Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00551/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2021, proposto da
TE CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n.15;
Ferrovie del SU ES e Servizi Automobilistici S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Manduria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento 19/11/20 – 0004062 del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti della Regione Puglia,
- del parere tecnico negativo 05/10/20 prot. B.U.E.I./ING/719 del Responsabile Business Unit Esercizio Infrastruttura di Ferrovie del SU ES e Servizi Automobilistici Srl trasmesso in allegato al provvedimento regionale innanzi indicato,
-di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ferrovie del SU ES e Servizi Automobilistici S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 01.07.2020 la ricorrente, TE CO, ha presentato alla Regione Puglia (Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Servizio Programmazione e gestione T.P.L.) e a Ferrovie del SU ES (Direzione Generale B.U. Infrastruttura) istanza di permesso a costruire, in deroga ex art. 60 del DPR n. 753/1980, in relazione al progetto di ampliamento del fabbricato sito in Manduria alla Via S. Bizantino n. 34/a, su suolo in catasto al foglio 50, particella 301, e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Martina Franca-Lecce; l’ampliamento proposto prevede la realizzazione di manufatti ad una distanza minima di 9,02 m. dalla più vicina rotaia.
Su tale istanza si è pronunciato il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti della Regione Puglia con nota 19/11/2020 – 0004062 (indirizzata alla ricorrente, al Comune di Manduria e a Ferrovie del SU ES), il quale nel riscontrare “ la nota prot. B.U.E.I.\ING\719 del 05.10.2020 ... indirizzata a questa Regione, che ad ogni buon fine si allega alla presente, con la quale codesta società ha espresso un parere tecnico negativo in relazione alla richiesta in oggetto sostenendo che «[...] rilevato che l’intervento in oggetto non garantisce la sussistenza degli standard richiesti in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario, a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio ferroviario, non sussistono le condizioni per la concessione della deroga ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80 [...]» ”, ha comunicato che “ la richiesta di autorizzazione in deroga in oggetto ... non può trovare accoglimento da parte di questa Regione in mancanza dell’espressione di un parere tecnico favorevole da parte della società ferroviaria, cui fanno capo le responsabilità in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria ”.
Con atto prot. B.U.E.I./ING/719, indirizzato alla Regione Puglia e trasmesso con la nota regionale sopra detta, Ferrovie del SU ES ha espresso parere tecnico negativo sulla base delle seguenti motivazioni: “ ... - La richiesta di deroga, riferita all’ampliamento di un fabbricato da destinare all’uso abitativo posto ad una distanza minima di 9,02 metri dalla più vicina rotaia, è in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 49 del DPR 753/80. - Espletate le opportune verifiche tecniche in relazione alla compatibilità dell’intervento richiesto con i presidi a garanzia della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario nonché con gli esiti degli incidenti ferroviari occorsi negli ultimi anni su linee aventi analoghe caratteristiche rispetto a quella di cui ci occupa, si rappresenta che, nel caso di evento incidentale l’area limitrofa alla sede ferroviaria può essere fortemente impattata dai convogli coinvolti nell’evento. Pertanto, l’ampliamento di un edificio entro la fascia di rispetto, determina un rischio aggiuntivo alla sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario rispetto alla condizione preesistente. – L’ampliamento in esame condizionerebbe i possibili piani di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria limitando le aree disponibili per gli ampliamenti e comunque imponendo maggiori oneri in termini di mitigazione acustica e di rispetto delle condizioni imposte dalle NTC 2018 in merito allo svio di convogli ferroviari. Il lotto su cui insiste il fabbricato oggetto di ampliamento è inserito all’interno di un’area fortemente urbanizzata il che contribuisce ad amplificare la magnitudo dell’evento, in relazione al maggior numero di soggetti coinvolti nell’eventuale fenomeno derivante da svio di convoglio ferroviario atteso che la già ridotta presenza di spazio da destinare a eventuali operazioni di soccorso in emergenza verrebbe ulteriormente limitata. A ciò si aggiunge che, - L’edificio verrebbe ampliato in fascia protetta giusto disposto del DPR 459/98 decreto di attuazione della Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario. - ... il rispetto dei limiti di decibel assoluti di rumore, come da normativa speciale per i gestori di infrastruttura, potrebbe non garantire la salubrità degli ambienti abitativi valutata in base al criterio di normale tollerabilità, - Non è possibile escludere al momento che la percezione dei rumori vibrazioni e/o scuotimenti provocati dai convogli ferroviari, potrebbe ritenersi "intollerabile", e che una eventuale valutazione positiva sulla tollerabilità nelle attuali condizioni di impianto potrebbe comunque essere superata nei prossimi anni dal possibile, verosimile, incremento di traffico ferroviario. - Per quanto sopra la realizzazione dell’ampliamento del fabbricato potrà esporre FSE e Regione Puglia alla necessità di adempimenti di risanamento acustico in base alla normativa di riferimento sopra citata. Tutto ciò premesso, considerato che la deroga alle distanze è, nella legge, un’ipotesi del tutto eccezionale e, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “il disposto dell’articolo 60, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 va interpretato nel senso che, in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’amministrazione sia non già obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facultata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa; nel senso, cioè, che la mancanza di dette cause costituisca un presupposto necessario ma non sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione; è pertanto legittimo il provvedimento con il quale si nega l’autorizzazione per ragioni di tutela del patrimonio ferroviario” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4658 del 6.10.2017), rilevato che l’intervento in oggetto non garantisce la sussistenza degli standard richiesti in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario, a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio ferroviario, non sussistono le condizioni per la concessione della deroga ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80 ”.
