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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Teresa Guerrieri, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento ex art. 3021 c.p.c. recante il n.3021-2/2024 R.G.A.C., pendente tra
[...]
), in persona del liquidatore Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
(ATTORE -RESISTENTE), rappresentata e difesa all'Avv. Vincenzo Pinto nei confronti di (C.F. Controparte_1
)(CONVENUTA-RICORRENTE), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea P.IVA_2
Mannocci e contro (C.F. Controparte_2
)(CONVEN Carola P.IVA_3
Rosa Tatti e dall'Avv. Fabio Roberto Lipari;
Osserva e rileva 1. Con istanza depositata in data 16.12.2024 Controparte_1
aderente al
[...] CP_1 Controparte_3 per brevità anche detta “ ) ha chiesto al Tribunale di sottoporre a sequestro CP_1 liberatorio le somme di cui al credito di firma rilasciato dalla alla società attrice CP_1 in favore della società GEU Impianti s.r.l. (oggi in data 15 gennaio Pt_4 CP_2
2020, sino alla concorrenza dell'importo garantito di euro 110.000,00. La ricorrente ha dedotto che l'obbligazione garantita dalla in favore della società CP_1
GEU Impianti s.r.l. (oggi ) rispetto al puntuale adempimento del saldo CP_2 prezzo pattuito per la vendita è contestata nella sua esistenza dalla società che nel Pt_1 procedimento principale ha domandato la risoluzione del contratto di ces vero il risarcimento del danno con conseguente estinzione delle fideiussioni rilasciate. Inoltre, ha precisato che la è altresì destinataria diretta, anche in via cautelare, di CP_1 una domanda giudiziale ne ri confronti laddove l'attrice perviene a chiedere di accertare e dichiarare l'estinzione delle fideiussioni e, per l'effetto, di condannare la ad astenersi dal consentire l'escussione della suddetta fideiussione. CP_1
La ricorrente ha quindi evocato, in punto di fumus, sia la possibilità per il garante di opporre l'exceptio doli nel caso di comportamento doloso del creditore garantito o di abuso del diritto, ma anche nei casi di nullità del contratto presupposto per contrarietà alle norme imperative o illiceità di causa, altrimenti il garante sarebbe tenuto ad una prestazione illegittima sia, essendo destinataria di una azione giudiziale e di specifiche domande svolte con ricorso ex art.700 c.p.c., la necessità di attendere la pronuncia del Giudice adito prima di poter procedere con il pagamento dell'escussione. 1.1 Si è costituita in giudizio “ la quale non si è opposta alla Pt_1 Parte_2 richiesta di sequestro libe ata dalla ed insistendo CP_1 nell'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio ex art.700 c.p.c. 1.2 Si è costituita in giudizio domandando il rigetto Controparte_2 dell'istanza cautelare per ins vvero per infondatezza dell'istanza, con condanna della alla rifusione delle spese di lite. CP_1
2. Il ricorso va rigettato. Come noto, ai sensi dell'art.687 c.p.c. “Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta”. Requisiti necessari per la concessione della cautela sono pertanto non soltanto la presenza di una controversia sull'obbligo o sul modo del pagamento ovvero l'incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento, ma anche e soprattutto la preventiva offerta di adempiere del debitore al creditore ed il conseguente rifiuto del creditore di accettare tale offerta. E ciò in quanto “la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la
“mora debendi”, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella, tipica del sequestro giudiziario, di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 14.5.2019, n.12727). In altri termini, tale rimedio cautelare è preordinato a consentire al debitore, gravato da una determinata obbligazione, di richiedere e ottenere un provvedimento idoneo ad evitare le conseguenze tipiche derivanti dalla mora debendi nelle ipotesi in cui, a seguito della presentazione dell'offerta di adempimento, il creditore la rifiuti.
