pagamento delle somme a favore delle ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore delle ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono il pagamento delle differenze retributive non versate,
a loro favore, dal , a titolo Controparte_1
di pagamento di retribuzione professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, le ricorrenti allegano di essere dipendenti del resistente , con la qualifica di docente, esponendo CP_1
altresì di avere svolto supplenz e temporanee nei periodi indicati in atto di ricorso.
La “Retribuzione Professionale Docente” è stata istituita con l'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitar ia e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, le odierne ricorrenti chiedono la condanna del resistente al pagamento CP_1
della complessiva somma indicata nelle conclusioni, p ari ad €
4.290,27, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza
Pag. 3 di 9 cartolare del 04.04.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 200 1, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (C ass.
Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
“1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
Pag. 4 di 9 e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C - 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, ; 8.9.2011, causa C -177/10 Persona_1
. CP_5
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le mo dalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera dur ata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includen dola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Pag. 5 di 9 4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta da lle ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiv a reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, le parti ricorrenti hanno – di fatto – realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata a lle parti ricorrenti, da alcuna giustificazione oggettiva.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo
Collegio, le ricorrenti hanno diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effe ttivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una situazione che CP_1
Pag. 6 di 9 giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace CP_1
non sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dalle ricorrenti, va altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a CP_1
corrispondere la “Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi ovvero:
- euro 1.008,88 a favore di;
Parte_1
- euro 1.502,92 a favore di;
Parte_2
- euro 1.384,90 a favore di . Parte_3
Le somme sono calcolate al lordo fiscale e al netto previdenziale e sono state così precisate nelle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
02.04.2025, sulla base del dettagliato conteggio contenuto nel ricorso.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), considerate le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di istruttoria ed il mero riportarsi all'atto introduttivo nella fase
Pag. 7 di 9 decisoria) e considerati altresì l'aumento per il numero di parti e la riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1135/2024
R.G.L.:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ciascun a ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001, in relazione ai periodi di servizio di docenza, prestato in forza di contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto incarichi di supplenze brevi e saltuarie e stipulati con il
[...]
; Controparte_1
2) per l'effetto, condanna il Controparte_1
a corrispondere, a titolo di retribuzione professionale
[...]
docente, i seguenti importi, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero: euro 1.008,88 a favore di
[...]
; euro 1.502,92 a favore di;
euro Parte_1 Parte_2
1.384,90 a favore di . Parte_3
Per ciascuna ricorrente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) Condanna il alla Controparte_1
rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 49,00 per esborsi ed euro 735,84
Pag. 8 di 9 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Reggio Emilia, 7/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ; Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Naso del Foro di Roma
(c.f. ) e Ganzerli Cinzia del Foro di Mantova (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._5
quest'ultima in Mantova, via Chiassi 54 ricorrenti contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro p.t.
(c.f. Controparte_2
), in persona del Direttore Generale l.r.p.t. P.IVA_2
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t. resistenti contumaci OGGETTO: “Riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto periodi di supplenze brevi e saltuarie”.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto, - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti delle ricorrenti, la Nota del CP_4
17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999; - Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti – e - Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art.
7 CCNL 2001; - Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, della complessiva somma di euro
4.290,27 (€ 1.110,73 + € 1.654,83 + € Parte_1 Parte_2
1.524,71 ), e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, Parte_3
oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare
l'amministrazione al pagamento delle somme a favore delle ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore delle ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024, le sopra indicate ricorrenti chiedono il pagamento delle differenze retributive non versate,
a loro favore, dal , a titolo Controparte_1
di pagamento di retribuzione professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, le ricorrenti allegano di essere dipendenti del resistente , con la qualifica di docente, esponendo CP_1
altresì di avere svolto supplenz e temporanee nei periodi indicati in atto di ricorso.
La “Retribuzione Professionale Docente” è stata istituita con l'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitar ia e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, le odierne ricorrenti chiedono la condanna del resistente al pagamento CP_1
della complessiva somma indicata nelle conclusioni, p ari ad €
4.290,27, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza
Pag. 3 di 9 cartolare del 04.04.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 200 1, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (C ass.
Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
“1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
Pag. 4 di 9 e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C - 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, ; 8.9.2011, causa C -177/10 Persona_1
. CP_5
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le mo dalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera dur ata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includen dola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Pag. 5 di 9 4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta da lle ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiv a reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, le parti ricorrenti hanno – di fatto – realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata a lle parti ricorrenti, da alcuna giustificazione oggettiva.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo
Collegio, le ricorrenti hanno diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effe ttivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una situazione che CP_1
Pag. 6 di 9 giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace CP_1
non sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dalle ricorrenti, va altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a CP_1
corrispondere la “Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi ovvero:
- euro 1.008,88 a favore di;
Parte_1
- euro 1.502,92 a favore di;
Parte_2
- euro 1.384,90 a favore di . Parte_3
Le somme sono calcolate al lordo fiscale e al netto previdenziale e sono state così precisate nelle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
02.04.2025, sulla base del dettagliato conteggio contenuto nel ricorso.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), considerate le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di istruttoria ed il mero riportarsi all'atto introduttivo nella fase
Pag. 7 di 9 decisoria) e considerati altresì l'aumento per il numero di parti e la riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1135/2024
R.G.L.:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ciascun a ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001, in relazione ai periodi di servizio di docenza, prestato in forza di contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto incarichi di supplenze brevi e saltuarie e stipulati con il
[...]
; Controparte_1
2) per l'effetto, condanna il Controparte_1
a corrispondere, a titolo di retribuzione professionale
[...]
docente, i seguenti importi, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero: euro 1.008,88 a favore di
[...]
; euro 1.502,92 a favore di;
euro Parte_1 Parte_2
1.384,90 a favore di . Parte_3
Per ciascuna ricorrente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) Condanna il alla Controparte_1
rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 49,00 per esborsi ed euro 735,84
Pag. 8 di 9 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Reggio Emilia, 7/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9