La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: Eccesso di potere: errata e falsa rappresentazione di fatto e di diritto; carenza di istruttoria e di motivazione. Irrazionalità, contraddittorietà, disparità di trattamento. Illegittimità autonoma e derivata.
In data 16.02.2021 si è costituita in giudizio Ferrovie del SU ES e servizi automobilistici S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, per chiedere di rigettare il ricorso.
In data 01.03.2021 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, per resistere al ricorso.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, il Collegio richiama le norme che vengono in rilievo nel caso in esame.
Con l’emanazione del DPR n. 753/1980, rubricato “ Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ”, viene disposto, all’art. 49, che “ Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia ”. Il successivo art. 60 del DPR in parola riconosce, tuttavia, che “ Qualora la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentono, possono essere autorizzate dai competenti uffici della M.T.C.T, per le ferrovie in concessione, riduzione alle distanze prescritte dagli art. dal 49 al 56. I competenti uffici della M.T.C.T., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste ”.
Ciò premesso, la ricorrente censura la motivazione del provvedimento di diniego sulla base dell’assunto che lo stesso sarebbe affetto da una “ motivazione apparente ” e da “ vizio di carenza istruttoria e motivazionale ”. Tali affermazioni sono prive di fondamento sia in fatto che in diritto, se si tiene conto che il Gestore Infrastruttura FSE – BUEI ha esaminato la richiesta, sulla scorta della dettagliata documentazione richiesta all’istante in base alle stringenti regole procedimentali adottate (viepiù stringenti a seguito del grave incidente ferroviario del 16.07.2016 che causò, per una collisione frontale fra due treni della ferrovia sulla tratta Corato-Andria, la morte di 23 persone ed il ferimento di 57 passeggeri), e concluso per il rigetto della istanza in base ad una compiuta istruttoria nella quale tutti gli aspetti della vicenda sono stati opportunamente valutati.
Con riferimento all’eccezione di genericità sulla esistenza di rischio aggiuntivo, sia sufficiente osservare che vi sono vari casi, tutti insussistenti nella presente fattispecie, in cui la realizzazione dell’edificio in deroga può non determinare rischi aggiuntivi. Basti pensare a tutti i casi in cui la linea ferroviaria corre in trincea ed esiste una idonea area a ridosso della ferrovia libera da impedimenti per prestare i soccorsi. O ancora il caso in cui l’edificio, nuovo o in ampliamento, venga realizzato in ombra ad un edificio esistente che quindi funge da protezione per il nuovo edificio. Nessuna di queste o altre condizioni similari si verifica per l’edificio in argomento, che risulta direttamente esposto all’impatto del treno, comporta un aumento di volumetria e di rischio, data anche la sua destinazione residenziale.
Altrettanto infondata è l’ipotesi, pure delineata dalla ricorrente, che un semplice muro di recinzione possa costituire scudo in caso di deragliamento di un treno. Si evidenzia inoltre che le continue richieste di aumento della sicurezza della linea, oltre che di potenzialità della stessa, spingono Ferrovie verso un progressivo raddoppio delle linee ferroviarie a binario unico. Il raddoppio della linea porta ad avvicinare il binario, rispetto alla configurazione esistente, di circa 6 metri verso i fabbricati circostanti.