“Ritenere […] che il debitore, senza effettuare l'offerta e senza che il creditore la abbia quindi rifiutata, possa chiedere il sequestro liberatorio significherebbe consentirgli di ovviare, del tutto arbitrariamente, al rischio del proprio inadempimento (posto che scopo della detta misura cautelare è di evitare di incorrere nelle conseguenze della mora debendi) per l'ipotesi che il giudice definitivamente accerti l'infondatezza delle contestazioni da lui mosse in ordine alla sussistenza del debito o all'oggetto o al modo della prestazione” ( Cassazione civile, 17.6.1997, n. 5410). Nel caso di specie, è pacifico che la non abbia effettuato alcuna offerta a CP_1 che la stessa abbia rifiu vendo piuttosto richiesto CP_2 CP_2
l'adempimento, in data 2.12.2024, di quella stessa somma della quale la ha CP_1 successivamente domandato il sequestro liberatorio. Ed, allora, si potrebbe pensare che la ricorrente abbia voluto azionare quello che è stato definito sequestro difensivo, il quale si realizza nel caso di controversia relativa alla esistenza stessa del debito. Ma, a prescindere dalla stessa ammissibilità del sequestro difensivo al di fuori della procedura prevista dall'art.687 c.p.c., che richiede, come detto, l'offerta del debitore ed il rifiuto del creditore, poiché il rischio è quello di sovvertire i principi sulla responsabilità per inadempimento, è evidente che tale misura possa essere concessa solo in presenza di situazioni legittimanti ulteriori, che rendano meritevole di tutela l'interesse del debitore a non adempiere senza aver prima ottenuto una sentenza che accerti il suo obbligo. Tali situazioni esterne alla disciplina del rapporto, ed idonee a qualificare l'interesse del debitore, potrebbero consistere nel rischio, ad esempio, di insolvenza dell'attuale creditore. Ma, nel caso di specie, tale rischio oltre a non essere stato allegato è pure pacificamente da escludere considerata la solidità economica e finanziaria della società creditrice resistente. Vi è pure da considerare che, poiché l'escussione della somma garantita dalla Banca della quale si chiede il sequestro si fonda su un contratto autonomo di garanzia in cui le parti avevano previsto che il pagamento sarebbe dovuto avvenire “rimossa ogni eccezione e indipendentemente da qualsiasi eventuale opposizione e/o eccezione, anche in sede giudiziaria e/o arbitrale di entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni di calendario consecutivi […] dalla Pt_4 ricezione da parte della di una semplice richiesta scritta da parte di Geu Impianti”, il sequestro CP_1 liberatorio sarebbe risultato ammissibile solo in caso di contestazione dello stesso contratto di garanzia e non anche in relazione a controversie attinenti al rapporto tra debitore principale e creditore. La prospettazione di un' exceptio doli in relazione al rapporto principale da parte del ricorrente, oltre ad essere solo genericamente allegata, non trova conforto nel dato fattuale, risultando pacifico che la abbia escusso la garanzia dopo la scadenza CP_2 prevista per l'adempimento e f iamente al 31.10.2024, senza che possa assumere di per sè rilievo l'introduzione, poco prima della scadenza contrattuale, di un giudizio di risoluzione del contratto e/ o di risarcimento del danno. 3. Per tutte queste ragioni, il ricorso va, pertanto, rigettato, demandando al merito la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa,
− rigetta il ricorso;
− spese al merito. Pisa, 15 aprile 2025
Il Giudice
Teresa Guerrieri
Il Giudice, dott.ssa Teresa Guerrieri, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento ex art. 3021 c.p.c. recante il n.3021-2/2024 R.G.A.C., pendente tra
[...]
), in persona del liquidatore Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
(ATTORE -RESISTENTE), rappresentata e difesa all'Avv. Vincenzo Pinto nei confronti di (C.F. Controparte_1
)(CONVENUTA-RICORRENTE), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea P.IVA_2
Mannocci e contro (C.F. Controparte_2
)(CONVEN Carola P.IVA_3
Rosa Tatti e dall'Avv. Fabio Roberto Lipari;
Osserva e rileva 1. Con istanza depositata in data 16.12.2024 Controparte_1
aderente al
[...] CP_1 Controparte_3 per brevità anche detta “ ) ha chiesto al Tribunale di sottoporre a sequestro CP_1 liberatorio le somme di cui al credito di firma rilasciato dalla alla società attrice CP_1 in favore della società GEU Impianti s.r.l. (oggi in data 15 gennaio Pt_4 CP_2
2020, sino alla concorrenza dell'importo garantito di euro 110.000,00. La ricorrente ha dedotto che l'obbligazione garantita dalla in favore della società CP_1
GEU Impianti s.r.l. (oggi ) rispetto al puntuale adempimento del saldo CP_2 prezzo pattuito per la vendita è contestata nella sua esistenza dalla società che nel Pt_1 procedimento principale ha domandato la risoluzione del contratto di ces vero il risarcimento del danno con conseguente estinzione delle fideiussioni rilasciate. Inoltre, ha precisato che la è altresì destinataria diretta, anche in via cautelare, di CP_1 una domanda giudiziale ne ri confronti laddove l'attrice perviene a chiedere di accertare e dichiarare l'estinzione delle fideiussioni e, per l'effetto, di condannare la ad astenersi dal consentire l'escussione della suddetta fideiussione. CP_1
La ricorrente ha quindi evocato, in punto di fumus, sia la possibilità per il garante di opporre l'exceptio doli nel caso di comportamento doloso del creditore garantito o di abuso del diritto, ma anche nei casi di nullità del contratto presupposto per contrarietà alle norme imperative o illiceità di causa, altrimenti il garante sarebbe tenuto ad una prestazione illegittima sia, essendo destinataria di una azione giudiziale e di specifiche domande svolte con ricorso ex art.700 c.p.c., la necessità di attendere la pronuncia del Giudice adito prima di poter procedere con il pagamento dell'escussione. 1.1 Si è costituita in giudizio “ la quale non si è opposta alla Pt_1 Parte_2 richiesta di sequestro libe ata dalla ed insistendo CP_1 nell'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio ex art.700 c.p.c. 1.2 Si è costituita in giudizio domandando il rigetto Controparte_2 dell'istanza cautelare per ins vvero per infondatezza dell'istanza, con condanna della alla rifusione delle spese di lite. CP_1
2. Il ricorso va rigettato. Come noto, ai sensi dell'art.687 c.p.c. “Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta”. Requisiti necessari per la concessione della cautela sono pertanto non soltanto la presenza di una controversia sull'obbligo o sul modo del pagamento ovvero l'incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento, ma anche e soprattutto la preventiva offerta di adempiere del debitore al creditore ed il conseguente rifiuto del creditore di accettare tale offerta. E ciò in quanto “la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la
“mora debendi”, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella, tipica del sequestro giudiziario, di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 14.5.2019, n.12727). In altri termini, tale rimedio cautelare è preordinato a consentire al debitore, gravato da una determinata obbligazione, di richiedere e ottenere un provvedimento idoneo ad evitare le conseguenze tipiche derivanti dalla mora debendi nelle ipotesi in cui, a seguito della presentazione dell'offerta di adempimento, il creditore la rifiuti.
“Ritenere […] che il debitore, senza effettuare l'offerta e senza che il creditore la abbia quindi rifiutata, possa chiedere il sequestro liberatorio significherebbe consentirgli di ovviare, del tutto arbitrariamente, al rischio del proprio inadempimento (posto che scopo della detta misura cautelare è di evitare di incorrere nelle conseguenze della mora debendi) per l'ipotesi che il giudice definitivamente accerti l'infondatezza delle contestazioni da lui mosse in ordine alla sussistenza del debito o all'oggetto o al modo della prestazione” ( Cassazione civile, 17.6.1997, n. 5410). Nel caso di specie, è pacifico che la non abbia effettuato alcuna offerta a CP_1 che la stessa abbia rifiu vendo piuttosto richiesto CP_2 CP_2
l'adempimento, in data 2.12.2024, di quella stessa somma della quale la ha CP_1 successivamente domandato il sequestro liberatorio. Ed, allora, si potrebbe pensare che la ricorrente abbia voluto azionare quello che è stato definito sequestro difensivo, il quale si realizza nel caso di controversia relativa alla esistenza stessa del debito. Ma, a prescindere dalla stessa ammissibilità del sequestro difensivo al di fuori della procedura prevista dall'art.687 c.p.c., che richiede, come detto, l'offerta del debitore ed il rifiuto del creditore, poiché il rischio è quello di sovvertire i principi sulla responsabilità per inadempimento, è evidente che tale misura possa essere concessa solo in presenza di situazioni legittimanti ulteriori, che rendano meritevole di tutela l'interesse del debitore a non adempiere senza aver prima ottenuto una sentenza che accerti il suo obbligo. Tali situazioni esterne alla disciplina del rapporto, ed idonee a qualificare l'interesse del debitore, potrebbero consistere nel rischio, ad esempio, di insolvenza dell'attuale creditore. Ma, nel caso di specie, tale rischio oltre a non essere stato allegato è pure pacificamente da escludere considerata la solidità economica e finanziaria della società creditrice resistente. Vi è pure da considerare che, poiché l'escussione della somma garantita dalla Banca della quale si chiede il sequestro si fonda su un contratto autonomo di garanzia in cui le parti avevano previsto che il pagamento sarebbe dovuto avvenire “rimossa ogni eccezione e indipendentemente da qualsiasi eventuale opposizione e/o eccezione, anche in sede giudiziaria e/o arbitrale di entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni di calendario consecutivi […] dalla Pt_4 ricezione da parte della di una semplice richiesta scritta da parte di Geu Impianti”, il sequestro CP_1 liberatorio sarebbe risultato ammissibile solo in caso di contestazione dello stesso contratto di garanzia e non anche in relazione a controversie attinenti al rapporto tra debitore principale e creditore. La prospettazione di un' exceptio doli in relazione al rapporto principale da parte del ricorrente, oltre ad essere solo genericamente allegata, non trova conforto nel dato fattuale, risultando pacifico che la abbia escusso la garanzia dopo la scadenza CP_2 prevista per l'adempimento e f iamente al 31.10.2024, senza che possa assumere di per sè rilievo l'introduzione, poco prima della scadenza contrattuale, di un giudizio di risoluzione del contratto e/ o di risarcimento del danno. 3. Per tutte queste ragioni, il ricorso va, pertanto, rigettato, demandando al merito la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa,
− rigetta il ricorso;
− spese al merito. Pisa, 15 aprile 2025
Il Giudice
Teresa Guerrieri