Con riferimento all’eccezione di genericità circa l’esistenza di possibili piani di potenziamento, giova evidenziare che anche il mero riferimento alle presumibili necessità di costruzione di un’opera a servizio della linea ferroviaria “ costituisce di per sé una motivazione congrua e del tutto esaustiva al fine della complessiva legittimità del diniego opposto, posto che anche tale pur non ancora definitivamente concretata possibilità di realizzare la nuova opera pubblica costituisce comunque presupposto per vietare il mantenimento della situazione presente e che, più in generale, la valutazione della compatibilità delle opere realizzate dal privato con le esigenze del servizio ferroviario, ossia di un pubblico servizio, avviene mediante l’espressione di una valutazione complessivamente contraddistinta dall’assoluta preminenza di profili di indole tecnica che la sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità se non per motivi di palese abnormità o di eclatante illegittimità (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011 n. 5923), nella specie in alcun modo ravvisabili ” (Cons. Stato, Sez. IV, 05/04/2013 n. 1902).
In proposito è necessario rilevare che nei lavori di potenziamento ferroviario ogni costruzione realizzata nella fascia di rispetto ferroviaria costituisce un vincolo aggiuntivo, in termini di oneri e soggezioni, per il potenziamento dell’infrastruttura stessa. Tale limite risulta particolarmente gravoso per i casi, come quello in argomento, in cui la destinazione d’uso dei fabbricati è di tipo residenziale, imponendo pertanto un ulteriore aggravio di costi finalizzati alla messa in opera di interventi volti a limitare le emissioni acustiche e vibrazionali.
Con riferimento alla contestazione mossa dalla ricorrente sul maggior pericolo in caso di sinistro, è agevole osservare che, in caso di incidente ferroviario, Ferrovie del SU ES, unitamente alle altre unità di primo soccorso, potrebbe avere la necessità di fare uso degli angusti (per ammissione della stessa parte ricorrente) spazi attualmente disponibili adiacenti al lotto per cui è causa ed il cui accesso verrebbe viepiù limitato ove venisse realizzata la costruzione da parte della ricorrente.
Risultano infondate anche le eccezioni sulla parte del parere relativa all’inquinamento acustico. Pare altamente improbabile che un atto unilaterale d’obbligo, con il quale la ricorrente dichiari di essere consapevole di esporsi, data la vicinanza dell’opera alle rotaie, a tutti i disagi - così marcatamente vessatorio in termini di abitabilità degli edifici residenziali -, non possa essere poi successivamente impugnato da un terzo avente causa o dal richiedente stesso, in quanto tale atto potrebbe minare la salubrità dell’ambiente in cui il richiedente dovrebbe vivere.
In ragione di quanto detto, ricorre nel caso in esame la sussistenza delle ragioni ostative alla concessione della deroga ex art. 60 DPR n. 753/1980. In proposito è d’uopo evidenziare che la deroga al divieto di costruire ad una distanza inferiore a trenta metri è un’ipotesi del tutto eccezionale che facoltizza e non obbliga l’amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione in deroga; e ciò anche secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, in base al quale: “ il disposto dell’articolo 60, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 va interpretato nel senso che, in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’amministrazione sia non già obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facultata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa; nel senso, cioè, che la mancanza di dette cause costituisca un presupposto necessario ma non sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione; è pertanto legittimo il provvedimento con il quale si nega l’autorizzazione per ragioni di tutela del patrimonio ferroviario ” (Cons. Stato, Sez. VI, 06/10/2017, n. 4658. Conformemente anche T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 10/02/2022, n. 437; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 05/03/2018, n. 195; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14/02/2018, n. 1015; T.A.R. Molise, Sez. I, 22/02/2018, n. 85; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 15/07/2016, n. 3541; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 24/09/2015, n. 900; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23/01/2015, n. 151; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 21/11/2012, n. 503). Del resto, la giurisprudenza amministrativa ritiene da lungo tempo che, nell’ambito dell’apprezzamento operato dall’Autorità preposta al rispetto del vincolo di cui trattasi (insindacabile laddove non manifestamente illogico o irragionevole, come nella specie), il diniego possa essere assistito da una motivazione sintetica, agevolmente ricavabile dal parere, anche laddove fondata esclusivamente sull’eccessiva vicinanza del manufatto alle opere ferroviarie, perché oggettivamente in grado di incidere sulla sicurezza della rete, specie in presenza di eventuali sinistri, e di precludere più agevoli accessi alla rete stessa, in caso di interventi di manutenzione oppure di sinistri (T.A.R. Veneto, Sez. II, 22/02/2022, n. 347; Cons. Stato, Sez. II, 09/01/2020, n. 171; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 14/01/2015, n. 35; Cons. Stato, Sez. VI, 27/06/2007, n. 3684).
Tali coordinate ermeneutiche sono state correttamente applicate dall’Autorità amministrativa nel caso di specie.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità delle questioni, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, ESensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO